Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 92-52798 del 27/3/2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 92-52798 del 27/3/2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Micol Giancarlo & Coutenti, il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Germanasca di Massello (EAP) 101/1) nel territorio del Comune di Massello, già assentita con Dec.Provv.le OO.PP n. 76034 (l/sec. 150), per produrre sul salto di metri 10.30 la potenza nominale media di kw 15.15;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente deliberazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 16/3/1996 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 16/3/1996 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

- che il canone annuo relativo alla suindicata concessione sia imputato al capo 7º, capitolo 2608, dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario fino al 31/12/2000 e corrisposto alla Regione Piemonte per gli esercizi successivi.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17.04.2000:

(omissis)

Art. 6

Misurazione della portata di prelievo
e di restituzione

Ai sensi del D.Lgs. 12.7.1993 n. 275, è fatta salva la possibilità per l’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio, di prescrivere la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.

Nel caso l’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico prescriva l’installazione della strumentazione citata, il concessionario dovrà concordare con detto Ufficio le caratteristiche tecniche e la sua ubicazione. I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale.

Art. 7

Garanzie da osservarsi

A carico della ditta concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della ditta concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, allo sfioratore e alla vasca di carico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 8

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la ditta concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Torrente Germanasca di Massello, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 74 l/s sino al 31/12/2004 e pari a 148 l/s dal 1/1/2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre il concessionario deve:

a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;

b) predisporre a valle dello sfioratore ed a monte del tratto di canale derivatore interrato, un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima complessiva derivabile (mod. max 2.00).

(omissis)

Art. 12

Collaudo e termini per la utilizzazione
dell’acqua

Eseguita la visita di collaudo, questo Servizio, ove non vi siano osservazioni in contrario, potrà autorizzare la continuazione dell’esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove il Servizio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di collaudo un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in dipendenza della loro esecuzione, possa o meno continuare la derivazione.

Il verbale di visita di collaudo verrà trasmesso a cura di questa Amministrazione al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio.

(omissis)

Art. 14

Canone

A far tempo dalla data del provvedimento di concessione della derivazione la ditta concessionaria deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone relativo a kW medi 15.15, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica.

Al riguardo, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 16

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, della L. 8.8.95 n. 431, della L.R. 19.8.1989 n. 45, della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.lgs 11.5.99 n. 152 e delle relative norme e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

(omissis)