Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2001, n. 13/R
Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di
strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche,
pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento allambito giovanile
di cui alla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53-3771 del 6 agosto 2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
emana
il seguente regolamento:
Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di
strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche,
pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento allambito giovanile,
di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di promuovere e sostenere le attività previste nellarticolo
1, secondo comma della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione
della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), la
Regione Piemonte sviluppa una politica di sostegno indirizzata anche ad
interventi di recupero e di ammodernamento delle sedi destinate ad accogliere
attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo rivolte alla
popolazione con particolare riguardo allambito giovanile.
2. La Regione Piemonte indirizza il proprio impegno al sostegno di specifici
progetti volti al recupero strutturale, allammodernamento tecnologico
e alla dotazione di attrezzature ed arredi di tali sedi. In particolare
si considerano come qualificanti, secondo la vigente normativa, i lavori
che tengono conto del rispetto dellassetto ambientale, dellutilizzo di
risorse energetiche alternative e dellabbattimento delle barriere architettoniche,
per la realizzazione di:
a) sale per concerti e/o ascolto musica;
b) sale per prove musicali;
c) sale per rappresentazioni e/o prove teatrali;
d) sale proiezioni cinema e audiovisivi;
e) sale di lettura;
f) spazi per attività creative e ludico ricreative;
g) spazi per favorire lincontro e la convivialità;
h) sportelli informativi per i giovani.
Art. 2.
(Criteri di ammissione ai contributi)
1. Sono ammessi alla fase istruttoria le associazioni o cooperative giovanili
e gli enti locali, con priorità di intervento a progetti predisposti dalle
associazioni o cooperative giovanili, che hanno presentato istanza di contributo
alla Direzione regionale competente, entro il 15 ottobre dellanno antecedente
o entro il 15 marzo dellanno di riferimento per il quale viene richiesto
il sostegno regionale.
2. Gli interventi regionali riguardano lavori di manutenzione straordinaria,
lammodernamento tecnologico o lacquisto di attrezzature e arredi per
la realizzazione di strutture e immobili nei quali è previsto lo svolgimento
di attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo rivolte
alla popolazione, con particolare riguardo allambito giovanile. Per quanto
concerne progetti la cui realizzazione è già stata avviata, sono ammissibili
spese effettuate nellanno di competenza della presentazione della richiesta
di intervento ai sensi della legge. Per quanto concerne le attrezzature
e gli arredi, sono ritenuti finanziabili quelli il cui utilizzo è direttamente
finalizzato alla realizzazione o alla fruizione delle attività sopra descritte.
3. I progetti di intervento devono rientrare in una delle seguenti tipologie:
a) realizzazione di una sede per lo svolgimento di attività culturali,
didattiche, pedagogiche o di spettacolo, attraverso il recupero e la ristrutturazione
di un teatro e/o di unaltra struttura di spettacolo già esistente, ma
priva delle caratteristiche funzionali necessarie;
b) realizzazione di uno spazio per lo svolgimento di attività culturali,
didattiche, pedagogiche o di spettacolo, anche attraverso il recupero ed
il riuso di strutture tradizionali non destinate a tali funzioni;
4. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, a integrazione della
domanda di contributo, la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto;
b) copia del contratto stipulato con la proprietà dellimmobile, nel caso
in cui il richiedente sia solo gestore;
c) programma dettagliato delle prevalenti attività culturali, didattiche,
pedagogiche o di spettacolo svolte al suo interno, ruolo rivestito nellambito
della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante;
d) future modalità di gestione;
e) relazione tecnico-descrittiva relativa alle caratteristiche della struttura,
progetto definitivo e computo metrico estimativo articolato per importi
relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto
attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori;
f) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di
tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla-osta, pareri
e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per lesecuzione
dei lavori;
g) crono programma di esecuzione dei lavori;
h) piano economico di copertura delle spese previste.
5. Lo statuto delle associazioni o cooperative giovanili deve, nellarticolato,
prevedere:
a) lassenza di fini di lucro;
b) la realizzazione di progetti a carattere formativo, culturale e sociale
rivolti ai giovani.
6. Gli enti locali sono esentati dallobbligo di presentazione dello statuto.
Art. 3.
(Assegnazione a liquidazione dei contributi)
1. I contributi sono assegnati in conto capitale, anche su base pluriennale,
con provvedimento della struttura regionale competente, sulla base della
documentazione presentata e nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati
nel presente regolamento.
2. I contributi assegnati sono erogati annualmente, per il 50 per cento
dellimporto complessivo dietro presentazione da parte del direttore dei
lavori o, in sua assenza, da parte del beneficiario del contributo, di
dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà attestante lavvenuto
inizio dei lavori. Il restante 50 per cento dietro presentazione, da parte
del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del beneficiario del
contributo, di dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà attestante
lavvenuta conclusione degli interventi previsti nella richiesta di contributo
e dietro presentazione di dettagliato rendiconto consuntivo delle opere
realizzate articolato in entrate e uscite.
3. I lavori devono essere avviati entro 120 giorni dalla data di assegnazione
del contributo regionale, concludersi ed essere rendicontati entro la fine
dellanno successivo alla data di approvazione del contributo regionale.
Il mancato rispetto dei termini previsti comporta la revoca del contributo
e il recupero della somma eventualmente già erogata in acconto, salvo documentata
e giustificata richiesta di proroga da autorizzarsi dalla struttura regionale
competente.
4. Il soggetto beneficiario è tenuto a non modificare la destinazione del
contributo ed è altresì tenuto, a conclusione dei lavori, ad apporre una
targa descrittiva dellintervento effettuato che opportunamente chiarisca
che tali lavori sono stati realizzati con il contributo della Regione Piemonte.
5. Per quanto riguarda lassegnazione di finanziamenti per il solo acquisto
di attrezzature e arredi, gli acquisti devono essere effettuati e rendicontati
entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale.
6. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche
a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità
dei bilanci e lavvenuta realizzazione dei progetti sovvenzionati, a tal
fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.
Art. 4.
(Decadenza)
1. E disposta, con provvedimento della struttura regionale competente,
la revoca del contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale
o parziale delle somme già erogate in acconto, nei seguenti casi:
a) qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro 120 giorni dalla data
di approvazione del contributo regionale;
b) qualora i lavori per i quali è stato assegnato il finanziamento non
si siano conclusi entro la fine dellanno successivo alla data di approvazione
del contributo regionale;
c) nel caso in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni
sostitutive richiamate nellarticolo 3.
2. Lavvio del procedimento di decadenza è comunicato allinteressato ai
sensi dellarticolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), con la fissazione del termine della presentazione delle
contro deduzioni.
3. Sono esclusi dai contributi, per la durata di un triennio, i soggetti
che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere,
o comunque difformi dal contenuto del bilancio.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, 11 settembre 2001
Enzo Ghigo