Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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Comune di Collegno (Torino)

Pubblicazione articoli dello Statuto Comunale così come modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12 giugno 2001

Art. 14

Commissioni consiliari

1. Il consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, commissioni speciali conoscitive.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni speciali d’indagine sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal consiglio. Svolgono attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonchè di proposta sui temi assegnati. Commissioni speciali possono altresì essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa. In tal caso assumono la denominazione di “commissione d’inchiesta” e le sedute sono segrete. Qualora le predette commissioni abbiano funzioni di controllo e di garanzia debbono essere presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l’intervento di soggetti qualificati, anche esterni al comune; possono chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, che sono tenuti ad intervenire.

7. Le commissioni devono sentire il sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano.

8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 23

Composizione, nomina e cessazione

1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, che è costituita dal Sindaco stesso che la presiede e da un numero variabile di assessori fino ad un massimo di otto e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato, salvo motivata impossibilità, in misura superiore ai due terzi.

4. La nomina della giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.

5. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata da singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della giunta al consiglio, che esercita l’attività di controllo.

6. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

7. La revoca degli assessori e la cessazione della giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 34

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, non eccedente la durata del mandato del Sindaco e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della giunta.

2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

3. Il direttore generale provvede a dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Predispone il piano dettagliato degli obiettivi, di cui alla lett. a), comma 2, art. 4° del D.Lgs. 77/95, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione.

4. Il direttore generale promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, secondo quanto previsto dalla normativa, previo decreto sindacale di autorizzazione, con il quale viene altresì incaricato, se necessario, il patrocinatore.

Nelle procedure di impugnazione di sanzioni disciplinari da parte dei dipendenti, il potere di conciliare o di resistere viene esercitato con le medesime modalità, dai dirigenti.

5. Assolve alle altre funzioni che, nella pubblica amministrazione, la legge riserva alla figura del direttore generale.

6. Nel caso in cui il sindaco conferisca le funzioni di direttore generale al segretario, le funzioni più prettamente organizzative possono essere esercitate dal segretario generale avvalendosi della collaborazione di un vicedirettore generale, nominato tra i dirigenti dell’ente.

7. Il vicedirettore generale coadiuva il segretario generale nell’esercizio delle funzioni di direttore generale e lo sostituisce nelle stesse in caso di assenza o impedimento.

Art. 38

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Il Sindaco provvede con proprio atto su proposta del segretario generale o del direttore generale, se nominato, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo tenendo conto della natura e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Le modalità e gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono definiti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

3. Ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. I dirigenti di cui al comma precedente devono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a coprire e non possono in ogni caso eccedere la quota di 1/3 del numero complessivo dei dirigenti preposti ai settori.

Art. 58

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del comune si avvalgono, per l’amministrazione dell’ente, della partecipazione dei cittadini collegnesi, dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Il comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. Ai detti fini il comune tiene un apposito albo delle associazioni, nonché delle fondazioni e degli altri organismi che operano nel suo territorio. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento, potranno esservi iscritti i soggetti previsti nel presente articolo, anche se privi di personalità giuridica, purchè forniti di significativa rappresentatività sociale, aventi scopi di natura ideale o comunque non economica, ed il cui funzionamento interno sia improntato a sicura democraticità e non abbia caratteristica di segretezza o di riservatezza.

4. Il comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, consulta salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento, le associazioni che rappresentano tali categorie nonchè i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 61

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al sindaco interrogazioni su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini collegnesi, i cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti possono in ogni caso partecipare all’attività del comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento stabilisce i termini per l’esame da parte dell’organo competente, i casi nei quali il sindaco può delegare la risposta scritta od orale ad un assessore, ovvero al segretario generale o ad altro funzionario ed il tempo entro il quale essa deve pervenire ai richiedenti.

Il Segretario Generale    Il Sindaco
Angelo Tomarchio    Umberto D’Ottavio