Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Codice 21.5
D.D. 26 giugno 2001, n. 329

Legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 e s.m.i.. Parere su istanza di concessione in sanatoria dell’Arch. Giorgio G. Riccomagno, a nome della Società sportiva La Tesoriera, per la realizzazione di opere edilizie nel Comune di Carignano (TO), all’interno del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po-Tratto torinese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, ai sensi dell’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine all’istanza presentata dall’Arch. Giorgio G. Riccomagno, a nome della Società sportiva La Tesoriera, ai fini della sanatoria edilizia per la realizzazione, nell’immobile sede della Società sportiva, di opere difformi dal progetto di basso fabbricato a suo tempo licenziato, nel Comune di Carignano (TO), regione Barbo, N.C.T. Fg. 43, mapp. 144 e 74, all’interno del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-Tratto torinese, i seguenti pareri:

- favorevole per le modifiche di facciata e per le opere di ampliamento di basso fabbricato, come da rilievo allegato all’istanza;

- non favorevole per la costruzione di un basso fabbricato destinato a deposito rimessaggio barche.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi