Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31 - 3749

Adempimenti regionali conseguenti l’approvazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l’espressione del parere Regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R.: n. 7/Lap dell’08.05.1996

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di incaricare la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione dell’aggiornamento del quadro del dissesto contenuto nel Piano per l’Assetto Idrogeologico, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 5 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale del 26.04.’01, operando in collaborazione e d’intesa con le Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, più espressamente competenti in materia urbanistica e idraulica, riferita al reticolo idrografico principale e secondario, secondo le fasi di seguito descritte:

a) aggiornamento del quadro del dissesto derivante dalle Osservazioni al Progetto di PAI, accolte in fase istruttoria e/o acquisite nel corso delle Conferenze Programmatiche, nell’ambito del gruppo di lavoro costituito dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, di cui alla D.G.R. 51-2814 del 17.4.2001, con l’intesa che alle verifiche relative al reticolo idrografico di 3° Categoria provvederà la Direzione Regionale Difesa del Suolo.

b) elaborazione di una legenda regionale per il rilievo del dissesto in riferimento alla quale omogeneizzare le metodologie di rilevamento e di rappresentazione grafica dei dissesti contenuti nei PRG, in sintonia con le indicazioni già fornite nella Circ. P.G.R. n.7/LAP/’96, quale standard regionale nell’elaborazione degli allegati geologici ai PRG.

c) elaborazione di una tabella di conversione per la traduzione del quadro del dissesto regionale dalla scala propria degli strumenti urbanistici alla scala di bacino.

d) aggiornamento del quadro del dissesto contenuto nel PAI attraverso l’inserimento dei dissesti individuati nei PRG dei Comuni indicati nelle Conferenze Programmatiche quali comuni da esonerare dalla verifica di compatibilità ai sensi dell’art.18 delle NdA del PAI, il cui elenco, viene con il presente atto approvato (allegato 1).

Al fine di ottemperare a quanto qui elencato, la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione si avvarrà della collaborazione del CSI Piemonte per l’elaborazione informatica delle cartografie, prevedendo uno stretto rapporto di collaborazione e di monitoraggio dei tempi e delle procedure condivise con il CSI.

2. di promuovere la costituzione di specifici momenti unitari di lavoro a livello decentrato composti da gruppi interdisciplinari di indirizzo e di consulenza formati dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanista, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, sulla base delle articolazioni territoriali di ogni Direzione, per l’espressione dei pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica. Il coordinamento dell’attività anzidetta è attribuito alla Direzione Regionale Gestione e Pianificazione Urbanistica in quanto responsabile del procedimento ai fini dell’emanazione degli atti di approvazione relativi agli strumenti urbanistici.

Al riguardo il parere espresso di concerto terrà conto delle valutazioni della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione finalizzate alla definizione del quadro dei dissesti presente sul territorio e della pericolosità da essi derivante, secondo quanto indicato dalla Circolare P.G.R. 7/LAP/’96 quali I e II fase di indagine e di quelle delle Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche in merito alle questioni attinenti il reticolo idrografico principale e secondario, anche ai sensi della Circolare n. 14/LAP/PET/’98.

Gli studi relativi alle verifiche di compatibilità estesi a tutto il territorio comunale, formulati in sintonia con i criteri contenuti nella Circ. P.G.R n. 7/LAP/’96 e nella Nota Tecnica Esplicativa e le eventuali varianti di piano da queste derivanti, saranno oggetto del parere di cui sopra, i cui esiti verranno trasferiti all’Autorità di Bacino solo ad avvenuta adozione del progetto di variante. Resta inteso che eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel corso dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico saranno tempestivamente comunicate all’Autorità di Bacino.

Il gruppo interdisciplinare sarà quindi impegnato in un’azione di supporto ai Comuni nelle fasi propedeutiche alla predisposizione della documentazione a corredo della strumentazione urbanistica e di esame degli elaborati tematici e di sintesi relativi alle fasi I e II sopraccitate.

Il quadro del dissesto e della pericolosità condivisi nel parere istruttorio dovrà essere conseguentemente adottato nell’ambito dei progetti preliminari dei Piani Regolatori e/o delle varianti di adeguamento al PAI; il quadro del dissesto e della pericolosità così definito costituirà tema per l’implementazione del Sistema Informativo Integrato (SII) e del PAI.

A questo proposito si dovrà prevedere che, a corredo degli atti predisposti dai Comuni in sede di adozione del progetto (preliminare e definitivo) dei piani regolatori e/o delle varianti per l’adeguamento al PAI, venga sottoscritta debita dichiarazione, a firma del Geologo e dell’Urbanista incaricati, in ordine al pieno recepimento delle valutazioni espresse in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici da parte delle competenti Direzioni Regionali.

L’esame finale del progetto urbanistico competerà alla Direzione Regionale Gestione e Pianificazione Urbanistica che potrà, se del caso, avvalersi ancora delle Direzioni Regionali Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche in presenza di situazioni riconducibili a diverse decisioni assunte dai Comuni e/o di valutazioni tecniche di difficile traduzione.

Una particolare considerazione si impone poi nei confronti di quegli strumenti urbanistici (piani regolatori e varianti generali) che sono stati approvati successivamente alla data di svolgimento delle Conferenze Programmatiche ovvero che risultano allo stato attuale “in itinere”.

Con riferimento alla prima casistica del precedente capoverso sarà cura della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, congiuntamente alle Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, laddove richiesto per le tematiche trattate, accertare la completezza delle informazioni sui dissesti contenute nella documentazione e di conseguenza validare il nuovo quadro dei dissesti, modificativo e/o integrativo di quello proposto dal PAI.

Conseguentemente la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione provvederà alla traduzione secondo la legenda regionale del dissesto e relativa tabella di conversione di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1. ed all’inserimento del nuovo quadro nel Sistema Informativo Integrato, avviato ai sensi degli articoli 8, 9 e 63 della L.R.44/’00.

Sarà compito delle Direzioni Regionali Gestione e Pianificazione Urbanistica e Servizi Tecnici di Prevenzione procedere, nell’ambito del Sistema Informativo Integrato, alla mosaicatura delle cartografie di sintesi prodotte a supporto dei PRGC così validati.

Per quanto attiene invece ai PRG in itinere e/o in corso d’istruttoria presso le Direzioni Regionali all’atto della pubblicazione della presente delibera, si evidenzia che gli stessi dovranno essere oggetto di parere della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione che opererà d’intesa con le altre Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche nell’ottica anche di un contenimento dei tempi di approvazione degli strumenti urbanistici. Non potendo prevedere un allineamento immediato a quanto sinora esposto, è prevista la possibilità che alcuni dei procedimenti attualmente in corso possano giungere ad approvazione con deliberazione della Giunta Regionale pur in assenza di un quadro del dissesto esaustivo ed idoneo ad integrare il PAI; in tale caso il Comune interessato non potrà essere esonerato dall’adeguamento al PAI e quindi dovrà anch’esso procedere con l’adozione di specifica variante di adeguamento, corredata di idonei approfondimenti degli studi geomorfologici, sino ad addivenire ad un parere condiviso del quadro del dissesto con la successiva implementazione di quello individuato dal PAI e nell’ambito del Sistema Informativo Integrato.

Le procedure urbanistiche che verranno attivate saranno in sintonia e salvaguarderanno i principi di cautela di cui all’art. 9 delle NdA del PAI, tramite norme di PRG che, derivando da un quadro conoscitivo di maggior dettaglio definito dalle indicazioni fornite dalla Circ. P.G.R. n. 7/LAP/’96, ne rappresentano la corretta applicazione a livello locale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 18 comma 4 delle NdA.

