Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-183667/01 del 23/8/2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 361-183667/01 del 23/8/200

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla C.I.O. S.p.A., il rinnovo e il subingresso della concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Chisone, nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo. La portata derivata di mod. max 71,50 e medi 56,00 dal Torrente Chisone mediante il canale “Miradolo” è così distribuita: mod. max 50,00 e medi 39,20 confluiscono per produrre sul salto di m 8,70 la potenza nominale media di kW 334,35 e mod. max 21,50 e medi 16,80 per produrre sul salto di m 6,35 la potenza nominale media di kW 104,59. Complessivamente la potenza nominale media in base alla quale è stabilito il canone è pari a kW 438,94 come già assentito con R.D. n. 4466 del 18/7/1930;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 1/5/1987 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1/5/1987 del canone annuo e dei relativi sovracanoni ai sensi delle leggi vigenti; a tal fine i Comuni rivieraschi risultano San Secondo di Pinerolo e Pinerolo;

- che dal 1/1/2001 il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia corrisposto alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con un importo aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi.

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15.5.2001:

(omissis)

Art. 5

Canale derivatore

Il canale derivatore sarà mantenuto in conformità agli elaborati progettuali citati all’art. 3 avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie per impedire l’infiltrazione delle acque e i frammenti delle sponde.

Art. 6

Luogo e modalità di scarico

La portata massima di moduli 50,00 e media di moduli 39,20 verrà restituita nel Chisone a monte della diga di presa del Canale Moirano e la portata massima di moduli 21,50 e media di moduli 16,80 verrà restituita nel Canale Miradolo.

Art. 7

Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

Dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza il partitore esistente in grado di dividere l’acqua derivata in due parti in proporzione del 70 e del 30 per cento.

Dopo il partitore le acque saranno convogliate alla centrale con canali separati, utilizzate separatamente e restituite al Chisone e al Canale Miradolo come definito nell’art. 6.

(omissis)

Art. 10

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995 per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV), la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Fiume Dora Riparia i seguenti valori di portata: fino al 31/12/2004 1890 l/s dal 1/1/2005 2519/l/s.

I valori di cui sopra, a tutela della ittiofauna, dovranno essere così ripartiti: direttamente dalla scala di risalita della fauna ittica la portata istantanea minima pari a 1000 l/s; dalla paratoia avente larghezza pari a 2,00 m descritta negli elaborati progettuali datati dicembre 1999 a firma dell’Ing. Sergio Giuglardo, dovranno essere rilasciate delle portate integrative minime pari a 890 l/s sino al 31/12/2004 e a 1519/l/s dal 1/1/2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare. Inoltre la Società concessionaria deve:

a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;

b) predisporre in corrispondenza della paratoia sopra citata per il rilascio della portata integrativa per il raggiungimento del DMV un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore della portata prescritta;

c) predisporre immediatamente a valle del ripetitore un’asta idrometrica tarata su ognuno dei due canali sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile attraverso i due canali (mod. max 50,00 in uno e mod. max 21,50 nell’altro).

(omissis)

Art. 17

Canone

A far tempo dal 1/5/1987, data di scadenza della precedente concessione, la Società concessionaria deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, i seguenti canoni:

(omissis)

Dal 1/1/2001 il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo di L. 9.794.068 pari a 22.313 L/kW, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi; il canone potrà inoltre essere modificato in relazione alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Il Servizio Gestione Risorse Idriche ha la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto ai sensi delle vigenti leggi.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

(omissis)