Bollettino Ufficiale n. 36 del 5 / 09 / 2001

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Comune di Carmagnola (Torino)

Decreto n. 3/2001 - Decreto di occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di: programma di realizzazione piste ciclabili - Adeguamento progetti inerenti il percorso ciclabile Tuninetti-Cocchi-Gaidi - Interventi (B-C-D)

Il Direttore di Ripartizione
OO.PP. Appalti e Contratti

(omissis)

decreta

Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Carmagnola l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Carmagnola e identificati come nell’elenco allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale, necessari alla esecuzione dei lavori di Realizzazione del percorso ciclabile Tuninetti - Cochi - Gaidi (Interventi B-C-D)

Art. 2 - L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 4 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3 - All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza.

Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Art. 4 - L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisso per lo stesso periodo all’albo del Comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5 - L’indennità di occupazione definitiva sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Torino e comunicata al proprietario, a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 6 - Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7 - Si dispone l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Carmagnola per il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente decreto.

Art. 8 - L’ indennità dovuta agli aventi diritto per l’occupazione disposta con il presente decreto sarà determinata in via definitiva dalla competente Commissione Provinciale Esproprii costituita ai sensi dell’art. 14 della L. 10/77

Art. 9 - Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro sessanta giorni dalla notifica.

Carmagnola, 22 agosto 2001

Il Direttore di Ripartizione OO.PP.
Appalti e Contratti
Simone Bosio