Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Comune di Arona (Novara)

Decreto di occupazione temporanea e di urgenza n. 1/2001 del Reg. Decreti del 4.9.2001 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la costruzione di un parcheggio pubblico in v.le Baracca siti nel Comune di Arona.

Il Dirigente 2º Dipartimento

Richiamata la deliberazione n. 160 del 30.8.2001 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico in V.le Baracca;

Visto che con il citato provvedimento è stato disposto di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con l’indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;

Considerato che l’approvazione dei progetti di opere o lavori da parte degli organi competenti all’approvazione stessa, ai sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità della loro esecuzione;

Visto l’art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riguardante l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d’urgenza e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità, la cui esecuzione è di loro spettanza;

Richiamati gli artt. 7 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Arona l’occupazione d’urgenza dei seguenti beni immobili siti nel comune di Arona occorrenti per l’esecuzione dei lavori di un parcheggio pubblico in V.le Baracca, così individuati:

- Partita Catastale: Cat. 5353 - Ditta proprietaria: Demanio dello Stato - ramo ferrovie;

- Foglio di mappa: 24, particella: 31 - Superficie Catastale: mq. 22.570 - Superficie reale da occupare: mq. 5420;

- Foglio di mappa: 17, particella: 120 - Superficie Catastale: mq. 47.453 - Superficie reale da occupare: mq. 2.230

- Superficie Complessiva da occupare: mq. 7.650.

Art. 2

L’occupazione necessaria per realizzare i lavori indicati in premessa può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso, la quale dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del presente decreto.

Art. 3

I beni immobili sopra individuati ed oggetto della presente occupazione d’urgenza saranno acquisiti mediante regolare procedimento di espropriazione;

Art. 4

Al momento dell’effettiva occupazione degli immobili, contestualmente al verbale di immissione nel possesso delle aree di cui trattasi, si provvederà, previo avviso alle parti ed in contraddittorio con il proprietario ed eventualmente del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, a redigere il verbale dello stato di consistenza.

Art. 5

L’avviso di convocazione per la redazione del suddetto verbale, contenente luogo, giorno e ora delle operazioni dovrà essere notificato agli interessati a cura del Comune espropriante, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, almeno venti giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni ed affisso per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune di Arona.

Art. 6

In caso di assenza del proprietario o di rifiuto di firma si procederà comunque con l’intervento di due validi testimoni che non siano dipendenti dell’ente interessato o dei suoi concessionari.

Art. 7

Il Sig. Langhi geom. Roberto è incaricato di effettuare la stesura del verbale dello stato di consistenza degli immobili e di quello di immissione nel possesso delle aree oggetto della presente occupazione, con autorizzazione ad introdursi nei fondi in questione con personale di aiuto tecnico necessario.

Art. 8

L’indennità di occupazione sarà determinata successivamente in relazione alla durata, ai sensi di legge, la quale verrà comunicata al proprietario, a cura dell’occupante, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 9

Il Comune di Arona provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari espropriandi ed alla sua pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 10

Il presente decreto perderà efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data di emissione dello stesso.

Art. 11

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che contro il presente decreto è ammesso presentare, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data stessa di ricevimento.

Il Dirigente 2º Dipartimento
Mauro Marchisio