ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Camburzano (Biella)

Progetto di sistemazione della strada denominata Via Bistolfi; Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della l.r. 14 dicembre 1998 n. 40

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio V.I.A.

Progetto di coltivazione per l’apertura di nuova attività estrattiva. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato Rio Gariano con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Comune di Casale Monferrato - Domanda in data 11.5.2001 dell’E.N.E.L. Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Progetto di regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Curone in Comune di Fabbrica C., loc. a valle ponte loc. Castello

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Progetto di regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Scrivia in Comune di Serravalle a valle confluenza con il torrente Borbera

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Concessione mineraria per sfruttamento acque minerali “Valpesio” sorgente “Fontana Carle”, in Comune di Chiusa Pesio (CN)


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Alessandria

Statuto comunale

Comune di Bruno (Asti)

Statuto comunale

Comune di Coazze (Torino)

Statuto comunale

Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di Veruno (Novara)

Statuto comunale


ALTRI ANNUNCI

Comune di Canale (Cuneo)

Pubblicazione di proposte di piani di recupero di iniziativa privata proprietà: Damonte - Ghia/Carbone

Comune di Casalgrasso (Cuneo)

Pubblicazione per estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.3.2001, avente ad oggetto: “Declassificazione tratto di strada denominato Via Bialera”

Comune di Demonte (Cuneo)

Estratto deliberazione C.C. n. 31 del 26.6.2001 “Approvazione nuovo Regolamento Edilizio”

Comune di Fubine (Alessandria)

Avviso di deposito degli atti al progetto preliminare variante generale al P.R.G.C.

Comune di La Morra (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2001 - Permuta aree presso strada S. Giacomo

Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Modifica art. 32 comma 2° regolamento edilizio

Comune di Nichelino (Torino)

(F81) - Sistemazione in ambito ripariale ed in alveo del torrente Sangone secondo i criteri guida dettati dall’art. 4 - comma 5 Legge 2/1/1995 n. 22 - Abrogazione decreto di occupazione d’urgenza n. 9/98

Comune di Ormea (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 14.5.2001 avente per oggetto: “Dismissione tratto di S.P.M. 329 in favore del Comune di Ormea - Determinazioni

Comune di Pecetto di Valenza (Alessandria)

Avviso di approvazione del regolamento edilizio comunale

Comune di Santena (Torino)

Deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 16 luglio 2001 di adozione progetto preliminare di revisione e variante generale al piano regolatore generale comunale

Comune di Santena (Torino)

Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 9/7/2001 approvazione definitiva progetto di piano di recupero per l’attuazione dell’ambito 3 della variante specifica al P.R.G.C. inerente la ristrutturazione edilizia, per destinazione terziarie e a servizi, dell’ex cinema Cavour sito in Piazza Martiri della Libertà 10

Comune di Santena (Torino)

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 9/7/2001 approvazione definitiva progetto di piano di recupero per lavori di trasferimento al piano primo di fabbricato artigianale sito in Vicolo Palestro 8 della volumetria residenziale posta al piano terreno del fabbricato di civile abitazione sito in Via Principe Amedeo 20

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare della 3° variante parziale al vigente P.R.G.I., (art. 17 comma 7 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.)

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare della 3° variante strutturale al vigente P.R.G.I., (art. 17 comma 5 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.)

Comune di Varzo (Verbano Cusio Ossola)

Piano regolatore generale comunale - Variante ex art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.

Comune di Varzo (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Provincia di Cuneo

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47/5 in data 16.7.2001 avente per oggetto “Declassificazione di un tratto della S.P. n. 329 ”degli Aimoni" e dismissione al Comune di Ormea"

Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme Acque Minerali e Termali

Concessione Mineraria per sfruttamento acque minerali “Valpesio” - sorgente “Fontana Carle” in Comune di Chiusa Pesio (CN)

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Camburzano (Biella)

Progetto di sistemazione della strada denominata Via Bistolfi; Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della l.r. 14 dicembre 1998 n. 40

