Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001
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Legge regionale 3 settembre 2001, n. 22.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme
per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio
2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno allaccesso alle abitazioni
in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sullordinamento
contabile della Regione Piemonte.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Larticolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come modificato
dallarticolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51, e sostituito
dal seguente:
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati
o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo
dello Stato o della Regione, nonche a quelli acquistati, realizzati o
recuperati da enti pubblici non economici per le finalita sociali proprie
delledilizia residenziale pubblica.
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati
o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legge 15 dicembre
1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980,
n. 25, dellarticolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dellarticolo 4 del
decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118 e dellarticolo 5 del decreto legge 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,
n. 899.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) di servizio e cioe quelli per i quali la legge preveda la semplice
concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto
di locazione;
c) di proprieta degli enti pubblici previdenziali, purche non realizzati
o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato
o della Regione
d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo
1952, n. 137 e successive modificazioni.
4. Sono altresi esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione,
gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora
riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la
permanenza nelledilizia residenziale pubblica.
5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta regionale:
a) gli alloggi che per modalita di acquisizione, per destinazione funzionale,
per caratteristiche dellutenza insediata, quali comunita alloggio terapeutiche
o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico o artistico,
non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri delledilizia residenziale
pubblica;
b) gli alloggi di proprieta degli enti pubblici non economici che non
siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione
e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli
per laccesso alledilizia residenziale pubblica.
6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio
non appena siano cessati la causa e luso contingenti per i quali sono
stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.".
Art. 2.
1. Larticolo 2 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 2 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 2. (Requisiti per laccesso)
1. I requisiti per conseguire lassegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente allUnione europea; il
cittadino di altri Stati e ammesso qualora sia legalmente soggiornante
in Italia e svolga una regolare attivita di lavoro subordinato o autonomo
da almeno tre anni;
b) residenza anagrafica o attivita lavorativa esclusiva o principale nel
comune o in uno dei comuni compresi nellambito territoriale cui si riferisce
il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati allestero,
per i quali e ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarita di diritti di proprieta, usufrutto, uso e abitazione
su uno o piu immobili ubicati in qualsiasi localita, la cui rendita catastale
rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe
I del comune o della zona censuaria in cui e ubicato limmobile o la quota
prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa
va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili
utilizzati per lo svolgimento diretto di attivita economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta immediata o futura
di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti
pubblici, sempre che lalloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar
luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile,
desumibile dallultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi
dellarticolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite
per laccesso alledilizia sovvenzionata vigente al momento dellindizione
del bando di concorso. Il reddito e riferito alla famiglia tipo di due
componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti
e ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla
presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali e operata
la deduzione del reddito ai sensi dellarticolo 21 della l. 457/1978, corrispondono,
ai presenti fini, a 0,5 unita. Per le famiglie di nuova formazione, come
definite allarticolo 10, comma 1, lettera i), numero 2), il reddito annuo
complessivo e costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno
dei nubendi;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge,
lalloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarita da parte di alcun componente il nucleo familiare di
altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio
nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa allalloggio
di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale
pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dallassegnazione dellalloggio
a seguito di morosita, salvo che il debito conseguente a morosita sia
stato estinto prima della presentazione della domanda.
2. Particolari requisiti aggiuntivi, legati a peculiari esigenze locali,
possono essere stabiliti in relazione allassegnazione di alloggi realizzati
con finanziamenti destinati a specifiche finalita. Per tali interventi
i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti
integrativi rispondenti alle finalita programmatorie, con riferimento
anche alleventuale anzianita di residenza.
3. I comuni hanno facolta di assegnare unaliquota massima del 30 per
cento, arrotondato allunita superiore, degli alloggi che si rendono disponibili
su base annua a nuclei collocati in graduatoria ed in possesso di ulteriori
requisiti stabiliti e verificati dai comuni medesimi.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione
del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d)
ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono permanere al momento dellassegnazione,
nonche successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di
cui al comma 1, lettera e), per il quale il limite di reddito, in costanza
di rapporto, e moltiplicato per due, e per il requisito di cui al comma
1, lettera g), che deve sussistere al momento della stipula della convenzione
relativa allalloggio di nuova assegnazione.
6. Lassegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto,
per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito
per lassegnazione.
7. Lente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 6, comunica
allinteressato la perdita della qualifica di assegnatario e lautomatico
assoggettamento del rapporto al canone di cui allarticolo 19, comma 2.".
Art. 3.
