Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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Comune di Piozzo (Cuneo)

Modifiche allo statuto comunale (d.c.c. 25 giugno 2001, n. 17)

Art. 56

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentire le forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

5. Il Comune recepisce le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente e si dota di idonea regolamentazione per quanto di competenza.

6. Il Comune snellisce e semplifica le proprie procedure in ambito tributario ed assume adeguate iniziative volte ad informare il contribuente.

7. I rapporti tra contribuente e l’ente comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

8. Il Comune, ove possibile, adotta l’istituto della compensazione fra i diversi tributi e può concorrere ad insediare, d’intesa con altri enti locali l’ufficio del garante.

La relativa convenzione ne fisserà funzioni, competenze, autonomia e risorse.

Art. 73

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta Comunale, a ciascun Consigliere Comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Per le violazioni a disposizione di regolamenti comunali rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell’art. 10 della legge n. 689/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell’articolo e del limite massimo del decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell’articolo medesimo.

A fronte delle violazioni di disposizioni regolamentari all’autore dell’illecito è riconosciuto la possibilità di assolvere in via breve alla sanzioni con pagamento in misura ridotta nei limiti di importo sopra richiamati e secondo le modalità previste dall’art. 16 della legge n. 689/1981.