Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-183712 del 23/8/2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 362-183712 del 23/8/2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla C.I.O. S.p.A., il rinnovo e il subingresso della concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Dora Riparia, nel territorio del Comune di Bussoleno, in misura di mod max 102,14 (10214 l/sec), e medi 93 (9300 l/sec) per produrre sul salto di m. 4.87 la potenza nominale media di kW 444,03, come già assentito con D.M. n. 508 del 24/3/1964;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 1/2/77 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/2/77 del canone annuo e dei relativi sovracanoni ai sensi delle leggi vigenti; a tal fine il comune rivierasco risulta Bussoleno;

- che dal 1/1/2001 il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.3.2001:

(omissis)

Art. 9

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995 per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV), la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Fiume Dora Riparia i seguenti valori di portata: fino al 31/12/2004 3555 l/s dal 1/1/2005 4740/l/s.

I valori di cui sopra, a tutela della ittiofauna, dovranno essere così ripartiti: direttamente dalla scala di risalita della fauna ittica la portata istantanea minima pari a 1300 l/s e non superiore a 1500 l/s; dalle paratoie descritte negli elaborati progettuali datati dicembre 1999 a firma dell’Ing. Sergio Giuglardo, dovranno essere rilasciate delle portate integrative minime pari a 2255 l/s sino al 31/12/2004 e a 3440 l/s dal 1/1/2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare. Inoltre la Società concessionaria deve:

a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;

b) predisporre in corrispondenza delle paratoie sopra citate per il rilascio della portata integrativa per il raggiungimento del DMC un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore della portata prescritta;

c) predisporre a valle dello sfioratore e a monte del bacino di carico un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile dall’impianto (mod. max 102.14).

(omissis)

Art. 16

Canone

A far tempo dal 1/2/1977, data di scadenza della precedente concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, i seguenti canoni:

(omissis)

Dal 1/1/2001 il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo di L. 9.907.641 pari a 22.313 L/kW, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Il Servizio Gestione Risorse Idriche ha la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto ai sensi delle vigenti leggi.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

(omissis)