Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2001, n. 13/R

Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all’ambito giovanile di cui alla legge regionale 28 agosto 1978 n. 58.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53-3771 del 6 agosto 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

emana

il seguente regolamento:

Regolamento degli interventi a sostegno del recupero e ammodernamento di strutture o immobili destinati a sedi per attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo con particolare riferimento all’ambito giovanile, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58.

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività previste nell’articolo 1, secondo comma della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali), la Regione Piemonte sviluppa una politica di sostegno indirizzata anche ad interventi di recupero e di ammodernamento delle sedi destinate ad accogliere attività culturali, didattiche, pedagogiche e di spettacolo rivolte alla popolazione con particolare riguardo all’ambito giovanile.

2. La Regione Piemonte indirizza il proprio impegno al sostegno di specifici progetti volti al recupero strutturale, all’ammodernamento tecnologico e alla dotazione di attrezzature ed arredi di tali sedi. In particolare si considerano come qualificanti, secondo la vigente normativa, i lavori che tengono conto del rispetto dell’assetto ambientale, dell’utilizzo di risorse energetiche alternative e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, per la realizzazione di:

a) sale per concerti e/o ascolto musica;

b) sale per prove musicali;

c) sale per rappresentazioni e/o prove teatrali;

d) sale proiezioni cinema e audiovisivi;

e) sale di lettura;

f) spazi per attività creative e ludico ricreative;

g) spazi per favorire l’incontro e la convivialità;

h) sportelli informativi per i giovani.

Art. 2.

(Criteri di ammissione ai contributi)

1. Sono ammessi alla fase istruttoria le associazioni o cooperative giovanili e gli enti locali, con priorità di intervento a progetti predisposti dalle associazioni o cooperative giovanili, che hanno presentato istanza di contributo alla Direzione regionale competente, entro il 15 ottobre dell’anno antecedente o entro il 15 marzo dell’anno di riferimento per il quale viene richiesto il sostegno regionale.

2. Gli interventi regionali riguardano lavori di manutenzione straordinaria, l’ammodernamento tecnologico o l’acquisto di attrezzature e arredi per la realizzazione di strutture e immobili nei quali è previsto lo svolgimento di attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo rivolte alla popolazione, con particolare riguardo all’ambito giovanile. Per quanto concerne progetti la cui realizzazione è già stata avviata, sono ammissibili spese effettuate nell’anno di competenza della presentazione della richiesta di intervento ai sensi della legge. Per quanto concerne le attrezzature e gli arredi, sono ritenuti finanziabili quelli il cui utilizzo è direttamente finalizzato alla realizzazione o alla fruizione delle attività sopra descritte.

3. I progetti di intervento devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

a) realizzazione di una sede per lo svolgimento di attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo, attraverso il recupero e la ristrutturazione di un teatro e/o di un’altra struttura di spettacolo già esistente, ma priva delle caratteristiche funzionali necessarie;

b) realizzazione di uno spazio per lo svolgimento di attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo, anche attraverso il recupero ed il riuso di strutture tradizionali non destinate a tali funzioni;

4. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, a integrazione della domanda di contributo, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto;

b) copia del contratto stipulato con la proprietà dell’immobile, nel caso in cui il richiedente sia solo gestore;

c) programma dettagliato delle prevalenti attività culturali, didattiche, pedagogiche o di spettacolo svolte al suo interno, ruolo rivestito nell’ambito della vita culturale e sociale della città e del territorio circostante;

d) future modalità di gestione;

e) relazione tecnico-descrittiva relativa alle caratteristiche della struttura, progetto definitivo e computo metrico estimativo articolato per importi relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori;

f) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla-osta, pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per l’esecuzione dei lavori;

g) crono programma di esecuzione dei lavori;

h) piano economico di copertura delle spese previste.

5. Lo statuto delle associazioni o cooperative giovanili deve, nell’articolato, prevedere:

a) l’assenza di fini di lucro;

b) la realizzazione di progetti a carattere formativo, culturale e sociale rivolti ai giovani.

6. Gli enti locali sono esentati dall’obbligo di presentazione dello statuto.

Art. 3.

(Assegnazione a liquidazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati in conto capitale, anche su base pluriennale, con provvedimento della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata e nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati nel presente regolamento.

2. I contributi assegnati sono erogati annualmente, per il 50 per cento dell’importo complessivo dietro presentazione da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto inizio dei lavori. Il restante 50 per cento dietro presentazione, da parte del direttore dei lavori o, in sua assenza, da parte del beneficiario del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta conclusione degli interventi previsti nella richiesta di contributo e dietro presentazione di dettagliato rendiconto consuntivo delle opere realizzate articolato in entrate e uscite.

3. I lavori devono essere avviati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale, concludersi ed essere rendicontati entro la fine dell’anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale. Il mancato rispetto dei termini previsti comporta la revoca del contributo e il recupero della somma eventualmente già erogata in acconto, salvo documentata e giustificata richiesta di proroga da autorizzarsi dalla struttura regionale competente.

4. Il soggetto beneficiario è tenuto a non modificare la destinazione del contributo ed è altresì tenuto, a conclusione dei lavori, ad apporre una targa descrittiva dell’intervento effettuato che opportunamente chiarisca che tali lavori sono stati realizzati con il contributo della Regione Piemonte.

5. Per quanto riguarda l’assegnazione di finanziamenti per il solo acquisto di attrezzature e arredi, gli acquisti devono essere effettuati e rendicontati entro 120 giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale.

6. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l’avvenuta realizzazione dei progetti sovvenzionati, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.

Art. 4.

(Decadenza)

1. E’ disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la revoca del contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già erogate in acconto, nei seguenti casi:

a) qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro 120 giorni dalla data di approvazione del contributo regionale;

b) qualora i lavori per i quali è stato assegnato il finanziamento non si siano conclusi entro la fine dell’anno successivo alla data di approvazione del contributo regionale;

c) nel caso in cui venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive richiamate nell’articolo 3.

2. L’avvio del procedimento di decadenza è comunicato all’interessato ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine della presentazione delle contro deduzioni.

3. Sono esclusi dai contributi, per la durata di un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 settembre 2001

Enzo Ghigo