1. Larticolo 3 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 3 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 3. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) il reddito annuo complessivo e quello imponibile relativo allultima
dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi
previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo
che svolga attivita lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
Oltre allimponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennita,
pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse,
ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti
norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Per la
definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento
a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e
dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati
con loro conviventi. Fanno altresi parte del nucleo il convivente more
uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado,
gli affini entro il secondo grado, purche la stabile convivenza con il
concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del
bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati
componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di
parentela o affinita qualora, alla data di pubblicazione del bando, la
convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine lassistenza
a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica
con atto di notorieta sia da parte del concorrente, sia da parte delle
persone conviventi. La stabilita della convivenza non viene meno quando
linterruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di
lavoro, di studio;
c) per locali impropriamente adibiti ad abitazione, sempre che siano privi
di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei
locali che per la loro struttura e originaria finalita non siano destinati
ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra lultimo
piano e il tetto senza plafonature;
d) per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della
cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dallarticolo 3, quarto
comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri
quadrati;
e) per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di
edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni
vigenti;
f) per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico,
in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate
dalla vigente normativa statale in materia;
g) per alloggio scadente si intende lunita immobiliare che non dispone
di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina
e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che
dispone di servizi igienici comuni a piu unita immobiliari. Per alloggio
scadente si intende altresi limmobile in cui risultino in scadenti condizioni
almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri
dellunita immobiliare:
1) elementi propri dellunita immobiliare:
1.1) pavimenti;
1.2) pareti e soffitti;
1.3) infissi;
1.4) impianto elettrico;
1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
1.6) impianto di riscaldamento;
2) elementi comuni:
2.1) accessi, scale e ascensore;
2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere..
Art. 4.
1. Larticolo 4 l.r. 46/1995, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46,
e sostituito dal seguente:
Art. 4. (Ente legittimato allemissione del bando)
1. Le assegnazioni che, a norma dellarticolo 95 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni
devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione
di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti
per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta regionale puo
autorizzare lemanazione di bandi speciali per lassegnazione di alloggi
specificatamente individuati.
2. I bandi sono emessi almeno ogni due anni dai comuni o dai loro consorzi,
con facolta di delega alle agenzie territoriali per la casa (ATC) competenti
per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall ATC delegata.
3. Qualora il comune non provveda allemissione del bando entro i due anni
dal precedente, puo comunque provvedere entro i sei mesi successivi. Tale
termine e elevato a dodici mesi per i comuni con popolazione superiore
a 100 mila abitanti. Decorso inutilmente tale termine di proroga, laliquota
di cui allarticolo 13, commi 1 e 2, e ridotta per il comune inadempiente
al 30 per cento, finche non venga emesso il nuovo bando.
4. Le funzioni esecutive concernenti lassegnazione degli alloggi possono
essere delegate dai comuni alle ATC , con rimborso dei costi sostenuti
dall ATC delegata.".
Art. 5.
1. Il comma 2 dellarticolo 6 della l.r. 46/1995, e sostituito dal seguente:
2. Al fine di assicurare linformazione ai cittadini italiani emigrati
allestero, i comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche
o consolari dei Paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente
iscritti allAnagrafe degli Italiani residenti allestero ( AIRE ) del
comune..
Art. 6.
1. Larticolo 7 della l.r. 46/1995,, come modificato dallarticolo 5 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 7. (Contenuti del bando)
1. Il bando deve indicare:
a) i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano
gli alloggi da assegnare;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano
previste diverse modalita di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti prescritti dallarticolo 2, commi 1 e 2, nonche gli eventuali
altri requisiti che possano essere stabiliti ai sensi dellarticolo 2,
comma 3;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il luogo di presentazione della domanda ed il termine, non inferiore
a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la presentazione
stessa;
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare
situazione dei lavoratori emigrati allestero, nonche gli stati, i fatti
e le qualita personali del richiedente che possano essere oggetto di autocertificazione
o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
2. Per i lavoratori emigrati allestero il termine per la presentazione
della domanda e prorogato di trenta giorni.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera f), nei comuni ad alta
tensione abitativa individuati ai sensi della normativa vigente, il bando
puo prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova
delle dichiarazioni rese. In tal caso il comune redige un elenco pubblico
ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendone
lordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti
uguale alle assegnazioni da effettuare piu ad un congruo numero di riserve.".
Art. 7.
1. Larticolo 9 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 7 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 9. (Commissioni preposte alle graduatorie)
1. La graduatoria e predisposta da un organo collegiale di nomina regionale
con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. La Commissione
e istituita presso l ATC competente per territorio. Lampiezza dellambito
territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione
allentita della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione
della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi
dalla emanazione del bando. Tale obiettivo puo altresi essere garantito
per le aree metropolitane, con la formazione di piu Commissioni nominate
dalla Regione.
2. La Commissione provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti
dei requisiti previsti allarticolo 2, commi 1 e 2 e allattribuzione dei
punteggi previsti allarticolo 10, sulla base dei documenti richiesti dal
bando di concorso.
3. La Commissione e composta da:
a) un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni
di Presidente, designato dalla Corte dAppello;
b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale
dellAssociazione nazionale comuni italiani ( ANCI ) su proposta dei comuni
dellambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) un funzionario regionale;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
piu rappresentative su base nazionale, designato dintesa dalle medesime;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari piu
rappresentative a livello nazionale, designato dintesa dalle medesime;
f) un rappresentante dell ATC nel cui ambito territoriale sorgono gli
alloggi da assegnare, con funzioni di vice Presidente.
4. La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri effettivi di cui
al comma 3, nonche dei membri supplenti, che devono essere designati dai
medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi
la Commissione.
5. La Commissione puo regolarmente funzionare quando sono nominati almeno
cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
6. Entro trenta giorni dalla nomina, il Presidente convoca la Commissione.
Qualora non provveda entro tale termine, alla convocazione provvede il
Vice Presidente.
7. Per la validita delle deliberazioni e sufficiente la partecipazione
di meta piu uno dei componenti la Commissione. In caso di parita di
voti prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere
confermati.
9. La segreteria e formata da dipendenti dell ATC . Tra essi la Commissione
sceglie il segretario.
10. Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a
quello determinato per i membri dei Consigli di amministrazione di ciascuna
ATC . La copertura di spesa e assicurata nei programmi di intervento concernenti
le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi
oneri sono a carico di ciascuna ATC .".
Art. 8.
1. Larticolo 10 l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 8 della l.r.
n. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 10. (Punteggi da attribuire ai concorrenti)
1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle
condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione
del bando:
a) richiedenti che abitino con il nucleo familiare da almeno due anni in
baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici
o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi
preposti allassistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti
ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte
e simili: punti 4;
b) richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie
per raggiunti limiti di eta, conclusione del programma terapeutico, scadenza
dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi
a titolo temporaneo: punti 4;
c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o piu lavoratori
dipendenti con anzianita di contribuzione Gescal, risultante dalla somma
delle singole contribuzioni:
1) fino a cinque anni di contribuzione: punti 1;
2) oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione: punti 2;
3) oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: punti 3;
4) oltre venti anni di contribuzione: punti 4;
d) richiedenti che abitino con il nucleo familiare: 1) in alloggio il cui
stato, certificato dal comune, sia considerato scadente ai sensi dellarticolo
3, comma 1, lettera g): punti 1;
2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo,
doccia o vasca, oppure in alloggio provvisto di servizio igienico completo
esterno non in comune con altre famiglie: punti 2;
3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie:
punti 3;
e) richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in cui il
rapporto tra il totale delle persone residenti nellalloggio ed il totale
dei vani abitabili, come definiti allarticolo 3, comma 1, lettera d),
risulti essere:
1) uguale a 2: punti 1;
2) superiore a 2: punti 2;
3) superiore a 3: punti 3;
f) richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare,
composto da almeno due unita, in uno stesso alloggio con altro o piu
nuclei familiari, anchessi composti da almeno due unita:
1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;
g) richiedenti il cui reddito, come definito allarticolo 2, comma 1, lettera
e), risulti non superiore al:
1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1;
2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2;
3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3;
h) richiedenti che debbano abbandonare lalloggio:
1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza,
per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto
di lavoro: punti 2;
2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilita
o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi
dallautorita competente non oltre tre anni prima della data del bando:
punti 4;
3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:
3.1) se la sentenza e motivata da morosita: punti 1;
3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;
4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva
di sfratto:
4.1) se la sentenza e motivata da morosita: punti 2;
4.2) in tutti gli altri casi: punti 4;
i) richiedenti che appartengano alle seguenti categorie:
1) abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta, vivano soli o in
coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti
alcuna attivita lavorativa, anche se con uno o piu minori a carico: punti
3;
2) richiedenti che:
2.1) contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti
2;
2.2) abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del
bando: punti 3;
3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili:
3.1) con percentuale di invalidita compresa tra l80 per cento ed il 100
per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati
nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza
di quantificazione della percentuale di invalidita, minori, anziani o
disabili con certificazione rilasciata dallAzienda sanitaria locale (
ASL ) da cui risultino difficolta persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie delleta, riconosciute ai sensi delle vigenti normative:
punti 3. Tale punteggio e incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni
di invalidita sussistano per piu di un componente il nucleo familiare
e di ulteriori punti 2 in presenza di barriere architettoniche, certificata
dal comune, che comporti concreto impedimento al disabile nellaccessibilita
allalloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilita
posseduta. Il punteggio e ulteriormente incrementato di punti 1 qualora
il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di eta
superiore a sessantacinque anni;
3.2) con percentuale di invalidita compresa fra il 67 per cento ed il
79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio
collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 834/1981: punti
2. Tale punteggio e ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile
o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di eta superiore
a sessantacinque anni;
4) cittadini italiani emigrati allestero, che rientrino in Italia per
stabilirvi la loro residenza: punti 2;
5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano
attivita lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato:
punti 2;
l) nuclei familiari composti da cinque o piu persone: punti 1;
m) richiedenti gia inseriti in precedenti graduatorie per lassegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti 1 per ogni graduatoria
in cui sono stati inseriti;
n) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: punti 1;
o) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dellordine,
alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione,
deceduto per motivi di servizio nonche coniuge superstite o figlio di
caduti sul lavoro: punti 2.
