Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001

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Comunicato della Direzione regionale Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura

Richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92: denominazione di origine protetta olio essenziale di menta di Pancalieri

Si comunica che è pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
OLIO ESSENZIALE DI MENTA DI PANCALIERI

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 TORINO, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.2962, o il Signor Brocardo, tel. 011/432.4835, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 TORINO.

Il Dirigente Regionale
Carlo Audiberti

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

“OLIO ESSENZIALE DI MENTA DI PANCALIERI”

Art.1

Nome del prodotto

L’indicazione di origine protetta “Olio essenziale di menta di Pancalieri” e’ riservata al distillato grezzo ed al ridistillato (plurirettificato) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

E’ altresì consentito l’utilizzo della Indicazione di origine protetta “Olio essenziale di menta di Pancalieri” nella designazione, presentazione e pubblicità dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti come ingredienti qualificanti o determinanti.

Art. 2

Cultivar

La denominazione “Olio essenziale di menta di Pancalieri” designa l’olio essenziale ottenuto esclusivamente dalla distillazione a corrente di vapore dell’erba verde in pianta intera (non trinciata) proveniente dalla coltivazione della specie botanica Mentha Piperita varietà Officinalis Sole, forma Rubescens Camus, nota come Menta Italo-Mitcham, coltivata nel territorio idoneo della Regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.

Art. 3

Area di produzione

La zona di produzione della Menta Piperita destinata alla trasformazione in olio essenziale a Denominazione di Origine Protetta “di Pancalieri” comprende il territorio della Regione Piemonte atto alla coltivazione ed e’ cosi’ determinato:

Provincia di Torino - intero territorio dei seguenti Comuni:

Pancalieri, Virle P.te, Castagnole P.te, Piobesi T.se, Carignano, Carmagnola Osasio, Lombriasco, Vigone, Villafranca P.te

Provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti Comuni:

Casalgrasso, Racconigi, Murello, Cavallermaggiore, Savigliano Scarnafigi, Cavallerleone, Moretta, Villanova Solaro, Monasterolo, Ruffia, Torre San Giorgio, Polonghera, Faule.

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione della menta

Le condizioni ambientali della zona di produzione definita nell’art.3 di coltura della Mentha Piperita varietà Officinalis Sole, forma Rubescens Camus, nota come Menta Italo-Mitcham, sono tali da conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualita’.

Le tecniche di coltivazione devono essere quelle in uso generalizzato e comunque atte a non modificare le caratteristiche del prodotto verde e conseguentemente quelle del prodotto finale. La distanza tra i filari può variare da 36 cm. a 75 cm. con una densità variabile tra le 70.000 e le 150.000 piante per ettaro. Le cure colturali, i sistemi di sarchiatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e devono essere atti favorire il migliore vigore vegetativo della pianta

La produzione unitaria massima di “Olio Essenziale di Menta di Pancalieri” e’ fissata in 70 kg. per ogni ha di coltura specializzata;

Art. 5

Distillazione

Le operazioni di distillazione, dirette all’ottenimento dell’"Olio Essenziale di Menta di Pancalieri," devono essere effettuate nell’ambito della zona di Produzione di cui all’art. 3. Le tecnologie di produzione e le operazioni di distillazione raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate :

-La distillazione a corrente di vapore è realizzata per mezzo di alambicchi in metallo, con serpentina di condensazione in acciaio inox, di capacità varia, costituiti da un corpo contenitore del prodotto da distillare, da un coperchio o duomo, da una serpentina refrigerata per la condensazione delle frazioni volatili.

Il vapore necessario per la distillazione può essere prodotto direttamente mediante immissione di acqua nel contenitore dell’alambicco e per mezzo di una sorgente di calore posta al di sotto dello stesso, oppure indirettamente qualora venga generato da una caldaia a parte ed insufflato nel contenitore attraverso apposito impianto a temperatura massima di 105° (vapore saturo). In ambedue i casi le attrezzature sono dotate di apparecchiature per il controllo della temperatura e della pressione.

L’olio essenziale ricavato dalla distillazione dell’erba verde, viene denominato grezzo o non deterpenato e prima del suo utilizzo per usi alimentari, necessita di una o più ridistillazioni sottovuoto, denominate “rettifica” o “plurirettifica” per ridurre taluni componenti non desiderati fra i quali i “terpeni” e migliorare di conseguenza le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

La eventuale conservazione dell’Olio Essenziale di Menta di Pancalieri, al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.

Art. 6

Caratteristiche del prodotto

L’Olio essenziale di menta di Pancalieri grezzo, per potersi fregiare della denominazione di origine protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Organolettiche :

Aspetto: limpido, incolore o giallo paglierino assai fluido

Aroma: forte, penetrante, caratteristico di menta, gradevolmente noto

Sapore: pepato, leggermente canforato, lascia in bocca una persistente sensazione di freschezza

seguita da una leggerissima punta di amaro

Fisiche :

Peso specifico a 20° 0,900 - 0,910

Potere rotatorio a 20/D - 16 °C - -23°C

Indice di rifrazione a 20/D 1,456 - 1,465

Solubilità in acqua insolubile

Solubilità in alcol a 70° 1 : 3,5 volumi circa

L’Olio essenziale di menta di Pancalieri plurirettificato, per potersi fregiare della denominazione di origine protetta oltre ad avere almeno le medesime caratteristiche fisiche ed organolettiche, deve rispondere alle seguenti caratteristiche

Chimiche:

Indice di esterificazione (Tenore in mentolo libero) 37% - 55%

Tenore in esteri (espressi in acetato di mentile) 3% - 7%"

Tenore in composti carbonici" (espressi in mentone) 18% - 30%

Mento furano 3% - 8%

Pulegone 4% max

Il controllo delle caratteristiche chimiche viene richiesto solo per l’olio essenziale di menta plurirettificato in quanto esso è destinato all’utilizzo finale e di norma viene venduto con i risultati di analisi del lotto.

Art. 7

Designazione e presentazione del prodotto

Alla Denominazione di Origine Protetta “Pancalieri” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione o menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione , ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”,"scelto", “selezionato” o similari.

E’ vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche e aree geografiche comprese nell’area di riferimento di cui all’art. 3.

E’ tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici. L’uso di nomi o aziende ed il riferimento al confezionamento nell’azienda o associazioni di aziende situate nell’area di produzione, e’ consentito solo se il prodotto e’ stato ottenuto con menta piperita varietà “Officinalis sole” coltivata e raccolta all’interno del territorio delimitato all’art.3 dal presente disciplinare di produzione.

Il nome della denominazione di origine protetta “Pancalieri” deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione. Le confezioni di “Olio essenziale di menta di Pancalieri” dovranno essere numerate secondo le indicazioni fornite dal consorzio per la tutela della d.o.p. “Olio essenziale di menta di Pancalieri ”

Nell’eventualità che l’"Olio essenziale di menta di Pancalieri" venga utilizzato per il “taglio” di altri oli essenziali di menta con caratteristiche ed origini diverse a scopo migliorativo di questi ultimi il prodotto ottenuto perderà la denominazione di origine protetta di “Olio essenziale di menta di Pancalieri” , in quanto la miscela ottenuta ha una origine e caratteristiche non identificate dal presente disciplinare di produzione.

Art. 8

Terreni adibiti alla coltivazione della menta

I terreni idonei alla produzione dell’"Olio Essenziale di Menta di Pancalieri" saranno segnalati annualmente dai produttori all’organismo di controllo, per la verifica del quantitativo massimo prodotto entro il mese di maggio di ogni anno.

Art. 9

Commercializzazione

La commercializzazione dell’ “Olio Essenziale di menta di Pancalieri” avviene secondo le seguenti

modalita’:

a) per prodotto grezzo (non deterpenato) in fusti di alluminio o acciaio inossidabile o di altri materiali idonei agli usi alimentari a tutti i livelli di commercializzazione o, in flaconcini di vetro nella commercializzazione al dettaglio;

b) per prodotto plurirettificato, in fusti di alluminio o acciaio inossidabile o altri materiali idonei agli usi alimentari a tutti i livelli di commercializzazione o, in flaconcini di vetro nella commercializzazione al dettaglio.

Art. 10

Etichettatura

Sui contenitori stessi dovrà essere indicata, la dicitura “Olio essenziale di menta di Pancalieri” eventualmente seguita da “Denominazione di origine Protetta” o “DOP” e da nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L’indicazione dell’annata di raccolta dell’erba verde dalla quale si è ricavato l’olio essenziale contenuto nella confezione é obbligatoria per il prodotto non deterpenato e plurirettificato;

Dovrà figurare inoltre la dizione “PRODOTTO IN ITALIA”, per le partite destinate all’esportazione.

E’ fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all’ art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale “Mentha Piperita Italo Mitcham”.

Art. 11

Organismo di controllo

I controlli di cui all’art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dall’Organismo di controllo autorizzato.

Art.12

Controlli

Tutti i produttori che intendono commercializzare l’Olio essenziale di menta di Pancalieri non deterpenato, ad operazioni di distillazione ultimata e comunque prima del confezionamento e/o della vendita, dovranno denunciare , sempre su apposita modulistica fornita dall’organismo di controllo, i quantitativi di olio nel rispetto dei limiti di produzione stabilititi all’art.4.

L’organismo di controllo, entro il mese di settembre di ogni anno è obbligato ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esatta rispondenza del prodotto alle caratteristiche di cui all’art.6 del presente disciplinare di produzione al fine del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo della denominazione di origine protetta.

Tutti i trasformatori che intendono commercializzare l’Olio essenziale di menta di Pancalieri plurirettificato, ad operazioni di rettifica ultimata e comunque prima del confezionamento e/o della vendita, dovranno denunciare , sempre su apposita modulistica fornita dall’organismo di controllo, i quantitativi di olio nel rispetto dei limiti di produzione stabilititi all’art.4. e richiederne il campionamento.

L’organismo di controllo, è obbligato ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esatta rispondenza del prodotto alle caratteristiche di cui all’art.6 del presente disciplinare.