Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001

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Codice 24
D.D. 20 giugno 2001, n. 234

Comune di Feisoglio (CN). Ridefinizione dell’area di salvaguardia della sorgente in Località Boiolo, di proprietà dell’acquedotto rurale Baratta. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia della sorgente che alimenta l’acquedotto Rurale Baratta, ubicata in Località Boiolo nel Comune di Feisoglio (CN), è ridefinita come segue:

- zona di tutela assoluta (ZTA), avente forma rettangolare e estensione, a partire dal bottino di presa della sorgente di: quaranta metri a monte, 10 metri a valle e 30 metri lateralmente; tale zona a norma dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

- zona di rispetto (ZR), avente forma curvilinea con estensione al bacino di alimentazione; nella zona di rispetto sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L’area di salvaguardia sopra definita, è rappresentata con le relative dimensioni nella tavola 4, in scala 1:2000 e 1:1000, allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

A norma dell’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate all’interno della zona di rispetto (ZR) le seguenti strutture ed attività:

- è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Feisoglio, dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizia consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati, sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Feisoglio, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Feisoglio, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dalla sorgente dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta (ZTA), in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno della zona di rispetto ristretta ed allargata;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di tutela assoluta e di rispetto.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, da effettuarsi a norma delle attuali disposizioni di legge, lo stesso Comune di Feisoglio è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmetto ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Cuneo per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio