Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-184943 del 27.8.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-184943 del 27.8.2001
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Alpe Guizza S.p.A. la concessione di derivazione di acqua sorgiva da captare mediante trincee drenanti in sponda destra del Torrente Viona (EAP 607/7) con presa in Comune di Chiaverano, in misura di mod. medi 0,03 (3 l/s) e max 0,04 (4 l/s) per uso industriale con restituzione nel T. Viona.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso industriale pari a L. 3.270.100, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.
5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.5.2001:
(omissis)
Art. 12
Canone
Dalla data del provvedimento di concessione il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso industriale pari a L. 3.270.100, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dallentrata in funzione dellimpianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
E fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
(omissis)