PROTEZIONE CIVILE
Codice 13Legge 11 dicembre 2000 n. 365 - Benefici a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali dellautunno 2000 - Approvazione dellelenco pratiche ammesse al contributo nel comparto agricolo
Codice 17.9Approvazione dello schema di convenzione tra Regione e Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. per lerogazione dei benefici di cui alla Direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, in attuazione della Legge 365/2000
Codice 17.9Attuazione della L. 365/2000 e successiva direttiva applicativa del 30/1/2001 - Approvazione dellelenco dei beneficiari danneggiati dagli eventi alluvionali dellautunno 2000
Parte I
ATTI DELLA REGIONE
DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)
Giunta regionale
Codice 13
D.D. 26 luglio 2001, n. 142
Legge 11 dicembre 2000 n. 365 - Benefici a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali dellautunno 2000 - Approvazione dellelenco pratiche ammesse al contributo nel comparto agricolo
Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali;
vista la Direttiva 30 gennaio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - che, in attuazione della legge sopra citata, fornisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la prestazione di garanzie a favore dei soggetti danneggiati dallalluvione dellautunno 2000;
vista la Deliberazione n. 44-2395 del 5 marzo 2001 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, per ciò che riguarda il comparto agricolo, le modalità operative ed organizzative per la gestione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000;
visti i provvedimenti, conservati agli atti presso gli uffici del Settore Avversità e Calamità Naturali dellAssessorato Agricoltura Ambiente e Qualità, con cui sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari degli anticipi contributivi, ai sensi della Legge 365/2000 art. 4 bis, da parte degli Enti responsabili dei procedimenti amministrativi individuati con la succitata Deliberazione della Giunta Regionale;
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
visto larticolo 21 della legge regionale 51/97;
in conformità degli indirizzi e criteri contenuti nella citata D.G.R. n. 44-2395 del 5 marzo 2001;
determina
per le considerazioni espresse in premessa,
di approvare lallegato elenco dei beneficiari ammessi alle contribuzioni ai sensi della Legge 365/2000 art. 4 bis che forma parte integrante, formale e sostanziale alla presente determinazione;
di incaricare gli Enti Locali, individuati con la Deliberazione n. 44-2395 del 5 marzo 2001, a comunicare ai soggetti beneficiari le modalità di erogazione del contributo assegnato
di dare atto che, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale disporrà di accantonare e assegnare le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministro degli Interni con lOrdinanza 3141/2001, al fine di assumere i necessari provvedimenti di impegno delle somme a favore di Finpiemonte S.p.A., per lerogazione dellacconto nella misura del 40 per cento dellimporto spettante a ciascun beneficiario compreso nel succitato elenco allegato, detratte le somme percepite ex Ordinanza 3090/2000 e a titolo di risarcimento assicurativo.
Avverso la presente determinazione é ammesso ricorso avanti il T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla legge.
Il Direttore Vicario
Carlo Torrengo
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Codice 17.9
D.D. 14 giugno 2001, n. 163
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione e Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. per lerogazione dei benefici di cui alla Direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, in attuazione della Legge 365/2000
(omissis)
I DIRETTORI
(omissis)
determinano
di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, regolante i rapporti fra regione e Finpiemonte S.p.A. per la concessione dei benefici previsti dallart. 2 della Direttiva 30 gennaio 2001, in attuazione della Legge 365/2000, alle imprese e al soggetti di cui al punto 2.1 della Direttiva medesima;
la convenzione entra in vigore contestualmente al provvedimento di assegnazione alla Regione Piemonte delle risorse per la concessione dei benefici di cui sopra.
