ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo - Venaria Reale (Torino)Accordo di programma tra il Comune di Lanzo e lEnte di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo per lattuazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale dellarea del Ponte del Diavolo
Regione PiemonteModificazioni al programma di riqualificazione urbana Casino Barolo
Regione PiemonteModificazioni al programma di riqualificazione urbana Spina 3"
Regione PiemonteModificazioni al programma di riqualificazione urbana Superga
COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale1) SP 69 di Quincinetto Variante allabitato di Baio Dora. Comune Borgofranco DIvrea. Proponente: Servizio Progettazione ed Esecuzione interventi Viabilità II.
2) SP 87 di Bosconero. Sistemazione ed ammordamento tratto Cascina Cerello - Comune di San Benigno. Proponente: Servizio Progettazione ed Esecuzione interventi Viabilità II.
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Brignano Frascata (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Castellania (Alessandria)Statuto comunale
Comune di Piozzo (Cuneo)Modifiche allo statuto comunale (d.c.c. 25 giugno 2001, n. 17)
ALTRI ANNUNCI
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - TorinoAvviso di asta pubblica
Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - CuneoPubblicazione della graduatoria provvisoria
Comune di Alpignano (Torino)Variante parziale del P.R.G.C.
Comune di Arona (Novara)Decreto di occupazione temporanea e di urgenza n. 1/2001 del Reg. Decreti del 4.9.2001 - Occupazione durgenza dei beni immobili occorrenti per la costruzione di un parcheggio pubblico in v.le Baracca siti nel Comune di Arona.
Comune di AstiDecreto di valutazione n. 263/2001 (Prot. Spec. Atti della Proc. Espropriativa)
Comune di Borgosesia (Vercelli)Adozione di progetto definitivo di Variante generale 2000" al P.R.G.C.
Comune di Boves (Cuneo)Piano regolatore generale comunale - variante parziale n. 7 - Adozione
Comune di Busano (Torino)Avviso ad opponendum (art. 360, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
Comune di Canale (Cuneo)Avviso di approvazione definitiva di piani di recupero di iniziativa privata
Comune di Caselle Torinese (Torino)Pubblicazione e deposito della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente adottata ai sensi del 7° comma dellart. 17 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m. ed i.
Comune di Castellamonte (Torino)Avviso
Comune di Castellinaldo (Cuneo)Estratto bando di asta pubblica alienazione immobili in Via Trento
Comune di Cisterna dAsti (Asti)Avviso ad Opponendum
Comune di Grugliasco (Torino)Occupazione durgenza e asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la realizzazione di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est
Comune di Guarene (Cuneo)Avviso ad opponendum
Comune di Mezzenile (Torino)Estratto deliberazione del C.C. n. 2 del 31 marzo 2001 - Regolamento edilizio comunale - approvazione
Comune di Montanaro (Torino)Adozione progetto preliminare della 2° variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dellart. 17, comma 7°, della L.R. 56/77 e s.m.i. Progetto preliminare - Avviso
Comune di NovaraDeliberazione della Giunta Comunale n. 537 del 18.7.2001 - Programma di riqualificazione urbana del settore est della città (Quartieri S. Agabio e Nord-Est). Approvazione del piano particolareggiato relativo allarea del parco del Terdoppio
Comune di Rosta (Torino)Avviso di approvazione piano di recupero della signora Carrà Elena
Comune di Sagliano Micca (Biella)Estratto della deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 24/1/2001, esecutiva a termini di legge, alloggetto Adeguamento tariffe canone fognatura e depurazione anno 2001"
Comune di Venaria Reale (Torino)Avviso di pubblicazione di un elenco pubblico di professionisti per laffidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro e di un albo pubblico di consulenti per laffidamento di incarichi di consulenza di natura tecnica/specialistica, tecnica/giuridica, tecnica/amministrativa e tecnica/economica.
Comune di Villastellone (Torino)Avviso bando di concorso generale per assegnazione in locazione alloggi A.T.C. disponibili per risulta nel Comune di Villastellone
Comune di Zubiena (Biella)Estratto deliberazione C.C.N. 38 del 14.6.2001. Sdemanializzazione tratto di strada comunale
E.N.E.L. Distribuzione - AlessandriaAvviso
E.N.E.L. Distribuzione - VerbaniaAvviso
E.N.E.L. Distribuzione - VerbaniaAvviso
Provincia di AlessandriaAvviso - Regolamento generale sullordinamento degli uffici e servizi parte III - disciplina sulle modalità daccesso
Provincia di Cuneo - Settore Risorse IdrichePubblicazione ai sensi dellart. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica. Concessione di variante non sostanziale alla derivazione dacqua n. 5191/1 dal torrente dal torrente Unerzio in comune di Acceglio. Istanza: 7.7.2000. Richiedente: Comunità Montana Valle Maira con sede in San Damiano Macra
Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto AmbientaleAvviso progetto di impianto di recupero e di riciclaggio di veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interramento controllato monouso di 2° cat. tipo B, in Settimo Torinese
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 92-52798 del 27/3/2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 93-72851 del 27/3/2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 94-72862 del 27.3.2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 95-72870 del 27.3.2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-183667/01 del 23/8/2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-183712 del 23/8/2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 363-183718 del 23/8/2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-184939 del 23.8.2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-184943 del 27.8.2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-185535 del 28.8.2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse IdricheDeterminazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-185540 del 28.8.2001
ANNUNCI LEGALI
ACCORDI DI PROGRAMMA
Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo - Venaria Reale (Torino)
Accordo di programma tra il Comune di Lanzo e lEnte di Gestione del Parco Regionale La Mandria e Riserve Naturali delle Valli di Lanzo per lattuazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale dellarea del Ponte del Diavolo
Premesso che:
- la valorizzazione del patrimonio culturale dellarea attrezzata Ponte del Diavolo costituisce un impegno fondamentale del Comune di Lanzo e dellEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo;
- tale impegno di valorizzazione trova concretizzazione in progetti e programmi di recupero e restauro di beni culturali di rilevante interesse, nel miglioramento dellaccessibilità e dellinformazione in un contesto di riqualificazione ambientale;
- in sede di conferenza tra i rappresentanti dellEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo e del Comune di Lanzo, verificata la necessità di effettuare, nellambito dellarea del Ponte del Diavolo sita nel Comune di Lanzo, interventi di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale e valutata lutilità di gestione dellopera in forma associata mediante accordo di programma;
- la Regione Piemonte, settore Gestione Aree Protette, in data 9.5.01 ha provveduto a manifestare limpegno ad assegnare allEnte di gestione un primo contributo di L. 84.000.000 finalizzato allintervento in oggetto, in particolare per il ripristino del sistema della viabilità pedonale a seguito delle erosioni e smottamenti dovuti allevento alluvionale dellottobre 2000, con rinvio per la restante parte di finanziamento richiesto, ammontante a L. 416.000.000 a successiva istruttoria, sulla base di apposito accordo di programma;
Visti:
lart. 34 del dlgs. 276/2000 e lart. 9 della legge regionale 18.10.1993 n. 43 che prevedono, per lattuazione di interventi e di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione lazione coordinata ed integrata di Comuni, Province, Regioni ed altri soggetti pubblici, la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso;
lo Statuto dellEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, il quale prevede allart. 4, tra le finalità da perseguire con riferimento allarea attrezzata del Ponte del Diavolo, tutelare le caratteristiche naturali, paesaggistiche e storiche dellarea anche mediante interventi di riqualificazione ambientale, nonché organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici e culturali;
la deliberazione di Giunta Esecutiva dellEnte di gestione del Parco Regionale La Mandria n. 249.2S del 4.7.2001
la deliberazione di Consiglio del Comune di Lanzo n. 46 del 5.7.2001
tra
il Comune di Lanzo, rappresentato dal Sindaco dr. Andrea Filippin e lEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, rappresentato dal Direttore D.ssa Stefania Grella e a tal uopo domiciliata
si stipula
il presente accordo di programma per la realizzazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale nellambito dellarea del Ponte del Diavolo sita nel Comune di Lanzo, secondo quanto segue:
Art. 1
Finalità e oggetto
Costituisce oggetto dellaccordo lattuazione di opere di sistemazione dei percorsi, di restauro e di riqualificazione ambientale nellambito dellarea attrezzata del Ponte del Diavolo nel territorio del Comune di Lanzo, allinterno dellarea attrezzata del Parco regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo.
Tali interventi consistono nella sistemazione dei percorsi, segnaletica ed arredo dellarea attrezzata e negli interventi di restauro delle Cappelle intitolate a San Rocco e San Giacinto del Ponte.
Art. 2
Modalità
LEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, ad intervenuta sottoscrizione del presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi del comma 4, art. 34 del D.lgs. 267/2000, provvede alla progettazione e ove necessario a conferire incarico per la sicurezza ex l. 494/1996 e s.m.i.
Le progettazioni nelle fasi di cui alla L. 109/1994 e s.m.i. e D.P.R. 554/1999, necessarie per lattuazione del presente accordo, potranno essere approvate a norma dellart. 14 dellart. 241/1990, in sede di conferenza dei servizi, tra i due Enti di cui al presente accordo.
Il Comune di Lanzo provvede allappalto, direzione lavori, collaudo e liquidazione, mediante incarichi e procedure ai sensi di legge, delle opere sopra descritte, espletando tutti gli adempimenti necessari.
La manutenzione ordinaria e la gestione delle opere oggetto del presente accordo, saranno a carico dellEnte proprietario e/o del Comune, sulla base di apposita convenzione trentennale, che dovrà essere allegata alla progettazione definitiva.
Art. 3
Copertura finanziaria
La spesa dellintervento è stata stimata in complessive L. 500.000.000 (euro 258.229). Le opere sono finanziate dallEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve naturali delle Valli di Lanzo, mediante trasferimento al Comune in conto capitale, nella misura del 100% della spesa complessiva dellopera, dedotti i costi di progettazione ed incarico ex L. 494/1996.
Il provvedimento di trasferimento delle risorse di cui al punto precedente è subordinato alla condizione sospensiva dellavvenuto finanziamento della predetta somma da parte della Regione Piemonte.
Il provvedimento menzionato prevederà la possibilità di revoca in caso di gravi inadempienze nel rispetto del presente accordo.
Art. 4
Tempi e attuazione dellaccordo
La scadenza del presente accordo di programma è prevista per il 10.7.2006., ma potrà essere prorogato, per motivate esigenze, con il consenso dei soggetti firmatari.
Laccordo stesso potrà essere modificato ed integrato nei tempi di durata dellAccordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
Art. 5
Vigilanza e coordinamento
Il coordinamento e la vigilanza dellaccordo di programma è svolta da un comitato composto dal Sindaco, del Comune di Lanzo e dal Direttore dellEnte di gestione che, ove richiesto da ciascuno di essi , si riunisce presso la sede del Comune di Lanzo.
Art. 6
Controversie
Le eventuali controversie tra le parti in ordine allinterpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno lesecuzione dellaccordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal comitato di coordinamento e vigilanza di cui al presente accordo. Ove la controversia non sia risolta da tale comitato, la soluzione della stessa è deferita ad arbitri. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; gli arbitri così nominati designano a loro volta un terzo arbitro, presidente, che in caso di disaccordo è individuato dal Presidente del Tribunale di Torino. Si applicano le disposizioni del codice civile in tema di arbitrato.
Regione Piemonte
Modificazioni al programma di riqualificazione urbana Casino Barolo
Accordo di Programma - Modificazioni
tra
- Città di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, in persona del Sindaco Sergio Chiamparino;
- Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, in persona del Presidente della Giunta on. Enzo Ghigo;
- Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, con sede in Roma, via Nomentana n. 2, in persona del Direttore Generale, arch. Gaetano Fontana.
Premessa
1. In data 30 dicembre 1998 il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte hanno sottoscritto laccordo di programma avente ad oggetto il Programma di Riqualificazione urbana denominato Casino Barolo ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, c. 2 e del D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre 1994.
2. Il Consiglio Comunale della Città di Torino, con deliberazione 27 gennaio 1999, numero 9900148/09, ha ratificato lindicato accordo di programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, ha preso atto che laccordo, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina le variazioni del vigente P.R.G, ha approvato il programma definitivo di Riqualificazione urbana denominato Casino Barolo, i progetti preliminari delle opere pubbliche e lo schema di convenzione con il consorzio Casino Barolo.
3. Laccordo di programma è stato quindi approvato dal Sindaco della Città di Torino, adottato dal Presidente della Giunta Regionale per il Piemonte con decreto 17 maggio 1999, n. 38 e pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte 26 maggio 1999, n. 21.
4. I soggetti privati, proprietari delle aree oggetto del programma, (soggetti attuatori), riuniti nel Consorzio Casino Barolo, hanno stipulato con la Città di Torino la convenzione per lattuazione del programma medesimo (atto a rogito notaio Demaria 22 dicembre 1999, rep. 83176/5755).
5. Il Consorzio Casino Barolo ha chiesto alla Città di Torino che venissero stralciate dal Programma alcune aree di cui non ha dimostrato di avere disponibilità, obbligandosi altresì ad accettare le conseguenti riduzioni di S.L.P.; il Collegio di Vigilanza dellaccordo del 22 dicembre 1999 ha ritenuto che tale riduzione del perimetro del P.Ri.U. dovesse essere sottoposta alle amministrazioni interessate in sede di modificazione dellAccordo di Programma.
6. Il Programma di Riqualificazione urbana e, in particolare, la citata convenzione stipulata tra la Città di Torino ed il Consorzio Casino Barolo avente ad oggetto lattuazione del Programma stesso prevede, al punto z) delle premesse, che tenuto conto dellelevata frammentazione delle proprietà fondiarie ricadenti nellambito del programma, è necessario rinviare ad una convenzione integrativa di dettaglio, il cui schema verrà anchesso approvato dal Consiglio comunale, contenente larticolazione del Programma per Unità di Intervento, più puntuali indicazioni circa le cessioni e lassoggettamento ad uso pubblico di aree per servizi pubblici e, conseguentemente, la puntuale definizione dei progetti delle opere pubbliche; la medesima convenzione prevede altresì, allart. 21, la revisione dei progetti delle opere di urbanizzazione, lapprovazione della convenzione integrativa di dettaglio da stipularsi tra il consorzio Casino Barolo e la Città di Torino indicata al punto z) delle premesse, nonché ladeguamento delle norme tecniche di attuazione e delle tavole prescrittive ai contenuti del programma approvato.
7. Con atto in data 2 febbraio 2001 il Sindaco della Città di Torino indiceva la conferenza di servizi tra la Città di Torino, la Regione Piemonte, il Ministero dei Lavori Pubblici, la Provincia di Torino e la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte per la conclusione dellaccordo di programma avente ad oggetto le modificazioni del Programma di Riqualificazione urbana Casino Barolo.
8. Le modificazioni del Programma hanno ad oggetto la modifica del perimetro del P.R.I.U. in ragione di ulteriori precisazioni dello stato patrimoniale delle aree interessate, la revisione e ladeguamento dei progetti preliminari delle opere pubbliche, e del relativo programma finanziario, la revisione del cronoprogramma degli interventi, la revisione del disegno urbanistico, la definizione delle modalità di cessione e assoggettamento alluso pubblico delle aree per servizi, adeguamenti utili a correggere discordanze o errori. Laccordo ha altresì ad oggetto lapprovazione dello schema di convenzione da stipularsi tra la Città di Torino ed il Consorzio Casino Barolo. Le modificazioni comprendono infine la variante urbanistica, con particolare riferimento alle norme tecniche di attuazione ed alle tavole prescrittive.
9. La conferenza di servizi del 6 febbraio 2001 ha esaminato le modificazioni al programma proposte dalla Città richiedendo alcune integrazioni o modifiche (verbale 1).
10. La conferenza di servizi del 2 marzo 2001 ha assentito le modificazioni contenute nei documenti costitutivi della variante urbanistica; ha quindi ritenuto la variante parziale ai sensi della legge Regione Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 7, nonché compatibile con il Piano territoriale provinciale adottato e con il progetti sovracomunali approvati (verbale 2).
11. Lindicata variante urbanistica è stata assunta dal Sindaco della Città di Torino con atto 7 marzo 2001 e pubblicata nelle forme previste della legge Regione Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 7, mediante affissione allAlbo Pretorio del Comune di Torino dal 15 marzo 2001, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte del 14 marzo 2001.
12. In termini è pervenuta una osservazione del sig. Fiorenzo Fassio 13 aprile 2001, prot. 698 X 9 2/8.
13. La Giunta della Provincia di Torino, con deliberazione 10 aprile 2001, n. 317 - 79335 ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale 28 aprile 1999, n. 621 - 71253/1999, attualmente allesame della Regione, e con i progetti sovracomunali approvati, ai sensi della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 7.
14. La conferenza di servizi del 19 aprile 2001 ha chiesto chiarimenti in ordine alla osservazione ed i rappresentanti delle amministrazioni intervenute hanno espresso il proprio assenso alle modificazioni al programma Casino Barolo (verbale 3).
15. La conferenza di servizi del 26 aprile 2001 ha quindi approvato il testo definitivo dellaccordo (verbale 4).
16. Il consorzio Casino Barolo ha sottoscritto atto unilaterale dobbligo con il quale si è impegnato a stipulare la convenzione sostitutiva avente ad oggetto lattuazione del presente accordo.
Le parti, così come sopra individuate e rappresentate, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, stipulano il seguente Programma di Riqualificazione Urbana Casino Barolo - Torino
Accordo di Programma - Modificazioni
Art. 1
Oggetto
LAccordo ha ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana Casino Barolo, approvato con lAccordo di programma stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte.
LAccordo apporta le modificazioni al Programma di Riqualificazione Urbana Casino Barolo indicate ai successivi articoli, nonché negli allegati; rimangono per il resto confermate le previsioni dellaccordo originario.
