Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 363-183718 del 23/8/2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-183667/01 del 23/8/2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Comunione di utenti rappresentata dal Sig. Giovenale Emilio la concessione di derivazione d’acqua di Rio Boine a mezzo della Comba Bon Pian nel Comune di Torre Pellice in misura di mod. max e medi continuo 0.03 (l/sec 3) per irrigare Ha 3.85.00 di terreni durante tutto l’anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge.

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/2/2001:

(omissis)

Art. 8

Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il titolare della concessione ha l’obbligo di lasciare defluire liberamente a valle un deflusso minimo istantaneo pari a:

- fino al 31/12/2004 20 l/s

- dal 1/1/2005 50 l/s

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, comporta l’applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. L’Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci.

(omissis)

Art. 11

Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, il concessionario, deve corrispondere all’Amministrazione competente di anno in anno e anticipatamente l’annuo canone relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1 del presente disciplinare, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25/2/1997 n. 90, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica.

(omissis)