Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2001, n. 13 - 3656
Regolamento CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia. Istruzioni per lapplicazione
delle Misure A, B e P approvate con D.G.R. n. 10-29657 del 10.3.2000 e
modificate ed integrate da ultimo con D.G.R. n. 47-1159 del 23 ottobre
2000. Ulteriori modifiche ed integrazioni
A relazione dellAssessore Cavallera :
Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
che prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il
periodo 2000-2006, che devono essere attuate a mezzo di un apposito Piano
di Sviluppo Rurale;
visti il Regolamento CE 1750/99 della Commissione recante disposizioni
di applicazione del Regolamento CE 1257/99 del Consiglio ed il Regolamento
CE 2075/2000 della Commissione del 29 settembre 2000 che ha apportato alcune
modifiche al citato Regolamento CE 1750/99;
visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte approvato definitivamente
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 118-704 del 31.7.2000 ed approvato
dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2507 def. del 7.9.2000;
viste le Istruzioni per lapplicazione delle Misure A Investimenti nelle
aziende agricole , B Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori
e P Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività
affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di
reddito approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-29657
del 10.3.2000 e modificate ed integrate da ultimo con D.G.R. n 47-1159
del 23 ottobre 2000 ;
viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 65-3341 del 25.6.2001
e n. 48-3525 del 16.7.2001 ed in particolare le disposizioni in esse contenute
in merito alla erogazione di anticipi previo rilascio di fideiussione nellapplicazione
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
ritenuto necessario, in considerazione di tali disposizioni in merito alla
erogazione di anticipi previo rilascio di fideiussione nellapplicazione
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, apportare alcuni adeguamenti al
sopra citato testo delle Istruzioni per lapplicazione approvate con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 10-29657 del 10.3.2000 e modificate ed integrate
da ultimo con D.G.R. n 47-1159 del 23 ottobre 2000;
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Allallegato alla D.G.R. n. 47-1159 del 23 ottobre 2000 sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
A) Alla parte prima, punto 3 B Liquidazione da parte dellOrganismo Pagatore
lultimo paragrafo:
Le scadenze per linvio degli elenchi di liquidazione delle Province alla
Regione verranno comunicate non appena saranno pervenute indicazioni in
tale senso da parte dell Organismo Pagatore.
è soppresso e sostituito dal seguente:
Per lesercizio finanziario FEOGA Garanzia 2001 le Province dovranno far
pervenire alla Regione gli elenchi di liquidazione entro e non oltre il
3 settembre 2001.
Vista lesigenza di verificare, prima della predisposizione degli elenchi,
leventuale necessità di effettuare compensazioni di importi tra le Province,
la base dati definitiva dei pagamenti da effettuare dovrà essere messa
dalle Province a disposizione della Regione, per via telematica, non oltre
il 27 agosto 2001.
Circa lordine di inserimento delle pratiche in elenco di liquidazione
e la fatturazione degli acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, valgono
le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 26-2852 del 23.4.2001, punto 2 dellallegato
A.
Gli elenchi di pagamento dovranno essere predisposti secondo le modalità
e le specifiche definita dallAGEA e dalla Regione, utilizzando a tale
scopo la procedura informatizzata alluopo predisposta dalla Regione."
B) Alla parte seconda, punto 5 c) liquidazione ad avanzamento lavori ed
a saldo il paragrafo :
Il contributo spettante allazienda verrà messo in pagamento dopo leffettuazione
e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti.
Per le opere e le attrezzature fisse (escluso quindi bestiame e macchine),
su richiesta dellinteressato, ad avanzamento lavori pari almeno al 30%,
potrà essere liquidato un acconto fino al 70 % del contributo totale previsto.
A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la
concessione dellanticipo potrà essere richiesta fideiussione nei termini
che la Regione concorderà con lOrganismo Pagatore."
è soppresso e sostituito dal seguente:
Il contributo spettante allazienda verrà messo in pagamento dopo leffettuazione
e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.
