Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31 - 3749
Adempimenti regionali conseguenti lapprovazione del Piano per lAssetto
Idrogeologico (PAI). Procedure per lespressione del parere Regionale sul
quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità
idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa
delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R.: n. 7/Lap
dell08.05.1996
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di incaricare la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione
dellaggiornamento del quadro del dissesto contenuto nel Piano per lAssetto
Idrogeologico, coerentemente con quanto stabilito dallart. 5 della Deliberazione
n.18/2001 del Comitato Istituzionale del 26.04.01, operando in collaborazione
e dintesa con le Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica,
Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, più espressamente competenti in materia
urbanistica e idraulica, riferita al reticolo idrografico principale e
secondario, secondo le fasi di seguito descritte:
a) aggiornamento del quadro del dissesto derivante dalle Osservazioni al
Progetto di PAI, accolte in fase istruttoria e/o acquisite nel corso delle
Conferenze Programmatiche, nellambito del gruppo di lavoro costituito
dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione Urbanistica, Servizi
Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, di cui alla
D.G.R. 51-2814 del 17.4.2001, con lintesa che alle verifiche relative
al reticolo idrografico di 3° Categoria provvederà la Direzione Regionale
Difesa del Suolo.
b) elaborazione di una legenda regionale per il rilievo del dissesto in
riferimento alla quale omogeneizzare le metodologie di rilevamento e di
rappresentazione grafica dei dissesti contenuti nei PRG, in sintonia con
le indicazioni già fornite nella Circ. P.G.R. n.7/LAP/96, quale standard
regionale nellelaborazione degli allegati geologici ai PRG.
c) elaborazione di una tabella di conversione per la traduzione del quadro
del dissesto regionale dalla scala propria degli strumenti urbanistici
alla scala di bacino.
d) aggiornamento del quadro del dissesto contenuto nel PAI attraverso linserimento
dei dissesti individuati nei PRG dei Comuni indicati nelle Conferenze Programmatiche
quali comuni da esonerare dalla verifica di compatibilità ai sensi dellart.18
delle NdA del PAI, il cui elenco, viene con il presente atto approvato
(allegato 1).
Al fine di ottemperare a quanto qui elencato, la Direzione Regionale Servizi
Tecnici di Prevenzione si avvarrà della collaborazione del CSI Piemonte
per lelaborazione informatica delle cartografie, prevedendo uno stretto
rapporto di collaborazione e di monitoraggio dei tempi e delle procedure
condivise con il CSI.
2. di promuovere la costituzione di specifici momenti unitari di lavoro
a livello decentrato composti da gruppi interdisciplinari di indirizzo
e di consulenza formati dalle Direzioni Regionali Pianificazione e Gestione
Urbanista, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo e Opere Pubbliche,
sulla base delle articolazioni territoriali di ogni Direzione, per lespressione
dei pareri in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli
indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica. Il coordinamento
dellattività anzidetta è attribuito alla Direzione Regionale Gestione
e Pianificazione Urbanistica in quanto responsabile del procedimento ai
fini dellemanazione degli atti di approvazione relativi agli strumenti
urbanistici.
Al riguardo il parere espresso di concerto terrà conto delle valutazioni
della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione finalizzate alla
definizione del quadro dei dissesti presente sul territorio e della pericolosità
da essi derivante, secondo quanto indicato dalla Circolare P.G.R. 7/LAP/96
quali I e II fase di indagine e di quelle delle Direzioni Regionali Difesa
del Suolo e Opere Pubbliche in merito alle questioni attinenti il reticolo
idrografico principale e secondario, anche ai sensi della Circolare n.
14/LAP/PET/98.
Gli studi relativi alle verifiche di compatibilità estesi a tutto il territorio
comunale, formulati in sintonia con i criteri contenuti nella Circ. P.G.R
n. 7/LAP/96 e nella Nota Tecnica Esplicativa e le eventuali varianti di
piano da queste derivanti, saranno oggetto del parere di cui sopra, i cui
esiti verranno trasferiti allAutorità di Bacino solo ad avvenuta adozione
del progetto di variante. Resta inteso che eventuali modificazioni che
dovessero intervenire nel corso delliter di approvazione dello strumento
urbanistico saranno tempestivamente comunicate allAutorità di Bacino.
