Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 94-72862 del 27.3.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle acque pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 94-72862 del 27.3.2001:

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Castellamonte la concessione di derivazione delle polle sorgentizie in località Alpe Fenile tributarie del Torrente Piova in Comune di Castelnuovo Nigra, in misura di mod. medi e max 0.10 (10 l/s), per uso idropotabile, al fine del potenziamento degli acquedotti comunali dei Comuni di Cintano e Castellamonte;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 12.9.1984 data della Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori rilasciata con D.P.G.R. n. 5542 ai sensi dell’art. 13 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone di legge con decorrenza dal 12.9.1984;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31.12.2000 e sarà corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi futuri.

5) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari, nonchè alla acquisizione di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare sottoscritto in data 11.10.2000:

(omissis)

Art. 6

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico del concessionario sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi nei luoghi idonei in cui potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 7

Condizioni particolari

Il concessionario deve:

a) lasciare defluire verso il Torrente Piova la portata istantanea in esubero rispetto a quella massima assentita mediante idoneo dispositivo di troppo pieno adeguatamente dimensionato, accompagnando le acque in modo da non creare potenziali problemi di dissesto idrogeologico;

b) dotare i manufatti di derivazione dell’acqua di appositi dispositivi idonei alla misurazione della portata d’acqua assentita.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare;

(omissis)

Art. 11

Canone

A far tempo dalla data della sopracitata Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente i seguenti canoni:

- dal 12.9.1984 al 31.12.1993, L. 300.000 in ragione del minimo previsto ai sensi della L. 1.12.1981 n. 692;

- dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 1.500.000 in ragione del minimo previsto ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;

- dal 1.1.1997 al 31.12.1999, L. 1.565.000 in ragione del minimo previsto ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

Dal 1.1.2000 il concessionario deve corrispondere anticipatamente al Ministero delle Finanze il canone annuo relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla sottoscrizione del presente disciplinare, il Servizio Gestione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 13

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, l’utilizzo potabile delle acque sorgive ai sensi del D.P.R. 236/1988 e della L.R. 22.1996, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paesaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), i vincoli idrogeologici (L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

(omissis)