Art. 2
Variante urbanistica
LAccordo, nei limiti di quanto descritto e rappresentato negli elaborati di cui allallegato 2, che ne sono parte integrante, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino entro 30 giorni ed approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, costituisce variante al Piano Regolatore Generale della Città di Torino, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, c. 4 e 5, nonché della L. Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 7.
Gli elaborati in allegato 1.A (Tavole n. 5, 8 e 12) e 1.C.4 (Norme tecniche di attuazione), sono recepiti nel P.R.G. e sono espressamente richiamati nelle nuove schede normative di P.R.G., Ambito 4.20 Casino Barolo 2, anche ai sensi e per gli effetti di cui allart. 6, c. 4 ed allart. 7, c. 5 delle N.U.E.A. del P.R.G. della Città di Torino.
Art. 3
Progetto Urbanistico
LAccordo approva il Progetto urbanistico composto da 13 tavole progettuali (allegato n. 1.A)
Art. 4
Progetti preliminari degli interventi pubblici
LAccordo approva i progetti preliminari delle opere pubbliche (intubamento della Bealera Putea, viabilità, aree verdi, impianti di fognatura ed illuminazione pubblica, predisposizione di impianto gas, idrico, telefonico, opere di preurbanizzazione e bonifica) secondo quanto rappresentato negli elaborati in allegato n. 1.B.
Art. 5
Piano finanziario e Cronoprogramma
LAccordo approva modificazioni al Piano finanziario degli interventi (allegato 1.C.3), al Cronoprogramma degli interventi pubblici e privati (allegato 1.C.2).
Il Piano finanziario del Programma, così come modificato, prevede:
- risorse D.M. 21 dicembre 1994 L. 1.072.000.000
- oneri di urbanizzazione L.
5.976.621.242
- risorse aggiuntive private L. 1.059.800.000
Totale L. 8.099.421.242
Art. 6
Convenzione
Laccordo approva la convenzione tra la Città di Torino ed il Consorzio Casino Barolo (allegato 3) avente ad oggetto lattuazione del Programma di Riqualificazione urbana Casino Barolo, sostitutiva di quella stipulata in data 22 dicembre 1999.
Le parti debbono procedere alla stipulazione della convenzione entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte del provvedimento di approvazione del presente accordo
Art. 7
Approvazione e pubblicazione
Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino, è sottoposto allapprovazione della Regione Piemonte.
Il decreto di approvazione dellAccordo di programma, con gli estremi dellavvenuta ratifica del Consiglio Comunale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Torino, 27 giugno 2001
Per la Città di Torino: S. Chiamparino
Per la Regione Piemonte: W. Casoni
Per
il Ministero dei Lavori Pubblici: G. Fontana
Allegati
1. Progetti
A. Progetto urbanistico
1 Mappa catastale con individuazione delle proprietà
2 Planimetria generale di progetto
3 Planimetria di progetto aree aderenti al PRIU
4 Aree per servizi
5 Tavola prescrittiva: destinazione duso
6 Demolizioni
7 Aree oggetto di preurbanizzazioni e bonifiche
8 Tavola prescrittiva: regole edilizie e urbanistiche
9.1 Tipologie edilizie lotti residenziali 1, 2, 3, 4
9.2.Tipologia edilizia lotto ASPI n. 1
10.Tipologia edilizia parcheggio pubblico interrato
11 Prospetti sezioni
12. Tavola prescrittiva: A) planimetria catastale B) unità dintervento.
B Progetti preliminari delle opere pubbliche
U.1 Rete acquedotto
U.2.1 Reti fognatura nera e bianca
U.2.2 Profili e sezioni fognatura nera e bianca
U.3 Illuminazione pubblica e dorsali principali per illuminazione degli edifici residenziali e ASPI
U.4 Rete gas di città
U.5 Rete telefonica
U.6 Viabilità - Suolo Pubblico
U.7.1 Aree verdi - planimetria generale
U.7.1.1. Aree verdi - particolari aree a, c, e, f
U.7.1.2. Aree verdi - particolare area gioco bimbi
U.7.1.3. Aree verdi - particolare aree d, h
U.7.1.4. Aree verdi - particolare area b
U.7.1.5. Aree verdi - particolare area g
U.7.2. Aree verdi - impianto di irrigazione;
U.8. Tipologia edilizia parcheggio interrato;
U.9. Interventi di preurbanizzazione e bonifica;
U.10. Spostamento e intubamento Bealera Putea allinterno di aree PRIU Casino Barolo
C Elaborati
Elaborato 1. Opere di Preurbanizzazione, bonifica e urbanizzazione - Computi metrici estimativi
Elaborato 2. Cronoprogramma delle opere pubbliche e private
Elaborato 3. Piano finanziario - schede degli interventi pubblici e privati e quadri riepilogativi
Elaborato 4. Norme tecniche di attuazione;
Elaborato 5. Relazione e computo delle opere di urbanizzazione e bonifica
2. variante urbanistica
3. schema di convenzione
4. pareri
Referto Divisione Ambiente e Mobilità - Settore Urbanizzazioni, 2 febbraio 2001, n. 4853/X - 9 - 8 ed allegati:
Parere Divisione Ambiente - Settore tutela ambiente 22 dicembre 2000, n. 56056
Parere Divisione Ambiente e Mobilità - Settore Suolo Pubblico gestione 24 gennaio 2001
Parere Divisione Ambiente e Mobilità - Settore Verde Pubblico gestione 24 gennaio 2001, n. X - 9 - 10
Parere Divisione Ambiente e Mobilità - Settore Parcheggi 27 dicembre 2000, n. 1816/94
Parere Azienda Energetica Municipale 28 dicembre 2000, n. 17201/SEI
Parere Azienda Po - Sangone 15 gennaio 2001, n. 817/01
Parere Settore Ponti e Vie dacqua, 2 febbraio 2001, n. 4894/X - 9 - 8
Parere Settore Viabilità e Traffico, 7 febbraio 2001
Parere Settore Pianificazione e Trasporti, 27 aprile 2001, n. X - 9 - 12
5. atto del Sindaco di indizione della conferenza 2 febbraio 2001
6. atto del sindaco 7 marzo 2001
7. conferenza di servizi - verbale 6 febbraio 2001
8. conferenza di servizi - verbale 2 marzo 2001
9. conferenza di servizi - verbale 19 aprile 2001
10. conferenza di servizi - verbale 26 aprile 2001
11. parere provincia di Torino (del. Giunta provinciale 10 aprile 2001, n. 317 - 79335)
12. osservazioni (Fassio 13 aprile 2001, prot. 698- x - 9 - 2/8)
13. parere Regione Piemonte (20 marzo 2001, prot. 4723 /19.10)
14. atto unilaterale dobbligo del Consorzio Casino Barolo
15. lettera consorzio Casino Barolo del 2 maggio 2001 con allegati:
- dichiarazione asseverata da parte del Progettista in merito alla consistenza dei mappali 206, 239 e 241 inclusi nel P.R.i.U.;
- dichiarazione del Consorzio Bealera Putea in merito alla disponibilità di cessione di aree per servizi.
16. verbali dei collegi di vigilanza
a) 6 settembre 1999
b) 27 ottobre 1999
c) 30 novembre 1999
d) 22 dicembre 1999
e) 18 gennaio 2001
f) 20 aprile 2001
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2001, n. 76 relativo alladozione del presente accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 agosto 2001 parte I-II, pag. 10 (Ndr)
Regione Piemonte
Modificazioni al programma di riqualificazione urbana Spina 3" - Torino
Accordo di Programma - Modificazioni
tra
- Città di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, in persona del Sindaco Sergio Chiamparino;
- Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, in persona del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo Ghigo;
- Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, con sede in Roma, via Nomentana n. 2, in persona del Direttore Generale arch. Gaetano Fontana;
Premessa
1) in data 30 dicembre 1998 il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte hanno sottoscritto laccordo di programma avente ad oggetto il Programma di riqualificazione urbana denominato Spina 3" ai sensi della l. 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2, c. 2, come modificata dal d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 10, conv. con mod. l. 20 dicembre 1993, n. 493, nonché l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, c. 71 e del D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre 1994;
2) il Consiglio Comunale della Città di Torino, con deliberazione 27 gennaio 1999, numero 16, ha ratificato lindicato accordo di programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino (l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, c. 5);
3) con decreto 7 maggio 1999, n. 31, il Presidente della Giunta Regionale per il Piemonte ha approvato laccordo di programma (l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, c. 4);
4) il 23 giungo 1999 è stato costituito il Collegio di Vigilanza sullaccordo di programma (l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27, c. 6; art. 8 e 9 dellAccordo);
5) nella medesima seduta del 23 giugno 1999 il Collegio di Vigilanza ha assentito, ai sensi dellart. 8, c. 3 dellAccordo, modificazioni consistenti in correzioni di errori materiali =ovvero opportune sistemazioni del testo idonee a risolvere contraddizioni o imprecisioni;
6) nella seduta del 21 luglio 1999 il Collegio di Vigilanza ha altresì assentito alcune ulteriori variazioni, nonché affermato che altre modificazioni ritenute opportune, non rientrando nelle competenze del Collegio in ragione della loro rilevanza e complessità, dovessero essere sottoposte allesame di una conferenza di servizi convocata tra tutte le amministrazioni interessate per lapprovazione di una specifica variante allaccordo di programma; tali modificazioni sono indicate nel verbale della seduta del Collegio di Vigilanza 21 luglio 1999 ed hanno ad oggetto lesatta individuazione delle aree di proprietà privata nel comprensorio Michelin, la disciplina della cessione delle aree alla Città di Torino nei comprensori Michelin e Ingest, i termini della stipulazione della convenzione tra la Città di Torino e la Società Nazionale delle Officine di Savigliano S.p.A., alcune correzioni del testo della convenzione tra la Città di Torino e Cimimontubi S.p.A., correzioni al Cronoprogramma e ad alcune cartografie, nonché correzioni alle Norme Tecniche di Attuazione;
7) con atto 13 settembre 1999 il Sindaco della Città di Torino ha indetto la conferenza di servizi per la conclusione dellaccordo di programma avente ad oggetto la modificazione del Programma di riqualificazione urbana denominato Spina 3" tra i rappresentati legali della Città di Torino, della Regione Piemonte, del Ministero dei Lavori Pubblici, della Provincia di Torino e della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
8) la conferenza di servizi del 16 settembre 1999 ha approvato modificazioni dellaccordo e condiviso quanto espresso dagli indicati Collegi di Vigilanza, con riferimento alle convenzioni tra Città e soggetti privati relative ai comprensori Michelin, Savigliano, Vitali, ed alle norme tecniche di attuazione;
9) le conferenze di servizi del 19 ottobre 1999, 1 giugno 2000 e 12 giugno 2000 si sono espresse in ordine alla disciplina della cessione di aree di proprietà della Città a privati soggetti attuatori;
10) la Giunta Comunale della Città di Torino ha approvato la deliberazione 30 maggio 2000, n. 04290/57, avente ad oggetto Programmi di intervento relativi alla Spina Centrale, Mercati generali e Lingotto - azioni di Regia e coordinamento;
11) il Collegio di Vigilanza del 19 giugno 2000 ha rimesso alle modificazioni dellaccordo la valutazione delle diverse opere da realizzarsi a scomputo nel comprensorio Michelin;
12) il Collegio di Vigilanza del 25 ottobre 2000 ha rimesso alle modificazioni dellaccordo la valutazione dello stralcio dal comprensorio Valdellatorre delle aree di proprietà A.S.T. pari a mq 685;
13) la conferenza di servizi del 27 febbraio 2001 ha esaminato la variante urbanistica contenuta nella modificazione del Programma avente ad oggetto marginali modifiche al perimetro, la previsione di un diverso mix funzionale con particolare riferimento alle destinazioni ASPI ed Eurotorino rivolto a consolidare la presenza di attività economiche, una parziale diversa concentrazione edificatoria, nonché correzioni e sistemazioni delle norme e della cartografia;
14) il Sindaco della Città di Torino, con atto 6 marzo 2001, ha assunto le modificazioni del Programma elaborate dalle conferenze di servizi e convocato nuovamente la conferenza medesima per il 14 marzo 2001;
15) la conferenza di servizi del 14 marzo 2001 ha assentito lelaborato definitivo della variante urbanistica. Tale variante urbanistica è stata ritenuta parziale ai sensi della legge =Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17 c. 7, nonché compatibile con il Piano Territoriale provinciale adottato e con i progetti sovracomunali approvati;
16) con atto 20 marzo 2001 il Sindaco ha assunto il testo definitivo della variante urbanistica il quale è stato pubblicato allAlbo pretorio per 15 giorni consecutivi per le osservazioni;
17) la Giunta comunale della Città di Torino, con deliberazione 10 aprile 2001, n. 01 - 03270/09, ha approvato la Sintesi degli studi idrogeomorfologici utili alla predisposizione di variante al P.R.G.C.";
18) sono pervenute n. 2 osservazioni nel pubblico interesse;
19) con deliberazione 19 aprile 2001, n. 359 - 84528, la Giunta Provinciale di Torino ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale 28 aprile 1999, n. 621 - 72259, attualmente allesame della Regione, e con i progetti sovracomunali approvati, ai sensi della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 7;
20) la conferenza di servizi del 23 aprile 2001 ha esaminato le osservazioni, nonché i rappresentanti delle Amministrazioni intervenute hanno espresso il proprio assenso definitivo al Programma;
21) la conferenza di servizi del 27 aprile 2001 ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni, acquisito il Parere della Regione Piemonte ed approvato il testo dellaccordo e dei suoi allegati;
22) i privati soggetti attuatori hanno sottoscritto i rispettivi atti unilaterali dobbligo con i quali si sono impegnati a stipulare, nei tempi e nelle modalità fissati dal presente Accordo di Programma, gli schemi di convenzione aventi ad oggetto le modificazioni alle convenzioni conseguenti alle modificazioni dellaccordo originario, dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto, senza alcuna eccezione o riserva.
Le parti, così come come individuate e rappresentate, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, stipulano il seguente Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3"
Accordo di Programma - Modificazioni
Art. 1
Oggetto
LAccordo ha ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3", stipulato il 30 dicembre 1998 tra la Città di Torino, la Regione Piemonte ed il Ministero dei Lavori Pubblici.
Laccordo apporta le modificazioni al Programma di Riqualificazione Urbana Spina 3" indicate nei successivi articoli, nonché negli allegati; rimangono per il resto confermate le previsioni dellaccordo originario.
Art. 3
Modificazioni e precisazioni
Laccordo prende atto ed approva le modificazioni e precisazioni assentite dal Collegio di Vigilanza e dalla Conferenza di servizi richiamate in premessa e contenute nei relativi verbali in allegati 8 e 9.
Le stesse, in quanto consistenti in modificazioni al testo dellaccordo originario, sono di seguito riportate: il punto 10 delle premesse novantamiliardi novecento quaranta milioni è sostituito con novanta miliardi; al punto 5 delle premesse è aggiunto privata a fianco di 151.079; allart. 6, c. 2, è sostituito 30.206.000.000" con 29.206.000.000"; allart. 9, u.c., è sostituito l. n. 216 del 1995", con L. 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod. e int."
In quanto relative agli allegati dellaccordo originario le modificazioni sono rappresentate nei corrispondenti allegati al presente accordo.
Art. 3
Variante urbanistica
Laccordo, nei limiti di quanto descritto e rappresentato negli elaborati di cui allallegato 2 (Variante), che ne sono parte integrante, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino entro 30 giorni ed approvazione con decreto del Presidente della Giunta Regionale, costituisce variante al Piano Regolatore generale della Città di Torino ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, c. 4 e 5, nonché della L. Regione Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 7.
Gli elaborati in allegato 1, A1 (tabb. 5 e 6), A2 (tavv. 3 e 7), A.3 (Norme tecniche di attuazione), C6, C7, D1/3, D3/5, D3/8, D4/1, E5, E7, F5, F7, Gb3, Gb5, H5, H6, L51, L8 hanno contenuto di P.R.G. e sono espressamente richiamati nella nuova scheda normativa di P.R.G ambito 4.13 Spina 3, anche ai sensi e per gli effetti di cui allart. 6, c. 4 e allart. 7, c. 5 delle N.U.E.A. della Città di Torino.
Art. 4
Progetto Urbanistico Definitivo
LAccordo approva il Progetto urbanistico definitivo, composto da elaborati generali ed elaborati relativi ai singoli comprensori (allegato 1).
Gli elaborati, H1, H2, L.9.2, delloriginario accordo sono eliminati.
Art. 5
Progetti preliminari degli interventi pubblici
LAccordo approva il progetto preliminare avente ad oggetto la rifunzionalizzazione edilizia per il riutilizzo della palazzina 37 ad uso museale e di educazione ambientale allinterno del Parco urbano fluviale (Allegato 3, A.a17).
Art. 6
Convenzioni
Laccordo di programma approva lo schema delle modificazioni delle convenzioni in allegato n. 4 che disciplinano lattuazione degli interventi pubblici e privati e definiscono gli obblighi delle parti.
Le parti debbono procedere alla stipulazione delle convenzioni entro il termine di cinque mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento di approvazione del presente accordo.
Art. 7
Tutela ambientale
In riferimento agli studi idrogeologici assunti dalla Città di Torino di cui al punto 17 della premessa e alle nuove condizioni ambientali evidenziate dagli stessi, saranno adottate tutte le misure di protezione idonee a ridurre il rischio di esondazione, mentre, sotto il profilo della progettazione edilizia, dovrà essere dimostrata lassunzione di tipologie e caratteristiche costruttive atte, a giudizio della Città, a limitare gli eventuali danni ai fabbricati edificandi ed alle aree, sia pubbliche, sia private.
Art. 8
Approvazione, pubblicazione, effetti
Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati è sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino nonché allapprovazione della Regione Piemonte.
