Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Codice 14.4
D.D. 29 giugno 2001, n. 421

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Autorizzazione alla Soc. Mondolè Ski S.r.l. con sede in Frabosa Sottana (Cn), per modificazione suolo necessaria alla realizzazione di invaso ed impianto di innevamento artificiale in Comune d Frabosa Sottana - località Conca delle Scalette

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9.8.89, n. 45, la Soc. Mondolè Ski S.r.l., avente sede in Frabosa Sottana (CN), c/o Comune di Frabosa Sottana, via IV Novembre, 12, ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione di invaso ed impianto di innevamento artificiale su una superficie di mq. 6.133, sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio nº 28, mappali nº 20 e 60 ed al foglio nº 27, mappali nº 13 e 9 del Comune di Frabosa Sottana (CN), in località “conca delle scalette” a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. lo scavo per la condotta prevista in progetto dovrà essere realizzato in modo da consentire il ritombamento entro cinque giorni lavorativi dalla apertura, provvedendo, eventualmente, ad organizzare la posa per lotti funzionali;

2. a valle della vasca di calma posta a valle dello scaricatore, qualora il fondo alveo non risultasse formato da roccia affiorante, dovrà essere prevista una zona rivestita in massi della lunghezza di almeno metri 4,004;

3. tutte le superfici di scopertura che non riguardino piani viabili, dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio entro otto mesi dalla esecuzione dei movimenti di terra;

4. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

5. l’argine di deviazione paravalanghe, previsto dalla relazione integrativa nel settore ad Est dell’invaso, dovrà essere progettato a livello esecutivo e sottoposto a verifiche di stabilità statiche ed in relazione alle pressioni esercitate da una valanga di dimensioni attese per un tempo di ritorno pari a 100 anni;

6. i lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare della presente autorizzazione dovrà inoltre provvedere:

a) al versamento cauzionale di lire 1.233.200 che potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1) Tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino;

2) Direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte - Via Garibaldi, 2 - Torino;

3) Mediante versamento sul c/c postale, intestato a Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, numero e data della Determinazione.

b) ad effettuare il versamento sul Capitolo nº 2340 della Regione Piemonte della somma di lire 2.575.900, quale corrispettivo al rimboschimento di una superficie di mq. 6.133 (Acc. 633);

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento alle autorizzazioni da ottenersi ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999, nº 490, articolo 146 lettera d).

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Il Direttore regionale
Nino Berger