Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
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Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione interna e
merci
Ordinanza n. 4/2001. Tutela della sicurezza della navigazione e balneazione
delle acque del lato dOrta e del lago di Viverone
Si comunica che in data 23 agosto 2001 la Direzione Trasporti, Settore
Navigazione interna e merci, ha emanato unordinanza a tutela della sicurezza
della navigazione e balneazione nelle acque del lago dOrta e del lago
di Viverone, il cui testo integrale viene pubblicato di seguito.
La Regione Piemonte al fine di garantire la sicurezza della navigazione
e della balneazione ha recentemente disciplinato, attraverso specifici
regolamenti, la navigazione nelle acque del lago dOrta e del lago di Viverone.
Entrambi i regolamenti prevedono una fascia di rispetto lacuale vietata
alla navigazione a motore, delimitata, a lago, da apposite boe cilindriche
di colore giallo poste ad una distanza di 100 metri dalla costa.
In tali regolamentazioni è previsto lobbligo, per tutti coloro che intendono
praticare la balneazione allesterno di tali aree, di indossare una calottina
rossa, ciò al fine di essere più visibili ai conducenti delle unità di
navigazione.
In considerazione del fatto che può accadere che tali boe di segnalazione
possano temporaneamente venire a trovarsi, per vari motivi, ad una distanza
diversa da quella prevista dai regolamenti succitati, si è spesso in presenza
di un periodo di tempo, di fatto, non regolamentato, lasso di tempo necessario
agli Uffici regionali competenti in materia per attivare i necessari interventi
di riposizionamento delle boe stesse.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno, nel caso di fattispecie,
procedere ad emanare alcune disposizioni a tutela della pubblica incolumità.
Visti il Codice della Navigazione Interna, R.D. 30.3.1942, n. 327.
Visto il Regolamento della Navigazione Interna, D.P.R. 28.6.1949, n. 631.
Visto il D.P.R. n. 616/1977.
Visto il Regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del lago
dOrta, di cui al D.P.G.R. n. 2906 del 1.7.1992.
Visto il Regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del lago
di Viverone, di cui al D.P.G.R. n. 4/R del 14.4.2000.
Vista la l.r. n. 44/2000 e s.m.e i.
ordina
E fatto obbligo a tutti coloro che intendono praticare la balenazione
nelle acque del lago dOrta e del lago di Viverone di indossare una calottina
rossa ogni qualvolta intendano superare le fasce lacuali oggetto di divieto
di navigazione a motore, appositamente delimitate a lago da apposite boe
cilindriche di colore giallo, anche nel caso in cui tali boe si trovino,
temporaneamente, ad una distanza inferiore ai cento metri dalla costa.
E fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione che navigano
nelle acque del lago dOrta e del lago di Viverone, di prestare, sempre
e comunque, attenzione nella condotta del mezzo, regolando la condotta
dello stesso in modo tale da non costituire pericolo per gli eventuali
bagnanti, in prossimità delle aree delimitate a lago da apposite boe cilindriche
di colore giallo, ed in particolar modo nei casi in cui tali boe di segnalazione
si trovino, temporaneamente, palesemente ubicate ad una distanza inferiore
o superiore ai cento metri dalla costa.
La non osservanza di ciascuna disposizione della presente ordinanza comporta,
ai sensi della l.r. n. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo
di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.
Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni
di cui alla presente ordinanza, ai sensi della l.r. n. 39/1993, sono compiuti:
a) dal personale regionale competente in materia di Navigazione Interna
avente le funzioni assegnate di Polizia Giudiziaria, ai sensi dellart.
55 e seguenti del D.P.R. 22.9.1988, n. 447;
b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
Torino, lì 23 agosto 2001
Il Dirigente responsabile
Piero Pais