Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 / 09 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Brignano Frascata (Alessandria)

Statuto Comunale

Titolo I
Il Comune

Art. 1 Il Comune

Art. 2 Autonomia Statutaria

Art. 3 Principi e finalità

Art. 4 Funzioni

Art. 5 Organi

Art. 6 Consiglio Comun ale

Art. 7 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 8 Consiglieri Comunali

Art. 9 Gruppi Consiliari

Art. 10 Decadenza della carica

Art. 11 Sindaco

Art. 12 Cessazione dalla carica

Art. 13 Impedimento permanente del Sindaco

Art. 14 Linee programmatiche del mandato

Art. 15 Mozione di sfiducia

Art. 16 Vicesindaco

Art. 17 Nomina della Giunta Comunale

Art. 18 Competenze della Giunta Comunale

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 20 Verbali degli organi collegiali

Titolo II
Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi Pubblici

Art. 21 Principi e criteri organizzativi

Art. 22 Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 23 Segretario Comunale

Art. 24 Direttore Generale

Art. 25 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 26 Dipendenti comunali

Art. 27 Servizi pubblici comunali

Art. 28 Aziende speciali ed Istituzioni

Art. 29 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 30 Convenzioni

Art. 31 Consorzi

Art. 32 Accordi e conferenze

Titolo III
Ordinamento Finanziario

Art. 33 Finanza e Contabilità

Art. 34 Ordinamento tributario

Art. 35 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 36 Disciplina di contratti

Art. 37 Revisione economico-finanziaria

Art. 38 Principi generali del controllo interno

Titolo IV
Partecipazione e Cooperazione

Art. 39 Partecipazione dei cittadini

Art. 40 Referendum comunale

Art. 41 Associazionismo

Art. 42 Volontariato

Art. 43 Accesso agli atti

Art. 44 Diritto di informazione

Titolo V
Norme finali

Art. 45 Modifiche dello statuto

Art. 46 Entrata in vigore dello statuto

Titolo I

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Brignano Frascata, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Brignano Frascata concentrico, e delle frazioni di:

Selva Inferiore, Selva Superiore, Madonnina, San Giorgio, Cosola, Martinasco, Mola, Burrone, Serra del Monte, Vallescura, Valdato, Cioccale; e delle località:

Fornace, Pontetto, Volpina, Cà dei Maestri, Cà del Gatto, Casa Rusconi, Casa Tolone, Cascina Cantacapra, Cascina Rolona, Cascina Ugo.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,42 e confina con i territori dei Comuni di:

San Sebastiano Curone, Momperone, Cecima, Casasco, Garbagna.

3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica.

4. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

5. La giunta comunale può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico.

Art. 2

Autonomia Statutaria

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell’ordinamento comunale che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia normativa dei comuni e delle province. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo Statuto alle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

Art. 3

Principi e finalità

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il comune collabora con lo stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materia di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dell’ordinamento giuridico italiano, è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dall’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.

Art. 5

Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 6

Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall’assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l’ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l’assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale prevede le modalità di funzionamento dell’organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le presidenze delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, devono essere attribuite a consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all’uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la segretezza al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati o cittadini.

Art. 7

Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all’ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La conoscenza deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. L’attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

6. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

7. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell’albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri.

8. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui il precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta.

9. L’elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d’urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all’albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 8

Consiglieri Comunali

1. L’entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo mandato e rappresentano l’intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale o delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L’esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all’ordine del giorno della prima seduta utile al consiglio comunale dopo che l’ufficio competente ne ha concluso l’istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all’esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell’amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, le quali verranno date in consiglio comunale solamente per quelle attinenti questioni istituzionali di competenza di questo organo.

6. Per l’esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 9

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitariamente all’indicazione del nominativo del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle norme della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 10

Decadenza della carica

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l’avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificate delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 11

Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto, dei regolamenti e sovrintendente alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l’ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l’ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Art. 12

Cessazione della carica

1. Il sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.

Art. 13

Impedimento permanente del Sindaco

1. L’impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all’amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

2. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capogruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell’impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l’approvazione di modifiche di integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 15

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per l’appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Art. 16

Vicesindaco

1. Il sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L’incarico del vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il vicesindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sospensione dall’esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art. 17

Nomina della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a un terzo arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.

2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La giunta, salvo caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall’incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Art. 18

Competenze della Giunta Comunale

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell’esercizio delle funzioni di governo, anche per l’attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all’ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l’inserimento all’ordine del giorno di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità dell’indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l’assessore anziano. L’anzianità tra gli assessori è determinata dall’età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 20

Verbali degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall’autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l’avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

4. Il componente dell’organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

5. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

6. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall’organo deliberante. E’ completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell’atto pubblico amministrativo, tra i quali l’esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l’approvazione dell’atto.

7. Il verbale di deliberazione del consiglio comunale è sottoscritto dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario comunale, mentre per le deliberazioni della giunta comunale non figura la firma del consigliere anziano.

Titolo II
Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi Pubblici

Art. 21

Principi e criteri organizzativi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell’area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L’esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L’esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita al Sindaco che può demandarla al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle cause promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 22

Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull’ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

Art. 23

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario comunale ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario comunale può essere revocato, previo avvio del procedimento a termini della legge 241/90, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per grave violazione dei doveri d’ufficio.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l’esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

Art. 24

Direttore Generale

1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune.

2. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 25

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in analitico, nell’ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l’istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovraintendenza e coordinamento dell’attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

Art. 26

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull’ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 27

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costruire una istituzione o una azienda;

b) In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata e prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) A mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 28

Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori dal territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 29

Società per azioni o responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di organizzazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 30

Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti della pubblica amministrazione al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti pubblici partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 31

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 32

Accordi e Conferenze

1. L’accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all’attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.

2. Allo lo stesso modo si procede per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominanti di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

Titolo III
Ordinamento Finanziario

Art. 33

Finanza e contabilità

1. Nell’ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria de ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

4. Nell’ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese di ufficio.

Art. 34

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n.212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 35

Bilancio e Rendiconto di Gestione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

2. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi.

Art. 36

Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all’assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante al fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 37

Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo.

Art. 38

Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui l’art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.2000, n. 286

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l’ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni ed a incarichi esterni.

Titolo IV
Partecipazione e Cooperazione

Art. 39

Partecipazione dei cittadini

1. L’amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati all’attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l’intervento dell’organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo competente le richieste rivolte all’amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai parere all’organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l’esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 40

Referendum comunale

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L’indizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste de referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 41

Associazionismo

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 42

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell’Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 43

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l’ufficio competente a trattare l’affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell’istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell’ufficio sono attribuiti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 44

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti di amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell’ambito della sede municipale, denominato “Albo Pretorio”. Può essere effettuata, a seconda dell’interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5. L’ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 45

Difensore civico

1) Il comune valuta la possibilità di accordo con la Comunità Montana per la costituzione e l’elezione del difensore civico di valle per l’assolvimento delle funzioni e del ruolo di garante dell’imparzialità e del buon funzionamento della pubblica amministrazione;

2) A tal fine con apposito atto deliberativo consiliare verrà disciplinata concordemente la relativa costituzione e funzionamento.

Titolo V
Norme Finali

Art. 46

Modifica allo statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto a favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 47

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l’espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio del Comune.