Il decreto di approvazione del Presidente della Giunta Regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Torino, 27 giugno 2001
Per la Città di Torino: S. Chiamparino
Per la Regione Piemonte: W. Casoni
Per
il Ministero dei Lavori Pubblici: G. Fontana
Elenco allegati
1. Progetto Urbanistico Definitivo
Elaborati generali
A.1bis Relazione illustrativa delle modifiche allAccordo di Programma e tabelle
A.2 Tavole
A.3 Norme tecniche di attuazione
A.5 Cronoprogramma
A.6 Schede degli interventi pubblici
Elaborati relativi ai singoli comprensori
MICHELIN
C.1 Relazione illustrativa
C.5 Schede degli interventi privati - cronoprogramma
C.6 Tavola prescrittiva - destinazioni urbanistiche in progetto
C.7 Tavola prescrittiva - regole edilizie
C.8 Interventi di demolizione
C.9 Planivolumetrico
C.11 Aree servizi in progetto
VALDOCCO
Sub comprensorio corso Mortara
D.1/1 Stato di fatto
D.1/2 bis Individuazione delle proprietà - situazione patrimoniale aprile 2001
D.1/3 Destinazioni duso, regole edilizie e urbanistiche
D.1/4 Relazione illustrativa
D.1/6 Cronoprogramma
D.1/7 Schede degli interventi privati del cronoprogramma
Sub comprensorio Valdocco sud
D. 3/1 Relazione illustrativa
D.3/2 Stato di fatto. Planimetria generale
D.3/4 Stato di fatto. Individuazione delle proprietà su carta tecnica situazione patrimoniale dicembre 1998.
D.3/4 bis Stato di fatto Individuazione delle proprietà su carta tecnica situazione patrimoniale aprile 2001
D. 3/5 Progetto. Destinazioni duso e unità minime dintervento.
D. 3/6 Progetto. Individuazione delle bonifiche e delle demolizioni.
D. 3/7 Progetto. Individuazione degli interventi pubblici e privati.
D 3/8 Progetto. Regole edilizie e urbanistiche.
D. 3/9 Progetto. Profili e sezioni.
D. 3/12 schede degli interventi privati
Sub comprensorio via Ceva
D.4/1 Individuazione stato di fatto, elenchi catastali, destinazioni duso, regole edilizie ed urbanistiche
D.4/2 Relazione illustrativa
D.4/4 Cronoprogramma
D. 4/5 Schede degli interventi privati del programma
VITALI
E.1 Relazione illustrativa
E.2 Stato di fatto
E.4 Individuazione delle proprietà-situazione patrimoniale dicembre 1998
E.4 bis Individuazione delle proprietà-situazione patrimoniale aprile 2001
E.5 Destinazioni duso e sub comparti dinterventi
E.6 Individuazione degli interventi pubblici e privati
E.7 Regole edilizie ed urbanistiche
E.8 Planovolumetrico indicativo degli interventi
E.10 Cronoprogramma
E.11 Schede degli interventi privati del programma
VALDELLATORRE
F.1 Relazioni illustrativa
F.2 Stato di fatto
F.4 Individuazione delle proprietà-situazione patrimoniale dicembre 1998
F.4 bis Individuazione delle proprietà-situazione patrimoniale aprile 2001
F.5 Destinazioni duso
F.6 Individuazione degli interventi pubblici e privati
F.7 Regole edilizie ed urbanistiche
F.8 Planovolumetrico indicativo degli interventi
F.10 Cronoprogramma
F.11 Schede degli interventi privati del programma
PARACCHI
G.a Relazione illustrativa
G.b2 Individuazione delle proprietà-situazione patrimoniale
G.b3 Destinazioni duso, tavola prescrittiva
G.b4 Unità minime di coordinamento progettuali
G.b5 Regole urbanistiche ed edilizie - tavola prescrittiva
G.e Schede dei progetti delle opere private
G.f Cronoprogramma delle opere private
SAVIGLIANO
H.1 Relazione illustrativa
H.2 Schede catastali
H.3 Documentazione fotografica
H.4 Schede degli interventi privati - Cronoprogramma
H.5 Destinazioni duso in progetto
H.6 Regole edilizie
H.7 Planovolumetrico con destinazioni duso e sezioni
H.8 Aree a servizi in progetto e parcheggi privati
INGEST
L.1 Relazione illustrativa
L.2 Stato di fatto - Planimetria generale
L.4 Stato di fatto - Individuazione delle proprietà su carta tecnica-situazione patrimoniale dicembre 1998
L.4 bis Individuazione delle proprietà-situazione patrimoniale aprile 2001
L.5.1 Progetto - Destinazioni duso e unità minime di coordinamento progettuale
L.5.2 Progetto. Suddivisione delle aree per servizi pubblici
L.6 Progetto - Individuazione delle bonifiche e demolizioni
L. 7 Progetto - Individuazione degli interventi pubblici e privati
L.8 Progetto - Regole edilizie e urbanistiche
L.9.1 Progetto - Planovolumetrico
L.12 Progetto - Schede degli interventi privati
2. Progetti preliminari delle opere pubbliche
A.a.17 Parco urbano fluviale di Spina 3 - Progetto di rifunzionalizzazione edilizia per il riutilizzo della palazzina 37 ad uso museale e di educazione ambientale
3. variante urbanistica.
4. schemi di convenzione.
a) Ingest
b) Michelin
c) Valdocco
d) Savigliano
e) Vitali
f) Valdellatorre
g) Paracchi
5. indizione conferenza di servizi (provvedimento Sindaco della Città di Torino 14 settembre 1999)
6. indizione conferenza di servizi (provvedimento Sindaco della Città di Torino 6 marzo 2001)
7. provvedimento del Sindaco 20 marzo 2001
8. verbali delle conferenze di servizi
a) 16 settembre 1999
b) 19 ottobre 1999
c) 1 giugno 2000
d) 12 giugno 2000
e) 27 febbraio 2001
f) 14 marzo 2001
g) 23 aprile 2001
h) 27 aprile 2001
9. verbali dei collegi di vigilanza
a) 23 giugno 1999
b) 21 luglio 1999
c) 19 giugno 2000
d) 25 ottobre 2000
10. parere della Regione Piemonte 26 aprile 2001, prot. 6603
11. parere della Provincia di Torino (deliberazione della Giunta Provinciale 19 aprile 2001, n. 359 - 84528)
12. osservazioni
a) Cigna Nole, Engi, Migor 19 aprile 2001
b) Valdocco 19 aprile 2001
13. controdeduzioni
a) allosservazione Cigna Nole, Engi, Migor 19 aprile 2001
b) allosservazione Valdocco 19 aprile 2001
14. atti unilaterali dobbligo
a) Ingest
b) Michelin
c) Valdocco
d) Savigliano
e) Vitali
f) Valdellatorre
g) Paracchi
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2001, n. 77 relativo alladozione del presente accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 agosto 2001 parte I-II, pag. 10 (Ndr)
Regione Piemonte
Modificazioni al programma di riqualificazione urbana Superga
Accordo di Programma - Modificazioni
tra
- Città di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, in persona del Sindaco Dott. Sergio Chiamparino;
- Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, in persona del Presidente della Giunta Regionale on. Enzo Ghigo;
- Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, con sede in Roma, via Nomentana n. 2, in persona del Direttore Generale, arch. Gaetano Fontana.
Premessa:
1. in data 14 e 15 maggio 1998, il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte hanno sottoscritto laccordo di programma avente ad oggetto il programma di riqualificazione urbana denominato Superga ai sensi dellart. 2, comma 2, l. 17 febbraio 1992, n. 179, nonché del D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre 1994;
2. il Consiglio Comunale della Città di Torino, con deliberazione 12 giugno 1998, numero 9804152, ha ratificato lindicato accordo di programma, ha preso atto che laccordo, adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, determina le variazioni del vigente P.R.G. e costituisce la prima delle tre concessioni edilizie previste, ha approvato il programma definitivo di riqualificazione urbana denominato Superga, i progetti preliminari delle opere pubbliche e lo schema di convenzione con la Superga S.p.A.;
3. laccordo è stato approvato con provvedimento del Sindaco della Città di Torino 15 giugno 1998 ed adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale per il Piemonte 23 luglio 1998, n. 45;
4. in data 16 giugno 1998 la Città di Torino e la società Superga S.p.A. hanno stipulato la convenzione attuativa del Programma (Rogito Notaio Anzalone 16 giugno 1998, rep. 110210, rac. 9821);
5. la Superga S.p.A. ha ceduto la proprietà di parte delle aree oggetto del P.Ri.U., pari a mq. 26417, alla Sarfys S.r.l., la quale è altresì subentrata nei relativi diritti ed obblighi (Rogito Notaio Anzalone 25 giugno 1998);
6. la società Superga S.p.A. ha altresì sottoscritto, a favore della Città, un atto di impegno unilaterale avente ad oggetto la cessione degli immobili siti in via Verolengo costituiti da un edificio a 2 e 3 piani fuori terra, della superficie di mq 3227 circa di S.L.P. e retrostante terreno per una superficie complessiva di mq 5362, nonché si è impegnata ad adeguare gli elaborati del Programma di riqualificazione urbana sulla base della nuova destinazione dellimmobile a servizi pubblici di urbanizzazione secondaria;
7. la Città di Torino ha preso atto degli impegni della Superga S.p.A. di cui al punto precedente ed ha a sua volta assunto limpegno di acquisire gli indicati immobili nel quadro della ridefinizione del programma di riqualificazione urbana (del. Consiglio Comunale 12 giugno 1998, n. 9804668/08);
8. il Collegio di Vigilanza sullaccordo di programma ha ritenuto che le modificazioni del programma a tal fine necessarie non rientrassero nelle proprie competenze, rimettendo ai soggetti proponenti dellAccordo ogni necessaria incombenza (verbale 9 settembre 1998);
9. la Città di Torino ha approvato lacquisto degli immobili indicati al precedente punto 6 (descritti al N.C.E.U. al fg. 1108, n. 254 e relative pertinenze di terreno descritte al Fg. 1108, nn. 361 e 253) verso il corrispettivo di L. 5.000.000.000 oltre I.V.A. (del. Consiglio Comunale 9 novembre 1998, n. 9808719/08) e, con atto pubblico in data 30 dicembre 1998, la Città di Torino e la società Superga S.p.A. hanno concluso il relativo contratto di compravendita immobiliare (rep. 1818, registrato e trascritto a Torino il 14 gennaio 1999 ai numeri 1094/735);
10. con determinazione dirigenziale 6 luglio 1999 la Città di Torino ha approvato la concessione in capo allAzienda Sanitaria Locale n. 3 dellimmobile sito in via Verolengo n. 28, per destinarlo a poliambulatorio e servizi sanitari;
11. il 14 settembre 2000 il Collegio di vigilanza dellaccordo ha assentito la variante alla concessione edilizia n. 1 avente ad oggetto gli edifici A e B; tale determinazione del Collegio di vigilanza è stata altresì adottata con decreto del Presidente della Giunta Regionale per il Piemonte 18 novembre 2000, n. 114;
12. con provvedimento del Sindaco della Città di Torino 13 marzo 2001 è stata indetta la conferenza di servizi per la conclusione dellaccordo di programma tra i rappresentanti legali della Città di Torino, della Regione Piemonte, del Ministero dei Lavori Pubblici, della Provincia di Torino e della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici per il Piemonte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, avente ad oggetto la modificazione del programma di riqualificazione urbana denominato Superga;
13. la comunicazione di avvio del procedimento è stata depositata allalbo pretorio della Città di Torino a far data dal 22 marzo 2001, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2001, nonché notificata singolarmente ai soggetti direttamente interessati;
14. le modificazioni del programma hanno ad oggetto: ladeguamento in linea urbanistica dellarea normativa MP (misto produttiva), ai sensi della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 8, mediante una diversa distribuzione delle aree a servizi e delle destinazioni duso compatibili con larea M.P., nonché la destinazione a servizi pubblici di due edifici di proprietà comunale localizzati allinterno dellarea normativa M.P., di cui uno in parte localizzato anche allinterno della Zona urbana di trasformazione Z.U.T. Ambito 5.2.1. Superga; la modificazione della Relazione Illustrativa, di alcune tavole progettuali e delle Norme Tecniche di Attuazione del Progetto urbanistico definitivo; nuovi progetti preliminari delle opere pubbliche relative ai due edifici di proprietà comunale da destinare a servizi pubblici (Palazzina di via Verolengo e Magazzino deposito di via Orvieto); nuovo progetto preliminare delle opere di urbanizzazione; integrazione e modifica delle schede relative alle opere pubbliche del Programma; modifica del Piano finanziario del Programma; modifica del cronoprogramma degli interventi pubblici e privati del Programma; modifica della convenzione tra la Città e i soggetti attuatori;
15. la Conferenza di Servizi del 21 marzo 2001 ha esaminato la proposta di modifica al programma (Verbale n. 1);
16. la Conferenza di Servizi del 26 aprile 2001 ha approvato il testo definitivo dellaccordo ed i rappresentanti delle amministrazioni intervenute hanno espresso il proprio assenso alle modificazioni al programma Superga (Verbale n. 2).
17. il privato soggetto attuatore ha sottoscritto atto unilaterale dobbligo con il quale si è impegnato a stipulare, nei tempi e nelle modalità fissati dal presente Accordo di Programma, lo schema di convenzione avente ad oggetto le modificazioni alla convenzione già stipulata con la Città di Torino, conseguenti alle modificazioni dellaccordo originario, dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto, senza alcuna eccezione o riserva.
Le parti, così come sopra individuate e rappresentate, ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, stipulano il seguente Programma di Riqualificazione Urbana Superga - Torino
Accordo di Programma - Modificazioni
Art. 1
Oggetto
LAccordo ha ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana Superga, relativo allarea industriale collocata tra le vie Verolengo, Assisi, Luini ed Orvieto, approvato con lAccordo di programma stipulato in data 14 e 15 maggio 1998 tra il Ministero per i Lavori Pubblici, la Città di Torino e la Regione Piemonte.
LAccordo apporta le modificazioni al Programma di Riqualificazione Urbana Superga indicate ai successivi articoli, nonché negli allegati; rimangono per il resto confermate le previsioni dellaccordo originario.
Art. 2
Modificazione del P.R.G.C.
della Città di Torino
LAccordo prevede ladeguamento in linea urbanistica dellarea normativa MP (misto produttiva), ai sensi della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, art. 17, c. 8, nei limiti di quanto descritto e rappresentato negli elaborati Relazione illustrativa (allegato 1.1.A1), Tavole progettuali n. 3, 5 (allegato 1.1.A2) e Norme Tecniche di Attuazione (allegato 1.1.A3).
Art. 3
Progetto Urbanistico Definitivo
LAccordo approva il Progetto urbanistico definitivo, composto dalla relazione illustrativa, da 9 tavole progettuali e dalle Norme tecniche di attuazione (allegato n. 1.1).
Art. 4
Progetti preliminari degli interventi pubblici
LAccordo approva i progetti preliminari delle opere pubbliche consistenti nella ristrutturazione della palazzina sita in via Verolengo e nel recupero funzionale dei magazzini e depositi siti in via Orvieto, secondo quanto rappresentato negli elaborati in allegato n. 1.3, nonché nelle schede delle opere pubbliche del programma (allegati 1.2.B.4 e 1.2.B.4.1.).
Approva inoltre i progetti preliminari delle opere di urbanizzazione (viabilità pedonale e veicolare, aree verdi e aree attrezzate, impianti di fognatura ed illuminazione pubblica, predisposizione di impianto idrico, telefonico ed elettrico) secondo quanto rappresentato negli elaborati in allegato n. 1.4.
Art. 5
Piano finanziario e Cronoprogramma
LAccordo approva modificazioni al Piano finanziario degli interventi (allegato 1.2.B 5), al Cronoprogramma degli interventi pubblici e privati (allegato 1.2.B6), nonché alle Schede degli interventi privati del Programma (allegato 1.2.B7).
Il Piano finanziario del Programma, così come modificato, prevede:
- risorse D.M. 21 dicembre 1994 L. 4.317.000.000
- oneri di urbanizzazione L.
4.079.179.276
- risorse aggiuntive private L. 2.455.640.600
- risorse di altri
enti pubblici L. 4.999.528.745
Totale L. 15.851.348.621
Art. 6
Convenzione
Laccordo approva lo schema delle modificazioni della convenzione che disciplina lattuazione degli interventi pubblici e privati e definisce gli obblighi delle parti (allegato 3).
Le parti debbono procedere alla stipulazione della convenzione entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte del provvedimento di approvazione del presente accordo.
Art. 7
Approvazione e pubblicazione
Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, previa ratifica da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino, è sottoposto allapprovazione del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.
Il decreto di approvazione dellAccordo di programma, con gli estremi dellavvenuta ratifica del Consiglio Comunale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Torino, 27 giugno 2001
Per la Città di Torino: S. Chiamparino
Per la Regione Piemonte: W. Casoni
Per
il Ministero dei Lavori Pubblici: G. Fontana
Allegati
1. Progetti
1. Progetto urbanistico definitivo
A1) Relazione illustrativa
A2) Tavole progettuali (nn. 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 11)
A3) Norme tecniche di attuazione
2. Schede, Piano finanziario e Cronoprogramma
B4) Schede opere pubbliche del programma (Palazzina via Verolengo e oo.uu.)
