Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione interna e merci

Ordinanza n. 4/2001. Tutela della sicurezza della navigazione e balneazione delle acque del lato d’Orta e del lago di Viverone

Si comunica che in data 23 agosto 2001 la Direzione Trasporti, Settore Navigazione interna e merci, ha emanato un’ordinanza a tutela della sicurezza della navigazione e balneazione nelle acque del lago d’Orta e del lago di Viverone, il cui testo integrale viene pubblicato di seguito.



La Regione Piemonte al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione ha recentemente disciplinato, attraverso specifici regolamenti, la navigazione nelle acque del lago d’Orta e del lago di Viverone.

Entrambi i regolamenti prevedono una fascia di rispetto lacuale vietata alla navigazione a motore, delimitata, a lago, da apposite boe cilindriche di colore giallo poste ad una distanza di 100 metri dalla costa.

In tali regolamentazioni è previsto l’obbligo, per tutti coloro che intendono praticare la balneazione all’esterno di tali aree, di indossare una calottina rossa, ciò al fine di essere più visibili ai conducenti delle unità di navigazione.

In considerazione del fatto che può accadere che tali boe di segnalazione possano temporaneamente venire a trovarsi, per vari motivi, ad una distanza diversa da quella prevista dai regolamenti succitati, si è spesso in presenza di un periodo di tempo, di fatto, non regolamentato, lasso di tempo necessario agli Uffici regionali competenti in materia per attivare i necessari interventi di riposizionamento delle boe stesse.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno, nel caso di fattispecie, procedere ad emanare alcune disposizioni a tutela della pubblica incolumità.

Visti il Codice della Navigazione Interna, R.D. 30.3.1942, n. 327.

Visto il Regolamento della Navigazione Interna, D.P.R. 28.6.1949, n. 631.

Visto il D.P.R. n. 616/1977.

Visto il Regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del lago d’Orta, di cui al D.P.G.R. n. 2906 del 1.7.1992.

Visto il Regolamento disciplinante la navigazione sulle acque del lago di Viverone, di cui al D.P.G.R. n. 4/R del 14.4.2000.

Vista la l.r. n. 44/2000 e s.m.e i.

ordina

E’ fatto obbligo a tutti coloro che intendono praticare la balenazione nelle acque del lago d’Orta e del lago di Viverone di indossare una calottina rossa ogni qualvolta intendano superare le fasce lacuali oggetto di divieto di navigazione a motore, appositamente delimitate a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, anche nel caso in cui tali boe si trovino, temporaneamente, ad una distanza inferiore ai cento metri dalla costa.

E’ fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione che navigano nelle acque del lago d’Orta e del lago di Viverone, di prestare, sempre e comunque, attenzione nella condotta del mezzo, regolando la condotta dello stesso in modo tale da non costituire pericolo per gli eventuali bagnanti, in prossimità delle aree delimitate a lago da apposite boe cilindriche di colore giallo, ed in particolar modo nei casi in cui tali boe di segnalazione si trovino, temporaneamente, palesemente ubicate ad una distanza inferiore o superiore ai cento metri dalla costa.

La non osservanza di ciascuna disposizione della presente ordinanza comporta, ai sensi della l.r. n. 39/1993, una sanzione amministrativa da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.

Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui alla presente ordinanza, ai sensi della l.r. n. 39/1993, sono compiuti:

a) dal personale regionale competente in materia di Navigazione Interna avente le funzioni assegnate di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 e seguenti del D.P.R. 22.9.1988, n. 447;

b) dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Torino, lì 23 agosto 2001

Il Dirigente responsabile
Piero Pais