Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
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Legge regionale 3 settembre 2001, n. 24
Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 1.
(Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi
dellarticolo 12, comma 4 dello Statuto, si articola in:
a) indennità di carica come disciplinata dallarticolo 1 della legge regionale
13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri
del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dallarticolo 1
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dellarticolo
1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 Determinazioni delle indennità
spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, sostituito
dallarticolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato
dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24
novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995,
n. 27 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri);
b) rimborso spese;
c) indennità di missione;
d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.
Art. 2.
(Trattenute sulla indennità di carica)
1. Sullintera indennità di carica di cui allarticolo 1 della l.r. 10/1972
come sostituito dallarticolo 1 della l.r. 21/2000 è disposta una trattenuta
obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per
la corresponsione delle indennità di cui allarticolo 1, lett. d) cosi
suddivisa: 20 per cento per lassegno vitalizio e 5 per cento per lindennità
di fine mandato.
2. La trattenuta di cui al comma 1, è devoluta alle entrate del bilancio
del Consiglio regionale ai sensi dellarticolo 42 della legge regionale
11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Capo II.
Assegno vitalizio
Art. 3.
(Assegno vitalizio)
1. Lassegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato
che abbiano compiuto 65 anni di età e che abbiano corrisposto il contributo
di cui allarticolo 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto
nel Consiglio o che abbiano esercitato la facoltà di cui allarticolo 4.
La disposizione si applica ai consiglieri eletti per la prima volta in
Consiglio regionale nella legislatura successiva allentrata in vigore
della presente legge. Per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato
continua ad essere applicata la disposizione dellarticolo 3, comma 1,
della legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento
indennitario dei Consiglieri).
2. Lassegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista
dallarticolo 8, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro
eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere
cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui allarticolo
8.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione
di anno si considera come anno intero purchè sia di durata non inferiore
a sei mesi ed un giorno.
Art. 4.
(Contributi volontari)
1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui allarticolo 2
per un periodo inferiore a 5 anni, ma pari almeno a 30 mesi, ha facoltà
di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il
versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto allassegno
vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 65°
anno di età. Analoga facoltà è riconosciuta per il completamento di legislature
ulteriori rispetto alla prima purchè il Consigliere abbia versato il contributo
in quella legislatura per almeno trenta mesi.
2. Analoga facoltà è riconosciuta ai Consiglieri regionali anche in deroga
al periodo minimo di versamento dei contributi di cui al comma precedente,
al fine di raggiungere il periodo contributivo relativo alla legislatura
stessa:
a) nellipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
b) allorchè il Consigliere sia cessato dal mandato a seguito del verificarsi
di una situazione di incompatibilità e la nuova carica non preveda il conseguimento
del diritto ad assegno vitalizio o trattamento analogo.
3. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi 1
e 2, deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro
il termine perentorio di 180 giorni dalla data di mancata rielezione, o,
se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella
quale è uscito di carica. Il versamento avviene anche in forma rateale,
senza interessi, entro un periodo massimo di 36 mesi dallaccoglimento
della domanda da parte dellUfficio di Presidenza. Lammontare del versamento
e determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data
di cessazione del mandato. In sede di prima applicazione della presente
legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato
ineleggibile.
5. I Consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive
modificazioni e integrazioni, hanno facoltà durante il periodo di sospensione
di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per lassegno
vitalizio e lindennità di fine mandato.
Art. 5.
(Restituzione contributi versati,
1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo
minimo previsto per il conseguimento del diritto allassegno vitalizio
e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui allarticolo
4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del
100 per cento, senza rivalutazione monetaria nè corresponsione di interessi.
2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una
intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti,
qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a
versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente
a quella vigente alla data della domanda.
3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del
Consiglio regionale, il pagamento dellassegno vitalizio di cui eventualmente
già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare.
Alla cessazione del mandato lassegno sarà ripristinato tenendo conto dellulteriore
periodo di contribuzione.
4. Lerogazione dellassegno vitalizio e altresì sospesa qualora il titolare
dellassegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento
Nazionale o ad altro Consiglio regionale; lassegno è ripristinato nella
percentuale già in godimento con la cessazione dellesercizio di tali mandati.
Art. 6.
(Misura dellassegno vitalizio)
1. Lammontare mensile dellassegno vitalizio è determinato in percentuale
sullindennità mensile lorda attualmente definita ai sensi dellarticolo
1 della l.r. 10/1972 come sostituito dallarticolo 1 della l.r. 21/2000
spettante ai Consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce
lassegno vitalizio.
