Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
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Codice 21.5
Legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 e s.m.i.. Parere su istanza di concessione
in sanatoria dellArch. Giorgio G. Riccomagno, a nome della Società sportiva
La Tesoriera, per la realizzazione di opere edilizie nel Comune di Carignano
(TO), allinterno del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale
del Po-Tratto torinese
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di esprimere, ai sensi dellarticolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine allistanza presentata
dallArch. Giorgio G. Riccomagno, a nome della Società sportiva La Tesoriera,
ai fini della sanatoria edilizia per la realizzazione, nellimmobile sede
della Società sportiva, di opere difformi dal progetto di basso fabbricato
a suo tempo licenziato, nel Comune di Carignano (TO), regione Barbo, N.C.T.
Fg. 43, mapp. 144 e 74, allinterno del Sistema delle aree protette della
Fascia fluviale del Po-Tratto torinese, i seguenti pareri:
- favorevole per le modifiche di facciata e per le opere di ampliamento
di basso fabbricato, come da rilievo allegato allistanza;
- non favorevole per la costruzione di un basso fabbricato destinato a
deposito rimessaggio barche.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità
di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione
del presente atto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.
Il Dirigente responsabile
D.D. 26 giugno 2001, n. 329
Ermanno De Biaggi