Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001

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Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni n. 94-172059/2001 in data 31.7.2001

Oggetto: Prat. 407. S.P. n. 80 di Caravino. Demolizione del fabbricato nell’abitato di Albiano d’Ivrea e rettifica sede stradale. Leggi 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359. Determinazioni delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti in Comune di Albiano d’Ivrea e necessari ai lavori di rettifica sede stradale e demolizione del fabbricato nell’abitato di Albiano.

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Albiano d’Ivrea e necessari ai lavori di rettifica sede stradale e demolizione del fabbricato nell’abitato di Albiano sono stabiliti nella misura indicata nell’allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la modifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all’Ente espropriante:

1) - se intendono accettare l’indennità proposta;

2) se intendono convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell’indennità provvisoria. Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare, fino al momento dell’adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l’indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità s’intendono rifiutate.

Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè affisso all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Albiano d’Ivrea.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti