Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2001, n. 2-3810

Tariffazione dell’attività di prelievo di osso

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare tariffe specifiche per il prelievo di osso da vivente, da riconoscersi in ambito regionale secondo le seguenti modalità:

1. L. 435.000 (EURO 224,66 - al cambio di 1 euro = 1936,27 lire) per ogni testa di femore prelevata dall’Azienda Sanitaria Regionale. L’importo deve essere corrisposto all’Azienda Sanitaria sede del prelievo dall’Azienda Sanitaria sede della Banca dell’Osso, previa verifica della qualificazione biologica;

2. L. 900.000 (EURO 464,81 - al cambio di 1 euro = 1936,27 lire) per ogni testa di femore acquistata presso la Banca dell’osso dall’Azienda Sanitaria sede di prelievo in numero corrispondente alle teste prelevate. Trattasi di tariffa relativa alla certificazione, conservazione e distribuzione dell’osso; l’importo deve essere corrisposto all’Azienda Sanitaria sede della Banca dell’Osso dall’Azienda Sanitaria sede di prelievo qualora la stessa abbia provveduto a prelevare teste di femore ed a inviarle alla Banca dell’osso; questa tariffa è finalizzata ad incentivare i prelievi di osso da vivente al fine di consentire nel tempo un’autonomia regionale in materia;

3. L. 1.650.000 (EURO 852,15 - al cambio di 1 euro = 1936,27 lire) per ogni testa di femore acquistata presso la Banca dell’osso da Aziende Sanitarie non sede di prelievo. Trattasi di tariffa relativa alla certificazione, conservazione e distribuzione dell’osso; l’importo deve essere corrisposto all’Azienda Sanitaria sede della Banca dell’Osso dall’Azienda Sanitaria non sede di prelievo e per le Aziende sede di prelievo per le teste acquistate in numero eccedente la quantità prelevata.

- di stabilire che Il rimborso delle tariffe suddette avviene mediante una fatturazione diretta tra le Aziende Sanitarie. Il costo di trasporto è a carico delle Aziende Sanitarie che prelevano e/o acquistano.

- di stabilire che le operazioni di fatturazione, per ogni testa di femore prelevata, si effettuano esclusivamente dopo la verifica della qualificazione biologica.

- di stabilire infine che le operazioni di pagamento devono essere eseguite entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

(omissis)