Bollettino Ufficiale n. 38 del 19 / 09 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Arignano (Torino)

Statuto comunale

Indice

Principi Fondamentali ed Elementi Costitutivi

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Cooperazione nazionale ed internazionale

Art. 5 Territorio e sede del Comune

Art. 6 Albo pretorio

Art. 7 Stemma e gonfalone

Titolo I
Organi Elettivi

Capo I
Consiglio Comunale - Consiglieri
- Gruppi Consiliari - Commissioni

Art. 8 Composizione, elezione, durata e scioglimento e presidenza del Consiglio

Art. 9 Consiglieri

Art. 10 Organizzazione, funzionamento, convocazione del Consiglio.

Art. 11 Gruppi consiliari

Art. 12 Commissioni consiliari

Art. 13 Organismi collegiali - pari opportunità

Art. 14 Competenze del Consiglio

Art. 15 Linee programmatiche di mandato

Art. 16 Adunanze

Art. 17 Consiglio aperto

Capo II
La Giunta Comunale

Art. 18 Composizione, nomina e cessazione

Art. 19 Giunta Comunale competenza e funzionamento

Capo III
Il Sindaco

Art. 20 Elezione, cessazione

Art. 21 Competenza

Art. 22 ViceSindaco ed anzianità degli Assessori

Art. 23 Assessori

Titolo II
L’Ordinamento Amministrativo e l’Organizzazione
del Comune

Capo I
La Gestione del Comune

Art. 24 Principi e criteri generali

Art. 25 Personale

Capo II
La Tecnostruttura

Art. 26 Segretario Comunale

Art. 27 Direttore Generale

Art. 28 Rapporti tra il Segretario generale ed il Direttore Generale

Art. 29 Conferenza dei Responsabili di servizio

Art. 30 Responsabili di servizio

Art. 31 Contratti a tempo determinato di Dirigenti o funzionari di area direttiva

Art. 32 Messo notificatore

Titolo III
Servizi

Art. 33 Gestione dei servizi

Art. 34 Costituzione di aziende

Art. 35 Organi dell’azienda

Art. 36 Istituzioni

Art. 37 Organi dell’istituzione-nomina e competenze

Art. 38 Revoca degli organi delle aziende e delle

 istituzioni

Art. 39 Designazioni e durata in carica degli organi degli enti e rappresentanti del Comune

Art. 40 Partecipazione a Enti ed a società

Titolo IV
Gestione Economico Finanziaria
e Controllo Interno

Art. 41 Autonomia impositiva e finanziaria

Art. 42 Revisore del conto

Art. 43 Controlli interni

Art. 44 Pareri, controllo e pubblicità degli atti monocratici

Titolo V
Forme Associative ed Accordi di Programma

Art. 45 Principi generali

Art. 46 Convenzioni

Art. 47 Consorzi

Art. 48 Accordi di programma

Art. 49 Conferenza dei servizi

Titolo VI
Partecipazione Popolare

Capo I
La Partecipazione all’Attività del Comune

Art. 50 Associazionismo e partecipazione

Art. 51 Consulta e forum

Art. 52 Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 53 Incentivi e contributi

Art. 54 Istanze e petizioni

Art. 55 Azione popolare

Art. 56 Proposte di atti amministrativi

Art. 57 Consultazioni informali

Art. 58 Referendum

Art. 59 Raccolta e verifica delle firme

Art. 60 Esito del referendum

Capo II
L’Accesso dei Cittadini e la Trasparenza
dell’Azione Amministrativa

Art. 61 Accesso

Art. 62 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 63 Ufficio diritti del cittadino

Art. 64 Notiziario del Comune

Capo III
Il Difensore Civico

Art. 65 Difensore civico

Art. 66 Incompatibilità

Art. 67 Revoca e decadenza

Art. 68 Ambito dell’intervento

Art. 69 Poteri

Art. 70 Rapporti con il Consiglio Comunale

Titolo VII
Funzione Normativa

Art. 71 Statuto

Art. 72 Regolamenti

Art. 73 Adeguamento delle fonti normative Comunali a leggi sopravvenute

Art. 74 Modificazione e abrogazione dello Statuto

Art. 75 Disposizioni finali e transitorie


Preambolo

Il Comune di Arignano rispettoso del proprio patrimonio culturale, radicato negli ideali di libertà, di democrazia, e di giustizia, osservante dei principi costituzionali, impegnato al miglioramento delle condizioni di vita di ogni essere umano ed alla pacifica cooperazione tra i popoli e le nazioni, si dà il presente Statuto.

Principi Fondamentali ed
Elementi costitutivi

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Arignano è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b) tutela e promozione dei diritti, della parità giuridica, sociale ed economica di tutti i cittadini;

c) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo degli esseri umani e l’uguaglianza degli individui;

d) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e) effettività del diritto allo studio ed alla cultura;

f) sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

g) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

h) valorizzazione e recupero delle tradizioni e consuetudini locali.

5. Il Comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le

necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, associative, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e sussidiarietà, nell’ambito delle rispettive competenze e sfere di autonomia.