B4.1) Scheda opera pubblica del programma (Edificio magazzini ex Superga)
B5) Piano finanziario degli interventi
B6) Cronoprogramma degli interventi pubblici e privati
B7) Schede degli interventi privati di programma
3. Progetti preliminari delle opere pubbliche
- Palazzina via Verolengo
BB3 1) relazione tecnica
BB3 2) computo metrico estimativo
BB3 3) rilievo dello stato di fatto
BB3 4) progetto
- Magazzini e depositi ex Superga- recupero funzionale via Orvieto n. 57
Relazione tecnica
1p) Estratto e planimetria generale
2p) Pianta piano interrato
3p) Pianta piano terreno
4p) Pianta piano primo
5p) Prospetti e sezioni
4. Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione
URT) Relazione tecnico illustrativa
UCM) Computo metrico estimativo
U.1) Viabilità pedonale e veicolare
U.1.1) Planimetria generale
U.1.2) Particolari costruttivi
U2) Aree verdi e aree attrezzate
U.2.1.) Planimetria generale
U.2.2) Planimetrie aree attrezzate
U.3) Impianto di fognatura
U.3.1) Planimetria generale
U.3.2) Profili longitudinali e particolari costruttivi
U.4) Impianto di illuminazione pubblica
U.4.1) Planimetria generale
U.4.2) Particolari costruttivi
U.5) Impianto di irrigazione, telefonico ed elettrico
2. Parere Regione Piemonte 23 aprile 2001, prot. 6365/19
3. Schema di convenzione
4. Atto di Vendita di compendio immobiliare dalla Superga S.p.A. al Comune di Torino (30 dicembre 1998).
5. Determinazione dirigenziale Città di Torino, settore Patrimonio, 6 luglio 1999, n. 675
6. Atto del Sindaco di indizione della conferenza di servizi 13 marzo 2001
7. Parere Città di Torino, Divisione ambiente e mobilità, Settore urbanizzazioni, 10 ottobre 2000, prot. 43876/X/9/36
8. Conferenza di servizi - verbale 21 marzo 2001, n. 1
9. Conferenza di servizi - verbale 26 aprile 2001, n. 2
10. Atto unilaterale dobbligo
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2001, n. 78 relativo alladozione del presente accordo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 agosto 2001 parte I-II, pag. 10 (Ndr)
COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEL PROCEDIMENTO
Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale
1) SP 69 di Quincinetto Variante allabitato di Baio Dora. Comune Borgofranco
DIvrea. Proponente: Servizio Progettazione ed Esecuzione interventi Viabilità
II.
2) SP 87 di Bosconero. Sistemazione ed ammordamento tratto Cascina
Cerello - Comune di San Benigno. Proponente: Servizio Progettazione ed
Esecuzione interventi Viabilità II.
Comunicazione di avvenuto deposito
degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica
della procedura di V.I.A. ai sensi dellart. 10 della legge regionale 14
dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.
Si comunica che:
Il Servizio Progettazione ed Esecuzione interventi Viabilità II con sede in Torino Via Maria Vittoria n. 12- P. IVA 01907990012 ha depositato presso lUfficio di Deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dellart. 10 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi ai progetti:
1) SP 69 di Quincinetto Variante allabitato di Baio Dora. Comune Borgofranco DIvrea.
2) SP 87 di Bosconero. Sistemazione ed ammordamento tratto Cascina Cerello - Comune di San Benigno.
La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.
La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dellAutorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.
Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati allUfficio Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.
Ai sensi dellart. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. il responsabile dei procedimenti indicati ai numeri 1 e 2 in oggetto, è lArch. Marta Petruzzelli, tel. 011/861.38.25, Funzionario del Servizio V.I.A.
La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina
STATUTI ENTI LOCALI
Comune di Brignano Frascata (Alessandria)
Statuto Comunale
Titolo I
Il Comune
Art. 1 Il Comune
Art. 2 Autonomia Statutaria
Art. 3 Principi e finalità
Art. 4 Funzioni
Art. 5 Organi
Art. 6 Consiglio Comun ale
Art. 7 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 8 Consiglieri Comunali
Art. 9 Gruppi Consiliari
Art. 10 Decadenza della carica
Art. 11 Sindaco
Art. 12 Cessazione dalla carica
Art. 13 Impedimento permanente del Sindaco
Art. 14 Linee programmatiche del mandato
Art. 15 Mozione di sfiducia
Art. 16 Vicesindaco
Art. 17 Nomina della Giunta Comunale
Art. 18 Competenze della Giunta Comunale
Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 20 Verbali degli organi collegiali
Titolo II
Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi Pubblici
Art. 21 Principi e criteri organizzativi
Art. 22 Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 23 Segretario Comunale
Art. 24 Direttore Generale
Art. 25 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 26 Dipendenti comunali
Art. 27 Servizi pubblici comunali
Art. 28 Aziende speciali ed Istituzioni
Art. 29 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 30 Convenzioni
Art. 31 Consorzi
Art. 32 Accordi e conferenze
Titolo III
Ordinamento Finanziario
Art. 33 Finanza e Contabilità
Art. 34 Ordinamento tributario
Art. 35 Bilancio e rendiconto di gestione
Art. 36 Disciplina di contratti
Art. 37 Revisione economico-finanziaria
Art. 38 Principi generali del controllo interno
Titolo IV
Partecipazione e Cooperazione
Art. 39 Partecipazione dei cittadini
Art. 40 Referendum comunale
Art. 41 Associazionismo
Art. 42 Volontariato
Art. 43 Accesso agli atti
Art. 44 Diritto di informazione
Titolo V
Norme finali
Art. 45 Modifiche dello statuto
Art. 46 Entrata in vigore dello statuto
Titolo I
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune di Brignano Frascata, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Brignano Frascata concentrico, e delle frazioni di:
Selva Inferiore, Selva Superiore, Madonnina, San Giorgio, Cosola, Martinasco, Mola, Burrone, Serra del Monte, Vallescura, Valdato, Cioccale; e delle località:
Fornace, Pontetto, Volpina, Cà dei Maestri, Cà del Gatto, Casa Rusconi, Casa Tolone, Cascina Cantacapra, Cascina Rolona, Cascina Ugo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,42 e confina con i territori dei Comuni di:
San Sebastiano Curone, Momperone, Cecima, Casasco, Garbagna.
3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica.
4. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
5. La giunta comunale può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico.
Art. 2
Autonomia Statutaria
1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dellordinamento comunale che, nellambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dellorganizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, lordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dellaccesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dellesercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per lautonomia normativa dei comuni e delle province. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto alle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
Art. 3
Principi e finalità
1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il comune collabora con lo stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materia di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 4
Funzioni
1. Il Comune, nellambito dellautonomia riconosciuta dellordinamento giuridico italiano, è lente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dallassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.
Art. 5
Organi
1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
Art. 6
Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza entrambi, la presidenza della seduta è assunta dallassessore più anziano di età. Al fine di potere assumere lufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che lassessore devono essere anche consiglieri comunali.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dellorgano, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le presidenze delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, devono essere attribuite a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale alluopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la segretezza al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati o cittadini.
Art. 7
Convocazione del Consiglio Comunale
1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte allordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La conoscenza deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4. Lattività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
6. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
7. Lelenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nellalbo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri.
8. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui il precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.
9. Lelenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate durgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti allordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati allalbo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 8
Consiglieri Comunali
1. Lentrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo mandato e rappresentano lintera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale o delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Lesercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per laccesso agli atti.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive allordine del giorno della prima seduta utile al consiglio comunale dopo che lufficio competente ne ha concluso listruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione allesame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dellamministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, le quali verranno date in consiglio comunale solamente per quelle attinenti questioni istituzionali di competenza di questo organo.
6. Per lesercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art. 9
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitariamente allindicazione del nominativo del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle norme della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Art. 10
Decadenza della carica
1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato lavvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto questultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 11
Sindaco
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto, dei regolamenti e sovrintendente alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina lordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo allordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina lordine del giorno dei lavori.
5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche lincarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
Art. 12
Cessazione della carica
1. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.
Art. 13
Impedimento permanente del Sindaco
1. Limpedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei allamministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
2. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capogruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dellimpedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
Art. 14
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui allart. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale lapprovazione di modifiche di integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 15
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per lappello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
Art. 16
Vicesindaco
1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. Lincarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sospensione dallesercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dallassessore comunale presente a partire dal più anziano di età.
Art. 17
Nomina della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a un terzo arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La giunta, salvo caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dallincarico con comunicazione diretta al Sindaco.
Art. 18
Competenze della Giunta Comunale
1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nellesercizio delle funzioni di governo, anche per lattuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegali alle quali concorrono gli assessori comunali.
2. La giunta compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 19
Funzionamento della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti allordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere linserimento allordine del giorno di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con lintervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità dellindirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, lassessore anziano. Lanzianità tra gli assessori è determinata dalletà.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 20
Verbali degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dallautore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato lavviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
4. Il componente dellorgano deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
5. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
6. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dallorgano deliberante. E completato con gli elementi necessari al perfezionamento dellatto pubblico amministrativo, tra i quali lesito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro lapprovazione dellatto.
7. Il verbale di deliberazione del consiglio comunale è sottoscritto dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale, mentre per le deliberazioni della giunta comunale non figura la firma del consigliere anziano.
Titolo II
Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi Pubblici
Art. 21
Principi e criteri organizzativi
1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dellarea direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. Lesercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. Lesercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita al Sindaco che può demandarla al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle cause promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nellinteresse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art. 22
Regolamento sullordinamento degli uffici
e dei servizi
1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sullordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
Art. 23
Segretario Comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che sceglie tra gli iscritti allAlbo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a segretario comunale ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3. Il segretario comunale può essere revocato, previo avvio del procedimento a termini della legge 241/90, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per grave violazione dei doveri dufficio.
4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per lesercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
Art. 24
Direttore Generale
1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune.
2. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
4. Per lesercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art. 25
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa ladozione di atti e provvedimenti che impegnano lamministrazione verso lesterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in analitico, nellambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare listruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovraintendenza e coordinamento dellattività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
Art. 26
Dipendenti comunali
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sullordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 27
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costruire una istituzione o una azienda;
b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) A mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellart. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Art. 28
Aziende Speciali ed Istituzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori dal territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e la migliore qualità dei servizi.
Art. 29
Società per azioni o responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di organizzazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
Art. 30
Convenzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti della pubblica amministrazione al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti pubblici partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 31
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 32
Accordi e Conferenze
1. Laccordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché allattuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione lazione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Allo lo stesso modo si procede per lapprovazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dellamministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominanti di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
Titolo III
Ordinamento Finanziario
Art. 33
Finanza e contabilità
1. Nellambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria de ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina lordinamento contabile del Comune.
4. Nellambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese di ufficio.
Art. 34
Ordinamento tributario
1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n.212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 35
Bilancio e Rendiconto di Gestione
1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
2. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi.
Art. 36
Disciplina dei contratti
1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, allassunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante al fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Art. 37
Revisione economico-finanziaria
1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullespletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo.
Art. 38
Principi generali del controllo interno
1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui lart. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui lart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.2000, n. 286
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per lambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni ed a incarichi esterni.
Titolo IV
Partecipazione e Cooperazione
Art. 39
Partecipazione dei cittadini
1. Lamministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati allattività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dellamministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare lintervento dellorgano competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo competente le richieste rivolte allamministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai parere allorgano competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente lesercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
Art. 40
Referendum comunale
1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lindizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste de referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art. 41
Associazionismo
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
Art. 42
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dellAmministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art. 43
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale lufficio competente a trattare laffare, il responsabile del procedimento, il responsabile dellistruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3. Il Comune istituisce lUfficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dellufficio sono attribuiti dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. LUfficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire lesercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 44
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti di amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nellambito della sede municipale, denominato Albo Pretorio. Può essere effettuata, a seconda dellinteresse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. Lufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 45
Difensore civico
1) Il comune valuta la possibilità di accordo con la Comunità Montana per la costituzione e lelezione del difensore civico di valle per lassolvimento delle funzioni e del ruolo di garante dellimparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione;
2) A tal fine con apposito atto deliberativo consiliare verrà disciplinata concordemente la relativa costituzione e funzionamento.
Titolo V
Norme Finali
Art. 46
Modifica allo statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto a favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 47
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo lespletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione allalbo pretorio del Comune.
Comune di Castellania (Alessandria)
Statuto Comunale
Titolo I
Il Comune
Art. 1 Il Comune
Art. 2 Autonomia Statutaria
Art. 3 Principi e finalità
Art. 4 Funzioni
Art. 5 Organi
Art. 6 Consiglio Comunale
Art. 7 Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 8 Consiglieri Comunali
Art. 9 Gruppi Consiliari
Art. 10 Decadenza della carica
Art. 11 Sindaco
Art. 12 Cessazione dalla carica
Art. 13 Impedimento permanente del Sindaco
Art. 14 Linee programmatiche del mandato
Art. 15 Mozione di sfiducia
Art. 16 Vicesindaco
Art. 17 Nomina della Giunta Comunale
Art. 18 Competenze della Giunta Comunale
Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 20 Verbali degli organi collegiali
Titolo II
Ordinamento degli uffici
e dei servizi pubblici
Art. 21 Principi e criteri organizzativi
Art. 22 Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 23 Segretario Comunale
Art. 24 Direttore Generale
Art. 25 Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 26 Dipendenti comunali
Art. 27 Servizi pubblici comunali
Art. 28 Aziende speciali ed Istituzioni
Art. 29 Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 30 Convenzioni
Art. 31 Consorzi
Art. 32 Accordi e conferenze
Titolo III
Ordinamento finanziario
Art. 33 Finanza e Contabilità
Art. 34 Ordinamento tributario
Art. 35 Bilancio e rendiconto di gestione
Art. 36 Disciplina di contratti
Art. 37 Revisione economico-finanziaria
Art. 38 Principi generali del controllo interno
Titolo IV
Partecipazione e cooperazione
Art. 39 Partecipazione dei cittadini
Art. 40 Referendum comunale
Art. 41 Associazionismo
Art. 42 Volontariato
Art. 43 Accesso agli atti
Art. 44 Diritto di informazione
Titolo V
Norme finali
Art. 45 Modifiche dello statuto
Art. 46 Entrata in vigore dello statuto
Titolo I
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune di Castellania, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Castellania concentrico, e delle frazioni di:
Mossabella, San Alosio, San Andrea; e delle località:
San Biagio, Buffalora, Mulino, Valsorda, Buia.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 7,69 e confina con i territori dei Comuni di:
Carezzano, S. Agata Fossili, Sardigliano, Garbagna, Avolasca, Costa Vescovato.
3. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.
4. La giunta comunale può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico.
Art. 2
Autonomia Statutaria
1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dellordinamento comunale che, nellambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dellorganizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, lordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dellaccesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dellesercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per lautonomia normativa dei comuni e delle province. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto alle leggi suddette.
3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allattività amministrativa.
Art 3
Principi e finalità
1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.
3. Il comune collabora con lo stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materia di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.
4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Art. 4
Funzioni
1. Il Comune, nellambito dellautonomia riconosciuta dellordinamento giuridico italiano, è lente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dallassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.
Art. 5
Organi
1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.
2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
Art. 6
Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando lintera comunità, delibera lindirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza entrambi, la presidenza della seduta è assunta dallassessore più anziano di età. Al fine di potere assumere lufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che lassessore devono essere anche consiglieri comunali.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dellorgano, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le presidenze delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, devono essere attribuite a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale alluopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la segretezza al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati o cittadini.
Art. 7
Convocazione del Consiglio Comunale
1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte allordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La conoscenza deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.
3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
4. Lattività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative allapprovazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
6. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
7. Lelenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nellalbo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri.
8. Lintegrazione dellordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui il precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.
9. Lelenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate durgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti allordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati allalbo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
Art. 8
Consiglieri Comunali
1. Lentrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo mandato e rappresentano lintera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale o delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili allespletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Lesercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per laccesso agli atti.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive allordine del giorno della prima seduta utile al consiglio comunale dopo che lufficio competente ne ha concluso listruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione allesame del consiglio comunale.
5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dellamministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, le quali verranno date in consiglio comunale solamente per quelle attinenti questioni istituzionali di competenza di questo organo.
6. Per lesercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
Art. 9
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitariamente allindicazione del nominativo del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle norme della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Art. 10
Decadenza della carica
1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dellart. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato lavvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
3. Scaduto questultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
Art. 11
Sindaco
1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è lorgano responsabile dellamministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto, dei regolamenti e sovrintendente alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina lordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo allordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina lordine del giorno dei lavori.
5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche lincarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
Art. 12
Cessazione della carica
1. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei comuni seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.
Art. 13
Impedimento permanente del Sindaco
1. Limpedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata alla giunta comunale e composta da soggetti estranei allamministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dellimpedimento.
2. La procedura per la verifica dellimpedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dallassessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capogruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dellimpedimento.
4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
Art. 14
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui allart. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale lapprovazione di modifiche di integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.
Art. 15
Mozione di sfiducia
1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per lappello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
Art. 16
Vicesindaco
1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.
2. Lincarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è lassessore che ha la delega generale per lesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sospensione dallesercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dallassessore comunale presente a partire dal più anziano di età.
Art. 17
Nomina della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a un terzo arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.
2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
4. La giunta, salvo caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.
5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dallincarico con comunicazione diretta al Sindaco.
Art. 18
Competenze della Giunta Comunale
1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nellesercizio delle funzioni di governo, anche per lattuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.
2. La giunta compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dellente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.
4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dellattività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
Art. 19
Funzionamento della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti allordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere linserimento allordine del giorno di loro competenza.
2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con lintervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità dellindirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, lassessore anziano. Lanzianità tra gli assessori è determinata dalletà.
5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.
Art. 20
Verbali degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dallautore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato lavviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.
4. Il componente dellorgano deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
5. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
6. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dallorgano deliberante. E completato con gli elementi necessari al perfezionamento dellatto pubblico amministrativo, tra i quali lesito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro lapprovazione dellatto.
7. Il verbale di deliberazione del consiglio comunale è sottoscritto dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale, mentre per le deliberazioni della giunta comunale non figura la firma del consigliere anziano.
Titolo II
Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi Pubblici
Art. 21
Principi e criteri organizzativi
1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dellarea direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. Lesercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
6. Lesercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita al Sindaco che può demandarla al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle cause promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
8. La giunta comunale, nellinteresse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art. 22
Regolamento sullordinamento degli uffici
e dei servizi
1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sullordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.