3. Di far propria l’opportunità di emanare a tempi brevi, sulla scorta di quanto indicato all’art. 3 della deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 18 del 26.4.2001, uno specifico documento tecnico di indirizzo per l’attuazione del PAI in materia di pianificazione e disciplina urbanistica, incaricando all’uopo le Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche attraverso il gruppo di lavoro già costituito di cui alla D.G.R. n. 51-2814 del 17.4.2001.

Per la stesura di tale documento tecnico si forniscono sin da ora alcune indicazioni in merito ai primi adempimenti da assumere (illustrati nell’allegato 2) nonché alle aree poste in Classe IIIb, secondo le indicazioni della Circ. P.G.R. n. 7/LAP/’96, ed alle opere in esse realizzabili qualora individuate in ambiti di versante e di pianura e/o in ambiti di Fascia B e C del PSFF-PAI, giusto quanto qui di seguito riportato.

Gli ambiti individuati nei PRGC quali “ambiti in Classe IIIb” ai sensi della Circ. P.G.R. n.7/LAP/’96 dovranno ritenersi rappresentativi delle “Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente....”.

Per tali contesti consegue il dovere da parte dell’Amministrazione Comunale di predisporre e approvare in primo luogo un piano comunale di protezione civile e di individuare programmi di interventi, strutturali e non, per la loro messa in sicurezza.

L’insieme delle aree comprese in Classe IIIb, a seguito della condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità sul territorio, andrà a costituire informativa presso le Direzioni regionali competenti, concorrendo alla definizione del quadro degli ambiti pericolosi noti nel territorio regionale, al fine di una pianificazione degli interventi.

Pertanto la presenza di queste aree non rappresentano un diritto dell’Amministrazione Comunale nei confronti della Regione a ricevere in via prioritaria contributi per interventi di sistemazione; sarà viceversa compito dell’Amministrazione provvedere all’individuazione dei finanziamenti necessari per tali opere nell’ambito delle disponibilità comunali o attraverso gli ordinari finanziamenti attivati sui capitoli delle leggi nazionali L.183/’89, L.365/’00 ecc o regionali quali L.R18/’84 , L.R.38/’78, LR.54/’75 ecc.

Per quanto infine attiene agli ambiti in Classe IIIb individuati in settori già compresi nelle Fasce Fluviali del PAI - PSFF, si precisa che gli stessi non potranno interessare le porzioni di territorio classificate come “Fascia A”.

Viceversa, nei settori di Fascia B occorre esplicitare che gli interventi di difesa funzionali alla sicurezza delle aree in Classe IIIb dovranno limitarsi a quelli rappresentati dalle opere strutturali già previste (B di progetto) nell’ambito dei Piani Stralcio di Bacino (PSFF - PAI).

Fatte salve tali opere, nelle aree in Classe IIIb situate in Fascia B, dovranno essere attivati interventi non strutturali quali il Piano Comunale di Protezione Civile e previsti modesti accorgimenti tecnici migliorativi del drenaggio delle acque superficiali o reflue, concordando nel contempo tra le Direzioni Regionali competenti la definizione, all’interno della normativa degli strumenti urbanistici, delle eventuali limitazioni da applicarsi.

Nei settori di Fascia C le opere di difesa degli ambiti classificati IIIb dovranno essere in sintonia con tutte le indicazioni e le cautele derivanti dal PAI ed in particolare dovranno essere salvaguardati i diritti di terzi, da verificarsi nell’ambito dei PRGC.

(omissis)

Allegato 1

Elenco dei Comuni in posizione A per i quali è stato proposto l’esonero dall’adeguamento dello strumento urbanistico al PAI nell’ambito delle Conferenze Programmatiche.

116 Comuni.

PROVINCIA Di ALESSANDRIA (totale 24 Comuni).