Il gruppo interdisciplinare sarà quindi impegnato in unazione di supporto
ai Comuni nelle fasi propedeutiche alla predisposizione della documentazione
a corredo della strumentazione urbanistica e di esame degli elaborati tematici
e di sintesi relativi alle fasi I e II sopraccitate.
Il quadro del dissesto e della pericolosità condivisi nel parere istruttorio
dovrà essere conseguentemente adottato nellambito dei progetti preliminari
dei Piani Regolatori e/o delle varianti di adeguamento al PAI; il quadro
del dissesto e della pericolosità così definito costituirà tema per limplementazione
del Sistema Informativo Integrato (SII) e del PAI.
A questo proposito si dovrà prevedere che, a corredo degli atti predisposti
dai Comuni in sede di adozione del progetto (preliminare e definitivo)
dei piani regolatori e/o delle varianti per ladeguamento al PAI, venga
sottoscritta debita dichiarazione, a firma del Geologo e dellUrbanista
incaricati, in ordine al pieno recepimento delle valutazioni espresse in
materia di prevenzione dei rischi idrogeologici da parte delle competenti
Direzioni Regionali.
Lesame finale del progetto urbanistico competerà alla Direzione Regionale
Gestione e Pianificazione Urbanistica che potrà, se del caso, avvalersi
ancora delle Direzioni Regionali Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa
del Suolo e Opere Pubbliche in presenza di situazioni riconducibili a diverse
decisioni assunte dai Comuni e/o di valutazioni tecniche di difficile traduzione.
Una particolare considerazione si impone poi nei confronti di quegli strumenti
urbanistici (piani regolatori e varianti generali) che sono stati approvati
successivamente alla data di svolgimento delle Conferenze Programmatiche
ovvero che risultano allo stato attuale in itinere.
Con riferimento alla prima casistica del precedente capoverso sarà cura
della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, congiuntamente
alle Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche, laddove richiesto
per le tematiche trattate, accertare la completezza delle informazioni
sui dissesti contenute nella documentazione e di conseguenza validare il
nuovo quadro dei dissesti, modificativo e/o integrativo di quello proposto
dal PAI.
Conseguentemente la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione
provvederà alla traduzione secondo la legenda regionale del dissesto e
relativa tabella di conversione di cui alle lettere b) e c) del precedente
punto 1. ed allinserimento del nuovo quadro nel Sistema Informativo Integrato,
avviato ai sensi degli articoli 8, 9 e 63 della L.R.44/00.
Sarà compito delle Direzioni Regionali Gestione e Pianificazione Urbanistica
e Servizi Tecnici di Prevenzione procedere, nellambito del Sistema Informativo
Integrato, alla mosaicatura delle cartografie di sintesi prodotte a supporto
dei PRGC così validati.
Per quanto attiene invece ai PRG in itinere e/o in corso distruttoria
presso le Direzioni Regionali allatto della pubblicazione della presente
delibera, si evidenzia che gli stessi dovranno essere oggetto di parere
della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione che opererà dintesa
con le altre Direzioni Regionali Difesa del Suolo e Opere Pubbliche nellottica
anche di un contenimento dei tempi di approvazione degli strumenti urbanistici.
Non potendo prevedere un allineamento immediato a quanto sinora esposto,
è prevista la possibilità che alcuni dei procedimenti attualmente in corso
possano giungere ad approvazione con deliberazione della Giunta Regionale
pur in assenza di un quadro del dissesto esaustivo ed idoneo ad integrare
il PAI; in tale caso il Comune interessato non potrà essere esonerato dalladeguamento
al PAI e quindi dovrà anchesso procedere con ladozione di specifica variante
di adeguamento, corredata di idonei approfondimenti degli studi geomorfologici,
sino ad addivenire ad un parere condiviso del quadro del dissesto con la
successiva implementazione di quello individuato dal PAI e nellambito
del Sistema Informativo Integrato.
Le procedure urbanistiche che verranno attivate saranno in sintonia e salvaguarderanno
i principi di cautela di cui allart. 9 delle NdA del PAI, tramite norme
di PRG che, derivando da un quadro conoscitivo di maggior dettaglio definito
dalle indicazioni fornite dalla Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96, ne rappresentano
la corretta applicazione a livello locale, in coerenza con quanto disposto
dallart. 18 comma 4 delle NdA.