Art. 4

Cooperazione nazionale ed internazionale

1. Il Comune, anche in ragione della propria collocazione geografica, ribadisce, conformemente alle proprie tradizioni culturali, politiche ed economiche, la sua vocazione europea e pone in essere, nei limiti della Costituzione e delle leggi dello Stato, tutte le iniziative più opportune in questo senso.

2. Il Comune riconosce e fa propri le regole ed i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e dello Statuto della federazione mondiale delle città unite.

3. Il Comune opera per pervenire, se opportuno, a gemellaggi con Comuni italiani ed esteri.

Art. 5

Territorio e sede del Comune

1. Il Comune di Arignano è costituito dalle comunita’ delle popolazioni nonché dai territori del capoluogo e delle borgate di Moano, Tetti Chiaffredo, Tetti Gianchino e Oriassolo con una estensione di kmq 8,25 alto m. 323, ed è situato nel territorio compreso fra i Comuni di Andezeno, Chieri, Marentino, Mombello, Moncucco Torinese, Riva presso Chieri.

2. La sede comunale ubicata in via Gino Lisa n. 20, è costituita dal palazzo civico, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. Per particolari esigenze il Consiglio Comunale e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. Ai fini e per gli effetti dell’art. 106 del codice civile, la Giunta Comunale può individuare altre sedi da destinare a casa comunale

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua, nell’ambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad “albo pretorio”, nel quale è pubblicato ogni atto ed ogni avviso del quale la legge, lo Statuto o una norma regolamentare imponga la pubblicazione. La pubblicazione deve assicurare l’accessibilità e la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.

2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi di cui al primo comma del presente articolo è effettuata a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo, il quale si avvale a questo scopo di un messo comunale.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Arignano ha come proprio segno distintivo lo stemma costituito da una corona d’alloro alla base, due torri in colline verdi, sormontate da un’aquila e a sua volta da una corona regale , con la dicitura in alto “Comune di Arignano”.

2. Il Comune di Arignano fa uso, ai sensi di legge, del proprio stemma e del proprio gonfalone riproducente lo stemma del Comune.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, dovranno essere specificatamente autorizzati dal Sindaco

Titolo I
Organi elettivi

Capo I
Consiglio Comunale - Consiglieri
Gruppi Consiliari - Commissioni

Art. 8

Consiglio Comunale

Composizione, elezione, durata e scioglimento e presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, massimo organo istituzionale e diretta espressione della sovranità popolare, è sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici del Comune di Arignano; mediazione e sintesi espresse in attività politico-amministrativa, di indirizzo e di controllo nei confronti degli altri organi del Comune.

2. La composizione, l’elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Presidente del Consiglio Comunale è il Sindaco. Egli assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori del Consiglio Comunale. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. Inoltre esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal ViceSindaco ed in assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

Art. 9

Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità; la loro posizione giuridica è regolata dalla legge. Essi entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che sia stato assente ingiustificato a tre sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

3. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

4. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica, si procede alla surroga del Consigliere decaduto.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato. Il regolamento ne disciplina le modalità. Inoltre i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

6. I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimenti previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. E’ Consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale. Quest’ultima è data dai voti di lista più le preferenze individuali. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo-eletto ed i candidati alla carica di Sindaco. In caso di assenza o di impedimento le funzioni di Consigliere anziano, sono esercitate dai Consiglieri che lo seguono nell’ordine di anzianità come sopra definito.

9. Il Comune a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede giudiziaria ai Consiglieri, Assessori e Sindaco che si dovessero trovare implicati, a seguito di atti connessi nell’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflittualità d’interesse con l’Ente.

10. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge statale.

11. Il regolamento potrà prevedere ai Consiglieri Comunali, attribuzione di una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 10

Organizzazione, funzionamento,
convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, e funzionale che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento consiliare.

2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare in conformità ai seguenti principi:

a) recapitare gli avvisi di convocazione ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.

Il giorno di consegna non viene computato;

b) assicurare per ogni argomento posto in discussione un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Sindaco, da parte del responsabile del servizio, entro e non oltre il giorno della convocazione;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei Consiglieri assegnati:

- almeno pari alla metà dei Consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione;

- almeno pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l’approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione sugli argomenti all’ordine del giorno, delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate al Consiglio.

4. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal Sindaco. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.

5. Nell’ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, e possono essere istituite la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

Art. 11

Gruppi consiliari

1. Tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo consiliare secondo le condizioni stabilite dal regolamento.

2. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, ai gruppi viene assicurata la disponibilità di risorse idonee all’espletamento delle funzioni, tenendo conto delle esigenze comuni ai vari gruppi e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. In pendenza dell’approvazione del regolamento consiliare, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista in assenza di designazione,

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

Art. 12

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno commissioni permanenti, temporanee e, quando occorra, speciali: d’indagine e d’inchiesta.

2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l’organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3. Le commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell’organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l’esame preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

5. Le commissioni temporanee sono istituite, con funzioni referenti, per l’esame preliminare di atti amministrativi rilevanti.