Il Direttore Regionale Vicario
Territorio Rurale
Carlo Torrengo
Il Direttore Regionale
Commercio e Artigianato
Marco Cavaletto
Allegato
Convenzione tra la Regione Piemonte e lIstituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. per lerogazione dei contributi previsti dallart. 4-bis della Legge 11 dicembre 2000 n. 365 (contributi a fondo perduto)
Premesso che
- La Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, gestisce il regime di aiuti previsti dallart. 4-bis della legge 11 Dicembre 2000 n. 365 (dora in poi intesa come Legge), disciplinati dalla Direttiva 30 gennaio 2001 (dora in poi intesa come Direttiva), in particolare concedendo i benefici a favore dei soggetti di cui al punto 2.1 della Direttiva stessa (imprese, studi professionali, società sportive, persone fisiche proprietarie di immobili destinati allesercizio di impresa, organizzazioni di volontariato, e del terzo settore già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994) che hanno riportato danni alla loro attività per effetto delle calamità idrogeologiche dellautunno 2000, nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- I benefici di cui al precedente paragrafo comprendono contributi a fondo perduto e in conto interessi su finanziamenti contratti dai beneficiari per le tipologie di spesa previste dalla Direttiva;
- LIstituto Finanziario Regionale Finpiemonte S.p.A., di seguito denominato Finpiemonte, è stato costituito con L.R. n. 8 del 26 gennaio 1976, quale strumento della programmazione economica regionale, con attività finalizzata anche allincentivazione di attività produttive;
- la D.G.R. n. 2-2300 del 20 febbraio 2001 ha individuato nella Finpiemonte il soggetto incaricato, tra laltro, dellerogazione dei contributi spettanti ai soggetti di cui al punto 2.1 della Direttiva, nonché della stipula di appositi accodi con gli istituti di credito per laccensione dei finanziamenti, stabilendo che i relativi rapporti contrattuali tra Finpiemonte e Regione siano regolati con convenzione;
- la Finpiemonte, essendo iscritta con il n. 15599 nellelenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nellapposita sezione prevista dallart. 106 del D.Lgs. n. 385/93, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione, e possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione del Fondo derivante dallapplicazione della Direttiva per lerogazione dei contributi previsti dalla legge
tra
La Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, in persona del Direttore Regionale Commercio e Artigianato Dr. Marco Cavaletto, domiciliato per lincarico presso la Regione Piemonte, in Torino, via XX Settembre, 88
e
LIstituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., di seguito denominato Finpiemonte, in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Ing. Valter Zanetta, e domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, presso la Finpiemonte S.p.A. in Torino, Galleria San Federico n. 54;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2. - La Regione costituisce presso la Finpiemonte un apposito Fondo destinato alla erogazione dei contributi a fondo perduto e in conto interessi ai beneficiari individuati dalla regione stessa ai sensi della Direttiva.
Art. 3. - Il Fondo è alimentato dagli stanziamenti regionali e dagli interessi maturati dalla gestione finanziaria del Fondo.
Per contro, le risorse del Fondo sono diminuite dalle erogazioni concesse e dalla corresponsione dei compensi e dei rimborsi alla Finpiemonte di cui al successivo art. 14.
I compensi alla Finpiemonte devono trovare copertura dai proventi generati dalla gestione finanziaria del Fondo.
Qualora la gestione finanziaria non consentisse di erogare totalmente i compensi alla Finpiemonte, così come calcolati al successivo art. 14, le parti convengono, fin da ora, di rivedere le modalità della copertura finanziaria dellattività di cui alla presente convenzione. Le somme afferenti il Fondo sono versate su c/c bancario indicato dalla Finpiemonte.
Art 4. - La Finpiemonte provvede a depositare e gestire la somma costituente il Fondo, ed a tenere una contabilità analitica, su un conto corrente bancario, separato dallattività propria, con lobbligo di non istituire sulla stessa vincoli di alcun genere.
La Finpiemonte tiene inoltre una gestione amministrativa e contabile separata e ne indica la consistenza nel proprio bilancio, obbligandosi a conservare la documentazione contabile ed amministrativa, relativa a ciascun esercizio, per i tre anni successivi allultimo pagamento effettuato a valere sul Fondo.
Art. 5. - In caso di non totale utilizzo dei fondi le disponibilità residue sono restituite alla Regione dietro semplice richiesta della stessa.
Art. 6. - La Finpiemonte consente ai funzionari regionali lispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione del Fondo, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi allattuazione degli interventi.
Art. 7. - La Finpiemonte svolge lincarico in piena autonomia gestionale ed organizzativa.
Dato il carattere strettamente riservato delle informazioni alle quali ha accesso, il personale preposto a tale compito è tenuto a mantenere il segreto dufficio e, nel trattare i dati di cui viene a conoscenza si attiene a quanto stabilito dalla legge n. 675/96, recante norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Art. 8. - Tutti i procedimenti informatici e gli elaborati esclusivamente prodotti dalla Finpiemonte nellespletamento del presente incarico, restano di proprietà piena ed assoluta della Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine al loro utilizzo nonché ad eventuali modifiche ritenute opportune a suo insindacabile giudizio.
Art 9. - Le modalità di accensione dei finanziamenti e dellerogazione dei contributi in conto interessi saranno oggetto di apposita convenzione.
Art. 10. - Le richieste di erogazione dei contributi a fondo perduto, sono trasmesse alla Finpiemonte, per i successivi accrediti bancari, su elenchi riportanti i dati anagrafici dei beneficiari e le relative coordinate bancarie. La trasmissione di tali informazioni può avvenire anche per via telematica.
Art. 11. - La Finpiemonte procede alla liquidazione dei contributi concessi ai beneficiari per tramite di Istituto Bancario.
Art. 12. - Per la liquidazione dei contributi la Finpiemonte provvede ad ottenere la necessaria documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge.
Art. 13. - La Finpiemonte si impegna a fornire alla Regione, il rendiconto dei bonifici effettuati e la consistenza del Fondo al netto degli interessi maturati dallo stesso.
Art. 14. - Per le attività previste dalla presente convenzione la Regione riconosce come compenso alla Finpiemonte un importo pari allo 0.3% sullammontare delle somme erogate.
