Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 36

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Codice  17.9
D.D. 14 giugno 2001, n. 163

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione e Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A. per l’erogazione dei benefici di cui alla Direttiva del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2001, in attuazione della Legge 365/2000

(omissis)

I DIRETTORI

(omissis)

determinano

di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, regolante i rapporti fra regione e Finpiemonte S.p.A. per la concessione dei benefici previsti dall’art. 2 della Direttiva 30 gennaio 2001, in attuazione della Legge 365/2000, alle imprese e al soggetti di cui al punto 2.1 della Direttiva medesima;

la convenzione entra in vigore contestualmente al provvedimento di assegnazione alla Regione Piemonte delle risorse per la concessione dei benefici di cui sopra.

Il Direttore Regionale Vicario
Territorio Rurale
Carlo Torrengo

Il Direttore Regionale
Commercio e Artigianato
Marco Cavaletto

Allegato

Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 4-bis della Legge 11 dicembre 2000 n. 365 (contributi a fondo perduto)

Premesso  che

- La Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, gestisce il regime di aiuti previsti dall’art. 4-bis della legge 11 Dicembre 2000 n. 365 (d’ora in poi intesa come Legge), disciplinati dalla Direttiva 30 gennaio 2001 (d’ora in poi intesa come Direttiva), in particolare concedendo i benefici a favore dei soggetti di cui al punto 2.1 della Direttiva stessa (imprese, studi professionali, società sportive, persone fisiche proprietarie di immobili destinati all’esercizio di impresa, organizzazioni di volontariato, e del terzo settore già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994) che hanno riportato danni alla loro attività per effetto delle calamità idrogeologiche dell’autunno 2000, nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225;

- I benefici di cui al precedente paragrafo comprendono contributi a fondo perduto e in conto interessi su finanziamenti contratti dai beneficiari per le tipologie di spesa previste dalla Direttiva;

- L’Istituto Finanziario Regionale Finpiemonte S.p.A., di seguito denominato Finpiemonte, è stato costituito con L.R. n. 8 del 26 gennaio 1976, quale strumento della programmazione economica regionale, con attività finalizzata anche all’incentivazione di attività produttive;

- la D.G.R. n. 2-2300 del 20 febbraio 2001 ha individuato nella Finpiemonte il soggetto incaricato, tra l’altro, dell’erogazione dei contributi spettanti ai soggetti di cui al punto 2.1 della Direttiva, nonché della stipula di appositi accodi con gli istituti di credito per l’accensione dei finanziamenti, stabilendo che i relativi rapporti contrattuali tra Finpiemonte e Regione siano regolati con convenzione;

- la Finpiemonte, essendo iscritta con il n. 15599 nell’elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e in particolare nell’apposita sezione prevista dall’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, è autorizzata ad effettuare le operazioni finanziarie previste dalla presente convenzione, e possiede strutture operative idonee per assicurare la buona gestione del Fondo derivante dall’applicazione della Direttiva per l’erogazione dei contributi previsti dalla legge

tra

La Regione Piemonte, di seguito denominata Regione, in persona del Direttore Regionale Commercio e Artigianato Dr. Marco Cavaletto, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, via XX Settembre, 88

e

L’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A., di seguito denominato Finpiemonte, in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Ing. Valter Zanetta, e domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, presso la Finpiemonte S.p.A. in Torino, Galleria San Federico n. 54;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. - La Regione costituisce presso la Finpiemonte un apposito Fondo destinato alla erogazione dei contributi a fondo perduto e in conto interessi ai beneficiari individuati dalla regione stessa ai sensi della Direttiva.

Art. 3. - Il Fondo è alimentato dagli stanziamenti regionali e dagli interessi maturati dalla gestione finanziaria del Fondo.

Per contro, le risorse del Fondo sono diminuite dalle erogazioni concesse e dalla corresponsione dei compensi e dei rimborsi alla Finpiemonte di cui al successivo art. 14.