6. Le commissioni speciali d’indagine o d’inchiesta, sono istituite a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. La Commissione Speciale di indagine svolge attività finalizzata alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonchè di proposta sui temi assegnati. La commissione Speciale di inchiesta, può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nella attività amministrativa. Qualora le predette commissioni abbiano funzioni di controllo e di garanzia debbono essere presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

7. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati, possono tenere udienze conoscitive, chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Dirigenti e/o Responsabili di servizio, degli Amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale Comunale, dei concessionari di servizi comunali, che, sono tenuti ad intervenire.

8. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 13

Organismi collegiali - pari opportunità

1. Il Comune, riconosce nella differenza di sesso un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle parità tra uomo e donna.

2. A tal fine, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a promuovere la presenza di entrambi i sessi.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all’azione comunale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità alla legge ed al presente Statuto. La suddetta funzione di controllo, e di sindacato ispettivo, può essere egualmente esercitata, secondo le forme e le modalità previste dal regolamento, dalle commissioni consiliari. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui la risposta alle interrogazioni può essere data in commissione secondo criteri di effettività e tempestività.

4. Il Consiglio, entro 20 giorni dalla seduta di convalida, formula, su proposta del Sindaco, gli indirizzi ai quali quest’ultimo si deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, entro 30 giorni dal suo giuramento, è tenuto a presentare al Consiglio Comunale sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio verifica l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori. E’ facoltà del Consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche a seguito di esigenze successivamente emerse.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 16

Adunanze

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e relative variazioni, del rendiconto della gestione.

3. Il Sindaco formula l’ordine del giorno, convoca e presiede l’assemblea.

4. Gli eventuali Assessori esterni hanno facoltà di presenziare ai lavori del Consiglio, intervenendo nel dibattito senza diritto di voto. Sono, peraltro, sempre tenuti a partecipare per rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salve le ipotesi indicate dal regolamento. In ogni caso non è pubblica la trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

6. Il regolamento disciplina, inoltre le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini.

Art. 17

Consiglio aperto

1. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto. Può promuovere incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.

2. Nelle sedute del Consiglio pubbliche e formali, previste nell’articolo precedente, è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l’adunanza nella forma del Consiglio aperto.

Capo II
La Giunta Comunale

Art. 18

Composizione, nomina e cessazione

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di Assessori compreso tra un minimo di 2 ed il massimo di 4. Il Sindaco determina e nomina i componenti della Giunta, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione, tra i Consiglieri Comunali e/o i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Nella composizione della Giunta deve essere promossa la presenza di entrambi i sessi.

La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonchè le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica in territorio comunale.

6. L’inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita l’attività di controllo.

7. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.

8. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 19

Competenza e funzionamento

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche presentate al Consiglio mediante atti di carattere strategico o generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del responsabile del servizio, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;

c) a riferire al Consiglio sulla propria attività;

d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. Alla Giunta Comunale, tra l’altro, compete:

- adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- approvare il programma annuale e triennale delle assunzioni;

- nominare la delegazione di parte pubblica e approvare gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

- nominare il nucleo di valutazione e adottare la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

- approvare il piano esecutivo di gestione e relative variazioni;

- approvare i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;

- assumere in via d’urgenza variazioni al bilancio di previsione a sottoporre al Consiglio per la ratifica entro sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento;

- approvare lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio;

- approvare la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

- determinare gli indicatori e i modelli di rilevazione del controllo di gestione;

- approvare la programmazione di forniture e di servizi;

- determinare le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- attribuire gli incarichi a professionisti esterni per importi sottosoglia comunitaria, ove risulti rilevante la componente discrezionale, oppure nei casi previsti dalla legge;

- approvare gli studi di fattibilità e, purché conformi agli strumenti urbanistici, i progetti preliminari delle opere pubbliche al fine della formazione del programma triennale e annuale delle opere pubbliche;

- approvare, nel rispetto della programmazione triennale e annuale adottata dal Consiglio, i progetti definitivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio Comunale;

- attribuire gli incarichi in materia di redazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi;

- disporre l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili;

- autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo - nella sua qualità di rappresentante pro-tempore del Comune - provvedendo alla nomina dei difensori e approvare transazioni e rinunce alle liti;

- fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum Comunali e costituire l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

- delimitare e assegnare gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;

- concedere contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concedere il patrocinio a iniziative e manifestazioni culturali e sportive;

- deliberare in materia di toponomastica stradale;

- richiedere all’Unione europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia e alla Comunità montana la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.

3. Il Sindaco formula l’ordine del giorno, convoca e presiede la Giunta Comunale.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

5. Le adunanze non sono pubbliche.

6. Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

7. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

Capo III
Il Sindaco

Art. 20

Elezione, cessazione

1. La legge disciplina i requisiti e le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, nonchè il suo status.

2. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinato dalla legge. Le modalità per la sottoscrizione e la presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dal regolamento.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 21

Competenza

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune, rappresenta l’ente, assicurando l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo ed esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni attribuitegli sovraintendendo all’attività svolta dai Dirigenti e/o Responsabili di servizio preposti ed adottando direttamente ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie indicate dalla legge.

