Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 95-72870 del 27.3.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 95-72870 del 27.3.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Bartolini Giovanni, residente in Sestriere V. Plagnols, 39, la concessione alla derivazione d’acqua ad uso irriguo dal Rio Chiamogna (EAP 86) nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo in misura di mod. medi e max 0.05 (5 l/s) e per complessivi 600 mc annui, per irrigare Ha 1.10.40 di terreni nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno con l’obbligo di restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della presente determinazione del canone di legge;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà corrisposto alla Regione Piemonte;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

- di subordinare la presente concessione alla possibilità per l’Amministrazione concedente della adozione di eventuali limitazioni temporali e/o quantitative volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al D.Lgs. 152/99.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.9.1997

(omissis)

Art. 4

Regolazione della portata

Affinchè non entri nella derivazione fin dalla sua origine una quantità d’acqua maggiore di quella concessa dovranno essere costruite le opere modulatrici e limitatrici della portata di concessione di cui al successivo Art. 6 lettera c).

Art. 5

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6

Condizioni particolari

In merito a quanto richiesto, in sede di istruttoria, dall’Assessorato Caccia e Pesca della Provincia di Torino e dall’Associazione Irrigazione Est Sesia di Novara, la Ditta concessionaria deve:

a) munire il serbatoio di accumulo di una luce di troppo pieno che, in caso di portate d’acqua eccedenti, reimmetta le acque di esubero nello stesso Torrente Chiamogna e dovrà comunque garantire, in modo costante e per tutta la durata della concessione, il deflusso a valle di un quantitativo d’acqua pari a 20 l/s fino al 31/12/2004 e a 50 l/s dal 1/1/2005. Tutte le volte che il corso d’acqua avrà una portata inferiore a quella da rilasciarsi, la derivazione dovrà essere immediatamente sospesa;

b) la derivazione dovrà essere sospesa ogni qualvolta venga a mancare la competenza d’acqua del Canale Cavour;

c) la pompa di attingimento dovrà essere dotata di idoneo strumento di misura delle portate attinte appositamente tarato.

(omissis)

Art. 8

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della Delibera di concessione.

Art. 9

Canone annuale

A far tempo dalla data della Delibera di concessione la Ditta concessione dovrà corrispondere alle Finanze dello Stato di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone di Lire 5.500 pari al minimo prescritto, ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e della L. 5/1/1994 n. 36 e successive integrazioni, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del Penultimo comma dell’articolo unico della L. 18/10/1942 n. 1434. Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge ed alle risultanze delle operazioni di verifica e collaudo. Al riguardo, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche di questa Amministrazione, avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo perio-dico regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’Art. 17 del citato Regolamento 14/8/1920 n. 1285. Di conseguenza, la Ditta concessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, fornendo ed installando gli apparecchi di misura che saranno richiesti, e favorendo il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Per il richiedente la concessione

Giovanni Bartolini