Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001
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Codice 24
Comune di Feisoglio (CN). Ridefinizione dellarea di salvaguardia della
sorgente in Località Boiolo, di proprietà dellacquedotto rurale Baratta.
Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche
ed integrazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia della sorgente che alimenta lacquedotto Rurale
Baratta, ubicata in Località Boiolo nel Comune di Feisoglio (CN), è ridefinita
come segue:
- zona di tutela assoluta (ZTA), avente forma rettangolare e estensione,
a partire dal bottino di presa della sorgente di: quaranta metri a monte,
10 metri a valle e 30 metri lateralmente; tale zona a norma dellarticolo
21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni,
è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture
di servizio;
- zona di rispetto (ZR), avente forma curvilinea con estensione al bacino
di alimentazione; nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e
successive modifiche ed integrazioni.
Larea di salvaguardia sopra definita, è rappresentata con le relative
dimensioni nella tavola 4, in scala 1:2000 e 1:1000, allegata alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
A norma dellart. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche
ed integrazioni, sono disciplinate allinterno della zona di rispetto (ZR)
le seguenti strutture ed attività:
- è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali;
per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Feisoglio, dovrà
adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica
di attuazione che disciplini gli interventi edilizia consentiti al fine
di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare,
ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati,
sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni
urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione
potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di
adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui allarticolo
21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate
in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M.
19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento
dellA.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Feisoglio, il programma
di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi
nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Feisoglio, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente dovrà:
- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta (ZTA), in
conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999
e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi
delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile
lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima
legge regionale;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza
ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno
della zona di rispetto ristretta ed allargata;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno delle zone di tutela assoluta e di rispetto.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici sulla qualità
delle acque destinate al consumo umano, da effettuarsi a norma delle attuali
disposizioni di legge, lo stesso Comune di Feisoglio è inoltre tenuto ad
adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate
al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata
informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmetto ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Cuneo per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 20 giugno 2001, n. 234
Salvatore De Giorgio