Su richiesta dellinteressato potranno essere erogati anticipi ed acconti
corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni
particolari:
- Anticipi: per ogni pratica, dopo lapprovazione della pratica stessa
da parte della Provincia e lavvenuto inizio della realizzazione degli
interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari
al 70% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dellAGEA
di importo pari al 110% dellanticipazione richiesta, nel rispetto delle
disposizioni adottate con le D.G.R. n. 65-3341 del 25.6.2001 e n. 48-3525
del 16.7.2001.
- Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo
lapprovazione della pratica stessa da parte della Provincia e lavvenuto
inizio della realizzazione degli interventi, potranno essere erogati acconti
di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte
di intervento già realizzato.
Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza
fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere
fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni
per lapplicazione in materia di lavori eseguiti direttamente dallazienda
agricola.
In ogni caso lerogazione di anticipi e di acconti è vicendevolmente escludente;
in riferimento a pratiche che abbiano già beneficiato dellerogazione di
un acconto ad avanzamento lavori non può essere successivamente erogato
un anticipo sul contributo ancora da percepire, mentre in riferimento a
pratiche che abbiano già beneficiato dellerogazione di un anticipo non
possono essere successivamente erogati acconti ad avanzamento lavori ma
esclusivamente il saldo finale dopo il completamento di tutti gli interventi
previsti dalla pratica ed approvati dallUfficio."
C) Alla parte quarta, punto 1.6) il paragrafo
Il contributo spettante allazienda verrà messo in pagamento dopo leffettuazione
e la verifica a collaudo degli investimenti e degli acquisti e dopo la
verifica dellavvenuto conseguimento dellautorizzazione prevista dalla
L.R. 38/95, per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora
in possesso.
Per le opere edilizie e le attrezzature fisse, su richiesta dellinteressato,
ad avanzamento lavori pari almeno al 50% , potrà essere liquidata una parte
del contributo corrispondente alla parte dellintervento realizzata.
A garanzia del regolare completamento degli interventi ammessi, per la
concessione dellanticipo potrà essere richiesta fideiussione nei termini
che la Regione concorderà con lOrganismo Pagatore."
è soppresso e sostituito dal seguente:
Il contributo spettante allazienda verrà messo in pagamento dopo leffettuazione
e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti e dopo la verifica
dellavvenuto conseguimento dellautorizzazione prevista dalla L.R. 38/95,
per i richiedenti che in fase iniziale non ne erano ancora in possesso.
Su richiesta dellinteressato potranno essere erogati anticipi ed acconti
corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni
particolari:
- Anticipi: per ogni pratica, dopo lapprovazione della pratica stessa
da parte della Provincia e lavvenuto inizio della realizzazione degli
interventi, potrà essere erogato un solo anticipo di importo massimo pari
al 70% del contributo approvato, previa fideiussione a favore dellAGEA
di importo pari al 110% dellanticipazione richiesta, nel rispetto delle
disposizioni adottate con le D.G.R. n. 65-3341 del 25.6.2001 e n. 48-3525
del 16.7.2001.
- Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori: per ogni pratica, dopo
lapprovazione della pratica stessa da parte della Provincia e lavvenuto
inizio della realizzazione degli interventi, potranno essere erogati acconti
di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte
di intervento già realizzato.
Gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori sono erogati senza
fideiussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere
fatturate, fatte salve le disposizioni previste dalle presenti Istruzioni
per lapplicazione in materia di lavori eseguiti direttamente dallazienda
agricola.
In ogni caso lerogazione di anticipi e di acconti è vicendevolmente escludente
; in riferimento a pratiche che abbiano già beneficiato dellerogazione
di un acconto ad avanzamento lavori non può essere successivamente erogato
un anticipo sul contributo ancora da percepire, mentre in riferimento a
pratiche che abbiano già beneficiato dellerogazione di un anticipo non
possono essere successivamente erogati acconti ad avanzamento lavori ma
esclusivamente il saldo finale dopo il completamento di tutti gli interventi
previsti dalla pratica ed approvati dallUfficio."
(omissis)