Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001

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Codice  17.2
D.D. 23 luglio 2001, n. 214

D.G.R. 1/3/2000 n. 4-29534. D.D. 367 del 30/11/2000. Concessione di contributi a favore di Comuni ammessi a beneficio con determinazione n. 367 del 30 novembre 2000

IL DIRIGENTE

Ai sensi della D.G.R. 1/3/2000 n. 44-29534, vista la Determinazione DirigenziaIe n. 367 del 30 novembre 2000 con la quale si ammettevano a contributo i soggetti elencati nel relativo Allegato A, si impegnava la somma di lire 9.745.460.000 e contestualmente si stabilivano le condizioni e i termini per la presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione utile per la concessione delle agevolazioni;

esaminata la documentazione presentata dai beneficiari per la concessione dei rispettivi contributi, entro i termini di cui all’allegato D della determinazione 367/2000;

ritenuto di concedere il contributo ai Comuni, elencati all’Allegato A del presente atto, sulla base della documentazione esaminata ed in particolare dei progetti esecutivi approvati dalle Amministrazioni Comunali con i provvedimenti specificati nel medesimo Allegato;

visto il D.lgs 165/2001;

vista la L.R. 51/97;

vista la L.R. 7/2001;

determina

per le considerazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano,

- di concedere i contributi a favore dei Comuni elencati nell’allegato A, nell’entità specifica a fianco di ciascun beneficiario;

- di approvare il piano di ammortamento decennale, di cui all’allegato B, della quota di contributo a rimborso relativa a ciascun Comune beneficiario.

Gli Allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si precisa che, nel rispetto di quanto stabilito con la DD 367/2000, l’erogazione della quota a rimborso avverrà, previa presentazione di copia del contratto di appalto dei lavori, copia del verbale di consegna lavori e previa comunicazione dei nominativo dei Responsabile Unico del Procedimento.

Si precisa che la restituzione da parte dei Comuni beneficiari della quota di contributo a rimborso, avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal primo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione. Qualora, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata annuale, non pervenga comunicazione di avvenuto pagamento, l’amministrazione Regionale provvederà, tramite il Settore competente, a far notificare al beneficiario inadempiente, a norma dei R.D. 14/4/1910 n. 639, ingiunzione di pagamento per il recupero del credito, secondo i termini e le procedure di legge. Il mancato pagamento entro i termini prescritti di una quota annuale, comporta la revoca dell’intero contributo e il divieto per il beneficiario inadempiente di accedere ad altri contributi erogati dallo stesso Settore.

L’Amministrazione Regionale, tramite il Settore competente, provvederà agli accertamenti concomitanti e susseguenti all’esecuzione delle opere riservandosi, in caso di difformità o inadempienza dell’Amministrazione Comunale, la facoltà di revocare il contributo, procedendo al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi di legge, nel rispetto delle disposizioni previste con la D.G.R. 1/3/2000 n. 44-29534, con la D.D. 367/2001 e con il presente atto.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. n. 24/190, avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 51/97.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvatore

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