3. Di far propria lopportunità di emanare a tempi brevi, sulla scorta
di quanto indicato allart. 3 della deliberazione del Comitato Istituzionale
dellAutorità di Bacino n. 18 del 26.4.2001, uno specifico documento tecnico
di indirizzo per lattuazione del PAI in materia di pianificazione e disciplina
urbanistica, incaricando alluopo le Direzioni Regionali Pianificazione
e Gestione Urbanistica, Servizi Tecnici di Prevenzione, Difesa del Suolo
e Opere Pubbliche attraverso il gruppo di lavoro già costituito di cui
alla D.G.R. n. 51-2814 del 17.4.2001.
Per la stesura di tale documento tecnico si forniscono sin da ora alcune
indicazioni in merito ai primi adempimenti da assumere (illustrati nellallegato
2) nonché alle aree poste in Classe IIIb, secondo le indicazioni della
Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96, ed alle opere in esse realizzabili qualora individuate
in ambiti di versante e di pianura e/o in ambiti di Fascia B e C del PSFF-PAI,
giusto quanto qui di seguito riportato.
Gli ambiti individuati nei PRGC quali ambiti in Classe IIIb ai sensi
della Circ. P.G.R. n.7/LAP/96 dovranno ritenersi rappresentativi delle
Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di
riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico
esistente.....
Per tali contesti consegue il dovere da parte dellAmministrazione Comunale
di predisporre e approvare in primo luogo un piano comunale di protezione
civile e di individuare programmi di interventi, strutturali e non, per
la loro messa in sicurezza.
Linsieme delle aree comprese in Classe IIIb, a seguito della condivisione
del quadro del dissesto e della pericolosità sul territorio, andrà a costituire
informativa presso le Direzioni regionali competenti, concorrendo alla
definizione del quadro degli ambiti pericolosi noti nel territorio regionale,
al fine di una pianificazione degli interventi.
Pertanto la presenza di queste aree non rappresentano un diritto dellAmministrazione
Comunale nei confronti della Regione a ricevere in via prioritaria contributi
per interventi di sistemazione; sarà viceversa compito dellAmministrazione
provvedere allindividuazione dei finanziamenti necessari per tali opere
nellambito delle disponibilità comunali o attraverso gli ordinari finanziamenti
attivati sui capitoli delle leggi nazionali L.183/89, L.365/00 ecc o
regionali quali L.R18/84 , L.R.38/78, LR.54/75 ecc.
Per quanto infine attiene agli ambiti in Classe IIIb individuati in settori
già compresi nelle Fasce Fluviali del PAI - PSFF, si precisa che gli stessi
non potranno interessare le porzioni di territorio classificate come Fascia
A.
Viceversa, nei settori di Fascia B occorre esplicitare che gli interventi
di difesa funzionali alla sicurezza delle aree in Classe IIIb dovranno
limitarsi a quelli rappresentati dalle opere strutturali già previste (B
di progetto) nellambito dei Piani Stralcio di Bacino (PSFF - PAI).
Fatte salve tali opere, nelle aree in Classe IIIb situate in Fascia B,
dovranno essere attivati interventi non strutturali quali il Piano Comunale
di Protezione Civile e previsti modesti accorgimenti tecnici migliorativi
del drenaggio delle acque superficiali o reflue, concordando nel contempo
tra le Direzioni Regionali competenti la definizione, allinterno della
normativa degli strumenti urbanistici, delle eventuali limitazioni da applicarsi.
Nei settori di Fascia C le opere di difesa degli ambiti classificati IIIb
dovranno essere in sintonia con tutte le indicazioni e le cautele derivanti
dal PAI ed in particolare dovranno essere salvaguardati i diritti di terzi,
da verificarsi nellambito dei PRGC.
(omissis)
Allegato 1
Elenco dei Comuni in posizione A per i quali è stato proposto lesonero
dalladeguamento dello strumento urbanistico al PAI nellambito delle Conferenze
Programmatiche.
116 Comuni.
PROVINCIA Di ALESSANDRIA (totale 24 Comuni).
