Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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ERRATA CORRIGE

Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Provvedimento finale relativo al progetto: impianto di recupero e di riciclaggio di veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interramento controllato monouso di seconda cat. tipo B in Settimo Torinese - Fase di valutazione di impatto ambientale. Proponente CRS

Il presente avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 - parte III - del 12 settembre 2001, a pagina 100, in modo incompleto per mero errore materiale.

Si ripubblica pertanto il medesimo in modo corretto (Ndr).

Con riferimento al progetto presentato dalla Società Centro Recuperi e Servizi S.r.l., con sede in c.so Vittorio Emanuele II n. 108 a Torino, si pubblicano a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto i seguenti provvedimenti di autorizzazione:

1) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 857-168367/2001.

2) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 906-181525/2000.

N.B.: I testi integrali e gli allegati alle presenti deliberazioni sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

1) Oggetto: Progetto di  impianto di recupero e di riciclaggio di veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interramento controllato monouso di 2ª cat. tipo B, in Settimo Torinese - Centro recuperi e servizi S.r.l. procedura di V.I.A.: Giudizio positivo e autorizzazioni coordinate per l’impianto di interramento controllato e modifiche ed integrazioni alla D.G.P. 906-181525/2000 - Protocollo: 857 - 168367/2001.

(omissis)

con n. 3 astenuti (Ferro, Tibaldi e Giuliano) e 12 voti a favore espressi in forma palese,

la Giunta Provinciale

delibera

per i motivi indicati in premessa:

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di cui all’istanza del 1/10/99 e successive integrazioni, che costituisce l’Allegato “A” della presente deliberazione per farne parte integrante, da realizzarsi in Comune di Settimo Torinese, in località Rio Martino, presentato dalla societá Centro Recuperi e Servizi S.r.l. con sede legale in c.so Vittorio Emanuele II n. 108, Torino. Il giudizio di compatibilità ambientale (che fa riferimento allo Studio di Impatto Ambientale contenuto nell’Allegato “A” alla D.G.P. 906-181525 del 5.9.2000) è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti riportate nell’allegato “C”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, come previsto dalla legge regionale 40/98;

3) di dare atto, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:

a) approvazione del progetto, di cui all’allegato “A” sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i. per la realizzazione di: un impianto di deposito sul suolo, discarica di II cat. tipo B, da ubicarsi in Comune di Settimo Torinese, località Rio Martino per rifiuti speciali non pericolosi, non tossici e nocivi provenienti esclusivamente dall’attivitá di cui al precedente punto 1), costituiti da:

- “parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli” (fluff), codificati con il CER 16.01.05 (in applicazione della Decisione della Commissione n. 2001/118/CE del 16/1/2001, dal 1 gennaio 2002 tale tipologia di rifiuto sarà classificata con il codice 19.10.04), subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni riportate nell’allegato “D”, facente parte integrante della presente deliberazione;

- codice CER “19.03.07 - Rifiuti stabilizzati/solidificati - rifiuti solidificati diversi di quelli di cui alla voce 19.03.06*” (in applicazione della Decisione della Commissione n. 2001/118/CE del 16/1/2001), provenienti da opportuno trattamento fisico-chimico di inertizzazione chimica e stabilizzazione dei fanghi prodotti all’interno dell’impianto di frantumazione dalla linea di trattamento fumi;

b) autorizzazione alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni presso l’area, individuata nel progetto stesso, nel comune di Settimo T.se, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e dando altresì atto che l’approvazione di cui alla precedente lettera a) costituisce, in forza dell’art. 27 comma 5 del D.lgs. 22/97, variante al Piano Regolatore Comunale di Settimo Torinese relativamente all’area interessata dalla realizzazione dell’impianto di interramento controllato in località Re Martino, che dovrà pertanto essere classificata “attrezzatura privata di interesse pubblico”;

c) autorizzazione per anni cinque a decorrere dalla data di presentazione della relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità all’esercizio (all. D, fase H), per un volume massimo di 350.000 mc, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i. alla societá Centro recuperi e servizi S.r.l. alla gestione dell’impianto di deposito sul suolo, discarica di II cat. tipo B, di cui ai punti precedenti, subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni riportate nell’allegato “E” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed alla prestazione delle garanzie finanziarie, nei termini e secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

d) autorizzazione, per anni quattro a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, alla societá Centro Recuperi e Servizi S.r.l., (avente sede legale a Torino, in c.so Vittorio Emanuele II, 108 e sede operativa in Settimo Torinese, località Rio Martino) nella persona del legale rappresentante ovvero, qualora diverso, del responsabile dello scarico, cosí come indicato dalla Ditta stessa, a scaricare le acque reflue domestiche, previo passaggio in fossa Imhoff, in trincea disperdente, per una portata di circa 0,75 mc/g, subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni riportate nell’allegato “F” facente parte integrante della presente deliberazione; l’accertamento della somma residua di cui in premessa relativa alle spese istruttorie pari a L. 40.000 è rinviato a successiva determinazione del dirigente del servizio Gestione Risorse idriche;

4) di disporre che entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento la società proponente presenti alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche tutti gli elaborati richiamati nell’allegato “I”, facente parte integrante della presente deliberazione, in ottemperanza alle prescrizioni definite per l’approvazione del progetto - e che questi vengano approvati con provvedimento esplicito; in ogni caso l’entrata in esercizio degli impianti è subordinata all’approvazione dei predetti elaborati;

5) di disporre conformemente a quanto richiesto dal Comune di Settimo Torinese, che l’area adiacente alla bealera nuova indicata in rosso nella planimetria (allegato H, facente parte integrante del presente provvedimento) venga dismessa al Comune di Settimo Torinese, fermo restando gli interventi di monitoraggio, di recupero ambientale e di compensazione a carico del proponente;

6) di richiedere all’A.S.L. territorialmente competente di predisporre ed effettuare un programma di controllo sul latte prodotto nelle aziende zootecniche situate all’intorno della discarica, al fine di verificare l’assenza di contaminanti alimentari (es. PCB, metalli pesanti, ecc.)