In data 16 Agosto 2001 il Sig. Valtz Blin Roberto in qualità di rappresentante del Comune di Camburzano con sede in Camburzano, via C. Lampo n. 3 13891 Camburzano (Bi), ha depositato presso l’ufficio di deposito del Comune di Camburzano ai sensi dell’art. 10 comma 2 della l.r. 40/98, copia degli elaborati relativi al - progetto di sistemazione della strada denominata Via Bistolfi - allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Comune di Camburzano, presso l’ufficio tecnico, prot. di ricevimento n. 2421 in data 16 Agosto 2001 ai sensi dell’art. 10, comma 1 della l.r. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’ufficio di deposito per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato, con l’orario seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 10.00, il sabato dalle ore 09.30 alle ore 10.30 la domenica dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i., il Responsabile del procedimento designato è il tecnico responsabile del servizio, Geom. Romagnolli Massimo, telefono 015-590005, numero di fax 015-2593339.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Servizio
Massimo Romagnolli



Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell’Ambiente - Servizio V.I.A.

Progetto di coltivazione per l’apertura di nuova attività estrattiva. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 3/8/2001 la Società Graniti Simplon White S.r.l., con sede legale in Via Fonderia n. 15/17 in Comune di Villadossola, ha depositato presso l’Ufficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell’Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto di coltivazione per l’apertura di nuova attività estrattiva per la produzione di pietra decorativa gneiss “Serizzo Antigorio” sita in località Agua nel territorio comunale di Montecrestese, allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA, presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 18 del 14/8/01 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all’Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del Servizio VIA è la D.ssa Barbara Lomazzi Tel. 0323/4950208.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Barbara Lomazzi



Regione Piemonte - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi della L.R. 25 luglio 1994 n. 27 artt. 12 - 13 - Richiesta nulla-osta idraulico per attraversamento aereo del corso d’acqua pubblica denominato Rio Gariano con un impianto elettrico MT alla tensione di 20000 volt in Comune di Casale Monferrato - Domanda in data 11.5.2001 dell’E.N.E.L. Distribuzione - Esercizio di Alessandria

Data di avvio: 13.8.2001

N. di protocollo dell’istanza: 15426.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Dirigente di Settore: arch. Mauro Forno.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Sig. Pier Luigi Viola e Sig.ra Giuseppina Ottria.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Progetto di regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Curone in Comune di Fabbrica C., loc. a valle ponte loc. Castello

Data di avvio: 2.8.2001

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore Arch. Mauro Forno.

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Geom. Gianfranco Giacchero.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Progetto di regimazione idraulica di un tratto d’alveo del T. Scrivia in Comune di Serravalle a valle confluenza con il torrente Borbera

Data di avvio: 14.8.2001

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore Arch. Mauro Forno.

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Geom. Gianfranco Giacchero.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria - P.zza Turati, 4 - 3º Piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Torino

Concessione mineraria per sfruttamento acque minerali “Valpesio” sorgente “Fontana Carle”, in Comune di Chiusa Pesio (CN)

Data di avvio: 7.8.2001

N. di protocollo dell’istanza: 15062

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 150 giorni.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Gaudenzio De Paoli.

Funzionario a cui è stata affidata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. Gabriele Carlo.

Settore presso il quale è possibile prendere visione degli atti relativi: Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme - Acque Minerali e Termali - Via Magenta 12 - 10128 Torino.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Alessandria

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia Comunale

Art. 2 - Della persona umana

Art. 3 - Finalità del Comune

Art. 4 - Principi e metodi dell’azione comunale

Art. 5 - Stemma e Gonfalone

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I LA COMUNITA LOCALE E IL COMUNE

Art. 6 - Valorizzazione delle libere forme associative

Art. 7 - Consulte Comunali

Art. 8 - Consigli di Quartiere, frazione, sobborgo e rione

Art. 9 - Consultazioni

Art. 10 - Istanze e petizioni

Art. 11 - Proposte

Art. 12 - Referendum

Art. 13 - Pubblicità degli atti e diritto d’accesso e di informazione dei cittadini

Art. 14 - Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico

Art. 15 - Albo Pretorio

CAPO II IL DIFENSORE CIVICO

Art. 16 - Istituzione ed elezione del Difensore Civico

Art. 17 - Prerogative e funzioni del Difensore Civico

Art. 18 - Sede, Strumenti e indennità del Difensore Civico

TITOLO III CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 19 - Istituzione

