Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 13 - 3656

Regolamento CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Istruzioni per l’applicazione delle Misure A, B e P approvate con D.G.R. n. 10-29657 del 10.3.2000 e modificate ed integrate da ultimo con D.G.R. n. 47-1159 del 23 ottobre 2000. Ulteriori modifiche ed integrazioni

A relazione dell’Assessore Cavallera :

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, che prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale;

visti il Regolamento CE 1750/99 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1257/99 del Consiglio ed il Regolamento CE 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000 che ha apportato alcune modifiche al citato Regolamento CE 1750/99;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.7.2000 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2507 def. del 7.9.2000;

viste le Istruzioni per l’applicazione delle Misure A “Investimenti nelle aziende agricole” , B “Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori ” e P “Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-29657 del 10.3.2000 e modificate ed integrate da ultimo con D.G.R. n 47-1159 del 23 ottobre 2000 ;

viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 65-3341 del 25.6.2001 e n. 48-3525 del 16.7.2001 ed in particolare le disposizioni in esse contenute in merito alla erogazione di anticipi previo rilascio di fideiussione nell’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

ritenuto necessario, in considerazione di tali disposizioni in merito alla erogazione di anticipi previo rilascio di fideiussione nell’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, apportare alcuni adeguamenti al sopra citato testo delle Istruzioni per l’applicazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-29657 del 10.3.2000 e modificate ed integrate da ultimo con D.G.R. n 47-1159 del 23 ottobre 2000;

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

All’allegato alla D.G.R. n. 47-1159 del 23 ottobre 2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

A) Alla parte prima, punto 3 B “Liquidazione da parte dell’Organismo Pagatore” l’ultimo paragrafo:

“Le scadenze per l’invio degli elenchi di liquidazione delle Province alla Regione verranno comunicate non appena saranno pervenute indicazioni in tale senso da parte dell’ Organismo Pagatore.”

è soppresso e sostituito dal seguente:

“Per l’esercizio finanziario FEOGA Garanzia 2001 le Province dovranno far pervenire alla Regione gli elenchi di liquidazione entro e non oltre il 3 settembre 2001.

Vista l’esigenza di verificare, prima della predisposizione degli elenchi, l’eventuale necessità di effettuare compensazioni di importi tra le Province, la base dati definitiva dei pagamenti da effettuare dovrà essere messa dalle Province a disposizione della Regione, per via telematica, non oltre il 27 agosto 2001.

Circa l’ordine di inserimento delle pratiche in elenco di liquidazione e la fatturazione degli acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, valgono le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 26-2852 del 23.4.2001, punto 2 dell’allegato A.

Gli elenchi di pagamento dovranno essere predisposti secondo le modalità e le specifiche definita dall’AGEA e dalla Regione, utilizzando a tale scopo la procedura informatizzata all’uopo predisposta dalla Regione."

B) Alla parte seconda, punto 5 c) “liquidazione ad avanzamento lavori ed a saldo” il paragrafo :

“Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.

Per le opere e le attrezzature fisse (escluso quindi bestiame e macchine), su richiesta dell’interessato, ad avanzamento lavori pari almeno al 30%, potrà essere liquidato un acconto fino al 70 % del contributo totale previsto.

A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la concessione dell’anticipo potrà essere richiesta fideiussione nei termini che la Regione concorderà con l’Organismo Pagatore."

è soppresso e sostituito dal seguente:

“Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Su richiesta dell’interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

- Anticipi: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l’avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 70% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’AGEA di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta, nel rispetto delle disposizioni adottate con le D.G.R. n. 65-3341 del 25.6.2001 e n. 48-3525 del 16.7.2001.

- Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l’avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potranno essere erogati acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte di intervento già realizzato.

Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l’applicazione in materia di lavori eseguiti direttamente dall’azienda agricola.

In ogni caso l’erogazione di anticipi e di acconti è vicendevolmente escludente; in riferimento a pratiche che abbiano già beneficiato dell’erogazione di un acconto ad avanzamento lavori non può essere successivamente erogato un anticipo sul contributo ancora da percepire, mentre in riferimento a pratiche che abbiano già beneficiato dell’erogazione di un anticipo non possono essere successivamente erogati acconti ad avanzamento lavori ma esclusivamente il saldo finale dopo il completamento di tutti gli interventi previsti dalla pratica ed approvati dall’Ufficio."

C) Alla parte quarta, punto 1.6) il paragrafo

“Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti e dopo la verifica dell’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Per le opere edilizie e le attrezzature fisse, su richiesta dell’interessato, ad avanzamento lavori pari almeno al 50% , potrà essere liquidata una parte del contributo corrispondente alla parte dell’intervento realizzata.

A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la concessione dell’anticipo potrà essere richiesta fideiussione nei termini che la Regione concorderà con l’Organismo Pagatore."

è soppresso e sostituito dal seguente:

“Il contributo spettante all’azienda verrà messo in pagamento dopo l’effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti e dopo la verifica dell’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione prevista dalla L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.

Su richiesta dell’interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

- Anticipi: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l’avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari al 70% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell’AGEA di importo pari al 110% dell’anticipazione richiesta, nel rispetto delle disposizioni adottate con le D.G.R. n. 65-3341 del 25.6.2001 e n. 48-3525 del 16.7.2001.

- Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo l’approvazione della pratica stessa da parte della Provincia e l’avvenuto inizio della realizzazione degli interventi, potranno essere erogati acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte di intervento già realizzato.

Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni per l’applicazione in materia di lavori eseguiti direttamente dall’azienda agricola.

In ogni caso l’erogazione di anticipi e di acconti è vicendevolmente escludente ; in riferimento a pratiche che abbiano già beneficiato dell’erogazione di un acconto ad avanzamento lavori non può essere successivamente erogato un anticipo sul contributo ancora da percepire, mentre in riferimento a pratiche che abbiano già beneficiato dell’erogazione di un anticipo non possono essere successivamente erogati acconti ad avanzamento lavori ma esclusivamente il saldo finale dopo il completamento di tutti gli interventi previsti dalla pratica ed approvati dall’Ufficio."

(omissis)