1. ALESSANDRIA
2. ALLUVIONI CAMBIO
3. BORGO SAN MARTINO
4. BOZZOLE
5. CASALEGGIO BOIRO
6. CASSANO SPINOLA
7. CASTELLAZZO BORMIDA
8. CERRETO GRUE
9. CONIOLO
10. CREMOLINO
11. FRASSINETO PO
12. GABIANO
13. GAMALERO
14. GIAROLE
15. GUAZZORA
16. MIRABELLO MONFERRATO
17. OCCIMIANO
18. PASTURANA
19. POMARO MONFERRATO
20. QUARGNENTO
21. SALA MONFERRATO
22. TICINETO
23. TREVILLE
24. VALMACCA
PROVINCIA DI ASTI (totale 15 Comuni).
1. BRUNO
2. CASTAGNOLE LANZE
3. CASTELLERO
4. CASTELNUOVO DON BOSCO
5. CELLARENGO
6. FRINCO
7. INCISA SCAPACCINO
8. MONALE
9. MONCALVO
10. MONTEMAGNO
11. PENANGO
12. REVIGLIASCO
13. SAN MARTINO ALFIERI
14. SAN MARZANO OLIVETO
15. TONCO
PROVINCIA DI BIELLA (totale 4 Comuni).
1. CERRIONE
2. PONDERANO
3. PRALUNGO
4. TRIVERO
PROVINCIA DI CUNEO (totale 26 Comuni)
Ambito Cuneo.
1. BORGO SAN DALMAZZO
2. CHIUSA PESIO
3. VILLAFALLETTO
Ambito Alba.
1. BALDISSERO DALBA
2. BARBARESCO
3. BENEVELLO
4. CERRETO LANGHE
5. CERESOLE DALBA
6. CORNELIANO DALBA
7. COSSANO BELBO
8. GOVONE
9. LA MORRA
10. MONTALDO ROERO
11. NOVELLO
12. PERLETTO
13. RODDI
14. TORRE BORMIDA
Ambito Saluzzo.
1. FRASSINO
2. MANTA
Ambito Mondovi.
1. CASTELLINO TANARO
2. CIGLIE
3. FRABOSA SOTTANA
4. MONASTERO VASCO
5. PRUNETTO
6. SALE LANGHE
7. VICOFORTE
PROVINCIA DI NOVARA (totale 14 Comuni).
1. ARONA
2. BARENGO
3. BORGOLAVEZZARO
4. CUREGGIO
5. DORMELLETTO
6. GARGALLO
7. INVORIO
8. MANDELLO VITTA
9. MOMO
10. OLEGGIO CASTELLO
11. PELLA
12. ROMENTINO
13. SAN NAZZARO SESIA
14. VERUNO
PROVINCIA DI TORINO. (totale 25 Comuni).
Ambito Ivrea.
1. AZEGLIO
2. FORNO CANAVESE
3. PERTUSIO
4. PRASCORSANO
5. RIVARA
6. SAN GIORGIO CANAVESE
7. VIALFRE
8. VISCHE
Ambito Lanzo-Ciriè.
1. LEVONE
2. SAN MAURIZIO CANAVESE
Ambito Pinerolo.
______
Ambito Susa.
1. SAUZE DI CESANA
Ambito Torino.
1. ARIGNANO
2. CARMAGNOLA
3. CASELLE TORINESE
4. CHIERI
5. FOGLIZZO
6. LA CASSA
7. LA LOGGIA
8. LAURIANO
9. LEINI
10. SAN BENIGNO CANAVESE
11. SAN RAFFAELE CIMENA
12. TORRAZZA PIEMONTE
13. VILLARBASSE
14. VOLVERA
PROVINCIA DEL VCO (totale 3 Comuni).
1. CASALE CORTE CERRO
2. GIGNESE
3. MERGOZZO
PROVINCIA DI VERCELLI (totale 5 Comuni).
1. PEZZANA
2. QUARONA
3. SALUGGIA
4. SAN GIACOMO VERCELLESE
5. SERRAVALLE SESIA
Allegato 2
Prime indicazioni sullattuazione del
(adempimenti relativi alla deliberazione di adozione del PAI n. 18 del
26/4/01)
La deliberazione di adozione del PAI, in data 26 aprile 2001, n. 18/01,
del Comitato Istituzionale dellAutorità di bacino del fiume Po (pubblicata
sulla GU n. 166 del 19/701 e sul BUR n. 30 del 25/7/01), dà lavvia ad
una serie di attività, che coinvolgono le competenze regionali e comunali.