Art. 20 - Organi delle Circoscrizioni

Art. 21 - Presidente del Consiglio Circoscrizionale

Art. 22 - Consiglio Circoscrizionale

CAPO II FUNZIONI

Art. 23 - Funzioni consultive

Art. 24 - Funzioni gestionali

Art. 25 - Consiglio Circoscrizionale

Art. 26 - Controllo eventuale sulle deliberazioni

TITOLO IV ORGANI DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27 - Ruolo, funzioni e presidenza

Art. 28 - Sedute aperte

Art. 29 - Consiglieri Comunali

Art. 30 - Decadenza dalla carica di Consigliere

Art. 31 - Gruppi consiliari

Art. 32 - Commissioni Consiliari permanenti

Art. 33 - Commissioni Consiliari di controllo o garanzia

Art. 34 - Commissioni e incarichi speciali

CAPO II GIUNTA COMUNALE

Art. 35 - Composizione

Art. 36 - Competenza

CAPO III IL SINDACO

Art. 37 - Competenze del Sindaco

Art. 38 - Documento Programmatico

Art. 39 - Sostituzione del Sindaco - Vice

TITOLO V ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 40 - Principi generali

Art. 41 - Direttore Generale

Art. 42 - Segretario generale

Art. 43 - Vicesegretario

Art. 44 - Dirigenti

TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 45 - Servizi pubblici locali

CAPO II AZIENDE SPECIALI

Art. 46 - Aziende speciali

CAPO III ISTITUZIONI

Art. 47 - Istituzioni

Art. 48 - Regolamento

TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 49 - Principi di collaborazione

Art. 50 - Convenzioni

Art. 51 - Consorzi tra Enti Locali

Art. 52 - Accordi di programma

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 - Regolamenti

Art. 54 - Efficacia dei Regolamenti

Art. 55 - Revisione dello Statuto

Art. 56 - Verifica dell’attuazione dello Statuto

Art. 57 - Attuazione delle norme statutarie

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia Comunale

1. La Comunità alessandrina esplica la propria autonomia nei modi e nelle forme previsti nello Statuto. Esso rappresenta lo strumento effettivo per far valere il proprio diritto di regolamentazione ed amministrazione, nell’ambito della legge.

Art. 2
Della persona umana

1. La Comunità alessandrina pone a fondamento delle sue diverse forme di organizzazione la centralità della persona umana. Favorisce il libero e fecondo sviluppo personale, familiare, civile dei suoi membri. Ogni cittadino è tenuto a garantire il proprio responsabile contributo allo sviluppo della Comunità.

Art. 3
Finalità del Comune

1. Il Comune di Alessandria rappresenta la Comunità alessandrina di cui promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. A tal fine il Comune di Alessandria:

- tutela e valorizza il patrimonio ambientale e paesaggistico della città, attraverso una attenta politica del territorio;

- valorizza le produzioni agroalimentari tradizionali locali con specifici strumenti di denominazione d’origine;

- sostiene le attività produttive con la istituzione di efficienti servizi pubblici e con adeguati interventi di promozione;

- opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico della città, anche sotto il profilo turistico, nonché della storia, delle tradizioni locali;

- promuove, nello spirito della Carta Europea delle Lingue regionali o minoritarie e delle leggi regionali vigenti in materia, azioni di tutela e promozione della lingua piemontese e delle sue varianti locali nelle scuole, sui mezzi d’informazione, recuperando la toponomastica tradizionale, stimolando i cittadini all’uso corrente;

- organizza e coordina servizi sociali efficienti per rispondere ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, mantenendo ferma la scelta della gestione associata e integrata dei servizi sociali e sanitari;

- opera per garantire la sicurezza di tutti i cittadini in armonia con la Comunità, individuando idonei strumenti.

Art. 4
Principi e metodi dell’azione comunale

1. L’azione comunale si ispira al motto “DEPRIMIT ELATOS, LEVAT ALEXANDRIA STRATOS” (Alessandria umilia i superbi ed esalta gli umili) e si informa ai principi di solidarietà e di sussidiarietà, senza distinzioni di religione, sesso, razza, provenienza geografica, lingua. Promuove ed assicura il rispetto delle pari opportunità.

2. Il Comune persegue l’autonomia e il federalismo, principi ispiratori del rapporto tra tutte le Comunità istituzionali, attraverso propria capacità impositiva e autonomia decisionale nell’utilizzo delle risorse.