2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e f), non e
richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi
a seguito di calamita, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dallautorita
competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli
organi preposti allassistenza pubblica.
3. I punteggi connessi allo sfratto per morosita di cui al comma 1, lettera
h), numeri 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione
e allegata lattestazione del comune di residenza che si tratta di morosita
incolpevole.
4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera
i), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e
la relativa percentuale di invalidita e sono rilasciate ai sensi della
normativa vigente in materia:
a) per gli invalidi civili dalla Azienda sanitaria locale ( ASL );
b) per gli invalidi del lavoro dallIstituto nazionale per lassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro ( INAIL );
c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni
mediche territoriali ospedaliere.
5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera i), oltre
ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati
dufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con
il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie
speciali cosi formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi
destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione
della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali
assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui allarticolo
13 ad eccezione di quelle di cui alla lettera i), numero 5.
6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonche
i punteggi previsti alle lettere a), b) e d). Nel caso di punteggi tra
loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.".
Art. 9.
1. Larticolo 11 l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 9 della l.r.
51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 11. (Formazione delle graduatorie)
1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei
documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza
e elevata a novanta giorni per gli ambiti territoriali con popolazione
superiore a 200 mila abitanti.
2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni
oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione
del bando, ad eccezione dellordinanza o sentenza esecutiva di sfratto
e della certificazione relativa alla percentuale di invalidita, che devono
comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per
lopposizione alla graduatoria provvisoria.
3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con lindicazione
del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonche dei modi e dei
termini per lopposizione, e pubblicata ed affissa per quindici giorni
consecutivi nellAlbo Pretorio del comune o dei comuni nellambito territoriale
in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell ATC in un luogo aperto
al pubblico.
4. Ai lavoratori emigrati allestero e data notizia dellavvenuta pubblicazione
della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. Dellavvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nellAlbo
Pretorio e, per i lavoratori emigrati allestero, dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare opposizione
alla Commissione, che provvede in merito, sulla base dei documenti gia
acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dellopponente,
i documenti che egli non abbia presentato nel termine alluopo fissato.
8. Esaurito lesame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria
definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico
ufficiale in qualita di ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio.
9. La graduatoria e pubblicata con le stesse formalita stabilite per
la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10. Gli alloggi sono assegnati secondo lordine stabilito nella graduatoria
definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando
non venga sostituita da una nuova graduatoria.
11. In caso di ricorso alle procedure di bando di cui allarticolo 7, comma
3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano
ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal comune
per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in
domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per
lassegnazione, la Commissione procedere a successive integrazioni della
graduatoria, secondo le stesse modalita indicate ai commi da 1 a 9.".
Art. 10.
1. I commi 2, 3, 4 e 5 dellarticolo 12 della l.r. 46/1995, sono abrogati.
Art. 11.
1. Larticolo 13 della l.r. 46/1995, come da ultimo modificato dallarticolo
1 della legge regionale 27 novembre 2000, n. 56, e sostituito dal seguente:
Art. 13. (Riserve)
1. I comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione,
unaliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata allunita superiore,
degli alloggi che si rendano disponibili su base annua, al di fuori delle
graduatorie di cui allarticolo 11, per far fronte a specifiche e documentate
situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamita, sfratti,
sistemazione di profughi, sgombero di unita abitative da recuperare o
altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni medesimi. I comuni
ad alta tensione abitativa sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2002,
ad assegnare unulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli
alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei
familiari soggetti a sfratto esecutivo. Il termine puo essere prorogato
dalla Giunta regionale in presenza del perdurare di situazioni di emergenza
connesse allesecuzione di sfratti.
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni devono
essere contenute nellaliquota massima di cui al comma 1 di alloggi da
assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Anche per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi
del comma 1 devono sussistere i requisiti prescritti allarticolo 2.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia assegnatario
di alloggio di edilizia residenziale pubblica divenuto inutilizzabile,
i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
5. Laccertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui
allarticolo 9, previa istruttoria dei comuni interessati.
6. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui
al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza, il comune può
procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui allarticolo
2, ma nellambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni
provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni. In tal caso
lente gestore provvede a stipulare con lassegnatario una specifica convenzione
a termine di durata pari a quella dellassegnazione.
7. In caso di calamita naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme
di legge, il comune e autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 6,
alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei
familiari che a seguito della calamita stessa non possano risiedere nellabitazione
a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga allaliquota massima prevista
dal comma 1.".
Art. 12.
1. Dopo larticolo 13 della l.r. 46/1995, e inserito il seguente:
Art. 13 bis. (Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco)
1. Gli appartenenti alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco possono
partecipare ai bandi per lassegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica emessi dai comuni anche in assenza del requisito di cui allarticolo
2, comma 1, lettera c), purche si tratti di immobili ubicati al di fuori
dellambito territoriale del bando, e del requisito di cui allarticolo
2, comma 1, lettera e).
2. I richiedenti di cui al comma 1 vengono posti, a cura della Commissione
di cui allarticolo 9, in unapposita graduatoria, dalla quale i comuni
attingono per lassegnazione degli alloggi che si rendano disponibili,
nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale
pubblica costituito da almeno dieci alloggi.
3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1 la possibilità di
richiedere laccesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i
comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi.
4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti
alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco, nellambito dellaliquota
di cui allarticolo 13, comma 1. Per il possesso dei requisiti valgono
le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.".
Art. 13.
1. Larticolo 14 l.r. 46/1995, e sostituito dal seguente:
Art. 14. (Ente competente alle assegnazioni)
1. Allassegnazione degli alloggi provvede il comune nel cui territorio
gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto
nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il comune non
provveda allassegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa
a disposizione, per tutto il tempo eccedente e tenuto a corrispondere
allente gestore il corrispettivo delle spese di amministrazione, generali
e di manutenzione ordinaria sostenute, nonche una quota pari allo 0,50
per cento annuo, rapportato su base mensile, del valore locativo dellalloggio.
I predetti corrispettivi non sono dovuti qualora lalloggio, dichiarato
dallente gestore disponibile allassegnazione, sia in stato scadente ai
sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera g).
2. Dellavvenuta assegnazione il comune dà notizia agli aventi diritto
con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e
il luogo per la scelta dellalloggio.
3. La scelta degli alloggi, nellambito di quelli da assegnare, e compiuta
dagli assegnatari secondo lordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
4. La scelta dellalloggio deve essere effettuata dallassegnatario o da
persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dellalloggio
entro i termini stabiliti dal comune, il sindaco comunica allassegnatario
con lettera raccomandata che puo fornire giustificazione, con la fissazione
di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per
la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.
5. Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione
o scelta dellalloggio, il sindaco pronuncia la decadenza dallassegnazione
ai sensi dellarticolo 29.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare
allalloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti
adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai
parametri previsti dalla presente legge o non risulti idoneo in relazione
alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidita.
In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi,
in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo
di validita della stessa.
7. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi
nella sede dellente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera
raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.
8. In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo
il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dellinteressato,
lassegnatario decade dallassegnazione ai sensi dellarticolo 29.
9. Non può essere di norma assegnato un alloggio con un numero di vani
abitabili, come definiti allarticolo 3, comma 1, lettera d), superiore
al numero dei componenti il nucleo familiare.
10. Il comune, in assenza di nuclei familiari collocati in graduatoria
con numero di componenti adeguato o in presenza di situazioni di emergenza
abitativa di cui allarticolo 13, puo disporre, di concerto con lente
gestore, lassegnazione di un alloggio con un numero di vani abitabili
superiore di un massimo di due unita il numero dei componenti il nucleo
familiare.
11. La Giunta regionale, su documentata richiesta congiunta del comune
in cui sono ubicati gli alloggi e dell ATC competente per territorio,
in cui si attesti limpossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo,
puo autorizzare lesclusione temporanea di alloggi di edilizia residenziale
pubblica dallapplicazione delle norme della presente legge. In tal caso
lintero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi della legge
9 dicembre 1998, n. 431, al netto delle spese riconosciute allente gestore,
e versato in gestione speciale come definita allarticolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.".
Art. 14.
1. Il comma 4 dellarticolo 15 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo
10 della l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
4. Qualora lassegnatario, titolare della convenzione da almeno cinque
anni, chieda la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza
in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero
o di cura, possono subentrare nella convenzione stessa nel seguente ordine:
il coniuge, gli ascendenti in linea retta di primo grado, i discendenti
in linea retta di primo grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti
dei discendenti in linea retta di primo grado e i discendenti in linea
retta di secondo grado. Laspirante assegnatario deve presentare domanda
di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio
dellalloggio da parte dellassegnatario e deve risultare stabilmente residente
nellalloggio da almeno tre anni..