4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.
Art. 23
Segretario Comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che sceglie tra gli iscritti allAlbo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La nomina a segretario comunale ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
3. Il segretario comunale può essere revocato, previo avvio del procedimento a termini della legge 241/90, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per grave violazione dei doveri dufficio.
4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per lesercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
Art. 24
Direttore Generale
1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune.
2. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintendente alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
4. Per lesercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
Art. 25
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa ladozione di atti e provvedimenti che impegnano lamministrazione verso lesterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in analitico, nellambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare listruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovraintendenza e coordinamento dellattività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.
Art. 26
Dipendenti comunali
1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sullordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove laggiornamento e lelevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 27
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o lesercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il consiglio comunale può deliberare listituzione e lesercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costruire una istituzione o una azienda;
b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
f) A mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellart. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
Art. 28
Aziende Speciali ed Istituzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dellamministrazione approvate dal consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori dal territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire leconomicità e al migliore qualità dei servizi.
Art. 29
Società per azioni o responsabilità limitata
1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Latto costitutivo, lo statuto o lacquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti di pubblici negli organi di organizzazione.
3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
Art. 30
Convenzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti della pubblica amministrazione al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti pubblici partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 31
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
Art. 32
Accordi e Conferenze
1. Laccordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché allattuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione lazione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Allo lo stesso modo si procede per lapprovazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dellamministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominanti di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.
Titolo III
Ordinamento finanziario
Art. 33
Finanza e contabilità
1. Nellambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. Lordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria de ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina lordinamento contabile del Comune.
4. Nellambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese di ufficio.
Art. 34
Ordinamento tributario
1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n.212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 35
Bilancio e Rendiconto di Gestione
1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per lanno successivo.
2. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi.
Art. 36
Disciplina dei contratti
1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, allassunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.
3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante al fine che con il contratto si intende perseguire, loggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
Art. 37
Revisione economico-finanziaria
1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando rincorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullesplicitamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo.
Art. 38
Principi generali del controllo interno
1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui lart. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui lart. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.2000, n. 286
2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per lambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni ed a incarichi esterni.
Titolo IV
Partecipazione e Cooperazione
Art. 39
Partecipazione dei cittadini
1. Lamministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati allattività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dellamministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare lintervento dellorgano competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo competente le richieste rivolte allamministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai parere allorgano competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellattività amministrativa alla conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente lesercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
Art. 40
Referendum comunale
1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Lindizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nellultimo quinquennio.
6. Sono ammesse richieste de referendum anche in ordine alloggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
Art. 41
Associazionismo
1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti lorganizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.
Art. 42
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto laspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dellAmministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.
Art. 43
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dellamministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale lufficio competente a trattare laffare, il responsabile del procedimento, il responsabile dellistruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire lapplicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
3. Il Comune istituisce lUfficio per e Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dellufficio sono attribuiti dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
4. LUfficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire lesercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 44
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti di amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.
2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nellambito della sede municipale, denominato Albo Pretorio. Può essere effettuata, a seconda dellinteresse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, delle forme più idonee.
4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
5. Lufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 45
Difensore civico
1) Il comune valuta la possibilità di accordo con la Comunità Montana per la costituzione e lelezione del difensore civico di valle per lassolvimento delle funzioni e del ruolo di garante dellimparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione;
4) A tal fine con apposito atto deliberativo consiliare verrà disciplinata concordemente la relativa costituzione e funzionamento.
Titolo V
Norme Finali
Art. 46
Modifica allo statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto a favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 47
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo lespletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione allalbo pretorio del Comune.
Comune di Piozzo (Cuneo)
Modifiche allo statuto comunale (d.c.c. 25 giugno 2001, n. 17)
Art. 56
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentire le forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.
5. Il Comune recepisce le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente e si dota di idonea regolamentazione per quanto di competenza.
6. Il Comune snellisce e semplifica le proprie procedure in ambito tributario ed assume adeguate iniziative volte ad informare il contribuente.
7. I rapporti tra contribuente e lente comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
8. Il Comune, ove possibile, adotta listituto della compensazione fra i diversi tributi e può concorrere ad insediare, dintesa con altri enti locali lufficio del garante.
La relativa convenzione ne fisserà funzioni, competenze, autonomia e risorse.
Art. 73
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dallart. 60 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
7. Per le violazioni a disposizione di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nellart. 10 della legge n. 689/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dellarticolo e del limite massimo del decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dellarticolo medesimo.
A fronte delle violazioni di disposizioni regolamentari allautore dellillecito è riconosciuto la possibilità di assolvere in via breve alla sanzioni con pagamento in misura ridotta nei limiti di importo sopra richiamati e secondo le modalità previste dallart. 16 della legge n. 689/1981.
ALTRI ANNUNCI
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Torino
Avviso di asta pubblica
Questa Agenzia intende procedere allalienazione mediante asta pubblica della seguente proprietà sita in Ivrea via Lago S. Michele 11:
Terreno, superficie mq. 2933 circa con edificio soprastante, superficie mq 1200 circa composto di piano rialzato e seminterrato censito al N.C.E.U. di Ivrea, partita 1006717, foglio n. 37, particella 368, cat. B/5, classe 1, R.C. L. 12.006.000.
Inserimento urbanistico: P.R.G.C. di Ivrea area normativa 04.GH.02 - 04.GP.02.
Prezzo base dasta: determinato con perizia - che si richiama integralmente - asseverata ai sensi e nei modi di legge: L. 1.519.000.000 Oltre le imposte dovute ai sensi di legge.
Depositi da effettuarsi a pena desclusione:
- cauzionale pari al 10% dellimporto a base dasta, da effettuarsi esclusivamente, a pena desclusione, con assegno circolare non trasferibile intestato a: A.R.P.A. Piemonte
- per spese dasta contrattuali L. 4.991.650
Autorità che presiede lincanto: Dirigente dellUfficio Tecnico Patrimoniale dellARPA.
Luogo, giorno, ora della gara:
Lasta sarà effettuata mediante apertura delle offerte il giorno 20.11.01 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni di questa Agenzia sita in via della Rocca, 49 - I piano - 10123 Torino
LUfficio presso cui è possibile avere cognizione delle condizioni della gara è: LUfficio Tecnico Patrimoniale ARPA con sede Torino Corso Vittorio Emanuele II, 2 tel. 011.8153343 - fax 011.8153227 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.00;
Il Responsabile del procedimento: Dirigente dellUfficio Tecnico Patrimoniale dellARPA.
Modalità di gara: lalienazione sarà effettuata mediante asta pubblica con presentazione di offerte segrete ed aggiudicazione definitiva a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base dasta.
Laggiudicazione avrà luogo anche in caso di ununica offerta.
In caso di offerte uguali, in tale sede sarà possibile il contestuale rialzo da parte dei legali rappresentanti.
Sono ammesse offerte presentate sulla base di rappresentanze legali preventivamente autorizzate nei modi dovuti o di procure speciali per atto notarile. La necessaria documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile o in copia autenticata pena lesclusione.
Documenti per la partecipazione alla gara: lofferta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere chiusa senza altri documenti in una busta sigillata con ceralacca. Su tale busta dovrà essere riportato il nome o la ragione sociale dellofferente e la scritta Contiene offerta per asta pubblica - Alienazione immobile ARPA.
Lofferta dovrà contenere lindicazione esplicita del prezzo offerto (Lire in cifre ed in lettere, Euro).
La busta contenente lofferta va inserita in una seconda busta anchessa sigillata, assieme alla quietanza del versamento del deposito cauzionale del 10% e delle spese dasta ed alla domanda di partecipazione. Sulla domanda, redatta in carta legale da L. 20.000, dovrà essere indicato per le persone fisiche il nome, il cognome, il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale dellofferente o degli offerenti; per le persone giuridiche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita Iva, nonché le generalità del legale rappresentante. Sulla domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni di vendita riportate dallavviso dasta. Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura: Richiesta di partecipazione asta pubblica - Alienazione immobile ARPA. Termine di presentazione delle offerte: le predette offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15.11.01 al seguente indirizzo: ARPA Piemonte - Ufficio Protocollo - via della Rocca, 49 - 10123 Torino.
Oltre il termine su indicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o indeterminato o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle.
Condizioni di vendita: la vendita viene effettuata alle seguenti ulteriori condizioni:
1. limmobile viene venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non manifeste, con tutti i pesi che vi fossero inerenti, e così come spettano allAgenzia in forza dei titoli e del possesso attuale;
2. il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato contestualmente allatto notarile a mezzo assegno circolare non trasferibile sul c/c n. 10/395264 dellIstituto Bancario San Paolo di Torino Agenzia n. via Garibaldi 2 - Torino CAB 01100 ABI 01025 intestato a ARPA Piemonte. In difetto laggiudicazione si intenderà non avvenuta e la somma depositata a garanzia dellofferta sarà incamerata dalla proprietà. Inoltre laggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento delle eventuali spese dasta e del reincanto, nonché della differenza che si verificasse eventualmente in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quella del pagamento come pure è tenuto al risarcimento di qualunque danno fosse derivato alla proprietà dallinadempiente.
3. la stipula dellatto di compravendita da effettuarsi entro sessanta giorni dallaggiudicazione sarà effettuata esclusivamente da parte di Notaio incaricato dallEnte proprietario.
4. tutte le spese contrattuali, notarili, le tasse ed imposte relative alla gara ed al rogito vigenti al momento della stipulazione dellatto, saranno a carico dellaggiudicatario, ad esclusione dellImposta INVIM per legge a carico del venditore. Nelle spese contrattuali si comprendono quelle di stampa e di pubblicazione nei giornali dellavviso dasta.
5. gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta ed agli stessi sarà restituito entro dieci giorni dallaggiudicazione il deposito cauzionale.
6. al concorrente aggiudicatario verrà trattenuto il deposito cauzionale. Limporto del deposito verrà restituito allatto del pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle relative spese.
7. per i concorrenti assoggettabili alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (recante le norme relative alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, dovrà essere presentata la dichiarazione di non versare in stato di insolvenza o di dissesto e che non sono in corso nei loro confronti le su indicate procedure.
8. il verbale di aggiudicazione verrà redatto in conformità alla vigente normativa. Laggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della chiusura pubblica della gara, mentre tale vincolo sorgerà per lAmministrazione solo al momento delladozione della deliberazione di approvazione dellaggiudicazione.
9. leventuale aggiornamento catastale dellimmobile stesso sarà a carico dellaggiudicatario prima della stipulazione.
Ogni decisione in ordine allaggiudicazione è riservata allAmministrazione e pertanto il presente avviso non impegna la stessa.
A norma dellart. 10 della legge 675/96, modificato dallart. 1 del D.Lvo 123/97, si comunica che i dati raccolti nellambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa, i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente, lutilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura della gara.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina lesclusione dalla gara.
Laccesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. 241/90.
I diritti spettanti allinteressato sono quelli di cui allart. 13 della L. 675/96 a cui si rinvia espressamente.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme del Regolamento per lAmministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.
Il Direttore Generale
Walter Vescovi
Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo
Pubblicazione della graduatoria provvisoria
La Commissione per lassegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nellAlbo Pretorio del Comune di Racconigi e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per lassegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 14/3/2001 dal Comune di Racconigi.
Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11, entro 30 giorni dalla pubblicazione nellAlbo Pretorio del Comune suindicato.
Cuneo, 27 agosto 2001
Il Presidente
Carlo Maroglio
Comune di Alpignano (Torino)
Variante parziale del P.R.G.C.
Comune di Alpignano, Provincia di Torino, Tel. 011-66.77.11 - Fax 011/967.47.72 - Area Territorio.
Il Segretario Generale visto il Piano Regolatore Generale del Comune di Alpignano approvato con deliberazione Giunta Regionale n. 45-21263 del 29.7.1997;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.6.2001 avente per oggetto: Variante parziale ai sensi dellart. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. - Definizione dei criteri per linstallazione di impianti di teleradiocomunicazioni - Modifica allart. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente e previsione di norma specifica - Approvazione del progetto preliminare
rende noto
che, in osservanza al disposto di cui allart. 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il progetto preliminare della variante parziale ai sensi dellart. 17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. - Definizione dei criteri per linstallazione di impianti di teleradiocomunicazioni - Modifica allart. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente e previsione di norma specifica, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/6/2001, è pubblicata per estratto allAlbo Pretorio ed è depositata presso la Segreteria Generale del Comune in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi a far data dal 7/9/2001 all8.10.2001 (in orario dufficio dalle ore 9 alle ore 13).
Dal quindicesimo giorno della pubblicazione (21/9/2001) e fino alla scadenza del deposito chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.
Alpignano, 6 settembre 2001
Il Segretario Generale
S.C. Sortino
LAssessore allUrbanistica
C. Malacrino
Il Sindaco
G. Accalai
Comune di Arona (Novara)
Decreto di occupazione temporanea e di urgenza n. 1/2001 del Reg. Decreti del 4.9.2001 - Occupazione durgenza dei beni immobili occorrenti per la costruzione di un parcheggio pubblico in v.le Baracca siti nel Comune di Arona.
Il Dirigente 2º Dipartimento
Richiamata la deliberazione n. 160 del 30.8.2001 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico in V.le Baracca;
Visto che con il citato provvedimento è stato disposto di procedere alloccupazione durgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con lindicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;
Considerato che lapprovazione dei progetti di opere o lavori da parte degli organi competenti allapprovazione stessa, ai sensi dellart. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;
Visto lart. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riguardante lattribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e durgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità, la cui esecuzione è di loro spettanza;
Richiamati gli artt. 7 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la legge 3 gennaio 1978, n. 1;
decreta
Art. 1
E disposta a favore del Comune di Arona loccupazione durgenza dei seguenti beni immobili siti nel comune di Arona occorrenti per lesecuzione dei lavori di un parcheggio pubblico in V.le Baracca, così individuati:
- Partita Catastale: Cat. 5353 - Ditta proprietaria: Demanio dello Stato - ramo ferrovie;
- Foglio di mappa: 24, particella: 31 - Superficie Catastale: mq. 22.570 - Superficie reale da occupare: mq. 5420;
- Foglio di mappa: 17, particella: 120 - Superficie Catastale: mq. 47.453 - Superficie reale da occupare: mq. 2.230
- Superficie Complessiva da occupare: mq. 7.650.
Art. 2
Loccupazione necessaria per realizzare i lavori indicati in premessa può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso, la quale dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del presente decreto.
Art. 3
I beni immobili sopra individuati ed oggetto della presente occupazione durgenza saranno acquisiti mediante regolare procedimento di espropriazione;
Art. 4
Al momento delleffettiva occupazione degli immobili, contestualmente al verbale di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi, si provvederà, previo avviso alle parti ed in contraddittorio con il proprietario ed eventualmente del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza.
Art. 5
Lavviso di convocazione per la redazione del suddetto verbale, contenente luogo, giorno e ora delle operazioni dovrà essere notificato agli interessati a cura del Comune espropriante, ai sensi dellart. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, almeno venti giorni prima della data fissata per linizio delle operazioni ed affisso per lo stesso periodo allAlbo Pretorio del Comune di Arona.
Art. 6
In caso di assenza del proprietario o di rifiuto di firma si procederà comunque con lintervento di due validi testimoni che non siano dipendenti dellente interessato o dei suoi concessionari.
Art. 7
Il Sig. Langhi geom. Roberto è incaricato di effettuare la stesura del verbale dello stato di consistenza degli immobili e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto della presente occupazione, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione con personale di aiuto tecnico necessario.
Art. 8
Lindennità di occupazione sarà determinata successivamente in relazione alla durata, ai sensi di legge, la quale verrà comunicata al proprietario, a cura delloccupante, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.
Art. 9
Il Comune di Arona provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriandi ed alla sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e allAlbo Pretorio del Comune.
Art. 10
Il presente decreto perderà efficacia ove loccupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso.
Art. 11
Ai sensi dellart. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro il presente decreto è ammesso presentare, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data stessa di ricevimento.