3. Il Comune promuove la cultura della pace, dei diritti umani e i valori di giustizia e libertà, mediante iniziative di educazione, di cooperazione, di solidarietà e di informazione, miranti a costruire una società locale e internazionale nella quale tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, dalle Convenzioni internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, possano essere pienamente realizzati. A tal fine, con apposito Regolamento, assume iniziative dirette e favorisce quelle promosse da Associazioni, Gruppi di volontariato e di cooperazione e solidarietà internazionale, Scuole, Istituzioni culturali e Università operanti nel territorio comunale.

4. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute, individuando idonei strumenti per renderlo effettivo.

5. Il Comune informa la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, in quanto singoli e associati e riconosce il ruolo delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sui temi di carattere economico, sociale e di gestione dei Servizi Pubblici.

6. Il Comune ispira la propria attività al principio di cooperazione con altri Enti Pubblici, in particolare con altri Comuni, la Provincia e la Regione.

Art. 5
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così descritto nel Decreto del Capo del Governo Nr. 3059-6 del 6 marzo 1941: d’argento alla croce di rosso, circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali; sostegni: due grifoni al naturale controrampanti, con le teste rivolte e le ali spiegate; motto: DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS; corona da Città.

2. Il Comune fa uso nelle manifestazioni ufficiali di un gonfalone così descritto: della forma regolamentare consistente in un drappo di bianco, alla croce di rosso, con la bordura del campo, delimitata da un filetto di rosso, caricata della scritta in caratteri romani dello stesso, DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS.

3. L’uso dello stemma comunale è consentito esclusivamente al Comune, alle Istituzioni ed agli Enti da esso dipendenti.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
LA COMUNITA LOCALE E IL COMUNE

Art. 6
Valorizzazione delle libere forme associative

1. Le Associazioni, le Cooperative e le altre Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, che operino nei settori sociali, dell’assistenza, dello sport, del tempo libero, della protezione dell’ambiente, della difesa dei consumatori, dei diritti civili, della pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale allo sviluppo, possono chiedere di essere iscritte in un apposito Albo comunale, nei modi stabiliti da un regolamento.

2. Le Organizzazioni già iscritte nei Registri istituiti dalle leggi dello Stato e della Regione sono iscritte, a richiesta, anche nell’Albo comunale.

3. Il Comune favorisce l’attività delle Organizzazioni di Volontariato e Promozione Sociale, iscritte nell’Albo comunale con interventi o contributi, nei modi stabiliti dal Regolamento in attuazione dell’Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, Nr. 241, seguendo principi di parità di trattamento, di previsione annuale delle priorità, di preferenza per le attività di prestazione gratuita di servizi, di destinazione a sostegno di progetti dettagliati, di adeguata motivazione.

4. Comitati e Gruppi non rientranti nelle previsioni dei precedenti commi hanno diritto di essere ascoltati in delegazione dal Sindaco o suo delegato; in mancanza, la competente Commissione Consiliare deve riceverli e riferirne al Consiglio Comunale. Il Regolamento per la Partecipazione stabilisce le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 7
Consulte Comunali

1. Il Comune riconosce le Consulte di autocoordinamento.

2. Il Comune può istituire inoltre apposite Consulte comunali, al fine di favorire il coordinamento dell’attività delle Organizzazioni iscritte all’Albo comunale, secondo modalità stabilite nel Regolamento per la partecipazione.

3. Delle Consulte fanno parte, secondo i settori di attività, anche le Organizzazioni sindacali, imprenditoriali, economiche e sociali, nonché gli Ordini e i Collegi professionali.

4. Le Consulte esprimono, a richiesta degli Organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi su provvedimenti o programmi dell’Amministrazione Comunale, e proposte per l’adozione di atti e la gestione di servizi comunali, nei temi di loro competenza.

5. Il Regolamento disciplina le modalità di composizione e funzionamento delle Consulte, le procedure di accesso alle strutture e ai servizi comunali, le forme di partecipazione.

6. I pareri, le proposte e le raccomandazioni delle Consulte non sono vincolanti per gli Organi comunali. L’esito di tali iniziative è comunicato alla Consulta con le eventuali osservazioni dell’Organo comunale competente.

