Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-185540 del 28.8.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 369-185540 del 28.8.2001

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Sig. Lusona Giuseppe titolare della ditta “Le Due Valli” S.a.s. la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Noaschetta nel territorio del Comune di Noasca in misura di mod. max e medi 0,63 (63 l/s) per produrre sul salto di m 20,00 la potenza nominale media di 12,35 kW con restituzione nel Torrente Orco;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.6.2001:

(omissis)

Art. 7

Condizioni particolari

Il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle del pozzetto di captazione la portata minima istantanea (Deflusso Minimo Vitale) pari a 166 l/s, così come da calcoli del dott. geol. Carlo Dellarole agli atti, secondo i criteri definiti dalla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)

Art. 14

Canone

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo di Lire 275.565, pari ad Euro 142.32, in misura di Lire 22.313 per 12,35 kW nominali prodotti. Tale importo è aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

(omissis)