Il Dirigente 2º Dipartimento
Mauro Marchisio
Comune di Asti
Decreto di valutazione n. 263/2001 (Prot. Spec. Atti della Proc. Espropriativa)
- Vista la Legge del 25/6/1865 n. 2359;
- Visto il titolo II della L. n. 865 del 1971;
- Vista la L. Reg. del 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 359/92;
(omissis)
decreta
Art. 1
Le indennità da corrispondere agli aventi diritto per lespropriazione delle aree interessate dalla realizzazione delle Opere di Prima Sistemazione (Stradale ed Idraulica) delle aree in fregio al Nuovo Ospedale risultano fissate nella seguente misura:
A) proprietà ditta Ballario Maria Teresa
(omissis)
Ballario Roberto
(omissis)
NCT di Asti Foglio 51 mappale 778
Reddito Dominicale L. 5.440 - superficie mq. 680
In esproprio totale
Ind. di espr. dovuta L. 19.067.200 Euro 9.847,38
B) ditta Baino Maggiorino
(omissis)
(omissis)
NCT di Asti Foglio 51 mappale 762 (ex 194/b)
Reddito Dominicale L. 10.450 -
superficie mq. 4180 in esproprio totale
Ind. di espr. dovuta: L. 100.372.248 Euro 51.837,94
NCT di Asti Foglio 51 mappale 764 (ex 194/d)
Reddito Dominicale L. 350 - superficie mq. 140
in esproprio totale
Ind. di espr. dovuta: L. 3.361.750 Euro 1.736,19
Ind. di occup. dovuta in base al Dec. di Occupazione n. 194 del 14/05/1998: L. 576.789,7 Euro 297,89
Totale indennità da pagarsi ditta Baino:
L. 104.310.789,7 Euro 53.872,02
C) ditta Vallebuona Maria Andreina
(omissis)
mappali in esproprio:
N.C.T. di Asti
Fg. 22 mapp. 338 (ex 110/b) di mq. 3.180 R.D. 44
Fg. 22 map. 339 (ex 110/c) di mq. 2.420 R.D. 33.880
Fg. 22 map. 340 (ex 110/d) di mq. 370 R.D. 5.180
Fg. 22 map. 342 (ex 90/b) di mq. 3820 R.D. 28.650 Fg. 22 map. 343 (ex 90/c) di mq. 420 R.D. 3.150
Fg. 22 map. 344 (ex 90/d) di mq. 1270 R.D. 9.525
Fg. 22 map. 345 (ex 90/e) di mq. 10 R.D. 75
Fg. 22 map. 346 (ex 90/f) di mq. 60 R.D. 450
Fg. 22 map. 347 (ex 90/g) di mq. 440 R.D. 3.300
Fg. 22 map. 348 (ex 90/h) di mq. 2450 R.D. 18.375
Fg. 22 map. 349 (ex 90/i) di mq. 1880 R.D. 14.100
Fg. 22 map. 350 (ex 90/l) di mq. 3340 R.D. 25.050 Fg. 22 map. 353 (ex 109/a) di mq. 1640 R.D. 22.960 Fg. 22 map. 354 (ex 109/b) di mq. 920 R.D. 12.880
Fg. 22 map. 355 (ex 109/c) di mq. 1690 R.D. 23.660
Fg. 22 map. 356 (ex 109/d) di mq. 70 R.D. 980
Fg. 22 map. 358 (ex 135/b) di mq. 46 R.D. 368
Fg. 22 map. 359 (ex 135/c) di mq. 1330 R.D. 10.640
Fg. 22 map. 360 (ex 135/d) di mq. 560 R.D. 4.480
Fg. 22 map. 361 (ex 135/e) di mq. 14 R.D. 112
Totale mq. in esproprio 25.930 mq
(totale R.D. L. 262.335) di cui 18.440 mq. (R.D. L. 191.853,5) già pagati con D.G.C. n. 168/98
Ancora da indennizzarsi per il II° procedimento mq. 7.490 (R.D. L. 70.481,5) pertanto avremo:
Ind. ancora dovuta per espr.: L. 187.602.407,5 Euro 96.888,55 - Indennità di occupazione da Dec. di Occupazione n. 194/98: L. 8.588.408,5 Euro 4.435,54
Totale Indennità da pagarsi ditta Vallebuona:
L. 196.190.816 Euro 101.324,10
(omissis)
Asti, 5 luglio 2001
Il Dirigente
Valeria Fornaca
Comune di Borgosesia (Vercelli)
Adozione di progetto definitivo di Variante generale 2000" al P.R.G.C.
Il Responsabile del procedimento
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/7/2001 Piano Regolatore Generale Comunale - Variante generale 2000 - Controdeduzioni alle osservazioni, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/7/2001 Piano Regolatore Generale Comunale - Variante generale 2000 - Adozione progetto definitivo, esecutiva ai sensi di legge;
Visto lart. 5, comma 8, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
rende noto
che le predette deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 23/7/2001 e n. 22 del 23/7/2001, descritte in premessa, con i relativi allegati, saranno depositate nel Palazzo Comunale c/o Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica, in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi a far tempo dal 17/9/2001 e fino al 17/10/2001 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
Il presente avviso costituisce pubblicità per notizia che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.
Le deliberazioni, per tale periodo, saranno altresì pubblicate per estratto allAlbo Pretorio del Comune.
Borgosesia, 30 agosto 2001
Il Responsabile del Procedimento
Sergio Zenone
Comune di Boves (Cuneo)
Piano regolatore generale comunale - variante parziale n. 7 - Adozione
Il Sindaco visto lart. 17 comma 7 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, avvisa che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 in data 30.8.2001 ha adottato il progetto di variante parziale n. 7 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Il progetto di variante è depositato presso la segreteria del Comune e pubblicato per estratto allalbo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del 4 settembre p.v. durante i quali chiunque può prenderne visione con il seguente orario:
- giorni feriali: 8,30 - 12,30;
martedì e giovedì pomeriggio: 14,30 - 17,00.
- giorni festivi: 14,30 - 16,30
Nei successivi 15 giorni chiunque può presentare proposte ed osservazioni nel pubblico interesse.
Dalla residenza municipale, 4 settembre 2001
Il Responsabile del Procedimento
Sergio Maccario
Comune di Busano (Torino)
Avviso ad opponendum (art. 360, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F)
Il Responsabile del Servizio
ai sensi e per gli effetti dellart. 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici
avverte
Che avendo lappaltatore dei lavori di costruzione della fognatura nera a servizio della zona industriale di Via XXV Aprile - Tronco 1-4 - Impresa Montescavi S.r.l., ultimato i lavori in base al contratto dappalto, chiunque vanti crediti verso di questi per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dallImpresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.
Busano Canavese, 1 settembre 2001
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Bartolomeo Rolle
Comune di Canale (Cuneo)
Avviso di approvazione definitiva di piani di recupero di iniziativa privata
Il Sindaco
rende noto
che gli atti deliberativi n. 29 C.C. del 31/7/2001 e n. 30 del 31/7/2001 sono stati approvati, in via definitiva, i progetti di piano di recupero di iniziativa privata presentati da:
- Sig. Battaglino Mauro, Vacchetta Laura, Tiziana, Eugenio, inerente limmobile sito in Canale - P.zza Trento Trieste (distinto al F. 12 particella n. 233 - 801);
Sigg.ri Monte Luigi e Castellotto Giuseppina sito in Canale - Via Mombirone - P.zza Trento Trieste (distinto al F. 12 particelle n. 222 - 223 - 333).
Il Sindaco
Marco Monchiero
Comune di Caselle Torinese (Torino)
Pubblicazione e deposito della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente adottata ai sensi del 7º comma dellart. 17 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m. ed i.
Il Sindaco
Premesso che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 50 del 13/7/2001, ha adottato una variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi del 7º comma dellart. 17 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m. ed i..
Visto il 7º comma dellart. 17 della L.R. n. 56 del 5/12/1977 e s.m. ed i..
rende noto
Che la deliberazione succitata con gli elaborati annessi, rimarrà depositata, in libera visione al pubblico, dal 3/9/2001 al 2/10/2001 presso lUfficio Segreteria del Comune di Caselle Torinese, con il seguente orario:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Pomeriggio: lunedì e giovedì alle ore 15.00 alle ore 17.30.
Per lo stesso periodo la deliberazione precitata rimarrà pubblicata presso lAlbo Pretorio del Comune.
Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione durante lorario dUfficio e comunque entro le ore 14.00 del giorno 2/10/2001, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.
Le eventuali osservazioni al medesimo, dovranno essere redatte in cinque esemplari di cui uno su carta legale e presentate allUfficio protocollo - Piazza Europa n. 2 al piano 1º del Comune di Caselle Torinese.
Anche i grafici eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere muniti di marca da bollo in relazione alle loro dimensioni.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i cittadini potranno rivolgersi allUfficio Urbanistica-Edilizia Pubblica e Privata - Via Carlo Cravero n. 47; nei giorni lavorativi durante lorario di ufficio.
Caselle Torinese, 30 agosto 2001
Il Vice Sindaco
Ambrogio Martufi
Comune di Castellamonte (Torino)
Avviso
Il Sindaco
rende noto che
Con le deliberazioni n. G.C. n. 147 e 148 del 15.6.2001, divenute esecutive in data 4.7.2001, sono stati approvati i piani di recupero presentati dai sig. Comberiati Giuseppina, Medaglia Andrea e dal sig. Don Conta Giovanni.
Castellamonte, 28 agosto 2001
Il Sindaco
Comune di Castellinaldo (Cuneo)
Estratto bando di asta pubblica alienazione immobili in Via Trento
Il Responsabile del Servizio
rende noto
Che il giorno 16 ottobre 2001 alle ore 12.00 presso la sala consiliare del Municipio di Castellinaldo, Via G. Marconi n. 7 si procederà mediante asta pubblica da esperirsi con il sistema di cui allart. 73, lett c) del R.D. 23.5.1924, n. 827 e secondo le procedure di cui al successivo art. 76, cioè con il sistema delle offerte segrete espresse esclusivamente per un importo pari o superiore al prezzo a base dasta, allalienazione del fabbricato e dellarea di pertinenza di proprietà comunale ubicati nel centro storico in via Trento e distinti a catasto terreni al foglio di mappa n. 5 particella 345 fabbricato rurale di are 0.44 senza redditi, particella 346 area di fabbricato rurale demolito di are 0.93 senza reddito, particella n. 347 bosco ceduo di are 0.78 RDL 148 RA 46, particella 638 fabbricato rurale di are 0.45 senza reddito, particella 875 fabbricato rurale di are 0.85 senza reddito, particella 878 bosco ceduo di are 2.03 RDL 385 RA 121, particella 877 di are 0.55 Ente Urbano senza reddito pure iscritto al N.C.E.U. a seguito di denuncia di variazione prot. 2412 del 19/9/97, per una superficie totale di are 6.03.
Prezzo a base dasta lire italiane 51.000.000 pari ad Euro 26.339,30.
Gli immobili sono inseriti nel Nucleo Storico del P.R.G.C. approvato e nel Nuovo P.R.G.C. adottato in via definitiva.
Lofferte segrete redatte con le modalità specificate nel bando di asta pubblica, affisso integralmente allalbo pretorio del Comune, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta in piego sigillato e raccomandato non più tardi delle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2001, giorno precedente a quello di gara.
Per informazioni e consultazioni di tutti i documenti relativi alla alienazione in oggetto gli interessati potranno rivolgersi allUfficio Tecnico Comunale dal lunedì al sabato compreso dalle ore 9.00 alle ore 12.00 telefono 0173/ 21.30.72 fax 0173/ 21.33.53
Castellinaldo, 16 agosto 2001
Il Responsabile del Servizio
Pierfranco Marchisio
Comune di Cisterna dAsti (Asti)
Avviso ad opponendum
Il Sindaco
Ai sensi dellart. 189 del D.P.R. n. 554/1999
avverte
che avendo limpresa Cannella ing. Roberto, con sede in Asti, piazza Cattedrale n. 8, esecutrice dellappalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria idraulico forestale e riqualificazione ambientale del bacino del Rio Valmaggiore, ultimati i relativi lavori in data 21/8/2001, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dellappalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dallimpresa, dovranno chiederne tempestivamente il seguente alla competente Autorità giudiziaria.
Cisterna, 12 settembre 2001
Il Sindaco
Mario Bodda
Comune di Grugliasco (Torino)
Occupazione durgenza e asservimento coattivo degli immobili occorrenti per la realizzazione di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est
Il Dirigente Settore LL.PP.
In esecuzione della legge 25.6.1865 n. 2359 artt. 4 e seguenti e della legge 22.10.1971 n. 865 artt. 10 e 11 e successive modifiche ed integrazioni;
rende noto
che presso la segreteria del Settore LL.PP., Piazza Matteotti 50, dal lunedì al venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e presso il Comando Polizia Municipale, Piazza Matteotti 40, nei giorni di sabato e domenica - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - per 20 giorni consecutivi dal 12.9.2001, data di inserzione di questo Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e allAlbo Pretorio del Comune, sono depositati i seguenti atti affinchè chiunque possa prenderne visione:
- copia conforme alloriginale della deliberazione di G.C. n. 283 del 9.8.2001 del Comune di Grugliasco con la quale è stato approvato:
- il progetto esecutivo di allacciamento del canale sfioratore di c.so M.L. King da via Olevano al collettore consortile est;
- la procedura espropriativa e lelaborato denominato piano particellare desproprio con allegato elenco ditte espropriande in cui vengono evidenziate le aree occorrenti per la realizzazione dellopera anzidetta;
- gli elaborati progettuali esecutivi approvati con la deliberazione di G.C. n. 283 del 9.8.2001;
- il piano particellare desproprio ed elenco Ditte espropriande approvati con la deliberazione di G.C. n. 283 del 9.8.2001;
- copia Tavola a del P.R.G.C. vigente in scala 1:2000;
- copia Tavola 1.06.1 del Progetto Definitivo del P.R.G. adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 20.7.1999 in scala 1:2000.
Durante il termine suddetto gli interessati possono presentare osservazioni scritte a norma della legge 22.10.1971 n. 865, depositandole presso lUfficio Protocollo Generale del Comune di Grugliasco.
Il Dirigente Settore LL.PP.
Massimo Porchietti
Comune di Guarene (Cuneo)
Avviso ad opponendum
Il Responsabile del Procedimento
in conformità a quanto disposto dallart. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, sui lavori pubblici
avverte
che, avendo lAppaltatore dei lavori di costruzione di fognatura in Località Sotteri, Ditta Colombano Giuseppe & C. S.n.c., ultimato le opere in base allaffidamento con contratto n. 602 del 20.1.2000, chiunque vanti credito nei confronti di questi, per occupazioni temporanee o permanenti di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare, a questo Comune, istanza corredata dai relativi titoli, entro il termine perentorio di gg. 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I creditori che intendano garantirsi per titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dallImpresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità giudiziaria.
Guarene, 25 agosto 2001
Il Responsabile del Procedimento
Diego Naso
Comune di Mezzenile (Torino)
Estratto deliberazione del C.C. n. 2 del 31 marzo 2001 - Regolamento edilizio comunale - approvazione
Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera
1) Approvare il Regolamento Edilizio del Comune di Mezzenile, predisposto sulla base dello schema tipo della Regione Piemonte, composta da n. 70 articoli e 10 schemi di modelli allegato.
2) Allegare alla presente deliberazione copia del Regolamento approvato.
3) Dare atto che la bozza di Regolamento Edilizio che si va ad approvare è conforme al Regolamento Edilizio tipo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e pertanto ai sensi dellart. 3, 3º comma della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il presente Regolamento è soggetto al solo controllo di legittimità da parte del Coreco ed assumerà efficacia ad atti esecutivi a seguito della pubblicazione per estratto sul B.U.R..
Comune di Montanaro (Torino)
Adozione progetto preliminare della 2º variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dellart. 17, comma 7º, della L.R. 56/77 e s.m.i. Progetto preliminare - Avviso
La delibera di adozione, comprensiva degli elaborati progettuali è in visione presso la Segreteria del Comune dal 12/9/2001 al 11/10/2001, nei giorni da Lunedì a Venerdì orario dufficio e nei giorni di Sabato, Domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Montanaro, 3 settembre 2001
Il Segretario Direttore Generale
Franco Traina
Comune di Novara
Deliberazione della Giunta Comunale n. 537 del 18.7.2001 - Programma di riqualificazione urbana del settore est della città (Quartieri S. Agabio e Nord-Est). Approvazione del piano particolareggiato relativo allarea del parco del Terdoppio
La Giunta Comunale
(omissis)
delibera
1. di dare atto che gli atti relativi al Piano Particolareggiato relativo allarea del Parco del Terdoppio, compreso nellambito del Programma di Riqualificazione Urbana del settore est della città (quartieri S. Agabio e Nord-Est) di cui al D.M. LL.PP. 21.12.1994 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati presso la sede del Comando di Polizia Municipale, in Via Pietro Generali n. 23, per trenta giorni consecutivi, a far tempo dal 22.3.2001, e che in merito allo stesso non è pervenuta alcuna osservazione;
2. di approvare, per le motivazioni meglio specificate nella premessa e che si intendono qui riportate, il citato Piano Particolareggiato, che si compone dei seguenti elaborati che si intendono qui di seguito trascritti:
relazione illustrativa,
norme specifiche di attuazione del Piano Particolareggiato,
elenco catastale delle proprietà ricadenti nel P.P.E.,
tav. n. 1: planimetria delle previsioni del P.R.G. relativa al territorio oggetto del Piano Particolareggiato - scala 1:2000,
tav. n. 2: individuazione del P.P.E. sulla mappa catastale aggiornata del N.C.T. - scala 1:1500,
tav. n. 3: tavola rappresentativa dei vincoli: - canale scolmatore - Piano Assetto Idrogeologico - P.T.R. Ovest Ticino - scala 1:4000,
tav. n. 4: progetto del Piano Particolareggiato - classificazione delle aree - scala 1:2000,
tav. n. 5: schema planovolumetrico degli interventi previsti con indicazione delle tipologie edilizie - soluzione di indirizzo - scala 1:2000,
tav. n. 6: individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria - scala 1.2000,
tav. n. 7: planimetria del Piano Particolareggiato ridotta alla scala del P.R.G. vigente - scala 1:4000,
tav. n. 8: simulazione progettuale,
tav. n. 9: simulazione progettuale palazzetto polivalente,
3. di dare incarico al Servizio Pianificazione Urbanistica di modificare la localizzazione degli orti familiari in una zona più interna rispetto a quella attuale sita in fregio a Corso Trieste;
4. di dare atto che, ai sensi dellart. 40 della L.R. n. 56/77 e ss. mm. ed ii., il Piano in questione assumerà efficacia con la pubblicazione della presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, verrà depositato presso la Segreteria del Comune e una copia del presente provvedimento, completa degli elaborati costituenti il Piano stesso, verrà trasmessa per conoscenza alla Regione.
(omissis)
Il Presidente Il Segr. Gen. Suppl.
Giordano Fasolo
Comune di Rosta (Torino)
Avviso di approvazione piano di recupero della signora Carrà Elena
Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Visto lart. 41bis della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
rende noto
Che con delibera consiliare n. 39 del 27 luglio 2001 è stato approvato il piano di recupero di libera iniziativa in capo alla Signora Carrà Elena inerente il fabbricato residenziale sito in Via Stazione n. 28 distinto in Catasto al Foglio XII n. 287 per la realizzazione di vani abitativi.