Art. 15.
1. Larticolo 16 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 11 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 16. (Cambi alloggi)
1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o
sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonche di disagi abitativi di
carattere sociale, lente gestore e competente a predisporre programmi
di mobilita dellutenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa
verifica dello stato duso e di affollamento del patrimonio ed attivando
forme di partecipazione e di informazione dellutenza medesima. Per alloggio
sottoutilizzato si intende quello in cui il numero di vani abitabili, come
definiti allarticolo 3, comma 1, lettera d), supera di oltre due unita
il numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, lente gestore, dintesa
con il comune, può altresì utilizzare unaliquota non superiore al 30 per
cento degli alloggi di nuova costruzione.
3. Lente gestore provvede a sostituire laliquota di alloggi di nuova
costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi di
risulta, al fine di non sottrarre disponibilita ai partecipanti ai bandi
generali.
4. Il programma di mobilita e comunicato agli interessati, i quali, nei
trenta giorni successivi, possono presentare opposizione al legale rappresentante
dellente gestore, che decide entro sessanta giorni.
5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilita obbligatoria, anche dopo
leventuale rigetto dellopposizione presentata al legale rappresentante
dellente gestore, si applica loro un canone sanzionatorio pari al doppio
del canone dovuto ai sensi dellarticolo 19. Tale sanzione non si applica:
a) qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni
e lalloggio proposto per la mobilita sia ubicato al di fuori del quartiere
ATC di residenza;
b) qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o piu invalidi con
percentuale di invalidita compresa tra l80 e il 100 per cento.
6. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1 sono comunque consentiti
cambi consensuali, previa autorizzazione dellente gestore.
7. Lente gestore puo altresì concedere su richiesta dellassegnatario
cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute
o altre gravi e comprovate esigenze.
8. Il cambio e assentito o disposto dallente gestore, previa verifica
dellassenza di condizioni che ostino al mantenimento dellalloggio.
9. La gestione della mobilita dellutenza e disciplinata da apposito
regolamento predisposto dallente gestore.".
Art. 16.
1. La lettera a) del comma 1 dellarticolo 19 della l.r. 46/1995, come
modificata dallarticolo 12 della l.r. n. 51/1996, e sostituita dalla
seguente:
a) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore
al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruenti di soli redditi
da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene
la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 250 mila
annue, non puo eccedere l8 per cento del reddito di cui allarticolo
3, comma 1, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due
pensioni integrate al minimo INPS il canone non puo eccedere il 6 per
cento del reddito di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a). In ogni caso
il canone non puo essere inferiore al 30 per cento del canone di riferimento;.
Art. 17.
1. Larticolo 20 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 13 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 20. (Collocazione nelle fasce di reddito)
1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui allarticolo
19 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.
2. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli
assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce
di reddito e dei canoni di cui allarticolo 19, sono rilevati contestualmente
agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle
anagrafi della utenza e del patrimonio.
3. La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e lapplicazione
del relativo canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dellanno successivo
a quello in cui è stata effettuata lindagine reddituale.
4. Lassegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta,
di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito
una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore
e disposta dallente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.
Lassegnatario e tenuto ad autocertificare trimestralmente il perdurare
della diminuzione di reddito, fino alla successiva indagine reddituale.
Qualora lassegnatario non provveda a tale autocertificazione, lente gestore
provvede a ripristinare il canone applicato prima della collocazione nella
fascia inferiore.
5. Qualora lassegnatario non produca, entro i termini stabiliti dallente
gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta
si applica un canone pari a due volte lequo canone. Contestualmente lente
gestore provvede a darne segnalazione al comune nel quale e situato lalloggio
e per conoscenza allassegnatario stesso. Il comune provvede a verificare
che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria,
in quanto dipendente da particolari condizioni dellassegnatario, quali
invalidita, anzianita, analfabetismo o altre particolari gravi cause.
In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare, entro novanta
giorni dal ricevimento della segnalazione, linvolontarieta della mancata
o incompleta produzione di documentazione, nonche a coadiuvare lassegnatario
nella compilazione della documentazione stessa. In presenza della suddetta
attestazione di involontarieta, non si applica lincremento del canone
nella misura prevista al primo periodo del presente comma.
6. Lassegnatario di cui al comma 5 viene collocato nella fascia di competenza,
qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo
alla data di presentazione della documentazione stessa.
7. Qualora lassegnatario produca una documentazione da cui risulti un
reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, lente gestore ha lobbligo
di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti,
tale documentazione, dandone comunicazione allinteressato. In pendenza
di tale accertamento, allassegnatario è applicato il canone di cui allarticolo
19, comma 1, lettera c).
8. Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo allassegnatario un
reddito inferiore a quello previsto per lapplicazione del canone di cui
allarticolo 19, comma 1, lettera c), la riduzione del canone con i relativi
conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso.".
Art. 18.
1. Il comma 1 dellarticolo 21 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo
14 della l.r. n. 51/1996, e sostituito dal seguente:
1. E istituito nellambito regionale il fondo sociale per la corresponsione
di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori
dellabitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di
cui allarticolo 19, comma 1, lettera a), il cui nucleo familiare sia percettore
di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due
pensioni integrate al minimo INPS ..
Art. 19.
1. Larticolo 23 della l.r. 46/1995, e sostituito dal seguente:
Art. 23 (Struttura organizzativa dellautogestione) 1. Lassemblea degli
assegnatari utenti è regolata dallarticolo 10, ultimo comma, della l.
392/1978.
2. Lassemblea nomina un rappresentante degli assegnatari utenti, in qualità
di amministratore, e il comitato di gestione, approva i bilanci e delibera
quanto occorre per la gestione.
3. Lassemblea dellautogestione è convocata dallAmministrazione almeno
una volta allanno.
4. Lamministratore esegue le delibere dellassemblea, esige i crediti,
paga i debiti e rappresenta lautogestione in giudizio.
5. Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti
tra gli assegnatari utenti e lente gestore, e tra gli assegnatari utenti,
è disciplinato da apposito regolamento predisposto dallente gestore, sentite
le organizzazioni dellutenza.".
Art. 20.
1. Il comma 3 dellarticolo 25 della l.r. 46/1995, e sostituito dal seguente:
3. E facolta dellente gestore, sulla base di apposito regolamento,
estendere lautogestione a parte della manutenzione ordinaria o allintera
quota della stessa, accreditando agli organi dellautogestione una corrispondente
percentuale della quota del canone a cio destinata..
Art. 21.
1. Il comma 1 dellarticolo 27 della l.r. 46/1995, e sostituito dal seguente:
1. E consentito agli enti gestori continuare o assumere lamministrazione
degli stabili ceduti integralmente o in qualsivoglia quota di proprieta.
Dal momento della costituzione del condominio, ove lente gestore non assuma
lamministrazione, cessa per gli assegnatari in proprieta o in locazione
con patto di futura vendita lobbligo di corrispondere al medesimo le quote
per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione
per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle
rate di riscatto..
Art. 22.
1. Il comma 5 dellarticolo 28 della l.r. 46/1995, e sostituito dal seguente:
5. Il sindaco pronuncia lannullamento dellassegnazione entro sessanta
giorni dallacquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte
della Commissione di cui allarticolo 9. Qualora il sindaco non provveda
entro tale termine, ogni eventuale morosita maturata successivamente dallassegnatario
e posta a carico del comune..
Art. 23.
1. Larticolo 29 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 15 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 29 (Decadenza)
1. Il sindaco dispone con proprio provvedimento la decadenza dallassegnazione
dellalloggio, nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, lalloggio a terzi. In tal caso nei
confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria,
determinata dalla Giunta comunale;
b) abbia trasferito altrove volontariamente la propria residenza o abbia
abbandonato lalloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva
autorizzazione dellente gestore, o ne abbia mutato la destinazione duso.
Prima del pronunciamento della decadenza, il sindaco provvede a verificare
che la mancata richiesta allente gestore di autorizzazione al temporaneo
trasferimento di residenza o abbandono dellalloggio non sia involontaria
in quanto dipendente da particolari condizioni dellassegnatario, quali
invalidita, anzianita, analfabetismo o altre particolari gravi cause.
In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare allente gestore
tale involontarieta ed a coadiuvare lassegnatario nella compilazione
della richiesta, sospendendo la procedura di decadenza;
c) abbia usato lalloggio per scopi illeciti od immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per lassegnazione di cui allarticolo
2, comma 1, salvo quanto indicato alla lettera e) del presente comma;
e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore
al limite stabilito per la permanenza, pari al doppio del limite di reddito
previsto per lassegnazione;
f) non effettui la scelta dellalloggio o non stipuli la convenzione di
assegnazione ai sensi dellarticolo 14;
g) si renda moroso per un periodo superiore a sei mesi, salvo quanto previsto
allarticolo 31, commi 3 e 4;
h) violi gravemente e ripetutamente, a giudizio dellente gestore, il regolamento,
comunque denominato, disciplinante luso degli alloggi.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dallente
gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due accertamenti
biennali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al
di sopra del limite stabilito.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite
di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone di
cui allarticolo 19, comma 2.
4. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste
per lannullamento dellassegnazione, ad eccezione dei casi di trasferimento
della residenza da parte dellassegnatario, di mancata scelta dellalloggio
o stipula della convenzione, di morosita e di gravi violazioni del regolamento
duso degli alloggi, ove la decadenza e pronunciata dufficio, ha decorrenza
immediata e deve essere pronunciata entro sessanta giorni dallintervenuto
accertamento della violazione dei disposti di legge o dallintervenuta
comunicazione da parte dellente gestore dellaccertata violazione di questi
ultimi. Nel caso in cui il sindaco non provveda, leventuale morosita
successiva e a carico del comune inadempiente.
5. La decadenza dallassegnazione comporta la risoluzione di diritto della
convenzione.
6. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio
non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dellassegnatario
e di chiunque occupi lalloggio.
7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo
darne esecuzione.".
Art. 24.
1. Larticolo 31 della l.r. 46/1995, come modificato dallarticolo 16 della
l.r. 51/1996, e sostituito dal seguente:
Art. 31. ( Morosita)
1. Lente gestore, previa messa in mora dellassegnatario, richiede al
comune il pronunciamento della decadenza, ai sensi dellarticolo 29, in
caso di morosita superiore a sei mesi. Qualora entro tre mesi dalla richiesta
della pronuncia di decadenza il sindaco non vi provveda, lulteriore morosita
e posta a carico dellamministrazione comunale.
2. La morosita dellassegnatario nel pagamento del canone puo essere
sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non piu di una volta
nel corso dellanno.
3. Non e causa di decadenza la morosita dovuta a stato di disoccupazione
o grave malattia dellassegnatario o di componente il nucleo familiare,
qualora ne siano derivate limpossibilità o la grave difficolta, accertata
dallente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. La Regione, tramite il fondo sociale di cui allarticolo 21, provvede
a sanare, nel limite della quota annualmente attribuita a ciascuna ATC
, la situazione di morosita di cui al comma 3 dellassegnatario nei confronti
dellente gestore, versando allo stesso, secondo le modalita fissate dal
regolamento di funzionamento del fondo, lammontare dei canoni sociali
e delle quote per servizi non introitate dallente per i motivi di cui
al comma 3. La restante parte di morosita e posta a carico del comune
che ha effettuato lassegnazione.
5. Qualora il comune non provveda a sanare completamente la parte di morosita
non coperta dal fondo sociale di cui allarticolo 21 entro sei mesi dalla
richiesta dellente gestore, questultimo richiede al comune il pronunciamento
della decadenza, ai sensi dellarticolo 29.
6. Qualora entro tre mesi dalla richiesta del pronunciamento di decadenza
di cui al comma 5 il sindaco non vi provveda, la morosita maturata dalla
data della richiesta di pagamento avanzata dallente gestore al comune
e posta interamente a carico dellamministrazione comunale.".
Art. 25.
1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente allentrata
in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni
definitive qualora gli assegnatari comprovino, al momento dellassegnazione
a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione definitiva,
il possesso dei requisiti per laccesso, di cui allarticolo 2 della l.r.
46/1995. Alla relativa verifica provvedono le commissioni di cui allarticolo
9 della l.r. 46/1995.
2. I comuni possono disporre, entro centoventi giorni dallentrata in vigore
della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti
di coloro che alla data medesima occupano senza titolo un alloggio di edilizia
residenziale pubblica a seguito di scadenza di assegnazione provvisoria,
a condizione che:
a) loccupazione sia ancora in corso;
b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della
presente legge, dei requisiti per laccesso di cui allarticolo 2 della
l.r. 46/1995;
c) gli occupanti provvedano al pagamento allente gestore, anche in forma
rateizzata, delle somme dovute per loccupazione e delle spese relative,
a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
d) loccupazione non abbia sottratto il godimento dellalloggio ad un soggetto
legittimamente individuato.
3. Alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 provvedono
le commissioni di cui allarticolo 9 della l.r. 46/1995.
4. Dopo larticolo 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 (Dotazione
del fondo per il sostegno allaccesso alle abitazioni in locazione) e
inserito il seguente:
Art. 1 bis. (Criteri di accesso).
1. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per laccesso ai
contributi per il sostegno alla locazione, di cui allarticolo 11 della
l. 431/1998, come modificato dallarticolo 1 della legge 8 febbraio 2001,
n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare
lofferta di alloggi in locazione), e per la ripartizione delle relative
risorse, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte delle risorse
regionali integrative del fondo per il sostegno alla locazione da destinare
ad azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi.".
5. Allallegato C alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento
contabile della Regione Piemonte), disposto dallarticolo 45, comma 5,
sono soppresse le parole: Agenzie Territoriali per la Casa (ATC)..
Art. 26.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della
legge regionale 29 luglio 1996, n. 51;
b) larticolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 5;
c) la legge regionale 27 novembre 2000, n. 56.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo