Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
N. 702 Reg. ordinanze 2001 - Ordinanza emessa il 17 gennaio 2001 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 7.8.2001 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso
proposto da Castellin Daniela c/Comune di Domodossola
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte
Sezione I
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
sul ricorso R.G.R. n. 3395/00 proposto da
Castellin Daniela, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Guerrizio
e Livio Tartaglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Torino, via Brofferio, 3, come da mandato a margine del ricorso;
contro il
Comune di Domodossola, in persona del Sindaco in carica, non costituito
in giudizio;
per lannullamento
previa sospensione dellesecuzione
- dellordinanza dirigenziale 26 settembre 2000, n. 158, prot. n. 15529,
di riduzione in pristino della destinazione duso direzionale di un immobile,
con avvertimento che in caso di inottemperanza limmobile verrà acquisito
gratuitamente al patrimonio comunale;
- per quanto necessario, delle relazioni di sopralluogo in data 25 maggio
2000;
- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenziali e comunque
connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Bernardo Baglietto; udito inoltre alludienza
camerale del 17 gennaio 2001 lavv. Sergio Guerrizio per la ricorrente;
Considerato che il provvedimento impugnato intima alla ricorrente la riduzione
in pristino della modifica di destinazione duso da dirigenziale ed abitativa
di un appartamento compreso in un caseggiato realizzato in base ad un Piano
Esecutivo Convenzionato.
Considerato avverso il progetto preliminare del nuovo PRGC limpresa costruttrice
aveva presentato osservazioni, chiedendo la modifica del PEC in base al
quale stata costruendo ledificio ed in particolare aveva chiesto lassenso
a destinare ad uso residenziale tutto il primo piano, originariamente destinato
ad uso dirigenziale;
Considerato che le dette osservazioni sono state accolte dal Consiglio
Comunale con deliberazione 20 luglio 2000;
Considerato che ledificio venne realizzato con alcune difformità, in relazione
alle quali tutti i condomini (compresa la ricorrente) hanno congiuntamente
presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dellart.
13 L. 28 febbraio 1985, n. 47;
Considerato che la ricorrente, per quanto confirmataria della domanda di
sanatoria, riconosce che la domanda stessa non specificava quali dei diversi
appartamenti compresi nel caseggiato fossero stati oggetto di cambiamento
di destinazione duso e che in particolare fra questi non era espressamente
menzionato lappartamento di sua proprietà;
Ritenuto pertanto che allo stato degli atti detto cambiamento non appare
ritualmente assentito dal Comune;
Considerato che è comunque pacifico che esso è avvenuto senza lesecuzione
di opere di trasformazione dei locali;
Considerato tuttavia che nellambito della Regione Piemonte costituisce
variazione essenziale ex art. 8 L. 28 febbraio 1985, n. 47, rispetto al
progetto assentito con la concessione - e quindi intervento a sua volta
soggetto a concessione ulteriore - anche il cambiamento di destinazione
duso da direzionale a residenziale, ancorchè eseguito senza lavori (art.
8 L.R. 8 luglio 1999, n. 19);
Considerato che tale disposizione appare in contrasto con il principio
generale stabilito dallart. 25 L. 28 febbraio 1985, n. 47, a norma del
quale la variazione della destinazione duso degli immobili, se eseguita
senza opere edilizie, può essere soggetta tuttalpiù a semplice autorizzazione;
Considerato che questo Tribunale, con ordinanza 12 novembre 1992, aveva
già sollevato lanaloga questione di legittimità dellart. 48 L.R. 6 dicembre
1977, n. 56 (che assoggettava a concessione edilizia i mutamenti di destinazione
duso di immobili di volume superiore a 700 mc., anche se eseguiti senza
opere), in relazione allart. 117 Cost. e che la Corte costituzionale,
con sentenza interpretativa 29-31 dicembre 1993, n. 498, ha dichiarato
la questione inammissibile, rilevando che la norma dellart. 25 L. 28 febbraio
1985, n. 47, essendo successiva e gerarchicamente sovraordinata, aveva
implicitamente abrogato quella regionale con essa confliggente;
Considerato peraltro che la L.R. 8 luglio 1999, n. 19 è a sua volta successiva
alla citata L. 28 febbraio 1985, n. 47, per cui nel caso in esame non può
farsi applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza costituzionale
sopra ricordata;
Ritenuto pertanto che la questione come sopra sollevata non appare manifestamente
infondata e che essa è altresì rilevante, in quanto dalla sua risoluzione
dipende la legittimità o meno del provvedimento ripristinatorio impugnato
nel giudizio di merito, che è precluso se lintervento non può effettivamente
ritenersi soggetto a concessioni edilizia;
Ritenuto perciò opportuno disporre la sospensione del giudizio con conseguente
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della
detta questione;
Ritenuto che, stante il pericolo di danni gravi e irreparabili derivanti
dallesecuzione coattiva del provvedimento impugnato ed in particolare
dal prosieguo del procedimento sanzionatorio, sussistono i presupposti
per disporre la sospensione dellesecutorietà del provvedimento impugnato
fino alla definizione della questione di costituzionalità come sopra sollevata
(Cons. St., Ad. Plen., ord. 20 dicembre 1999, n. 2; Cons. St. VI, ord.
24 marzo 2000, n. 1431);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - non definitivamente
pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe;
Visto lart. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
Accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato
con effetto fino alla pubblicazione della sentenza e dellordinanza risolutiva
della questione di costituzionalità come infra sollevata.
Visti lart. 134 Cost. e lart. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di costituzionalità
dellart. 8 L.R. 8 luglio 1999, n. 19 in relazione allart. 117 Cost. per
le ragioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;
Sospende il giudizio e dispone limmediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
Ordina alla Segreteria di disporre la notifica della presente ordinanza
alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte,
nonchè di comunicarla al Presidente del Consiglio Regionale della stessa
Regione.
Così deciso in Torino il 17 gennaio 2001 con lintervento dei magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Stefania Santoleri - 1º Referendario
Bernardo Baglietto - Referendario Estensore