La prima attività (prevista dallarticolo 15 della deliberazione 18/01),
si esplica attraverso linvio delle copie degli atti relativi ad ogni Comune,
da parte della Regione, che dovranno essere, entro 15 giorni successivi
al ricevimento, pubblicate mediante affissione allAlbo Pretorio per 15
giorni consecutivi. Il Sindaco dovrà, quindi, trasmettere alla Regione
(1 copia alla Direzione Difesa del Suolo) la certificazione relativa allavvenuta
pubblicazione.
Ad ogni Comune verrà inviata copia dei seguenti elaborati:
- Deliberazione di adozione n. 18/01 del 26/4/2001;
- Relazione generale. Allegato 3 - Relazione sulle modifiche ed integrazioni
apportate;
- Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri
abitati montani esposti a pericolo. Allegato 4 e 4.1 - Cartografia in scala
1:25.000 e 1:10.000;
- Norme di attuazione, costituite da:
- Titolo I - Norme generali per lassetto della rete idrografica e dei
versanti (aggiornamento),
- Titolo II - Norme per le fasce fluviali (aggiornamento),
- Titolo III - Derivazione di acque pubbliche e attuazione dellarticolo
8, comma 3, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (aggiornamento),
- Titolo IV - Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato;
- Tavole di delimitazione delle Fasce Fluviali, in scala 1:25.000.
Gli elaborati cartografici riportanti la delimitazione delle aree in dissesto
e delle fasce fluviali, saranno forniti ai Comuni relativamente al territorio
di loro competenza e solo per quanto modificato e/o integrato rispetto
al Progetto di PAI adottato con deliberazione 1/99, viceversa, per le carte
non modificate in questa fase si confermano quelle del Progetto di PAI.
Le cartografie che i Comuni riceveranno in questa prima fase, pertanto,
saranno riferite alle aree a rischio molto elevato (RME):
- le aree RME99, derivanti dal Piano Straordinario 267, redatto ai sensi
dellarticolo 1, comma 1 bis, della legge 267/98, ed approvato con deliberazione
n. 14 del 26 ottobre 1999,
- le aree RME01, derivanti da nuove perimetrazioni, condivise nellambito
delle Conferenze Programmatiche.
I Comuni dovranno applicare su tali aree le prescrizioni contenute nel
Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI, che, ai sensi dellarticolo
5 delle medesime Norme, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante
per le Amministrazioni, gli Enti pubblici e per i soggetti privati.
Inoltre, le cartografie saranno anche relative alle fasce fluviali introdotte
dal PAI.
Anche per questa fattispecie, le prescrizioni del PAI, richiamate allarticolo
27 delle Norme di attuazione, sono dichiarate di carattere immediatamente
vincolante.
Vi è da sottolineare che larticolo 9 della deliberazione dispone che le
Fasce Fluviali del PAI, per le parti difformi, modificano ed integrano
il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali vigente, sia in termini di delimitazione
grafica, sia in termini normativi. Cioè, laddove le disposizioni del PAI
si discosta 59 quelle del Piano Fasce vigente, prevalgono quelle del PAI.
Larticolo 11 della deliberazione, in particolare, introduce lobbligo
di un adempimento in ambito comunale che non era previsto nel PSFF, per
quanto riguarda i territori delle fasce C retrostanti i limiti di progetto
tra la fascia B e la fascia C: laddove si riscontri tale fattispecie i
Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alle
disposizioni del PAI, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e
ad applicare, anche parzialmente, le disposizioni relative alla fascia
B contenute nelle Norme di attuazione, fino alla avvenuta realizzazione
delle opere, al fine di minimizzare le condizioni di rischio esistenti.
Verranno forniti successivamente, nellambito di un documento esplicativo,
i criteri per lindividuazione dei Comuni che devono fare tale verifica,
per la conduzione dellanalisi del rischio e per i riferimenti tecnici
e legislativi esistenti (direttive, circolari e quantaltro).
Gli articoli 2, 3 e 4 della deliberazione, che sono relativi ad una particolare
fattispecie di dissesti (più avanti descritta), non interesseranno i Comuni
piemontesi in questa prima fase, in quanto la Regione sta attualmente svolgendo
lattività prevista dallarticolo 5 della deliberazione, che condurrà,
entro 90 giorni dalla data della deliberazione stessa, alla definizione
degli elaborati contenenti quelle indicazioni necessarie allapplicazione
degli articoli richiamati.