1. ALESSANDRIA

2. ALLUVIONI CAMBIO’

3. BORGO SAN MARTINO

4. BOZZOLE

5. CASALEGGIO BOIRO

6. CASSANO SPINOLA

7. CASTELLAZZO BORMIDA

8. CERRETO GRUE

9. CONIOLO

10. CREMOLINO

11. FRASSINETO PO

12. GABIANO

13. GAMALERO

14. GIAROLE

15. GUAZZORA

16. MIRABELLO MONFERRATO

17. OCCIMIANO

18. PASTURANA

19. POMARO MONFERRATO

20. QUARGNENTO

21. SALA MONFERRATO

22. TICINETO

23. TREVILLE

24. VALMACCA

PROVINCIA DI ASTI (totale 15 Comuni).

1. BRUNO

2. CASTAGNOLE LANZE

3. CASTELLERO

4. CASTELNUOVO DON BOSCO

5. CELLARENGO

6. FRINCO

7. INCISA SCAPACCINO

8. MONALE

9. MONCALVO

10. MONTEMAGNO

11. PENANGO

12. REVIGLIASCO

13. SAN MARTINO ALFIERI

14. SAN MARZANO OLIVETO

15. TONCO

PROVINCIA DI BIELLA (totale 4 Comuni).

1. CERRIONE

2. PONDERANO

3. PRALUNGO

4. TRIVERO

PROVINCIA DI CUNEO (totale 26 Comuni)

Ambito Cuneo.

1. BORGO SAN DALMAZZO

2. CHIUSA PESIO

3. VILLAFALLETTO

Ambito Alba.

1. BALDISSERO D’ALBA

2. BARBARESCO

3. BENEVELLO

4. CERRETO LANGHE

5. CERESOLE D’ALBA

6. CORNELIANO D’ALBA

7. COSSANO BELBO

8. GOVONE

9. LA MORRA

10. MONTALDO ROERO

11. NOVELLO

12. PERLETTO

13. RODDI

14. TORRE BORMIDA

Ambito Saluzzo.

1. FRASSINO

2. MANTA

Ambito Mondovi.

1. CASTELLINO TANARO

2. CIGLIE’

3. FRABOSA SOTTANA

4. MONASTERO VASCO

5. PRUNETTO

6. SALE LANGHE

7. VICOFORTE

PROVINCIA DI NOVARA (totale 14 Comuni).

1. ARONA

2. BARENGO

3. BORGOLAVEZZARO

4. CUREGGIO

5. DORMELLETTO

6. GARGALLO

7. INVORIO

8. MANDELLO VITTA

9. MOMO

10. OLEGGIO CASTELLO

11. PELLA

12. ROMENTINO

13. SAN NAZZARO SESIA

14. VERUNO

PROVINCIA DI TORINO. (totale 25 Comuni).

Ambito Ivrea.

1. AZEGLIO

2. FORNO CANAVESE

3. PERTUSIO

4. PRASCORSANO

5. RIVARA

6. SAN GIORGIO CANAVESE

7. VIALFRE’

8. VISCHE

Ambito Lanzo-Ciriè.

1. LEVONE

2. SAN MAURIZIO CANAVESE

Ambito Pinerolo.

______

Ambito Susa.

1. SAUZE DI CESANA

Ambito Torino.

1. ARIGNANO

2. CARMAGNOLA

3. CASELLE TORINESE

4. CHIERI

5. FOGLIZZO

6. LA CASSA

7. LA LOGGIA

8. LAURIANO

9. LEINI’

10. SAN BENIGNO CANAVESE

11. SAN RAFFAELE CIMENA

12. TORRAZZA PIEMONTE

13. VILLARBASSE

14. VOLVERA

PROVINCIA DEL VCO (totale 3 Comuni).

1. CASALE CORTE CERRO

2. GIGNESE

3. MERGOZZO

PROVINCIA DI VERCELLI (totale 5 Comuni).

