Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-184939 del 23.8.2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 365-184939 del 23.8.2001:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai Sigg. Ansaldi Maddalena, Garis Angela e Garis Giuseppe la concessione di derivazione dacqua dal Torrente Chisola (EAP) n. 128) nel territorio del Comune di Vinovo in misura di mod. medi costanti 0.025 (l/sec 2.5) per irrigare Ha 2.67.67 di terreni nel periodo 15 giugno 30 luglio di ogni anno senza restituzione delle colature;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;
- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte;
- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/2/2001:
(omissis)
Art. 8
Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione
In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il titolare della concessione ha lobbligo di lasciare defluire liberamente a valle della captazione un deflusso minimo istantaneo pari a 640,61 l/sec. Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.
(omissis)
Art. 10
Canone
A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente lannuo canone pari a lire 6.000 (seimila) relativo allutilizzo dellacqua di cui allart. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 24/11/2000, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di leggi e alle risultanze delle operazioni di verifica.
(omissis)