3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio Comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Sindaco, in particolare:

a) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;

b) nomina, i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce, gli incarichi dirigenziali e/o dei responsabili dei servizi. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;

c) coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull’attività politico-amministrativa dell’Ente;

d) firma gli atti nell’interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario, al direttore o ai Dirigenti Comunali o ai Responsabili dei servizi;

e) presiede le assemblee e le riunioni ove partecipi quale rappresentante del Comune.

4. Il Sindaco sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovraintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e responsabilità della dirigenza e/o dei responsabili dei servizi.

Il Sindaco:

a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo, direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

b) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società di cui il Comune fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;

c) con atto motivato può nominare un “commissario ad acta” per la surroga nell’adozione degli atti, in caso di inerzia o di ritardo o di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente e/o del responsabile del servizio che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico, previa contestazione salvo i casi di assoluta urgenza.

d) promuove tramite il Segretario indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni, anche riservate;

e) vigila sullo svolgimento delle funzioni assegnate alla dirigenza e/o ai Responsabili dei servizi. Per rendere effettiva e costante tale attività, salvo ulteriori previsioni regolamentari, gli atti adottati dalla dirigenza e/o dai Responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze, sono periodicamente comunicate al Sindaco in elenco.

5. Il Sindaco può delegare agli Assessori le attribuzioni indicate alle lettere d) ed e) del comma 3, nonchè alle lettere a), b), d) ed e) del comma 4, del presente articolo.

6. Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal Sindaco con l’osservanza del procedimento disciplinato dall’art. 44 del presente Statuto.

Art. 22

ViceSindaco ed anzianità degli Assessori

1. Il ViceSindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, secondo la previsione della legge.

2. Quando il ViceSindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli Assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

Art. 23

Assessori

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell’organo di governo del Comune.

2. Agli stessi Assessori, il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee oltre che l’adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo Statuto.

Titolo II
L’Ordinamento Amministrativo
e l’Organizzazione del Comune

Capo I
La Gestione del Comune

Art. 24

Principi e criteri generali

1. Il Comune ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale, dai Dirigenti e/o dai Responsabili di servizio con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti. Il Comune assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile degli organi gestionali sopraindicati ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.

3. La gestione supporta lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell’apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all’utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonchè agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

5. Gli organi politici, coadiuvati da quelli di gestione, indicati al secondo comma, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.

6. Gli uffici Comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento secondo criteri di omogeneità.

7. Per ogni settore di attività dell’ente il regolamento disciplina uno specifico raccordo fra le differenti categorie, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri, e con un collegamento preciso fra autonomia della sfera decisionale ed attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

8. Le determinazioni e gli atti assegnati alla competenza degli organi di gestione in forza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti, sono posti in essere secondo il procedimento stabilito dall’art. 44 del presente Statuto.

Art. 25

Personale

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario Comunale e l’amministrazione, relativamente agli atti compiuti e ai risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune promuove l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

4. Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane con l’ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

5. Conformemente alle norme di legge i Regolamenti disciplinano la dotazione organica del personale, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonchè gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento esercitata dal Segretario o dal direttore, se nominato, nei confronti dei Dirigenti e/o dei Responsabili di servizio dell’ente.

6. Regolamenti disciplinano l’amministrazione del Comune, che si attua mediante attività informata a principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.

Capo II
La Tecnostruttura

Art. 26

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare iscritto in apposito Albo Nazionale, nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabilito dalla legge.

2. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, nonchè tutte le altre funzioni previste dalla legge o attribuitegli dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco

3. Al Segretario Comunale, quando il Direttore Generale non sia stato nominato, possono essere conferite, dal Sindaco, le relative funzioni.

Art. 27

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, non eccedente la durata del mandato del Sindaco e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della Giunta.

2. Il Direttore Generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali ed organizzative.

3. Il Direttore Generale assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 28

Rapporti tra il Segretario Comunale
ed il Direttore Generale

1. Il Segretario Comunale e il Direttore Generale collaborano nell’interesse dell’amministrazione e per il buon andamento dell’attività istituzionale. Sono organi burocratici autonomi l’uno rispetto all’altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico. Entrambi rispondono nelle loro attribuzioni e competenze al Sindaco.

Art. 29

Conferenza dei Responsabili di servizio

1. E’ istituita la conferenza dei Responsabili di servizio. Essa svolge funzioni ausiliarie e consultive in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell’ente. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo interamministrativo.

2. La composizione e le funzioni della conferenza di servizio dei Responsabili sono disciplinate dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Responsabili di servizio

1. I Dirigenti e/o Responsabili di servizio, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto, provvedono alla gestione del Comune assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di essi, nel provvedimento di incarico e nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai Dirigenti e ai Responsabili di servizio del Comune è attribuita, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge o dallo Statuto ad altri organi dell’ente. Ai Dirigenti e/o Responsabili di servizio sono inoltre attribuiti gli atti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Dirigenti e/o ai responsabili di servizio, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità dirigenziale, amministrativa e contabile.