Art. 8
Consigli di Quartiere, frazione, sobborgo e rione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, il Consiglio Comunale può istituire, sentiti i Consigli Circoscrizionali, Consigli di Quartiere, Frazione, Sobborgo o Rione, quale espressione autonoma dei cittadini, sulla base dei presupposti e delle condizioni stabiliti nel Regolamento per la partecipazione.

2. I compiti dei Consigli di cui al precedente Comma sono stabiliti dal Regolamento per la partecipazione. In ogni caso essi hanno facoltà di ricevere istanze, petizioni e proposte per trasmetterle alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. Le attività svolte sono comunicate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, affinché ne tenga conto per le scelte politiche amministrative, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 9
Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono indire consultazioni dei Consigli Circoscrizionali, degli Enti, delle Organizzazioni, delle Associazioni e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, nelle forme e secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Almeno una volta all’anno la Giunta Comunale, affiancata dalla competente Commissione consiliare, convoca in Conferenza le Consulte di cui all’Art. 7, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, gli Ordini e i Collegi professionali, per illustrare lo stato di avanzamento del programma comunale e per recepire eventuali osservazioni e suggerimenti. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all’ordine del giorno della prima seduta successiva allo svolgimento della Conferenza l’esame dei risultati della medesima.

Art. 10
Istanze e petizioni

1. I cittadini, in forma singola o associata, hanno diritto a rivolgere agli Organi del Comune e ai Consigli Circoscrizionali istanze e petizioni, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 11
Proposte

1. I cittadini possono esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi, nei casi e secondo le modalità fissati nel Regolamento. La proposta deve contenere il testo dell’atto di cui si chiede l’adozione e l’illustrazione del suo contenuto e finalità.

2. La proposta deve essere presentata da almeno 300 (trecento) elettori del Comune.

Art. 12
Referendum

1. Il referendum può essere abrogativo o consultivo.

2. Il Sindaco indice referendum entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:

a) di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati;

b) di almeno 4000 (quattromila) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

c) dalla maggioranza delle Circoscrizioni costituite, con deliberazioni assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati ad ogni Consiglio Circoscrizionale.

3. L’ammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla richiesta, da un collegio composto dal Giudice di Pace, dal Difensore Civico e dal Segretario Comunale.

4. Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:

a) lo Statuto del Comune e quelli delle aziende speciali;

b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;

c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) i tributi locali, le tariffe dei servizi e altre imposizioni;

e) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

f) i documenti programmatici;

g) l’assunzione di mutui;

h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.

5. Per la validità dell’esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.

6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

7. E inammissibile la riproposizione del quesito referendario, respinto o che non abbia raggiunto il quorum previsto, anche se formulato diversamente, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente indizione.

8. Le modalità di ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate da Regolamento.

9. Il referendum può essere indetto tra gli elettori di una o più Circoscrizioni quando sia richiesto dal 10% degli elettori residenti nella Circoscrizione su materia attinente a problemi specifici della Circoscrizione.

Art. 13
Pubblicità degli atti e diritto d’accesso
e di informazione dei cittadini

1. Tutti i documenti dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende Speciali, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti, sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative dello Stato o del Comune ne vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa con dichiarazione motivata del Sindaco o del Presidente dell’Azienda, dell’Istituzione o degli Enti.

2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie, previo il pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le disposizioni necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura ai cittadini l’accesso, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’Amministrazione.

3. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, le forme di partecipazione degli interessati sono disciplinate dal Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) accesso agli atti;

b) presentazione di documentazione;

c) formulazione di osservazioni;

d) audizioni personali;

e) partecipazione a conferenze di servizi, sopralluoghi ed ispezioni.

4. Il Regolamento che disciplina i diritti di accesso e di informazione dei cittadini, prevede anche le forme di comunicazione continuativa agli Organi di informazione sull’attività del Comune, in particolare sulle riunioni della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Il diritto di accesso e di informazione si esercita anche attraverso il libero collegamento telematico al sistema informatico comunale.

5. Il Bollettino Ufficiale del Comune, realizzato secondo i criteri indicati nel Regolamento, assicura l’informazione periodica e dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell’Amministrazione.

