Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-185535 del 28.8.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 367-185535 del 28.8.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Pansa Giovanni Piero, con sede in Villafranca Piemonte Fraz. Madonna degli Orti, CF PNS GNN 52B04 B0942, la concessione alla derivazione d’acqua dal Torrente Pellice (EAP 65) nel territorio del Comune di Villafranca Piemonte in misura di mod max e medi 0.02 (l/sec 2) mediante attingimento con pompa, per irrigare Ha 2.03 di terreni nel periodo dal 15 Maggio al 15 Settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/3/2001:

(omissis)

Art. 6

Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima di (D.M.V) di 6450 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di realizzare scavi e riporti intesi a modificare l’altimetria dei luoghi, di costruzione di opere fisse di ogni genere.

(omissis)

Art. 9

Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’annuo canone pari a lire 6.000 (seimila) relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 24/11/2000, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

(omissis)