7) di integrare e modificare le prescrizioni relative all’impianto di frantumazione contenute nella D.G.P. 906-181525 del 5.9.2000, secondo quanto specificato all’All. G;

8) di inviare il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati, nonchè di metterne una copia a disposizione presso l’apposito Ufficio di Deposito Progetti presso lo Sportello Ambiente della Provincia;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della l.r. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
M. Bresso

2) Oggetto: Progetto di impianto di recupero e di riciclaggio di veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interramento controllato monouso di 2ª Cat. tipo B, Comune di Settimo Torinese.  Proponente: Centro Recuperi e servizi S.r.l. - Giudizio positivo di compatibilità ambientale e autorizzazioni coordinate per l’impianto di frantumazione e separazione per la produzione di rottame. Prolungamento della fase di valutazione per l’annesso impianto di interramento controllato monouso di 2ª Cat. Tipo B.

Protocollo n. 906-181525/2000

(omissis)

la Giunta Provinciale

delibera

per i motivi indicati in premessa, che si intende interamente richiamata:

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della l.r. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale esclusivamente sul progetto impianto di frantumazione e separazione di rottame ferroso di cui all’istanza del 1/10/99 e successive integrazioni, incluso nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante della presente deliberazione, da realizzarsi in Comune di Settimo Torinese, in area PIS, presentato dalla societá Centro Recuperi e Servizi S.r.l. con sede legale in c.so Vittorio Emanuele II, 108 nel Comune di Torino. Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti riportate nell’allegato “D”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del completamento della certificazione dell’avvenuta bonifica di cui al successivo punto 3. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i.:  

- di approvare il progetto di cui all’allegato “A” sopra richiamato esclusivamente per gli elaborati riguardanti l’impianto di frantumazione e separazione di rottame ferroso, da ubicarsi in comune di Settimo Torinese, in area industriale P.I.S., composto di tre linee: messa in sicurezza; cesoiatura; frantumazione;

- di autorizzare la realizzazione delle opere previste per tale impianto, individuate nel progetto stesso, nel comune di Settimo Torinese, e di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Quanto approvato e autorizzato nel presente punto è subordinato al completamento della certificazione, da parte della Provincia di Torino, dell’avvenuta bonifica dell’area industriale P.I.S. ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i. Tale certificazione è necessaria e preventiva per gli insediamenti previsti in tale area.

4) di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i.:

a) l’esercizio delle attivitá di messa in sicurezza, recupero e smaltimento, da effettuarsi nell’insediamento di cui al precedente punto 3), avente le caratteristiche di cui all’allegato “E”;

b) le operazioni di deposito preliminare, presso il sito in area PIS, in comune di Settimo Torinese, del rifiuto speciale pericoloso derivanti dalla propria attivitá, relativamente alle batterie al piombo esauste CER [16.06.01], per un volume massimo in deposito pari a 20 mc, ed un quantitativo pari a 88 t in quanto per la stessa non si configura il disposto di cui all’art. 6 comma 1, lett. m del D.L.gs. 22/97 e s.m.i., subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni riportate nell’allegato “F”, facenti parte integrante della presente deliberazione ed alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/6/2000;

5) di autorizzare ai sensi del D.P.R. 203/88, a norma dell’art. 28, comma 1 lettera F del D.lgs. 22/97 e s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività dell’impianto di frantumazione localizzato in area PIS, subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni riportate nell’allegato “G” facente parte integrante della presente deliberazione;

6) di disporre che entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento la società proponente presenti alla Provincia di Torino gli elaborati richiesti ai punti D.1, D.3, D.7 e F.3 degli allegati “D” e “F” e che questi vengano approvati con specifico provvedimento dalla Giunta Provinciale sentiti i soggetti competenti, entro 60 giorni dalla loro presentazione; in ogni caso l’entrata in esercizio degli impianti è subordinata all’approvazione dei predetti elaborati;

7) di ritenere che relativamente al progetto di impianto di interramento controllato monouso di II° categoria tipo B siano necessari ulteriori approfondimenti relativamente alla soggiacenza della falda, i cui esiti devono essere valutati in sede di istruttoria tecnica e dalla Conferenza dei Servizi, e che sia pertanto necessario disporre una proroga di 60 giorni dei tempi previsti per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 4, della legge regionale 40/98 a partire dal 17/8/2000, termine di scadenza del procedimento a norma dell’art. 12, comma 6, della legge regionale 40/98;

8) di richiedere alla società proponente un approfondimento e verifica progettuale in ordine alla soggiacenza della falda, a seguito delle recenti misure effettuate dall’A.R.P.A.;

9) di inviare il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati, nonchè di metterne una copia a disposizione presso l’apposito Ufficio di Deposito Progetti presso lo Sportello Ambiente della Provincia;

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della l.r. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
M. Bresso