Rosta, 5 settembre 2001
Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Luciana Serpi
Comune di Sagliano Micca (Biella)
Estratto della deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 24/1/2001, esecutiva a termini di legge, alloggetto Adeguamento tariffe canone fognatura e depurazione anno 2001"
La Giunta comunale
(omissis)
delibera
1) Di fissare in L. 180/mc. il canone di fognatura per lanno 2001, calcolato sul volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata da ciascun utente della pubblica fognatura;
2) Di fissare in L. 520/mc. il canone di depurazione per lanno 2001, calcolato sullo stesso volume di acqua di cui sopra fornito/prelevato o comunque accumulato da ciascun utente della pubblica fognatura;
3) Di fissare, in mancanza di apposito misuratore dellacqua fornita/prelevata o comunque accumulata, un volume minimo da assoggettare al canone di fognatura e depurazione di 54 mc./anno/persona residente (150 litri/giorni/abitante - utilizzatore).
Comune di Venaria Reale (Torino)
Avviso di pubblicazione di un elenco pubblico di professionisti per laffidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro e di un albo pubblico di consulenti per laffidamento di incarichi di consulenza di natura tecnica/specialistica, tecnica/giuridica, tecnica/amministrativa e tecnica/economica.
Si rende noto che con D.D. n. 587 del 30 luglio 2001, a seguito dellavviso pubblicato con precedente D.D. n. 404 del 25 maggio 2001, è stato approvato un elenco pubblico di professionisti per laffidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 Euro ai sensi dellart. 62 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R. 554/99 e s.m.i. e un albo pubblico di consulenti per laffidamento di incarichi di consulenza di natura tecnica/specialistica, tecnica/giuridica, tecnica/amministrativa e tecnica/economica, relativamente ai procedimenti di competenza del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Servizi.
Allelenco e allalbo sono stati iscritti i soggetti che ne hanno fatto richiesta ai sensi dellavviso precedentemente pubblicato e la suddetta D.D. n. 587 del 30 luglio 2001 con allegati lelenco e lalbo predisposti, è pubblicata mediante affissione allAlbo Pretorio del Comune per 60 giorni naturali e consecutivi.
Ogni informazione può anche essere richiesta al Responsabile del procedimento Arch. Paulo Mauro Giraudo, Tel. 011/40.72.258.
Per il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Servizi
Il Funzionario
Paulo
Mauro Giraudo
Comune di Villastellone (Torino)
Avviso bando di concorso generale per assegnazione in locazione alloggi A.T.C. disponibili per risulta nel Comune di Villastellone
Ai sensi della L.R. 46/95 s.m.i., questo Comune indice un Concorso pubblico per lassegnazione in locazione di alloggi che si rendano disponibili per risulta nel periodo di validità della graduatoria, localizzati negli immobili realizzati in E.R.P. situati nel proprio territorio comunale.
Ambito territoriale: possono partecipare al presente Bando tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, abbiano la residenza o prestino attività lavorativa nei Comuni compresi nellambito territoriale n. 9 e precisamente: Carignano - Carmagnola - Castagnole Piemonte - Lombriasco - Osasio - Pancalieri - Piovesi Torinese - Villastellone.
Requisiti per lammissione al concorso: a norma dellart. 2 della L.R. 46/95 s.m.i., sono requisiti di partecipazione al concorso:
1) La cittadinanza Italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea. E equiparato al cittadino Italiano il cittadino di uno Stato non compreso nellUnione Europea se in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e legalmente residente in Italia da almeno un anno precedente alla data di presentazione della domanda purché tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o da trattati internazionali;
2) La residenza anagrafica o lattività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni sopra indicati, salvo che si tratti di lavoratori emigrati allestero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
3) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato limmobile o la quota prevalente degli immobili;
4) Lassenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, sempre che lalloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
5) Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, ai sensi dellultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dellart. 21 della L. 457/78, non superiore al limite di L. 19.492.000 riferito alla famiglia-tipo di due componenti e aumentato, per i nuclei con più componenti, secondo i parametri di cui alla Legge citata;
6) Il non aver ceduto, in tutto o in parte e fuori dai casi previsti dalla Legge, lalloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
7) La non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in locazione sul territorio nazionale al momento della stipula della Convenzione relativa allalloggio di nuova assegnazione;
8) Il non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Presentazione delle domande: le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso, redatte esclusivamente sui moduli appositamente predisposti che si possono ritirare in uno dei Comuni dellambito territoriale n. 9, devono essere presentate, in bollo da L. 20.000, nel periodo compreso dal 10.9.2001 al 26.10.2001, corredate dai documenti richiesti, presso gli Uffici del Comune di residenza dei partecipanti.
Istruttoria delle domande: ai sensi dellart. 8 della L.R. 46/95 s.m.i., allistruttoria delle domande provvederà lUfficio Politiche Sociali che, in caso di documentazione incompleta, avrà facoltà di richiedere ai concorrenti interessati le necessarie integrazioni entro un termine appositamente stabilito.
Formazione della graduatoria: la graduatoria sarà predisposta da unapposita Commissione, costituita in conformità al disposto dellart. 9 della L.R. 46/95 presso lA.T.C. competente per territorio. La predetta Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria, allesame degli eventuali ricorsi che gli interessati potranno presentare in carta legale entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nellAlbo Pretorio dei Comuni dove sono state presentate le domande, alla formazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dallart. 11 della L.R. 46/95.
Assegnzione degli alloggi: il Comune di Villastellone effettuerà lassegnazione degli alloggi con atto deliberativo in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione. La scelta degli alloggi, nellambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo un ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria stessa.
Canoni di locazione: il canone di locazione degli alloggi realizzati in E.R.P. è stabilito nel rispetto delle norme di cui agli artt. 17 ss. Della L.R. 46/95 s.m.i.
Villastellone, 23 agosto 2001
Il Responsabile del Servizio
Politiche Sociali
Angelo Lisa
Comune di Zubiena (Biella)
Estratto deliberazione C.C.N. 38 del 14.6.2001. Sdemanializzazione tratto di strada comunale
Il Consiglio comunale
(omissis)
delibera
1. Di sdemanializzare la strada comunale individuata nellallegata planimetria al mapp. 564 (colorata in arancione) per le motivazioni evidenziate in premessa;
2. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni allAlbo Pretorio del Comune di Zubiena e che nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione al Consiglio Comunale;
3. Di trasmettere latto di sdemanializzazione divenuto definito alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul B.U.R.
4. Di dare atto che il presente provvedimento avrà effetto allinizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato sul B.U.R. e che, successivamente, verranno espletate le pratiche relative allalienazione del bene.
5. Di trasmettere gli atti allUfficio Tecnico Comunale per lattuazione delle necessarie procedure.
E.N.E.L. Distribuzione - Alessandria
Avviso
Visto larticolo 3 della L.R. 26.4.1984 n. 23
si rende noto
che in data 29/8/2001 è stata presentata domanda al Signor Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere lautorizzazione alla costruzione ed allesercizio di n. 1 nuovo impianto elettrico a 20 kV e di n. 2 nuove cabine per la trasformazione e la distribuzione dellenergia elettrica sul territorio del Comune di Pareto, in Provincia di Alessandria.
Detto impianto è reso necessario da esigenze di miglioramento del servizio elettrico destinato alle località Stobbie e S. Lorenzo del Comune di cui trattasi.
A termini dellart. 9 della L.R. 26.4.1984 n. 23 lautorizzazione dellimpianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche Difesa del Suolo di Alessandria, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dellart. 4 della predetta L.R., osservazioni od opposizioni al Settore sopracitato, entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione.
Alessandria, 29 agosto 2001
E.N.E.L. Distribuzione S.p.A.
Esercizio di Alessandria
R. Pianta
E.N.E.L. Distribuzione - Verbania
Avviso
Visto lart. 3 della L.R. 26.4.84 n. 23, - art. 68 della L.R. 26.4.2000 n. 44, - Circolare del P.G.R. 22.2.2001 n. 2/PRE
si rende noto
che in data 24.8.01 è stata presentata domanda al Sindaco del Comune di Beura Cardezza, per ottenere lautorizzazione alla costruzione e allesercizio di un impianto elettrico alla tensione 400/230 Volt nel comune di Beura Cardezza.
Con la stessa domanda è stato richiesto a termini dellart. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che lautorizzazione dellimpianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso il Comune di Beura Cardezza per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dellart. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Comune sopracitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Responsabile Zona di Domodossola
Rinaldo Del Togno
E.N.E.L. Distribuzione - Verbania
Avviso
Visto lart. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23
si rende noto
che in data 30/8/01 è stata presentata domanda al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, per ottenere lautorizzazione alla ricostruzione e allesercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15000 Volt nel comune di Anzola DOssola, Premosello Chiovenda, Ornavasso, Pieve Vergonte.
A termini dellart. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 lautorizzazione dellimpianto in argomento avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.
La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, Via Romita 13/bis Domodossola per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dellart. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.
Responsabile Zona di Domodossola
Rinaldo Del Togno
Provincia di Alessandria
Avviso - Regolamento generale sullordinamento degli uffici e servizi parte III - disciplina sulle modalità daccesso
In ossequio alle disposizioni dellart. 8 dello statuto si rende noto che la Giunta provinciale nella seduta del 18 luglio 2001 ha approvato la deliberazione n. 393/61208 ad oggetto: Delibera G.P. n. 564/85375 del 29/11/2001 ad oggetto: Regolamento generale sullordinamento degli uffici e servizi parte III - disciplina sulle modalità daccesso. Approvazione" - Ulteriore modifica.
Il Responsabile del Procedimento
Gian Alfredo De Regibus
Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche
Pubblicazione ai sensi dellart. 4 legge regionale 29.11.1996 n. 88 Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica. Concessione di variante non sostanziale alla derivazione dacqua n. 5191/1 dal torrente dal torrente Unerzio in comune di Acceglio. Istanza: 7.7.2000. Richiedente: Comunità Montana Valle Maira con sede in San Damiano Macra
Con determinazione dirigenziale 10 agosto 2001 n. 87 è stata assentita la variante non sostanziale alla concessione di derivazione in oggetto, consistente nella riduzione della portata derivabile da moduli massimi 13 a 11, da moduli medi 5,2 a 4,8, del salto da metri 445 a 367.54 con conseguente riduzione della potenza nominale da Kw 2269 a 1730.
Disciplinare aggiuntivo registrato a Cuneo il 16.8.2001 al n. 4571 - Serie 3º. Esatte lire 260.000.
Cuneo, 29 agosto 2001
Il Dirigente
Fabrizio Cavallo
Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Avviso progetto di impianto di recupero e di riciclaggio di veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interramento controllato monouso di 2º cat. tipo B, in Settimo Torinese
Con riferimento al progetto presentato dalla Società Centro Recuperi e Servizi S.r.l., con sede in c.so Vittorio Emanuele II n. 108 a Torino, si pubblicano a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dellart. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto i seguenti provvedimenti di autorizzazione:
1) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 857-168367/2001.
2) Deliberazione di Giunta Provinciale n. 906-181525/2000.
N.B.: I testi integrali e gli allegati alle presenti deliberazioni sono depositati presso lufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.
1) Oggetto: progetto di impianto di recupero e di riciclaggio di veicoli per la produzione di rottame ed annesso impianto di interramento controllato monouso di 2º cat. tipo B, in Settimo Torinese. Centro Recuperi e Servizi S.r.l. Procedura di V.I.A.: giudizio positivo e autorizzazioni coordinate per limpianto di interramento controllato e modifiche ed integrazioni alla D.G.P. 906-181525/2000.
Protocollo: 857 - 168367/2001
(omissis)
con n. 3 astenuti (Ferro, Tibaldi e Giuliano) e 12 voti a favore espressi in forma palese, la Giunta Provinciale delibera per i motivi indicati in premessa:
1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dellart. 12 della L.R. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di cui allistanza del 1/10/99 e successive integrazioni, che costituisce lAllegato A della presente deliberazione per farne parte integrante, da realizzarsi in Comune di Settimo Torinese, in località Rio Martino, presentato dalla società Centro Recuperi e Servizi S.r.l. con sede legale in c.so Vittorio Emanuele II n. 108, Torino. Il giudizio di compatibilità ambientale (che fa riferimento allo Studio di Impatto Ambientale contenuto nellAllegato A alla DGP 906-181525 del 5.9.2000) è subordinato allottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti riportate nellallegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, come previsto dalla legge regionale 40/98;
3) di dare atto, ai sensi dellart. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:
a) approvazione del progetto, di cui allallegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dellart. 27 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i. per la realizzazione di: un impianto di deposito sul suolo, discarica di II cat. tipo B, da ubicarsi in Comune di Settimo Torinese, località Rio Martino per rifiuti speciali non pericolosi, non tossici e nocivi provenienti esclusivamente dallattività di cui al precedente punto 1), costituiti da: parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli (fluff), codificati con il CER 16.01.05 (in applicazione della Decisione della Commissione n. 2001/118/CE del 16/1/2001, dal 1 gennaio 2002 tale tipologia di rifiuto sarà classificata con il codice 19.10.04), subordinatamente allottemperanza alle prescrizioni riportate nellallegato D, facente parte integrante della presente deliberazione; codice CER 19.03.07 - Rifiuti stabilizzati/solidificati - rifiuti solidificati diversi di quelli di cui alla voce 19.03.06* (in applicazione della Decisione della Commissione n. 2001/118/CE del 16/1/2001), provenienti da opportuno trattamento fisico-chimico di inertizzazione chimica e stabilizzazione dei fanghi prodotti allinterno dellimpianto di frantumazione dalla linea di trattamento fumi;
b) autorizzazione alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni presso larea, individuata nel progetto stesso, nel comune di Settimo T.se, dichiarando la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e dando altresì atto che lapprovazione di cui alla precedente lettera a) costituisce, in forza dellart. 27 comma 5 del D.lgs. 22/97, variante al Piano Regolatore Comunale di Settimo Torinese relativamente allarea interessata dalla realizzazione dellimpianto di interramento controllato in località Re Martino, che dovrà pertanto essere classificata attrezzatura privata di interesse pubblico;
c) autorizzazione per anni cinque a decorrere dalla data di presentazione della relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità allesercizio (all. D, fase H), per un volume massimo di 350.000 mc, ai sensi e per gli effetti dellart. 28 del D.L.gs. 22/97 e s.m.i. alla società Centro Recuperi e Servizi S.r.l. alla gestione dellimpianto di deposito sul suolo, discarica di II cat. tipo B, di cui ai punti precedenti, subordinatamente allottemperanza alle prescrizioni riportate nellallegato E facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed alla prestazione delle garanzie finanziarie, nei termini e secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
d) autorizzazione, per anni quattro a decorrere dalla data di entrata in esercizio dellimpianto, alla società Centro Recuperi e Servizi S.r.l., (avente sede legale a Torino, in c.so Vittorio Emanuele II, 108 e sede operativa in Settimo Torinese, località Rio Martino) nella persona del legale rappresentante ovvero, qualora diverso, del responsabile dello scarico, cosí come indicato dalla Ditta stessa, a scaricare le acque reflue domestiche, previo passaggio in fossa Imhoff, in trincea disperdente, per una portata di circa 0,75 mc/g, subordinatamente allottemperanza alle prescrizioni riportate nellallegato F facente parte integrante della presente deliberazione; laccertamento della somma residua di cui in premessa relativa alle spese istruttorie pari a L. 40.000 è rinviato a successiva determinazione del dirigente del servizio Gestione Risorse idriche;
4) di disporre che entro 120 giorni dalla data del presente provvedimento la società proponente presenti alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche tutti gli elaborati richiamati nellallegato I, facente parte integrante della presente deliberazione, in ottemperanza alle prescrizioni definite per lapprovazione del progetto - e che questi vengano approvati con provvedimento esplicito; in ogni caso lentrata in esercizio degli impianti è subordinata allapprovazione dei predetti elaborati;
5) di disporre conformemente a quanto richiesto dal Comune di Settimo Torinese, che larea adiacente alla bealera nuova indicata in rosso nella planimetria (allegato H, facente parte integrante del presente provvedimento) venga dismessa al Comune di Settimo Torinese, fermo restando gli interventi di monitoraggio, di recupero ambientale e di compensazione a carico del proponente;
6) di richiedere allASL territorialmente competente di predisporre ed effettuare un programma di controllo sul latte prodotto nelle aziende zootecniche situate allintorno della discarica, al fine di verificare lassenza di contaminanti alimentari (es. PCB, metalli pesanti, ecc.)
7) di integrare e modificare le prescrizioni relative allimpianto di frantumazione contenute nella DGP 906-181525 del 5.9.2000, secondo quanto specificato allAll. G;
8) di inviare il provvedimento al proponente ed a tutti i soggetti interessati, nonchè di metterne una copia a disposizione presso lapposito Ufficio di Deposito Progetti presso lo Sportello Ambiente della Provincia;
9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 12 comma 8 della l.r. 40/98 e depositata presso lUfficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso lUfficio di Deposito della Regione.
(omissis)
Il Segretario Generale
E. Sortino
Il Presidente della Provincia
M. Bresso
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 92-52798 del 27/3/2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 92-52798 del 27/3/2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Micol Giancarlo & Coutenti, il rinnovo della concessione di derivazione dacqua ad uso idroelettrico dal Torrente Germanasca di Massello (EAP) 101/1) nel territorio del Comune di Massello, già assentita con Dec.Provv.le OO.PP n. 76034 (l/sec. 150), per produrre sul salto di metri 10.30 la potenza nominale media di kw 15.15;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 16/3/1996 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 16/3/1996 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;
- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dellentrata del Bilancio dello Stato per lesercizio finanziario fino al 31/12/2000 e corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi successivi.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.04.2000:
(omissis)
Art. 6
Misurazione della portata di prelievo
e di restituzione
Ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275, è fatta salva la possibilità per lUfficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio, di prescrivere la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.
Nel caso lUfficio Compartimentale del Servizio Idrografico prescriva linstallazione della strumentazione citata, il concessionario dovrà concordare con detto Ufficio le caratteristiche tecniche e la sua ubicazione. I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che allUfficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale.