3. Essi sono preposti ai singoli settori dell’organizzazione dell’ente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.

Art. 31

Contratti a tempo determinato di Dirigenti o funzionari di area direttiva

1. Il Sindaco, può nominare Dirigenti, figure ad alta specializzazione e funzionari dell’area direttiva con contratto a tempo determinato, qualora all’interno dell’ente siano assenti analoghe professionalità, al di fuori della dotazione organica con le modalità previste dal regolamento.

2. I soggetti da nominare devono possedere i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di procedura concorsuale per titoli e colloquio, secondo le modalità previste nel relativo bando di concorso.

3. La durata dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.

Art. 32

Messo notificatore

1. Il Comune per la notifica dei propri atti, per i quali non siano prescritte speciali formalità, si avvale di uno o più messi comunali. La nomina di messo è conferita a dipendenti dell’Ente con provvedimento del Sindaco.

2. I messi possono notificare atti nell’interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta al Comune.

Titolo III
Servizi

Art. 33

Gestione dei servizi

1. Il Comune gestisce i servizi con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.

2. La scelta della forma di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale sulla scorta di una relazione del revisore del conto che analizza e valuta gli aspetti economici e finanziari della proposta.

3. Il Consiglio Comunale opera la scelta con criteri comparativi, tenuto conto della natura del servizio. Ove possibile, per la gestione di servizi aventi specifiche e rilevanti caratteristiche di natura sociale, deve essere ricercata la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati e in particolare delle cooperative sociali ed integrate e delle associazioni senza fini di lucro. Con i medesimi soggetti il Comune può costituire società di capitali nei casi in cui la legislazione vigente lo consenta.

Art. 34

Costituzione di aziende

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge, il Comune può costituire aziende speciali.

2. Lo Statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l’indirizzo generale del Comune, assicurata dal Presidente dell’azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi e di gestione, attribuiti al direttore ed ai Dirigenti.

Art. 35

Organi dell’azienda

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio d’amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa.

2. Il direttore è nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell’azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.

3. Lo Statuto stesso disciplina, unitamente ad appositi Regolamenti interni, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende.

Art. 36

Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale, il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. Non possono essere create più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell’istituzione, nonchè l’assetto organizzativo e finanziario.

Art. 37

Organi dell’istituzione-nomina e competenze

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due, né superiore a quattro, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo purchè in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.

3. Il Presidente rappresenta l’istituzione e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni del direttore, adotta, in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il Presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.

4. Il direttore ha la responsabilità gestionale dell’istituzione e viene nominato con le modalità previste dal regolamento che ne stabilisce altresì le attribuzioni.

Art. 38

Revoca degli organi delle aziende
e delle istituzioni

1. Il Sindaco può revocare il Presidente o membri del Consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali e approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 39

Designazioni e durata in carica degli organi
degli Enti e rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, designa e nomina i rappresentanti del Comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti.

2. I suddetti rappresentanti relazionano almeno semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al conto consuntivo e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti, ogni qual volta lo ritengano, il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta Comunale.

3. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i Responsabili del Comune nelle società di capitali ed altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale che li elegge, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 40

Partecipazione a Enti ed a società

1. Il Consiglio Comunale può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e consorzi, appositamente costituiti, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il Consiglio può disporre la partecipazione dell’ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del Comune.

3. Il Consiglio Comunale può altresì disporre la partecipazione dell’ente ad associazioni, fondazioni e comitati che perseguono finalità di interesse comunale.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rapporto tra l’autonomo svolgimento del mandato e gli indirizzi del Comune.

Titolo IV
Gestione Economico-Finanziaria
e Controllo Interno

Art.41

Autonomia impositiva e finanziaria

1. Il Comune esercita la propria autonomia impositiva nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L. 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente). Attiva il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispirando a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi. Distribuisce il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

3. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l’obiettivo complessivo è l’equilibrio economico derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

Art. 42

Revisore del conto

1. Il revisore del conto è eletto dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i Dirigenti e/o i Responsabili di servizio del Comune o delle istituzioni, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché dei rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente cui il Comune eroghi contributi; può presentare relazioni e documenti al Consiglio Comunale.

4. Il revisore, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio, delle commissioni, della Giunta Comunale e dei consigli di amministrazione delle istituzioni; può, su richiesta al Presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

5. L’ente locale con la stessa delibera di nomina, oppure successivamente, può ampliare le funzioni da affidare, o già affidate, al revisore del conto.

Art. 43

Controlli interni

1. Il Comune nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, individua strumenti e metodologia adeguati a garantire i seguenti controlli:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile - inteso a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- controllo di gestione- inteso a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;

- valutazione dei Responsabili di servizio - mirante a verificare l’attuazione degli obiettivi assegnati;

- controllo strategico - mirante a verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e in altri atti di indirizzo politico.