I compensi alla Finpiemonte devono trovare copertura dai proventi generati dalla gestione finanziaria del Fondo.

Qualora la gestione finanziaria non consentisse di erogare totalmente i compensi alla Finpiemonte, così come calcolati al successivo art. 14, le parti convengono, fin da ora, di rivedere le modalità della copertura finanziaria dell’attività di cui alla presente convenzione. Le somme afferenti il Fondo sono versate su c/c bancario indicato dalla Finpiemonte.

Art 4. - La Finpiemonte provvede a depositare e gestire la somma costituente il Fondo, ed a tenere una contabilità analitica, su un conto corrente bancario, separato dall’attività propria, con l’obbligo di non istituire sulla stessa vincoli di alcun genere.

La Finpiemonte tiene inoltre una gestione amministrativa e contabile separata e ne indica la consistenza nel proprio bilancio, obbligandosi a conservare la documentazione contabile ed amministrativa, relativa a ciascun esercizio, per i tre anni successivi all’ultimo pagamento effettuato a valere sul Fondo.

Art. 5. - In caso di non totale utilizzo dei fondi le disponibilità residue sono restituite alla Regione dietro semplice richiesta della stessa.

Art. 6. - La Finpiemonte consente ai funzionari regionali l’ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione del Fondo, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione degli interventi.

Art. 7. - La Finpiemonte svolge l’incarico in piena autonomia gestionale ed organizzativa.

Dato il carattere strettamente riservato delle informazioni alle quali ha accesso, il personale preposto a tale compito è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio e, nel trattare i dati di cui viene a conoscenza si attiene a quanto stabilito dalla legge n. 675/96, recante norme per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 8. - Tutti i procedimenti informatici e gli elaborati esclusivamente prodotti dalla Finpiemonte nell’espletamento del presente incarico, restano di proprietà piena ed assoluta della Regione, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine al loro utilizzo nonché ad eventuali modifiche ritenute opportune a suo insindacabile giudizio.

Art 9. - Le modalità di accensione dei finanziamenti e dell’erogazione dei contributi in conto interessi saranno oggetto di apposita convenzione.

Art. 10. - Le richieste di erogazione dei contributi a fondo perduto, sono trasmesse alla Finpiemonte, per i successivi accrediti bancari, su elenchi riportanti i dati anagrafici dei beneficiari e le relative coordinate bancarie. La trasmissione di tali informazioni può avvenire anche per via telematica.

Art. 11. - La Finpiemonte procede alla liquidazione dei contributi concessi ai beneficiari per tramite di Istituto Bancario.

Art. 12. - Per la liquidazione dei contributi la Finpiemonte provvede ad ottenere la necessaria documentazione antimafia nei casi previsti dalla legge.

Art. 13. - La Finpiemonte si impegna a fornire alla Regione, il rendiconto dei bonifici effettuati e la consistenza del Fondo al netto degli interessi maturati dallo stesso.

Art. 14. - Per le attività previste dalla presente convenzione la Regione riconosce come compenso alla Finpiemonte un importo pari allo 0.3% sull’ammontare delle somme erogate.

L’importo così determinato, più IVA, è fatturato annualmente alla Regione, previa sottomissione di rendiconto come previsto all’art. 13. La Regione approva con proprio provvedimento il rendiconto ed autorizza Finpiemonte a prelevarlo direttamente dal Fondo costituito ai sensi dell’art. 3.

Art. 15. - Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente convenzione sono a carico della Finpiemonte.

Art. 16. - Il presente atto diventa impegnativo per i contraenti soltanto ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione delle risorse alla Direzione regionale competente.

Art. 17. - La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze della Finpiemonte per la realizzazione degli obblighi prescritti dalla presente convenzione, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione delle risorse, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.

L’eventuale provvedimento di revoca disciplina altresì le modalità di attuazione dello stesso.

Art. 18. - Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Torino.

Il Presidente
di Finpiemonte S.p.A.
Valter Zanetta

Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto