Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001
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Legge regionale 3 settembre 2001, n. 21.
Assestamento al bilancio di previsione per lanno finanziario 2001 e disposizioni
finanziarie per gli anni 2002 e 2003.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Variazioni)
1. Nel bilancio di previsione per lanno finanziario 2001 sono introdotte,
ai sensi dellarticolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001,
n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti
e le variazioni allo stato di previsione dellentrata e della spesa riportati
nellallegato A.
2. Negli stati di previsione per lanno finanziario 2001 sono inserite
le ulteriori variazioni indicate nellallegato A I.
3. Nel bilancio pluriennale 2001 - 2003, tranche 2002, sono inserite le
variazioni indicate nellallegato A II.
Art. 2.
(Autorizzazione a contrarre mutui)
1. Lautorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo, recata dallarticolo
6 della legge regionale 14 maggio 2001, n. 10 (Bilancio di previsione 2001
e pluriennale 2001 - 2003), è ridotta di lire 150 miliardi a seguito delle
riduzioni introdotte dallarticolo 1.
Art. 3.
(Utilizzo dellavanzo finanziario alla chiusura
1. Lavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio finanziario 2000 applicato
al bilancio di previsione per lanno 2001, nellammontare di lire 1.046.471.267.779
e utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli di cui
allallegato B.
Art. 4.
(Trasferimento di autorizzazioni di spesa)
1. Le autorizzazioni di spesa specificate nellallegato C colonna 2 sono
trasferite allanno 2002 per gli importi indicati a fianco di ciascun capitolo.
2. Gli impegni assunti sui capitoli inseriti nellallegato C, sino allentrata
in vigore della presente legge, mantengono la loro validità giuridica,
fatto salvo il trasferimento sul corrispondente capitolo del bilancio per
lanno finanziario 2002.
3. Agli oneri conseguenti si provvede mediante incremento, di pari importo
complessivo, del capitolo di entrata n. 2705.
Art. 5.
(Residui perenti)
1. I fondi iscritti ai capitoli n. 15940 e n. 27190 sono utilizzati per
integrare gli stanziamenti di capitoli gia istituiti o da istituire per
il pagamento di residui perenti.
Art. 6.
(Elenco spese obbligatorie)
1. Lelenco n. 1 relativo allindividuazione dei capitoli di spese obbligatorie,
approvati dallarticolo 9 della l.r. 10/2001, è integrato con il capitolo
16005.
Art. 7.
(Integrazione elenco 4)
1. Lelenco 4 del bilancio di previsione 2001 è modificato nellintestazione
sostituendo DDL con Provvedimenti legislativi in corso ed è integrato
con i seguenti progetti di legge:
Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali
e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Piemonte
Istituzione del Libretto della casa e della Anagrafe funzionale dei
fabbricati
Interventi per favorire la diffusione degli strumenti informatici tra
i giovani piemontesi
Introduzione della zona di salvaguardia dei boschi e delle Rocche del
Roero
Finanziamento ai Comuni per listituzione del corpo di Polizia municipale
di prossimità ed altri interventi per la sicurezza dei cittadini e dei
territori
Fondo per il sostegno ai cittadini vittime della criminalità comune.
Art. 8.
(Integrazione elenco 6)
1. Lelenco n. 6 è integrato con il seguente accordo di programma: Campionati
mondiali di canoa 2002 - Valsesia.
Art. 9.
(Variazioni compensative)
1. Allelenco A approvato dallarticolo 28 della l.r. 10/2001 sono aggiunte
le seguenti leggi:
- l.r. 95/1995: per i capitoli 12615, 21072, 21104, 21107, 22815.
- l.r. 57/1997: per i capitoli 14088, 14114, 14116.
- l.r. 20/1998: per i capitoli 13280, 21425.
- l.r. 13/1999: per i capitoli 12785, 13145.
- l.r. 20/1999: per i capitoli 13132, 13134, 21020.
- l.r. 21/1999: per i capitoli 12655, 21037, 21039, 21045,21047.
2. In corrispondenza della l.r. 63/1978, già inserita nellallegato A,
sono aggiunti i seguenti capitoli: 12780 - 12990 - 13070 - 13100 - 13260
- 13330 - 13470 - 13480 - 13750 - 20950 - 21390 - 21420 - 21655 - 21930
- 22030 - 22050 - 23530.
Art. 10.
(Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2001-2003 per
il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006)
1. Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale sul
capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti
nella misura complessiva di lire 18.500 milioni per lanno 2001, di lire
55.000 milioni per lanno 2002 e di lire 55.000 milioni per lanno 2003
con le seguenti finalità:
a) a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:
- esercizio 2001 Lire 18.500 milioni
- esercizio 2002 Lire 24.000 milioni
- esercizio 2003 Lire 28.000 milioni.
Tali spese verranno versate allAGEA e successivamente allOrganismo Pagatore
regionale istituito ai sensi dellarticolo 3 del d.lgs. 27 maggio 1999,
n. 165 (Soppressione dellAIMA e istituzione dellAgenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dellarticolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di Stato aggiuntivi
di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento CE n. 1257/1999 e previsti
al capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 sono autorizzate
le seguenti spese:
- esercizio 2002 Lire 36.500 milioni
- esercizio 2003 Lire 56.000 milioni.
2. Sul bilancio di previsione 2001 e pluriennale 2001-2003 è istituito
il seguente capitolo denominato Contributi a favore di imprenditori agricoli
e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure
a), b), g), i), j), n), p), q), r), s), t) e u) del Piano di Sviluppo Rurale
(PSR) 2000-2006. Aiuti di Stato aggiuntivi - Somme versabili allOrganismo
Pagatore regionale (articolo 52 del regolamento CE n. 1257/1999).
3. Tali somme verranno versate dallOrganismo Pagatore regionale istituito
ai sensi dellarticolo 3 del d.lgs. 165/1999; fino alla costituzione dellOrganismo
Pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli
enti delegati ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino
dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
Art. 11.
(Interventi urgenti di edilizia sanitaria)
1. Lintegrazione dello stanziamento del capitolo 20795 del bilancio per
lanno finanziario 2001, rispetto a quanto autorizzato dalle leggi regionali
24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67) e 24 marzo 2000, n. 25 (Impegno finanziario
per la realizzazione dellOspedale di Alba-Bra), pari a lire 26 miliardi,
è destinato allAzienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.
2. Lintegrazione dello stanziamento del capitolo 20795 del bilancio per
lanno finanziario 2002, rispetto a quanto autorizzato dalle leggi regionali
n. 24 e n. 25 del 24 marzo 2000, pari a lire 25 miliardi, è destinato alle
Aziende sanitarie e alle Aziende ospedaliere con provvedimento da assumere
sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 12.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale e dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo
45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua integrale pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 2001
Enzo Ghigo
I documenti contabili allegati alla Legge regionale sopra riportata saranno
pubblicati sul supplemento al Bollettino Ufficiale n. 37 del 12 settembre
2001 (ndr).
dellesercizio 2000)