Art. 44

Pareri, controllo e pubblicità
degli atti monocratici

1. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, quando si riferiscano a competenze assegnate prima dell’entrata in vigore delle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 ad organi collegiali, assumono la denominazione di “ decreti” e devono essere corredati del parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Gli atti degli organi di direzione amministrativa assumono la denominazione di “determinazioni”, fatta salva ogni diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni normative. Quando abbiano rilevanza contabile diventano esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

3. Gli atti indicati al precedente comma sono pubblicati per quindici giorni all’albo pretorio del Comune, al fine di favorire l’esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa.

Titolo V
Forme Associative ed Accordi
di Programma

Art. 45

Principi generali

1. Il Comune, promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.

Art. 46

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare, con la Provincia, con altri comuni nonché con altri Enti, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i reciproci obblighi e doveri degli enti contraenti e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 47

Consorzi

1. Il Comune può costituire con la Provincia e con altri comuni un consorzio per la gestione associata di uno o più servizi, i quali siano rilevanti sotto l’aspetto sociale o economico, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del consorzio e lo Statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione e lo Statuto prevedono opportune forme di trasmissione degli atti e dei provvedimenti fondamentali del consorzio agli Enti aderenti nonchè, principi e criteri cui dovrà essere informata l’attività dell’ente per garantire i diritti di accesso e la trasparenza dei procedimenti decisionali. Lo Statuto disciplina, altresì, l’ordinamento amministrativo ed i profili funzionali del nuovo ente, le possibili collaborazioni e partecipazioni ad altre forme gestionali previste dalla legge, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio ha carattere polifunzionale quando assicura la gestione coordinata ed integrata di più servizi da parte dei medesimi enti, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto.

Art. 48

Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e degli altri enti il Comune promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è promosso e stipulato dal Sindaco.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all’accordo.

Art. 49

Conferenza dei servizi

1. Una conferenza dei servizi può essere indetta quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. Le conferenze dei servizi sono indette dal Sindaco o dall’assessore incaricato, ovvero dal dirigente e/o responsabile di servizio, in relazione alle rispettive competenze, raccogliendo il preventivo parere del Consiglio Comunale per le materie di competenza del Consiglio medesimo.

3. Il Comune è, altresì, autorizzato a partecipare alle conferenze dei servizi convocate ed organizzate da altre pubbliche amministrazioni, acquisendo sempre il parere del Consiglio per le materie di competenza del medesimo.

Titolo VI
Partecipazione Popolare

Capo I
La Partecipazione all’Attività del Comune

Art. 50

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi del Comune, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia, promuovono forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini, ivi compresi quelli dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7/8/1990 n. 241.

3. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

4. Ai detti fini il Comune tiene un apposito albo delle associazioni, nonché delle fondazioni, delle cooperative sociali e integrate e degli altri organismi che operano nel suo territorio. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento, potranno esservi iscritti i soggetti previsti nel presente articolo, anche se privi di personalità giuridica, purchè forniti di significativa rappresentatività sociale, aventi scopi di natura ideale o comunque non economica, ed il cui funzionamento interno sia improntato a sicura democraticità e non abbia caratteristica di segretezza o di riservatezza.

5. Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, consulta salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento, le associazioni che rappresentano tali categorie nonchè i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 51

Consulte e forum

1. Il Comune, oltre a valorizzare e riconoscere tutte le libere forme associative aventi le caratteristiche previste all’articolo precedente, promuove e tutela forme diverse di aggregazione e partecipazione quali consulte, forum, organismi di base, ed altre.

2. Le consulte, i forum e gli altri organismi, collaborano, anche propositivamente, con gli organi del Comune, per elaborare progetti tesi a migliorare le qualità della vita, il benessere civile e lo sviluppo della comunità.

3. Gli stessi organismi possono chiedere di essere sentiti dall’amministrazione in merito agli atti che, per la loro rilevanza, possono incidere sugli interessi dei cittadini.

4. Con i soggetti di cui al comma precedente, possono essere stipulate convenzioni per una migliore e coordinata gestione di particolari servizi ad alto contenuto sociale, per il raggiungimento di scopi di pubblica utilità.

Art. 52

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità locale, può promuovere l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione, di funzionamento e le competenze sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 53

Incentivi e contributi

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell’ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione di contributi e le modalità delle collaborazioni verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 54

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento stabilisce i termini per l’esame da parte dell’organo competente, i casi nei quali il Sindaco può delegare la risposta scritta od orale ad un assessore, ovvero al Segretario Comunale o ad altro funzionario ed il tempo entro il quale essa deve essere inoltrata ai richiedenti.

Art. 55

Azione popolare

1. Ciascun elettore ha il potere di far valere in giudizio azioni e ricorsi, che spettano al Comune.

2. Avuta notizia dell’azione intrapresa dal cittadino la Giunta, previo accertamento della sussistenza o meno di un interesse personale dell’attore, con proprio atto motivato valuta e decide circa l’opportunità di costituzione in giudizio. In ogni caso avvisa chi ha intrapreso l’azione delle proprie determinazioni al riguardo.

