Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-184939 del 23.8.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-184939 del 23.8.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai Sigg. Ansaldi Maddalena, Garis Angela e Garis Giuseppe la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Chisola (EAP) n. 128) nel territorio del Comune di Vinovo in misura di mod. medi costanti 0.025 (l/sec 2.5) per irrigare Ha 2.67.67 di terreni nel periodo 15 giugno 30 luglio di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/2/2001:

(omissis)

Art. 8

Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il titolare della concessione ha l’obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della captazione un deflusso minimo istantaneo pari a 640,61 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 10

Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’annuo canone pari a lire 6.000 (seimila) relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 24/11/2000, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di leggi e alle risultanze delle operazioni di verifica.

(omissis)