Larticolo 5 è quello che regola lattività da svolgersi a più breve scadenza
da parte dellAutorità di bacino e, conseguentemente, da parte della Regione:
il Segretario Generale dellAutorità di bacino del fiume Po dovrà proporre
al Comitato Istituzionale le integrazioni al PAI, relative alla cartografia
dellAllegato 4.
Tale attività coinvolge direttamente la Regione Piemonte, in particolare
le quattro Direzioni (Difesa del Suolo, Servizi Tecnici di Prevenzione,
Pianificazione e Gestione Urbanistica e Opere Pubbliche) che hanno condotto
finora, in maniera congiunta, lanalisi e listruttoria delle osservazioni
al PAI ed hanno organizzato e gestito le Conferenze Programmatiche. Nello
specifico la Regione dovrà proporre allAutorità di bacino le integrazioni
cartografiche condivise nelle Conferenze stesse, derivanti sia dalle singole
osservazioni accolte, sia dal quadro dei dissesti, aggiornato e validato,
derivante dalla cartografia di carattere idrogeologIco, redatta sulla base
di quanto disposto dalla Circolare PGR 7/Lap/96, elaborata a supporto degli
strumenti urbanistici approvati e riconosciuti, nellambito delle Conferenze
Programmatiche, già adeguati al PAI (n. 116), ai sensi del comma 1 dellarticolo
18 delle Norme di attuazione del PAI.
Quando saranno esperiti tali adempimenti, e gli areali così individuali
saranno contrassegnati con il segno grafico costituito da una bandierina
gialla, il Comitato Istituzionale provvederà a deliberarne gli esiti (in
termini di integrazioni cartografiche) e le Regioni provvederanno ad inviare
le copie modificate ai Comuni interessati, i quali dovranno pubblicarle
allAlbo Pretorio (seconda fase).
Le aree contrassegnate dalla bandierina gialla saranno classificabili,
relativamente alla normativa duso del suolo ad essi associata, secondo
due diverse fattispecie:
- la prima, relativa ai singoli dissesti condivisi, in cui i Comuni dovranno
applicare le prescrizioni dellarticolo 9 delle Norme di attuazione del
PAI, a partire dalla data di ricevimento degli elaborati, che, ai sensi
dellarticolo 5 delle medesime Norme, sono dichiarate di carattere immediatamente
vincolante per le Amministrazioni, gli Enti pubblici e per i soggetti privati;
- la seconda, relativa a quei Piani regolatosi dichiarati già coerenti
con il PAI nellambito delle Conferenze programmatiche, in cui continueranno
a essere vigenti le norme del Piano regolatore stesso.
In tutti i casi richiamati, in cui le prescrizioni del PAI sono immediatamente
vincolanti, si ritengono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o
per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai
sensi dellarticolo 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto
ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata
in vigore del PAI e vengano completati entro il termine di tre anni dalla
data di inizio. In ogni caso al titolare della concessione dovrà essere
tempestivamente notificata la condizione di dissesto rilevata.
Per tutti gli areali relativi ai dissesti sui quali la cartografia aggiornata
non ha individuato le bandierine gialle, e comunque a partire dalla prima
fase, cioè da quando i Comuni riceveranno gli elaborati da pubblicare allAlbo
Pretorio secondo quanto già richiamato, vige una norma cautelare", dettata
dallarticolo 6 della deliberazione, 3º comma, secondo la quale il rilascio
di concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti equivalenti relativi a
trasformazioni ed uso del territorio, deve essere supportato da una valutazione
di compatibilità dellintervento con le condizioni di dissesto effettivamente
presenti sul territorio, effettuata a cura del richiedente, basata su idonea
documentazione tecnica. Il Comune, nel rilasciare i provvedimenti suddetti,
terrà conto di tale valutazione, al fine di garantire la sicurezza degli
interventi edilizi ed infrastrutturali ed il non aggravio del dissesto
idrogeologico e del rischio presente.
Il Comune sarà tenuto a dare comunicazione alla Regione del rilascio di
tali provvedimenti, a soli fini statistici e conoscitivi, con cadenza trimestrale,
inviandone 1 copia alle quattro Direzioni competenti: Servizi tecnici di
Prevenzione, Pianificazione e Gestione Urbanistica, Difesa del Suolo e
Opere Pubbliche, secondo il seguente schema:
indicazione dei dati del provvedimento edilizio:
indicazione del dissesto del PAI:
indicazione sullo stato delladeguamento dello strumento urbanistico.
