Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
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Codice 14.4
L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione alla Soc. Mondolè Ski S.r.l. con
sede in Frabosa Sottana (Cn), per modificazione suolo necessaria alla realizzazione
di invaso ed impianto di innevamento artificiale in Comune d Frabosa Sottana
- località Conca delle Scalette
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Soc. Mondolè
Ski S.r.l., avente sede in Frabosa Sottana (CN), c/o Comune di Frabosa
Sottana, via IV Novembre, 12, ad effettuare le modificazioni del suolo
necessarie alla realizzazione di invaso ed impianto di innevamento artificiale
su una superficie di mq. 6.133, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio
nº 28, mappali nº 20 e 60 ed al foglio nº 27, mappali nº 13 e 9 del Comune
di Frabosa Sottana (CN), in località conca delle scalette a condizione
che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato
allistanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:
1. lo scavo per la condotta prevista in progetto dovrà essere realizzato
in modo da consentire il ritombamento entro cinque giorni lavorativi dalla
apertura, provvedendo, eventualmente, ad organizzare la posa per lotti
funzionali;
2. a valle della vasca di calma posta a valle dello scaricatore, qualora
il fondo alveo non risultasse formato da roccia affiorante, dovrà essere
prevista una zona rivestita in massi della lunghezza di almeno metri 4,004;
3. tutte le superfici di scopertura che non riguardino piani viabili, dovranno
essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio entro otto mesi
dalla esecuzione dei movimenti di terra;
4. i mezzi dopera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando
scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
5. largine di deviazione paravalanghe, previsto dalla relazione integrativa
nel settore ad Est dellinvaso, dovrà essere progettato a livello esecutivo
e sottoposto a verifiche di stabilità statiche ed in relazione alle pressioni
esercitate da una valanga di dimensioni attese per un tempo di ritorno
pari a 100 anni;
6. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente
autorizzazione.
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare
della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:
a) al versamento cauzionale di lire 1.233.200 che potrà essere effettuato
con le seguenti modalità:
1) Tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione
Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino;
2) Direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - Via Garibaldi,
2 - Torino;
3) Mediante versamento sul c/c postale, intestato a Tesoreria della Regione
Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando chiaramente la
causale del versamento, gli estremi della legge, numero e data della Determinazione.
b) ad effettuare il versamento sul Capitolo nº 2340 della Regione Piemonte
della somma di lire 2.575.900, quale corrispettivo al rimboschimento di
una superficie di mq. 6.133 (Acc. 633);
Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri
Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni
da ottenersi ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999, nº 490, articolo 146 lettera
d).
E fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora
se ne accertasse la necessità.
Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione
saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.
Il Direttore regionale
D.D. 29 giugno 2001, n. 421
Nino Berger