1. PEZZANA

2. QUARONA

3. SALUGGIA

4. SAN GIACOMO VERCELLESE

5. SERRAVALLE SESIA

Allegato 2

Prime indicazioni sull’attuazione del
piano di assetto idrogeologico (PAI)

(adempimenti relativi alla deliberazione di adozione del PAI n. 18 del 26/4/01)

La deliberazione di adozione del PAI, in data 26 aprile 2001, n. 18/01, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po (pubblicata sulla GU n. 166 del 19/701 e sul BUR n. 30 del 25/7/01), dà l’avvia ad una serie di attività, che coinvolgono le competenze regionali e comunali.

La prima attività (prevista dall’articolo 15 della deliberazione 18/01), si esplica attraverso l’invio delle copie degli atti relativi ad ogni Comune, da parte della Regione, che dovranno essere, entro 15 giorni successivi al ricevimento, pubblicate mediante affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Il Sindaco dovrà, quindi, trasmettere alla Regione (1 copia alla Direzione Difesa del Suolo) la certificazione relativa all’avvenuta pubblicazione.

Ad ogni Comune verrà inviata copia dei seguenti elaborati:

- Deliberazione di adozione n. 18/01 del 26/4/2001;

- Relazione generale. Allegato 3 - Relazione sulle modifiche ed integrazioni apportate;

- Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo. Allegato 4 e 4.1 - Cartografia in scala 1:25.000 e 1:10.000;

- Norme di attuazione, costituite da:

- Titolo I - Norme generali per l’assetto della rete idrografica e dei versanti (aggiornamento),

- Titolo II - Norme per le fasce fluviali (aggiornamento),

- Titolo III - Derivazione di acque pubbliche e attuazione dell’articolo 8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (aggiornamento),

- Titolo IV - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato;

- Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, in scala 1:25.000.

Gli elaborati cartografici riportanti la delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali, saranno forniti ai Comuni relativamente al territorio di loro competenza e solo per quanto modificato e/o integrato rispetto al Progetto di PAI adottato con deliberazione 1/99, viceversa, per le carte non modificate in questa fase si confermano quelle del Progetto di PAI.

Le cartografie che i Comuni riceveranno in questa prima fase, pertanto, saranno riferite alle aree a rischio molto elevato (RME):

- le aree RME99, derivanti dal Piano Straordinario 267, redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, della legge 267/98, ed approvato con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999,

- le aree RME01, derivanti da nuove perimetrazioni, condivise nell’ambito delle Conferenze Programmatiche.

I Comuni dovranno applicare su tali aree le prescrizioni contenute nel Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI, che, ai sensi dell’articolo 5 delle medesime Norme, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti pubblici e per i soggetti privati.

Inoltre, le cartografie saranno anche relative alle fasce fluviali introdotte dal PAI.

Anche per questa fattispecie, le prescrizioni del PAI, richiamate all’articolo 27 delle Norme di attuazione, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante.

Vi è da sottolineare che l’articolo 9 della deliberazione dispone che le Fasce Fluviali del PAI, per le parti difformi, modificano ed integrano il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali vigente, sia in termini di delimitazione grafica, sia in termini normativi. Cioè, laddove le disposizioni del PAI si discosta 59 quelle del Piano Fasce vigente, prevalgono quelle del PAI.

L’articolo 11 della deliberazione, in particolare, introduce l’obbligo di un adempimento in ambito comunale che non era previsto nel PSFF, per quanto riguarda i territori delle fasce C retrostanti i limiti di progetto tra la fascia B e la fascia C: laddove si riscontri tale fattispecie i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni del PAI, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e ad applicare, anche parzialmente, le disposizioni relative alla fascia B contenute nelle Norme di attuazione, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti.

Verranno forniti successivamente, nell’ambito di un documento esplicativo, i criteri per l’individuazione dei Comuni che devono fare tale verifica, per la conduzione dell’analisi del rischio e per i riferimenti tecnici e legislativi esistenti (direttive, circolari e quant’altro).

