Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
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AVVISO DI RETTIFICA
Modifiche allarticolo 3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione
delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali),
come da ultimo modificata dalla legge regionale 9 marzo 2001, n. 4.
Alla riga sesta del comma 1 dellarticolo 1 della legge regionale in oggetto,
deve intendersi le parole: nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso
spese massimo annuo non può superare lequivalente di anzichè le parole:
nel caso di uso del mezzo aereo il rimborso spese massimo annuo non può
superare lequivalente di undici, come originariamente indicato sul testo
originale promulgato dalla legge regionale medesima, e riportato sul Bollettino
Ufficiale n. 33 del 14 agosto 2001, parte I, a pagina 8.
Legge regionale 6 agosto 2001, n. 18.