Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001
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Codice 12
L. 164/92 articolo 10 lettera c) - riduzione per la vendemmia 2001 resa
ettaro per conseguire lequilibrio di mercato del vino classificabile D.O.C.G.
Brachetto dAcqui o Acqui e del vino D.O.C. Piemonte Brachetto
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Ai sensi dellart. 10, paragrafo c) della L. 164/92 per la vendemmia 2001:
1. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.G.
Brachetto dAcqui o Acqui viene ridotta a:
* 42 ettolitri/ettaro (equivalente a 60 q.li/ha di uva)
2. - la resa massima ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O.C.
Piemonte Brachetto - viene ridotta a:
* 47 ettolitri/ettaro (equivalente a 67.14 q.li/ha di uva)
Fermo restando i limiti di resa massima fissati dal disciplinare di produzione,
di provvedere con separato provvedimento, a stabilire la destinazione dei
quantitativi di prodotto esclusi dalla rivendicazione a D.O.C.G. a D.O.C.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
D.D. 29 agosto 2001, n. 124
Vito Viviano