Gli articoli 2, 3 e 4 della deliberazione, che sono relativi ad una particolare fattispecie di dissesti (più avanti descritta), non interesseranno i Comuni piemontesi in questa prima fase, in quanto la Regione sta attualmente svolgendo l’attività prevista dall’articolo 5 della deliberazione, che condurrà, entro 90 giorni dalla data della deliberazione stessa, alla definizione degli elaborati contenenti quelle indicazioni necessarie all’applicazione degli articoli richiamati.

L’articolo 5 è quello che regola l’attività da svolgersi a più breve scadenza da parte dell’Autorità di bacino e, conseguentemente, da parte della Regione: il Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume Po dovrà proporre al Comitato Istituzionale le integrazioni al PAI, relative alla cartografia dell’Allegato 4.

Tale attività coinvolge direttamente la Regione Piemonte, in particolare le quattro Direzioni (Difesa del Suolo, Servizi Tecnici di Prevenzione, Pianificazione e Gestione Urbanistica e Opere Pubbliche) che hanno condotto finora, in maniera congiunta, l’analisi e l’istruttoria delle osservazioni al PAI ed hanno organizzato e gestito le Conferenze Programmatiche. Nello specifico la Regione dovrà proporre all’Autorità di bacino le integrazioni cartografiche condivise nelle Conferenze stesse, derivanti sia dalle singole osservazioni accolte, sia dal quadro dei dissesti, aggiornato e validato, derivante dalla cartografia di carattere idrogeologIco, redatta sulla base di quanto disposto dalla Circolare PGR 7/Lap/96, elaborata a supporto degli strumenti urbanistici approvati e riconosciuti, nell’ambito delle Conferenze Programmatiche, già adeguati al PAI (n. 116), ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 delle Norme di attuazione del PAI.

Quando saranno esperiti tali adempimenti, e gli areali così individuali saranno contrassegnati con il segno grafico costituito da una bandierina gialla, il Comitato Istituzionale provvederà a deliberarne gli esiti (in termini di integrazioni cartografiche) e le Regioni provvederanno ad inviare le copie modificate ai Comuni interessati, i quali dovranno pubblicarle all’Albo Pretorio (seconda fase).

Le aree contrassegnate dalla bandierina gialla saranno classificabili, relativamente alla normativa d’uso del suolo ad essi associata, secondo due diverse fattispecie:

- la prima, relativa ai singoli dissesti condivisi, in cui i Comuni dovranno applicare le prescrizioni dell’articolo 9 delle Norme di attuazione del PAI, a partire dalla data di ricevimento degli elaborati, che, ai sensi dell’articolo 5 delle medesime Norme, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni, gli Enti pubblici e per i soggetti privati;

- la seconda, relativa a quei Piani regolatosi dichiarati già coerenti con il PAI nell’ambito delle Conferenze programmatiche, in cui continueranno a essere vigenti le norme del Piano regolatore stesso.

In tutti i casi richiamati, in cui le prescrizioni del PAI sono immediatamente vincolanti, si ritengono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del PAI e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere tempestivamente notificata la condizione di dissesto rilevata.

Per tutti gli areali relativi ai dissesti sui quali la cartografia aggiornata non ha individuato le bandierine gialle, e comunque a partire dalla prima fase, cioè da quando i Comuni riceveranno gli elaborati da pubblicare all’Albo Pretorio secondo quanto già richiamato, vige una norma cautelare", dettata dall’articolo 6 della deliberazione, 3º comma, secondo la quale il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti relativi a trasformazioni ed uso del territorio, deve essere supportato da una valutazione di compatibilità dell’intervento con le condizioni di dissesto effettivamente presenti sul territorio, effettuata a cura del richiedente, basata su idonea documentazione tecnica. Il Comune, nel rilasciare i provvedimenti suddetti, terrà conto di tale valutazione, al fine di garantire la sicurezza degli interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto idrogeologico e del rischio presente.