Art. 56

Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Sindaco.

2. Le proposte devono essere sottoscritte, con firme regolarmente autenticate, da almeno 150 (centocinquanta) iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Il Sindaco, nei sessanta giorni successivi, fa verificare la regolarità delle sottoscrizioni ed acquisiti i prescritti pareri dagli organi tecnici sulla proposta, la pone all’ordine del giorno del Consiglio o della Giunta, avvertendo contestualmente il primo firmatario o il rappresentante del comitato perchè assista alla seduta del Consiglio o sia sentito dalla Giunta.

4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

Art. 57

Consultazioni informali

1. Il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono promuovere tra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazioni di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o specifiche zone del territorio comunale.

Art. 58

Referendum

1. Il Consiglio, nonché i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono determinare l’indizione di referendum tali da consentire la scelta tra due o più alternative, relative alla medesima materia o per abrogare atti amministrativi emanati dagli organi Comunali.

2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:

a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;

b) personale del Comune e delle aziende speciali;

c) regolamento interno del Consiglio Comunale;

d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o da cui sono derivati rapporti con terzi;

g) pareri richiesti da disposizioni di legge.

3. La richiesta dei cittadini costituiti in comitato promotore deve essere sottoscritta da almeno 30 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ed è indirizzata al Sindaco.

4. Entro 30 giorni dalla richiesta il Sindaco si pronunzia sulla ammissibilità del referendum.

Art. 59

Raccolta e verifica delle firme

1. Nel caso di referendum di iniziativa popolare la raccolta delle firme autenticate deve avvenire, a cura del comitato promotore, nel tempo massimo di 90 giorni, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il referendum di cui al comma precedente è indetto allorché siano raccolte le firme di almeno 250 (duecentocinquanta) elettori del Comune.

3. La commissione, prevista dal regolamento, verifica che le firme appartengano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, e che esse siano pari o superino il numero indicato al comma precedente.

4. Qualora il numero delle firme sia pari o superiore a quello prescritto, la commissione dà immediata comunicazione al comitato promotore e al Sindaco, perché questi provveda all’indizione del referendum nella data da fissare, che non può essere nè inferiore a tre mesi, nè superiore a sei mesi successivi alla comunicazione della delibera della commissione.

5. Il regolamento stabilisce i termini per l’esame di eventuali reclami nei confronti della commissione e le modalità degli ulteriori adempimenti per lo svolgimento del referendum.

Art. 60

Esito del referendum

1. Il referendum è valido quando vi abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto. Il Sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato, deve convocare il Consiglio Comunale iscrivendo all’ordine del giorno il dibattito relativo.

2. Il Consiglio Comunale, sul risultato referendario, si pronuncia prendendone atto o uniformandovisi in tutto o in parte ovvero respingendolo, e assume, anche successivamente, gli atti conseguenti.

3. La pronuncia sul risultato referendario, deve essere assunta, con adeguata ed analitica motivazione, col voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, reso per appello nominale.

Capo II
L’Accesso dei Cittadini e la Trasparenza
dell’Azione Amministrativa

Art. 61

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto il regolamento, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Comune e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dal Comune e dagli altri enti comunali.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorchè un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento definisce il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonchè il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto di screzionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 62

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’amministrazione, con le limitazioni di cui al Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei terzi.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati ovvero notificati nei casi previsti dalla legge all’interessato.

4. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguarda concernente un procedimento amministrativo.

5. I cittadini e i portatori di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto al comma precedente, possono accedere alle informazioni relative ai dati sul patrimonio artistico e culturale, sull’ambiente e sulla superficie urbanizzata.

6. L’esercizio di tale diritto, garantito dalla legge, si esercita con le modalità stabilite nel regolamento.

7. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia con la tenuta di elenchi delle attività del Comune e la loro pubblicizzazione.

Art. 63

Ufficio diritti del cittadino

1. Il Comune nel regolamento previsto dall’articolo precedente, individua specifica struttura dotata di personale adeguatamente qualificato, da destinare all’assistenza ai cittadini singoli, alla cura dei rapporti con le associazioni non aventi scopo di lucro, che si occupano della “tutela dei diritti dei cittadini”, al fine anche di facilitare l’esercizio del loro diritto di informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei provvedimenti che comunque li riguardano, oltre che per l’accesso alle strutture ed agli atti amministrativi.

2. L’ufficio rappresenta la quotidiana disponibilità dell’amministrazione comunale a realizzare un concreto incontro con i cittadini per la individuazione ed il superamento dei nodi critici dell’attività amministrativa.

Art. 64

Notiziario del Comune

1. Il Comune per informare costantemente i cittadini e rendere effettiva la loro partecipazione alla vita amministrativa, oltre ad utilizzare i tradizionali sistemi della pubblicazione degli atti all’albo pretorio, degli avvisi e dei manifesti, può istituire un notiziario ufficiale del Comune.

