Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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AVVISO DI RETTIFICA
Legge regionale 6 agosto 2001, n. 18.

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.

Alla riga sesta del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale in oggetto, deve intendersi “le parole: “nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l’equivalente di” anzichè “le parole: “nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può superare l’equivalente di undici”, come originariamente indicato sul testo originale promulgato dalla legge regionale medesima, e riportato sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2001, parte I, a pagina 8.