Si deve sottolineare ai Comuni che gli studi e le indagini geomorfologiche,
a supporto del rilascio del provvedimenti edilizi di cui sopra, debbono
essere trasposti nellanalisi geomorfologica e nel quadro del dissesto
da effettuare sullintero territorio comunale a supporto del PRGC o della
Variante in adeguamento al PAI.
Per tutti i Comuni non rientranti tra i 116, già richiamati, ritenuti già
adeguati alle disposizioni del PAI, ai sensi dellarticolo 1 delle Norme
di attuazione del PAI medesimo, e dichiarati tali dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 51-2814 del 17/4/2001, si applicano le disposizioni
previste dallarticolo 6 della deliberazione, 1º e 2º comma, cioè la cosiddetta
Norma transitoria.
Tale norma prevede che le Regioni, entro 18 mesi dallentrata in vigore
del PAI, trasmettano allAutorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento
dellelaborato 2 del PAI stesso, risultanti dalle varianti di adeguamento
del PRG adottate dai Comuni, ai sensi dellarticolo 18, commi 2 e 3 delle
Norme di attuazione, nonché da quegli altri strumenti urbanistici già in
corso di definizione per i quali si è ritenuta confacente la rappresentazione
del quadro del dissesto.
Questo articolo differisce, di fatto, nel tempo limmediata cogenza delle
prescrizioni dettate dallarticolo 9 delle Norme di attuazione.
Gli effetti dellapplicazione di questa norma coinvolgeranno, in un processo
complesso, sia i Comuni, sia le strutture regionali, le quali dovranno,
a tal fine, strutturarsi, da un lato, per fornire le necessarie informazioni
e indicazioni ai Comuni sul metodo, sulle scelte urbanistiche compatibili
e sullinterpretazione delle disposizioni già esistenti, dallaltro, per
costruire una procedura di approvazione delle varianti ai PRG coordinata
e condivisa già delineata da questa deliberazione.
Decorso il termine previsto, i Comuni che non abbiano provveduto alle varianti
di adeguamento ai sensi dellarticolo 18 delle Norme, dovranno rispettare
le prescrizioni dellarticolo 9 delle Norme medesime.
La peculiarità della Valle Ossola è trattata dallarticolo 12, che merita
comunque un chiarimento rispetto alle disposizioni da ritenersi prevalenti
tra quelle contenute nel PAI e quelle del DPCM 7/12/95, modificato dal
DPCM 27/3/98.
Anche in questo caso, è la revisione dello strumento urbanistico il mezzo
per approfondire le analisi idrogeologiche e lindividuazione dei dissesti
sul proprio territorio ad una scala compatibile, come già previsto dal
DPCM vigente, ma scaduto il periodo temporale dì cui allarticolo 6 della
deliberazione (i 18 mesi della Norma transitoria), i Comuni saranno comunque
tenuti a rispettare le prescrizioni di cui allarticolo 9 delle Norme di
attuazione del PAI.
Per quanto riguarda le fasce fluviali vale, invece, quanto previsto agli
articoli 10 e 11 della delibera, già precedentemente descritto.
In tutti i casi, fino alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del DPCM
di approvazione del PAI si applicano le norme di salvaguardia di cui ai
relativi articoli della deliberazione n. 18/01.
Lultima disposizione della deliberazione n. 18/01, allarticolo 16, prevede
una terza fase di aggiornamento: cioè, entro dodici mesi dalla data di
adozione della deliberazione stessa, lAutorità di bacino provvederà a
redigere il testo aggiornato ed unificato di tutte le disposizioni normative
e della cartografia di riferimento. Questo testo sarà nuovamente soggetto
allapprovazione da parte del Comitato Istituzionale.
DETERMINAZIONI
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori
è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)
piano di assetto idrogeologico (PAI)
conc/aut./dia. n. ___
del _____
rilasciata a _____
per la realizzazione di ______
frane - Fa, Fq, Fs
esondazioni - Ee, Eb,
Em
conoidi - Ca, Cp, Cn
valanghe - Ve, Vm
________________
DEI DIRIGENTI