2. Il notiziario, qualora istituito:

- viene pubblicato a cadenze ed è inviato gratuitamente a tutte le famiglie residenti e agli organismi di partecipazione di cui all’art. 50.

- contiene le informazioni concernenti il Comune ed il suo territorio.

- contiene, altresì, informazioni e sintesi sui più importanti eventi socialmente ed economicamente rilevanti, dà notizia delle iniziative ed atti adottati dagli organi, dagli uffici, dalle aziende e dagli altri enti comunali, in particolare:

- dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati,

- delle consulenze e degli incarichi professionali,

- delle gare d’appalto;

- dello stato di avanzamento e termine di ultimazione dei lavori,

- informazioni riguardanti gli Amministratori, gruppi consiliari e singoli consiglieri.

Capo III
Il Difensore Civico

Art. 65

Difensore civico

1. Il difensore civico è il garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale e segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. E’ eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale, egli deve essere munito di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, ovvero maturata una esperienza almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell’esercizio di professioni nel campo giuridico-amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale procede all’elezione a scrutino segreto con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Il difensore civico dura in carica quanto l’amministrazione che lo ha eletto e comunque fino alla elezione del successore.

4. Il difensore civico presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione Italiana.

5. Il difensore civico è rieleggibile una sola volta.

6. Al difensore civico spetta una indennità di funzione fissata dal Consiglio Comunale in misura non superiore all’indennità di carica spettante al ViceSindaco.

7. L’ufficio del difensore civico può essere esercitato anche in forma associata.

Art. 66

Incompatibilità

1. L’ufficio di difensore civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, commercio, industria o professione, che lo ponga in rapporto economico con il Comune.

2. L’ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale, di membro degli organi di gestione, indirizzo o controllo delle unità locali socio-sanitarie, di amministratore o controllore di istituzioni, società, enti, consorzi, cui partecipa il Comune, di ministro di culto, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni, di amministratore di società, imprese, enti controllati o vincolati al Comune da contratti d’opera o da esso sovvenzionati, di revisore o consulente legale, tecnico o amministrativo che presta abitualmente la propria opera al Comune o a imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati.

3. L’ufficio di difensore civico è incompatibile con qualsiasi incarico direttivo o esecutivo in organizzazioni politiche o sindacali.

4. L’ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità (fino al 4° grado) con gli Amministratori del Comune, di aziende, istituzioni o società partecipate, nonché con il Segretario Comunale del Comune o con dipendenti del Comune stesso o di altri enti comunali.

5. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Art. 67

Revoca e decadenza

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inadempienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali. La mozione deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 68

Ambito dell’intervento

1. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale, gli enti da essa dipendenti, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. I Consiglieri Comunali non possono proporre istanze al difensore civico, su materie attinenti alle loro funzioni istituzionali.

3. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

4. Il difensore civico può intervenire d’ufficio ogni qual volta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

5. Nell’ambito della normativa vigente, il Difensore Civico controlla le deliberazioni di Giunta e di Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate.

Art. 69

Poteri

1. Il difensore civico può chiedere l’esibizione, senza il limite del segreto d’ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all’oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell’ufficio competente, previo interessamento del Segretario Comunale, al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d’ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

3. Ove il difensore civico incontri difficoltà od ostacoli al suo operare, ed egli ritenga di attribuirne la responsabilità di ciò alla condotta di taluni impiegati o Dirigenti dell’amministrazione, egli ne riferisce immediatamente al Sindaco.

4. Ove il difensore civico ravvisi, nella condotta di taluni impiegati o Dirigenti dell’amministrazione o di enti da essa dipendenti, fatti costituenti illecito disciplinare, ne riferisce immediatamente all’organo responsabile che è tenuto a promuovere l’azione disciplinare a mente di legge.

Art. 70

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio Comunale per riferire su aspetti generali della propria attività ovvero in ordine ad aspetti particolari.

2. Il Consiglio Comunale può convocare il difensore civico per avere periodica relazione sull’attività svolta.

3. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio Comunale.

4. In ogni caso il difensore civico in occasione della sessione di esame del conto consuntivo, sottopone all’esame del Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. Il Consiglio Comunale provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

Titolo VII
Funzione Normativa

Art. 71

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno 600 (seicento) cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 72

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta; gli stessi vengono approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 73

Adeguamento delle fonti normative Comunali
a leggi sopravvenute

1. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi costituenti limite inderogabile per l’autonomia normativa del Comune comporta l’abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio è tenuto ad adeguare lo Statuto entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle leggi stesse.

2. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti, debbono essere apportati, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 74

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o, comunque, modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi 365 giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l’adeguamento previsto dal precedente articolo.

2. Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorsi 365 giorni dalla deliberazione di reiezione.

3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentono l’effettiva conoscibilità.

Art. 75

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. A decorrere da tale data cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale approva entro 520 giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto i Regolamenti previsti dallo stesso, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti. Sino all’entrata in vigore dei Regolamenti suddetti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.