Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-184943 del 27.8.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 366-184943 del 27.8.2001

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Alpe Guizza S.p.A. la concessione di derivazione di acqua sorgiva da captare mediante trincee drenanti in sponda destra del Torrente Viona (EAP 607/7) con presa in Comune di Chiaverano, in misura di mod. medi 0,03 (3 l/s) e max 0,04 (4 l/s) per uso industriale con restituzione nel T. Viona.

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso industriale pari a L. 3.270.100, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.5.2001:

(omissis)

Art. 12

Canone

Dalla data del provvedimento di concessione il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al minimo del canone annuo previsto per derivazioni ad uso industriale pari a L. 3.270.100, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

(omissis)