Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

N. 702 Reg. ordinanze 2001 - Ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7.8.2001 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Castellin Daniela c/Comune di Domodossola

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

Sezione I

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso R.G.R. n. 3395/00 proposto da

Castellin Daniela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Guerrizio e Livio Tartaglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino, via Brofferio, 3, come da mandato a margine del ricorso;

contro il

Comune di Domodossola, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

- dell’ordinanza dirigenziale 26 settembre 2000, n. 158, prot. n. 15529, di riduzione in pristino della destinazione d’uso direzionale di un immobile, con avvertimento che in caso di inottemperanza l’immobile verrà acquisito gratuitamente al patrimonio comunale;

- per quanto necessario, delle relazioni di sopralluogo in data 25 maggio 2000;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Bernardo Baglietto; udito inoltre all’udienza camerale del 17 gennaio 2001 l’avv. Sergio Guerrizio per la ricorrente;

Considerato che il provvedimento impugnato intima alla ricorrente la riduzione in pristino della modifica di destinazione d’uso da dirigenziale ed abitativa di un appartamento compreso in un caseggiato realizzato in base ad un Piano Esecutivo Convenzionato.

Considerato avverso il progetto preliminare del nuovo PRGC l’impresa costruttrice aveva presentato osservazioni, chiedendo la modifica del PEC in base al quale stata costruendo l’edificio ed in particolare aveva chiesto l’assenso a destinare ad uso residenziale tutto il primo piano, originariamente destinato ad uso dirigenziale;

Considerato che le dette osservazioni sono state accolte dal Consiglio Comunale con deliberazione 20 luglio 2000;

Considerato che l’edificio venne realizzato con alcune difformità, in relazione alle quali tutti i condomini (compresa la ricorrente) hanno congiuntamente presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 L. 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che la ricorrente, per quanto confirmataria della domanda di sanatoria, riconosce che la domanda stessa non specificava quali dei diversi appartamenti compresi nel caseggiato fossero stati oggetto di cambiamento di destinazione d’uso e che in particolare fra questi non era espressamente menzionato l’appartamento di sua proprietà;

Ritenuto pertanto che allo stato degli atti detto cambiamento non appare ritualmente assentito dal Comune;

Considerato che è comunque pacifico che esso è avvenuto senza l’esecuzione di opere di trasformazione dei locali;

Considerato tuttavia che nell’ambito della Regione Piemonte costituisce variazione essenziale ex art. 8 L. 28 febbraio 1985, n. 47, rispetto al progetto assentito con la concessione - e quindi intervento a sua volta soggetto a concessione ulteriore - anche il cambiamento di destinazione d’uso da direzionale a residenziale, ancorchè eseguito senza lavori (art. 8 L.R. 8 luglio 1999, n. 19);

Considerato che tale disposizione appare in contrasto con il principio generale stabilito dall’art. 25 L. 28 febbraio 1985, n. 47, a norma del quale la variazione della destinazione d’uso degli immobili, se eseguita senza opere edilizie, può essere soggetta tuttalpiù a semplice autorizzazione;

Considerato che questo Tribunale, con ordinanza 12 novembre 1992, aveva già sollevato l’analoga questione di legittimità dell’art. 48 L.R. 6 dicembre 1977, n. 56 (che assoggettava a concessione edilizia i mutamenti di destinazione d’uso di immobili di volume superiore a 700 mc., anche se eseguiti senza opere), in relazione all’art. 117 Cost. e che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa 29-31 dicembre 1993, n. 498, ha dichiarato la questione inammissibile, rilevando che la norma dell’art. 25 L. 28 febbraio 1985, n. 47, essendo successiva e gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella regionale con essa confliggente;

Considerato peraltro che la L.R. 8 luglio 1999, n. 19 è a sua volta successiva alla citata L. 28 febbraio 1985, n. 47, per cui nel caso in esame non può farsi applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza costituzionale sopra ricordata;

Ritenuto pertanto che la questione come sopra sollevata non appare manifestamente infondata e che essa è altresì rilevante, in quanto dalla sua risoluzione dipende la legittimità o meno del provvedimento ripristinatorio impugnato nel giudizio di merito, che è precluso se l’intervento non può effettivamente ritenersi soggetto a concessioni edilizia;

Ritenuto perciò opportuno disporre la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della detta questione;

Ritenuto che, stante il pericolo di danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione coattiva del provvedimento impugnato ed in particolare dal prosieguo del procedimento sanzionatorio, sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato fino alla definizione della questione di costituzionalità come sopra sollevata (Cons. St., Ad. Plen., ord. 20 dicembre 1999, n. 2; Cons. St. VI, ord. 24 marzo 2000, n. 1431);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - non definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe;

Visto l’art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034;

Accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con effetto fino alla pubblicazione della sentenza e dell’ordinanza risolutiva della questione di costituzionalità come infra sollevata.

Visti l’art. 134 Cost. e l’art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità dell’art. 8 L.R. 8 luglio 1999, n. 19 in relazione all’art. 117 Cost. per le ragioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla Segreteria di disporre la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, nonchè di comunicarla al Presidente del Consiglio Regionale della stessa Regione.

Così deciso in Torino il 17 gennaio 2001 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Stefania Santoleri - 1º Referendario

Bernardo Baglietto - Referendario Estensore