2. La misura dellassegno vitalizio varia in relazione al numero di anni
di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
a) anni di contribuzione 5 - percentuale sulla indennità mensile lorda:
30%;
b) per ogni anno di contribuzione fino a 10 il 6% in più sulla indennità
mensile lorda e pertanto il 60% dopo dieci anni;
c) per ogni anno di contribuzione dopo il 10° il 2% in più sulla indennità
mensile lorda;
d) anni di contribuzione 20 e oltre, percentuali sulla indennità mensile
lorda 80%.
3. Gli assegni vitalizi percepiti dagli ex Consiglieri vengono ricalcolati
a far tempo dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 5 punti percentuali
rispetto alla tabella di cui allarticolo 6 della legge regionale 23 gennaio
1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e lindennità di fine mandato dei Consiglieri
regionali del Piemonte). Il relativo incremento è corrisposto nella misura
del 50% a far tempo dal 1 gennaio 2002; per il residuo 50% a far tempo
del 1 gennaio 2005, con riferimento allindennità consiliare spettante
ai Consiglieri in carica a tale data. Il ricalcolo non viene effettuato
per quei Consiglieri che hanno anticipato la percezione dellassegno vitalizio
senza riduzione dellimporto.
4. Nellipotesi prevista allarticolo 9, qualora il Consigliere sia divenuto
inabile per cause dipendenti dallesercizio del mandato prima di avere
raggiunto il quinto anno di contribuzione, lammontare dellassegno vitalizio
sarà commisurato allimporto minimo.
Art. 7.
(Decorrenza dellassegno vitalizio)
1. Lassegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto
leta per conseguire il diritto.
2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che
abbiano già maturato il diritto allassegno percepiscono lassegno stesso
con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.
Art. 8.
(Facoltà di attribuzione di una quota
1. Il Consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di
una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui allarticolo 2,
ha diritto di determinare lattribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge
e/o ai figli di una quota pari al 60% dellimporto lordo dellassegno vitalizio
a lui spettante. Condizione necessaria perchè si determini questa attribuzione
è che il Consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti
di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto allassegno
vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.
2. Nel caso in cui la quota dellassegno sia attribuita a più soggetti,
essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro
attribuita fino al raggiungimento della maggiore età oppure, se studenti,
fino al compimento del 26° anno di età, salvo il caso di invalidità a proficuo
lavoro accertata con le modalità di cui allarticolo 9. La perdita del
diritto da parte di uno o più degli aventi diritto alla parte di quota
spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri
aventi diritto.
3. Il diritto a percepire la quota dellassegno loro attribuita permane
per i figli che abbiano raggiunto la maggiore età ovvero, se studenti,
superato il 26° anno di età, nel caso di invalidità a proficuo lavoro,
accertata con le modalità di cui allarticolo 9, nelle seguenti misure:
a) invalidità dal 50 al 75% metà dellassegno percepito;
b) invalidità superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.
4. Lottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, è subordinato
alla comunicazione allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale di
volersene avvalere. Lindicazione nominativa delle persone beneficiarie
può essere modificata in qualsiasi momento.
5. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia linizio della contribuzione
di cui al comma 1, devono aver luogo entro 60 giorni dalla assunzione del
mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio.
Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di
figli successivamente allinizio del mandato consiliare; in tale caso il
termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla
nascita dei figli e lobbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui
al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di Consigliere.
6. Qualora uno dei beneficiari della quota dellassegno entri a far parte
del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per
tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione
di questo. La quota dellassegno non è comunque cumulabile con lassegno
vitalizio diretto a carico dello stesso Consigliere regionale. Il diritto
alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato
al momento del decesso del Consigliere.
7. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota
dellassegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1,
indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui allarticolo
2. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno
5 anni, la misura dellassegno è commisurata a quella dellimporto minimo
del vitalizio.
8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello della morte del Consigliere.
9. Nulla e innovato per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato
alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/1995.
Art. 9.
(Consiglieri inabili al lavoro)
1. Hanno diritto allassegno vitalizio indipendentemente dalletà, dalla
durata delleffettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi,
i Consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo
permanente per cause dipendenti dallesercizio del mandato.
2. Qualora il Consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma 1
prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, lammontare dellassegno
vitalizio è quello minimo previsto dallarticolo 6.
3. LUfficio di Presidenza, integrato da un collegio medico composto da
tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato
dallinteressato, accerta linabilità permanente, nonchè la dipendenza
da cause dipendenti dallesercizio del mandato dellinabilità stessa, e
delibera in merito.
Capo III.
Indennità di fine mandato
Art. 10.
(Beneficiari dellindennità)
1. Lindennità di fine mandato e erogata a quei Consiglieri che cessino
dallincarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva
legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati. Nel caso di annullamento
dellelezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza
interessi, dei contributi versati in applicazione dellarticolo 2.
Art. 11.
(Ammontare dellindennità di fine mandato)
1. Lammontare dellindennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali
è fissato nella misura dellultima mensilità dellindennità consiliare
lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata
per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.
2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo
esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata
come anno intero, quella minore non è considerata.
3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dellindennità
di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al
termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni
del nuovo mandato.
Art. 12.
(Assegno in caso di decesso)
1. In caso di decesso del Consigliere regionale, agli eredi viene corrisposto
un assegno una tantum il cui ammontare e pari allindennità di fine mandato
previsto dallarticolo 11 oltre ad una mensilità aggiuntiva dellindennità
consiliare.
Art. 13.
(Anticipazione dellindennità di fine mandato)
1. Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo
di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi
obbligatori, di cui allarticolo 2, comma 1, ha facoltà di richiedere la
corresponsione anticipata dellindennità di fine mandato.
2. La misura dellanticipazione non può superare il 75% di quanto il Consigliere
avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare
alla data della richiesta dellanticipazione medesima.
3. Lanticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.
4. Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dellindennità
di fine mandato corrisposta anticipatamente, non si effettua adeguamento.
Capo IV
Norme transitorie e finali
Art. 14.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli assegni sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto
già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati,
tenendo conto del disposto dellarticolo 6, con riferimento allindennità
corrisposta ai consiglieri regionali in carica a far tempo dal 1° gennaio
2002.
2. Le disposizioni di cui allarticolo 10, comma 4, della l.r. 27/1995
come sostituito dallarticolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n.
26 ed ai commi 1 bis e 1 ter dellarticolo 3 della l.r. 27/1995 introdotti
dallarticolo 2 della l.r. 21/2000 si applicano solo ai Consiglieri in
carica o già cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente
legge. Il coefficiente di determinazione previsto dal comma 1 ter dellarticolo
3 della l.r. 27/1995 è così modificato:
- anni 55 coefficiente 0.7000;
- anni 56 coefficiente 0.7600;
- anni 57 coefficiente 0.8200;
- anni 58 coefficiente 0.8800;
- anni 59 coefficiente 0.9400.
3. In fase di prima applicazione della presente legge la facoltà di cui
allarticolo 4, comma 1, ultimo periodo e estesa ai Consiglieri cessati
dal mandato che debbono esercitarla entro 60 giorni dallentrata in vigore
della presente legge a pena di decadenza. Lammontare del versamento è
determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data
di presentazione della domanda.
4. In fase di prima applicazione della presente legge è altresì consentito
ai Consiglieri, che non abbiano esercitato la relativa facoltà, di richiedere
di avvalersi del disposto dellarticolo 8. La facoltà deve essere esercitata
entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.
Lammontare del versamento, relativo allintera durata del mandato già
maturato, è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente
alla data di presentazione della domanda e viene effettuato con le modalità
di cui allarticolo 4, comma 3.
5. I Consiglieri che hanno esercitato la facoltà prevista dallarticolo
10, comma 4, della l.r. 27/1995 come sostituito dallarticolo 2 della l.r.
26/2000 possono, in fase di prima applicazione della presente legge, restituire
quanto percepito a titolo di rinuncia allassegno vitalizio, integrato
degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione
della somma e la sua restituzione, e ricostituire la posizione pregressa.
La relativa facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, con
le modalità di cui allarticolo 4, comma 3.
Art. 15.
(Abrogazione)
1. Sono abrogate, salvo per quanto espressamente richiamato dalla presente
legge, le leggi regionali:
- 23 gennaio 1984, n. 9 per la parte ancora vigente a seguito della legge
1 marzo 1995 n. 27;
- 1 marzo 1995, n. 27.
Art. 16.
(Norme finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno finanziario
2002 e 2003 la spesa ulteriore di lire 450 milioni pari a Euro 232.405,60
per ciascun anno.
2. Agli oneri relativi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo n.
10.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo
ricongiunzione, sospensione dellassegno
vitalizio)
dellassegno vitalizio)