Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001
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Codice 17.2
D.G.R. 1/3/2000 n. 4-29534. D.D. 367 del 30/11/2000. Concessione di contributi
a favore di Comuni ammessi a beneficio con determinazione n. 367 del 30
novembre 2000
IL DIRIGENTE
Ai sensi della D.G.R. 1/3/2000 n. 44-29534, vista la Determinazione DirigenziaIe
n. 367 del 30 novembre 2000 con la quale si ammettevano a contributo i
soggetti elencati nel relativo Allegato A, si impegnava la somma di lire
9.745.460.000 e contestualmente si stabilivano le condizioni e i termini
per la presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione utile
per la concessione delle agevolazioni;
esaminata la documentazione presentata dai beneficiari per la concessione
dei rispettivi contributi, entro i termini di cui allallegato D della
determinazione 367/2000;
ritenuto di concedere il contributo ai Comuni, elencati allAllegato A
del presente atto, sulla base della documentazione esaminata ed in particolare
dei progetti esecutivi approvati dalle Amministrazioni Comunali con i provvedimenti
specificati nel medesimo Allegato;
visto il D.lgs 165/2001;
vista la L.R. 51/97;
vista la L.R. 7/2001;
determina
per le considerazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano,
- di concedere i contributi a favore dei Comuni elencati nellallegato
A, nellentità specifica a fianco di ciascun beneficiario;
- di approvare il piano di ammortamento decennale, di cui allallegato
B, della quota di contributo a rimborso relativa a ciascun Comune beneficiario.
Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Si precisa che, nel rispetto di quanto stabilito con la DD 367/2000, lerogazione
della quota a rimborso avverrà, previa presentazione di copia del contratto
di appalto dei lavori, copia del verbale di consegna lavori e previa comunicazione
dei nominativo dei Responsabile Unico del Procedimento.
Si precisa che la restituzione da parte dei Comuni beneficiari della quota
di contributo a rimborso, avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, a
partire dal primo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione.
Qualora, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata annuale, non pervenga
comunicazione di avvenuto pagamento, lamministrazione Regionale provvederà,
tramite il Settore competente, a far notificare al beneficiario inadempiente,
a norma dei R.D. 14/4/1910 n. 639, ingiunzione di pagamento per il recupero
del credito, secondo i termini e le procedure di legge. Il mancato pagamento
entro i termini prescritti di una quota annuale, comporta la revoca dellintero
contributo e il divieto per il beneficiario inadempiente di accedere ad
altri contributi erogati dallo stesso Settore.
LAmministrazione Regionale, tramite il Settore competente, provvederà
agli accertamenti concomitanti e susseguenti allesecuzione delle opere
riservandosi, in caso di difformità o inadempienza dellAmministrazione
Comunale, la facoltà di revocare il contributo, procedendo al recupero
delle somme erogate, maggiorate degli interessi di legge, nel rispetto
delle disposizioni previste con la D.G.R. 1/3/2000 n. 44-29534, con la
D.D. 367/2001 e con il presente atto.
Ai sensi dellart. 3 u.c. della L. n. 24/190, avverso la presente determinazione
può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dal ricevimento della stessa.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 8 della
L.R. 51/97.
Il Dirigente responsabile
D.D. 23 luglio 2001, n. 214
Carlo Salvatore