Il Comune sarà tenuto a dare comunicazione alla Regione del rilascio di tali provvedimenti, a soli fini statistici e conoscitivi, con cadenza trimestrale, inviandone 1 copia alle quattro Direzioni competenti: Servizi tecnici di Prevenzione, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, secondo il seguente schema:

indicazione dei dati del provvedimento edilizio:
conc/aut./dia. n. ___ del _____
rilasciata a _____
per la realizzazione di ______

indicazione del dissesto del PAI:
frane - Fa, Fq, Fs
esondazioni - Ee, Eb, Em
conoidi - Ca, Cp, Cn
valanghe - Ve, Vm

indicazione sullo stato dell’adeguamento dello strumento urbanistico.
________________

Si deve sottolineare ai Comuni che gli studi e le indagini geomorfologiche, a supporto del rilascio del provvedimenti edilizi di cui sopra, debbono essere trasposti nell’analisi geomorfologica e nel quadro del dissesto da effettuare sull’intero territorio comunale a supporto del PRGC o della Variante in adeguamento al PAI.

Per tutti i Comuni non rientranti tra i 116, già richiamati, ritenuti già adeguati alle disposizioni del PAI, ai sensi dell’articolo 1 delle Norme di attuazione del PAI medesimo, e dichiarati tali dalla deliberazione della Giunta regionale n. 51-2814 del 17/4/2001, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 6 della deliberazione, 1º e 2º comma, cioè la cosiddetta “Norma transitoria”.

Tale norma prevede che le Regioni, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del PAI, trasmettano all’Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell’elaborato 2 del PAI stesso, risultanti dalle varianti di adeguamento del PRG adottate dai Comuni, ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3 delle Norme di attuazione, nonché da quegli altri strumenti urbanistici già in corso di definizione per i quali si è ritenuta confacente la rappresentazione del quadro del dissesto.

Questo articolo differisce, di fatto, nel tempo l’immediata cogenza delle prescrizioni dettate dall’articolo 9 delle Norme di attuazione.

Gli effetti dell’applicazione di questa norma coinvolgeranno, in un processo complesso, sia i Comuni, sia le strutture regionali, le quali dovranno, a tal fine, strutturarsi, da un lato, per fornire le necessarie informazioni e indicazioni ai Comuni sul metodo, sulle scelte urbanistiche compatibili e sull’interpretazione delle disposizioni già esistenti, dall’altro, per costruire una procedura di approvazione delle varianti ai PRG coordinata e condivisa già delineata da questa deliberazione.

Decorso il termine previsto, i Comuni che non abbiano provveduto alle varianti di adeguamento ai sensi dell’articolo 18 delle Norme, dovranno rispettare le prescrizioni dell’articolo 9 delle Norme medesime.

La peculiarità della Valle Ossola è trattata dall’articolo 12, che merita comunque un chiarimento rispetto alle disposizioni da ritenersi prevalenti tra quelle contenute nel PAI e quelle del DPCM 7/12/95, modificato dal DPCM 27/3/98.

Anche in questo caso, è la revisione dello strumento urbanistico il mezzo per approfondire le analisi idrogeologiche e l’individuazione dei dissesti sul proprio territorio ad una scala compatibile, come già previsto dal DPCM vigente, ma scaduto il periodo temporale dì cui all’articolo 6 della deliberazione (i 18 mesi della “Norma transitoria”), i Comuni saranno comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 9 delle Norme di attuazione del PAI.

Per quanto riguarda le fasce fluviali vale, invece, quanto previsto agli articoli 10 e 11 della delibera, già precedentemente descritto.

In tutti i casi, fino alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del DPCM di approvazione del PAI si applicano le norme di salvaguardia di cui ai relativi articoli della deliberazione n. 18/01.

L’ultima disposizione della deliberazione n. 18/01, all’articolo 16, prevede una terza fase di aggiornamento: cioè, entro dodici mesi dalla data di adozione della deliberazione stessa, l’Autorità di bacino provvederà a redigere il testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative e della cartografia di riferimento. Questo testo sarà nuovamente soggetto all’approvazione da parte del Comitato Istituzionale.



DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)