Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
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Codice 13.4
Concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata Castelnuovo
Bormida ricadente nella zona faunistico-venatoria di pianura della Provincia
di Alessandria
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare listituzione dellazienda agri-turistico-venatoria denominata
Castelnuovo Bormida di complessivi ha 649.72.72, ubicata nei territori
del Comune di Castelnuovo Bormida, ricadenti nella zona faunistica di pianura
della Provincia di Alessandria, per larea delimitata nella planimetria
agli atti, a favore del Sig. Corrado Gianni, fino al 31.1.2007.
La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n.
70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265, e successive modificazioni,
alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno lelenco delle specie
che intende immettere ed abbattere secondo quanto stabilito dal punto 2
dellallegato, relativo agli adempimenti tecnici dei direttori concessionari
delle aziende agri-turistico-venatorie, alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059
del 20.7.1998 e successive modifiche;
2) per le specie cacciabili non comprese nellelenco delle specie che intende
immettere ed abbattere lesercizio venatorio è consentito nel rispetto
dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa
vigente.
Il concessionario deve altresì attenersi allosservanza dei seguenti obblighi:
- divieto di affitto e sub-concessione dellazienda agri-turistico-venatoria;
- la vigilanza nel territorio dellazienda deve essere esercitata dal concessionario
tramite almeno una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere
comunicato alla Giunta regionale;
- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura
e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del
tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di
concessione allAssessorato Caccia e Pesca della Regione;
- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati
dallAmministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè
dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;
- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente
alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti
richiesti per lintestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza,
alle disdette eventualmente pervenute e alle modifiche faunistico-ambientali
e territoriali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R.
della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente
atto.
Il Dirigente responsabile
D.D. 27 giugno 2001, n. 116
Carlo Di Bisceglie