Art. 7
Garanzie da osservarsi
A carico della ditta concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
A carico della ditta concessionaria sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, allo sfioratore e alla vasca di carico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 8
Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la ditta concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Torrente Germanasca di Massello, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 74 l/s sino al 31/12/2004 e pari a 148 l/s dal 1/1/2005.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare; inoltre il concessionario deve:
a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;
b) predisporre a valle dello sfioratore ed a monte del tratto di canale derivatore interrato, unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile (mod. max 2.00).
(omissis)
Art. 12
Collaudo e termini per la utilizzazione
dellacqua
Eseguita la visita di collaudo, questo Servizio, ove non vi siano osservazioni in contrario, potrà autorizzare la continuazione dellesercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove il Servizio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di collaudo un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in dipendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.
Il verbale di visita di collaudo verrà trasmesso a cura di questa Amministrazione al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio.
(omissis)
Art. 14
Canone
A far tempo dalla data del provvedimento di concessione della derivazione la ditta concessionaria deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, lannuo canone relativo a kW medi 15.15, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellart. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica.
Al riguardo, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dellimpianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.
Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
(omissis)
Art. 16
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, della L. 8.8.95 n. 431, della L.R. 19.8.1989 n. 45, della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.lgs 11.5.99 n. 152 e delle relative norme e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 93-72851 del 27/3/2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 93-72851 del 27/3/2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Cuorgnè la concessione di derivazione di acqua dalla Sorgente Brik delle Moie tributaria del T.Piova (EAP 362/23) in Comune di Cintano - fraz. Santuario, in misura di mod. medi 0,205 per uso idropotabile senza restituzione.
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e
conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/1/1969 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;
4) che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dellentrata del Bilancio dello Stato per lesercizio finanziario fino al 31/12/2000 e corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi successivi.
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 11.04.2000:
(omissis)
Art. 5
Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Art. 6
Condizioni particolari a cui dovrà
soddisfare la derivazione
A norma dellart. 8, comma 3, della L.R. 30.4.1996 n. 22, lutilizzazione a fini potabili dellacqua è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 24.5.1988 n. 236 ed a condizione che lacqua sia sottoposta ad idoneo trattamento potabilizzante ed a periodiche analisi di potabilità.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertate infrazioni, applicare a carico del titolare della concessione, provvedimenti restrititvi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
(omissis)
Art. 9
Canone
A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente, lannuo canone di L. 651.000 (seicentocinquantunomila) ai sensi dellart. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, definito come importo minimo per derivazioni per il consumo umano ai sensi della L. 5/1/1994 n. 36 e successive integrazioni; è fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica. Al riguardo e per un periodo di anni tre dallentrata in funzione dellimpianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
(omissis)
Art. 11
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., della L.R. 30.4.96 n. 22, della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, della L. 8.8.95 n. 431, della L.R. 19.8.1989 n. 45, della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.lgs 11.5.99 n. 152 e delle relative norme e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 94-72862 del 27.3.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 94-72862 del 27.3.2001:
(omissis)
determina
1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Castellamonte la concessione di derivazione delle polle sorgentizie in località Alpe Fenile tributarie del Torrente Piova in Comune di Castelnuovo Nigra, in misura di mod. medi e max 0.10 (10 l/s), per uso idropotabile, al fine del potenziamento degli acquedotti comunali dei Comuni di Cintano e Castellamonte;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 12.9.1984 data della Autorizzazione Provvisoria allinizio dei lavori rilasciata con D.P.G.R. n. 5542 ai sensi dellart. 13 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone di legge con decorrenza dal 12.9.1984;
4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato per lesercizio finanziario fino al 31.12.2000 e sarà corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi futuri.
5) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari, nonchè alla acquisizione di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare sottoscritto in data 11.10.2000:
(omissis)
Art. 6
Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
A carico del concessionario sarà lapposizione ed il mantenimento dei capisaldi nei luoghi idonei in cui potere riferire in ogni tempo il livello dellacqua.
Art. 7
Condizioni particolari
Il concessionario deve:
a) lasciare defluire verso il Torrente Piova la portata istantanea in esubero rispetto a quella massima assentita mediante idoneo dispositivo di troppo pieno adeguatamente dimensionato, accompagnando le acque in modo da non creare potenziali problemi di dissesto idrogeologico;
b) dotare i manufatti di derivazione dellacqua di appositi dispositivi idonei alla misurazione della portata dacqua assentita.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare;
(omissis)
Art. 11
Canone
A far tempo dalla data della sopracitata Autorizzazione Provvisoria allinizio dei lavori, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente i seguenti canoni:
- dal 12.9.1984 al 31.12.1993, L. 300.000 in ragione del minimo previsto ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692;
- dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 1.500.000 in ragione del minimo previsto ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;
- dal 1.1.1997 al 31.12.1999, L. 1.565.000 in ragione del minimo previsto ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;
Dal 1.1.2000 il concessionario deve corrispondere anticipatamente al Ministero delle Finanze il canone annuo relativo allutilizzo dellacqua di cui allart. 1, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.
E fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellart. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.
Al riguardo per un periodo di anni tre dalla sottoscrizione del presente disciplinare, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dellimpianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.
Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
(omissis)
Art. 13
Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica, lutilizzo potabile delle acque sorgive ai sensi del D.P.R. 236/1988 e della L.R. 22.1996, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paesaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 95-72870 del 27.3.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 95-72870 del 27.3.2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Bartolini Giovanni, residente in Sestriere V. Plagnols, 39, la concessione alla derivazione dacqua ad uso irriguo dal Rio Chiamogna (EAP 86) nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo in misura di mod. medi e max 0.05 (5 l/s) e per complessivi 600 mc annui, per irrigare Ha 1.10.40 di terreni nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno con lobbligo di restituzione delle colature;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;
- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà corrisposto alla Regione Piemonte;
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
- di subordinare la presente concessione alla possibilità per lAmministrazione concedente della adozione di eventuali limitazioni temporali e/o quantitative volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al D.Lgs. 152/99.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.9.1997
(omissis)
Art. 4
Regolazione della portata
Affinchè non entri nella derivazione fin dalla sua origine una quantità dacqua maggiore di quella concessa dovranno essere costruite le opere modulatrici e limitatrici della portata di concessione di cui al successivo Art. 6 lettera c).
Art. 5
Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Art. 6
Condizioni particolari
In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dallAssessorato Caccia e Pesca della Provincia di Torino e dallAssociazione Irrigazione Est Sesia di Novara, la Ditta concessionaria deve:
a) munire il serbatoio di accumulo di una luce di troppo pieno che, in caso di portate dacqua eccedenti, reimmetta le acque di esubero nello stesso Torrente Chiamogna e dovrà comunque garantire, in modo costante e per tutta la durata della concessione, il deflusso a valle di un quantitativo dacqua pari a 20 l/s fino al 31/12/2004 e a 50 l/s dal 1/1/2005. Tutte le volte che il corso dacqua avrà una portata inferiore a quella da rilasciarsi, la derivazione dovrà essere immediatamente sospesa;
b) la derivazione dovrà essere sospesa ogni qualvolta venga a mancare la competenza dacqua del Canale Cavour;
c) la pompa di attingimento dovrà essere dotata di idoneo strumento di misura delle portate attinte appositamente tarato.
(omissis)
Art. 8
Durata della concessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della Delibera di concessione.
Art. 9
Canone annuale
A far tempo dalla data della Delibera di concessione la Ditta concessione dovrà corrispondere alle Finanze dello Stato di anno in anno e anticipatamente, lannuo canone di Lire 5.500 pari al minimo prescritto, ai sensi dellart. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e della L. 5/1/1994 n. 36 e successive integrazioni, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del Penultimo comma dellarticolo unico della L. 18/10/1942 n. 1434. Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge ed alle risultanze delle operazioni di verifica e collaudo. Al riguardo, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche di questa Amministrazione, avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo perio-dico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allArt. 17 del citato Regolamento 14/8/1920 n. 1285. Di conseguenza, la Ditta concessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, fornendo ed installando gli apparecchi di misura che saranno richiesti, e favorendo il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
(omissis)
Per il richiedente la concessione
Giovanni Bartolini
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-183667/01 del 23/8/2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-183667/01 del 23/8/200
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla C.I.O. S.p.A., il rinnovo e il subingresso della concessione di derivazione dacqua dal Torrente Chisone, nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo. La portata derivata di mod. max 71,50 e medi 56,00 dal Torrente Chisone mediante il canale Miradolo è così distribuita: mod. max 50,00 e medi 39,20 confluiscono per produrre sul salto di m 8,70 la potenza nominale media di kW 334,35 e mod. max 21,50 e medi 16,80 per produrre sul salto di m 6,35 la potenza nominale media di kW 104,59. Complessivamente la potenza nominale media in base alla quale è stabilito il canone è pari a kW 438,94 come già assentito con R.D. n. 4466 del 18/7/1930;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 1/5/1987 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/5/1987 del canone annuo e dei relativi sovracanoni ai sensi delle leggi vigenti; a tal fine i Comuni rivieraschi risultano San Secondo di Pinerolo e Pinerolo;
- che dal 1/1/2001 il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.5.2001:
(omissis)
Art. 5
Canale derivatore
Il canale derivatore sarà mantenuto in conformità agli elaborati progettuali citati allart. 3 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie per impedire linfiltrazione delle acque e i frammenti delle sponde.
Art. 6
Luogo e modalità di scarico
La portata massima di moduli 50,00 e media di moduli 39,20 verrà restituita nel Chisone a monte della diga di presa del Canale Moirano e la portata massima di moduli 21,50 e media di moduli 16,80 verrà restituita nel Canale Miradolo.
Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione
Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il partitore esistente in grado di dividere lacqua derivata in due parti in proporzione del 70 e del 30 per cento.
Dopo il partitore le acque saranno convogliate alla centrale con canali separati, utilizzate separatamente e restituite al Chisone e al Canale Miradolo come definito nellart. 6.
(omissis)
Art. 10
Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995 per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV), la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Fiume Dora Riparia i seguenti valori di portata: fino al 31/12/2004 1890 l/s dal 1/1/2005 2519/l/s.
I valori di cui sopra, a tutela della ittiofauna, dovranno essere così ripartiti: direttamente dalla scala di risalita della fauna ittica la portata istantanea minima pari a 1000 l/s; dalla paratoia avente larghezza pari a 2,00 m descritta negli elaborati progettuali datati dicembre 1999 a firma dellIng. Sergio Giuglardo, dovranno essere rilasciate delle portate integrative minime pari a 890 l/s sino al 31/12/2004 e a 1519/l/s dal 1/1/2005.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare. Inoltre la Società concessionaria deve:
a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;
b) predisporre in corrispondenza della paratoia sopra citata per il rilascio della portata integrativa per il raggiungimento del DMV unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore della portata prescritta;
c) predisporre immediatamente a valle del ripetitore unasta idrometrica tarata su ognuno dei due canali sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile attraverso i due canali (mod. max 50,00 in uno e mod. max 21,50 nellaltro).
(omissis)
Art. 17
Canone
A far tempo dal 1/5/1987, data di scadenza della precedente concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, i seguenti canoni:
(omissis)
Dal 1/1/2001 il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto di L. 9.794.068 pari a 22.313 L/kW, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.
Il Servizio Gestione Risorse Idriche ha la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dellimpianto ai sensi delle vigenti leggi.
Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
E fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellart. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-183712 del 23/8/2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-183712 del 23/8/2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla C.I.O. S.p.A., il rinnovo e il subingresso della concessione di derivazione dacqua dal Fiume Dora Riparia, nel territorio del Comune di Bussoleno, in misura di mod max 102,14 (10214 l/sec), e medi 93 (9300 l/sec) per produrre sul salto di m. 4.87 la potenza nominale media di kW 444,03, come già assentito con D.M. n. 508 del 24/3/1964;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 1/2/77 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/2/77 del canone annuo e dei relativi sovracanoni ai sensi delle leggi vigenti; a tal fine il comune rivierasco risulta Bussoleno;
- che dal 1/1/2001 il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.3.2001:
(omissis)
Art. 9
Condizioni particolari
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995 per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV), la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Fiume Dora Riparia i seguenti valori di portata: fino al 31/12/2004 3555 l/s dal 1/1/2005 4740/l/s.
I valori di cui sopra, a tutela della ittiofauna, dovranno essere così ripartiti: direttamente dalla scala di risalita della fauna ittica la portata istantanea minima pari a 1300 l/s e non superiore a 1500 l/s; dalle paratoie descritte negli elaborati progettuali datati dicembre 1999 a firma dellIng. Sergio Giuglardo, dovranno essere rilasciate delle portate integrative minime pari a 2255 l/s sino al 31/12/2004 e a 3440 l/s dal 1/1/2005.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare. Inoltre la Società concessionaria deve:
a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;
b) predisporre in corrispondenza delle paratoie sopra citate per il rilascio della portata integrativa per il raggiungimento del DMC unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore della portata prescritta;
c) predisporre a valle dello sfioratore e a monte del bacino di carico unasta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile dallimpianto (mod. max 102.14).
(omissis)
Art. 16
Canone
A far tempo dal 1/2/1977, data di scadenza della precedente concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, i seguenti canoni:
(omissis)
Dal 1/1/2001 il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto di L. 9.907.641 pari a 22.313 L/kW, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.
Il Servizio Gestione Risorse Idriche ha la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dellimpianto ai sensi delle vigenti leggi.
Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
E fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellart. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 363-183718 del 23/8/2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-183667/01 del 23/8/2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di utenti rappresentata dal Sig. Giovenale Emilio la concessione di derivazione dacqua di Rio Boine a mezzo della Comba Bon Pian nel Comune di Torre Pellice in misura di mod. max e medi continuo 0.03 (l/sec 3) per irrigare Ha 3.85.00 di terreni durante tutto lanno senza restituzione delle colature;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge.
- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/2/2001:
(omissis)
Art. 8
Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il titolare della concessione ha lobbligo di lasciare defluire liberamente a valle un deflusso minimo istantaneo pari a:
- fino al 31/12/2004 20 l/s
- dal 1/1/2005 50 l/s
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.
Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, comporta lapplicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. LAutorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci.
(omissis)
Art. 11
Canone
A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere allAmministrazione competente di anno in anno e anticipatamente lannuo canone relativo allutilizzo dellacqua di cui allart. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25/2/1997 n. 90, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-184939 del 23.8.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-184939 del 23.8.2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai Sigg. Ansaldi Maddalena, Garis Angela e Garis Giuseppe la concessione di derivazione dacqua dal Torrente Chisola (EAP) n. 128) nel territorio del Comune di Vinovo in misura di mod. medi costanti 0.025 (l/sec 2.5) per irrigare Ha 2.67.67 di terreni nel periodo 15 giugno 30 luglio di ogni anno senza restituzione delle colature;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;
- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte;
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/2/2001:
(omissis)
Art. 8
Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il titolare della concessione ha lobbligo di lasciare defluire liberamente a valle della captazione un deflusso minimo istantaneo pari a 640,61 l/sec. Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.
(omissis)
Art. 10
Canone
A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente lannuo canone pari a lire 6.000 (seimila) relativo allutilizzo dellacqua di cui allart. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 24/11/2000, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di leggi e alle risultanze delle operazioni di verifica.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-184943 del 27.8.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-184943 del 27.8.2001
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Alpe Guizza S.p.A. la concessione di derivazione di acqua sorgiva da captare mediante trincee drenanti in sponda destra del Torrente Viona (EAP 607/7) con presa in Comune di Chiaverano, in misura di mod. medi 0,03 (3 l/s) e max 0,04 (4 l/s) per uso industriale con restituzione nel T. Viona.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso industriale pari a L. 3.270.100, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.5.2001:
(omissis)
Art. 12
Canone
Dalla data del provvedimento di concessione il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso industriale pari a L. 3.270.100, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dallentrata in funzione dellimpianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
E fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-185535 del 28.8.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-185535 del 28.8.2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Pansa Giovanni Piero, con sede in Villafranca Piemonte Fraz. Madonna degli Orti, CF PNS GNN 52B04 B0942, la concessione alla derivazione dacqua dal Torrente Pellice (EAP 65) nel territorio del Comune di Villafranca Piemonte in misura di mod max e medi 0.02 (l/sec 2) mediante attingimento con pompa, per irrigare Ha 2.03 di terreni nel periodo dal 15 Maggio al 15 Settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;
- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/3/2001:
(omissis)
Art. 6
Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:
a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima di (D.M.V) di 6450 l/sec. Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;
b) dotare la pompa utilizzata per lattingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;
c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti allalveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di realizzare scavi e riporti intesi a modificare laltimetria dei luoghi, di costruzione di opere fisse di ogni genere.
(omissis)
Art. 9
Canone
A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente lannuo canone pari a lire 6.000 (seimila) relativo allutilizzo dellacqua di cui allart. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 24/11/2000, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
(omissis)
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-185540 del 28.8.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-185540 del 28.8.2001
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Lusona Giuseppe titolare della ditta Le Due Valli S.a.s. la concessione di derivazione dacqua dal Torrente Noaschetta nel territorio del Comune di Noasca in misura di mod. max e medi 0,63 (63 l/s) per produrre sul salto di m 20,00 la potenza nominale media di 12,35 kW con restituzione nel Torrente Orco;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;
- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.6.2001:
(omissis)
Art. 7
Condizioni particolari
Il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle del pozzetto di captazione la portata minima istantanea (Deflusso Minimo Vitale) pari a 166 l/s, così come da calcoli del dott. geol. Carlo Dellarole agli atti, secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995.
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
(omissis)
Art. 14
Canone
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto di Lire 275.565, pari ad Euro 142.32, in misura di Lire 22.313 per 12,35 kW nominali prodotti. Tale importo è aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dallentrata in funzione dellimpianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
E fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
(omissis)