Limporto così determinato, più IVA, è fatturato annualmente alla Regione, previa sottomissione di rendiconto come previsto allart. 13. La Regione approva con proprio provvedimento il rendiconto ed autorizza Finpiemonte a prelevarlo direttamente dal Fondo costituito ai sensi dellart. 3.
Art. 15. - Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione sono a carico della Finpiemonte.
Art. 16. - Il presente atto diventa impegnativo per i contraenti soltanto ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione delle risorse alla Direzione regionale competente.
Art. 17. - La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze della Finpiemonte per la realizzazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione delle risorse, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.
Leventuale provvedimento di revoca disciplina altresì le modalità di attuazione dello stesso.
Art. 18. - Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Torino.
Il Presidente
di Finpiemonte S.p.A.
Valter Zanetta
Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto
Codice 17.9
D.D. 25 luglio 2001, n. 217
Attuazione della L. 365/2000 e successiva direttiva applicativa del 30/1/2001 - Approvazione dellelenco dei beneficiari danneggiati dagli eventi alluvionali dellautunno 2000
Vista legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali;
vista la Direttiva 30 gennaio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile che, in attuazione della legge sopra citata, fornisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la prestazione di garanzie a favore dei soggetti danneggiati dallalluvione dellautunno 2000;
vista la delibera n. 2-2300 del 20 febbraio 2001 con la quale la Giunta Regionale istituisce il gruppo di lavoro interdirezionale incaricando, tra le altre cose, la Direzione Commercio e Artigianato di seguire tutte le fasi dirette allaccertamento e istruttoria delle domande pervenute, nonché di definire e concedere i benefici a favore dei soggetti danneggiati dallevento alluvionale dellautunno 2000 di cui allart. 4 bis della legge 365/2000, individuando il Direttore della medesima Direzione quale responsabile del procedimento e responsabile del trattamento dei dati personali, nonchè soggetto competente ad approvare lelenco dei beneficiari per la concessione dei contributi spettanti;
dato atto che il gruppo di lavoro interdirezionale, istituito dalla citata delibera n. 2-2300 del 20 febbraio 2001 per espletare le attività dirette allaccertamento e istruttoria delle domande di contributo presentate dai soggetti di cui allart. 4 bis della legge 365/2000, risulta composto, ciascuno per le proprie competenze, dai seguenti dipendenti:
Barberis Lucia, Piccarreta Vito, Menino Giovanni, Rossi Vanda, De Masi Rocchina, Sinibaldi Giovanni, Murgolo Grazia, Lizzi Giuseppina, Toppia Sonia, Pinto Rita, Della Grottella Rosalba, Cotroneo Antonia, Capizzi Rosalba (tutti appartenenti alla Direzione Commercio e Artigianato), Guermani Francesca (Direzione Industria), Barreca Susanna e Lisa Giampiera (Direzione Formazione Professionale e Lavoro), Musso Paolo (Direzione Politiche Sociali);
atteso che dallesito dellistruttoria delle domande di contributo presentate, esperita sotto il profilo dellammissibilità formale e sostanziale, é emerso quanto segue:
- sono da considerarsi ammesse, secondo le tipologie di finanziamento previste, le domande elencate nellallegato A al presente provvedimento;
- sono da considerarsi non ammesse le domande elencate nellallegato B al presente provvedimento, per i motivi a fianco di ciascuna indicati nel medesimo documento,
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
visto larticolo 23 della legge regionale 51/97;
in conformità degli indirizzi e criteri contenuti nella citata D.G.R. n. 2-2300 del 20 febbraio 2001,
determina
per le considerazioni espresse in premessa,
1) di approvare gli allegati A e B al presente provvedimento, per farne parte integrante formale e sostanziale, e precisamente:
- Allegato A, contenente lelenco delle domande ammesse al contributo, sia a fondo perduto sia in conto interessi, secondo la tipologia di finanziamento spettante a ciascun beneficiario;
- Allegato B, contenente lelenco delle istanze non ammesse al contributo con la motivazione indicata a fianco di ciascuna;
2) di comunicare direttamente ai soggetti istanti lesito dellistruttoria effettuata, sia per ciò che concerne i contributi a fondo perduto e in conto interessi spettanti, sia per quanto riguarda lestinzione dei mutui contratti ai sensi della legge 35/95 a favore dei soggetti bi-alluvionati;
3) di dare atto che, con successivo provvedimento, la Giunta Regionale provvederà ad accantonare e assegnare le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministro dellInterno con lOrdinanza 3141/2001, al fine di assumere i necessari provvedimenti di impegno delle somme a favore di Finpiemonte S.p.A., per lerogazione dellacconto nella misura del 40 per cento dellimporto spettante a ciascun beneficiario ricompreso nellelenco di cui al citato allegato A, detratte le somme percepite ex Ordinanza 3090/000 e a titolo di risarcimento assicurativo.
Avverso la presente determinazione é ammesso ricorso avanti il T.A.R. Piemonte ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla legge.
Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto
Allegato A (fare riferimento al file PDF)
Allegato B (fare riferimento al file PDF)