6. Il bilancio annuale con la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono preventivamente depositati presso le Circoscrizioni per favorire le osservazioni degli Organismi di partecipazione, al fine dell’espressione del parere di cui all’Art. 23, Comma 2. I suddetti atti, a seguito della loro approvazione, vengono depositati presso le Circoscrizioni per la consultazione da parte dei cittadini e degli Organismi di partecipazione. Il Regolamento può indicare ulteriori modalità di diffusione del contenuto essenziale del bilancio.

Art. 14
Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico

1. E istituito, secondo modalità previste dal Regolamento, un Ufficio per l’informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico, che ha il compito di:

a) favorire l’accesso alle strutture, ai servizi, ai documenti dell’amministrazione;

b) informare il pubblico sulle attività istituzionali dell’Ente;

c) ricevere relazioni, proposte, osservazioni, reclami da parte dei cittadini;

d) predisporre interventi organizzativi e logistici intesi a migliorare il rapporto con i cittadini e la comunicazione pubblica, mediante progetti organici ed articolati;

e) programmare ed attuare iniziative di comunicazione pubblica, anche in via telematica, in modo da assicurare la conoscenza sia di normative locali, regionali e nazionali, sia di servizi e strutture.

2. I cittadini possono esprimersi sia in lingua italiana, sia in lingua piemontese e sue varianti locali nei rapporti verbali con il Comune.

Art. 15
Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio in cui vengono pubblicate le ordinanze, le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, i decreti del Sindaco, le determinazioni dei Dirigenti comportanti spese e gli altri atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Del servizio risponde un Dirigente, secondo le disposizioni del Regolamento dei servizi e degli uffici.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 16
Istituzione ed elezione del Difensore Civico

1. E istituito l’ufficio del Difensore Civico, con il ruolo di garante dell’imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta dopo tre votazioni, da tenersi in sedute diverse entro il termine di sessanta giorni, la votazione è ripetuta nella prima seduta successiva e l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L’elezione del Difensore Civico deve, comunque, aver luogo entro centoventi giorni dalla scadenza del Difensore in carica.

3. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilità per la stessa carica, che non siano stati candidati alle ultime elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, che non ricoprano cariche elettive in Enti Pubblici o incarichi di partito o sindacali, che siano in possesso di laurea e che abbiano un’esperienza professionale documentata di almeno cinque anni nel settore giuridico-economico o scolastico.

4. L’ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale.

Art. 17
Prerogative e funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico:

a) verifica e trasmette al Sindaco le segnalazioni dei cittadini singoli o associati in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione Comunale, delle Istituzioni, delle Aziende, dei Consorzi da essa direttamente o funzionalmente dipendenti e delle Società partecipate;

b) propone al Consiglio Comunale interventi diretti a rimuovere fattori strutturali, organizzativi e tecnici, che impediscano, di fatto, ai cittadini l’esercizio dei diritti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;

c) presenta al Consiglio Comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull’attività svolta; il Consiglio esamina detta relazione entro trenta giorni ed adotta le eventuali determinazioni di sua competenza;

d) esercita, per quanto concerne i tributi comunali, le funzioni di garante del Contribuente, così contemplate dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 13, commi 6 e 11;

e) può inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche;

f) esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Art. 18
Sede, strumenti e indennità del Difensore Civico

1. Al Difensore Civico è assegnato un ufficio nel palazzo comunale. Gli orari e la collocazione di tale ufficio devono facilitare l’accesso del pubblico.

2. La dotazione di personale, l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio sono definiti dal Regolamento.

3. Al Difensore Civico spetta un’indennità pari a quella riconosciuta agli Assessori comunali, oltre al rimborso delle spese.

4. Il Difensore Civico dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino all’elezione del successore.

5. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza richiesta per la nomina, per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei Regolamenti Comunali, o per altri gravi motivi connessi con l’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 19
Istituzione

1. Il Comune articola il suo territorio in Circoscrizioni di decentramento, quali Organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Il numero e la delimitazione delle Circoscrizioni vengono definiti con deliberazione consiliare, adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati e con l’osservanza dei seguenti criteri:

a) garantire l’omogeneità dell’assetto urbanistico del territorio;

b) tutelare la compatibilità dei servizi con le esigenze dei residenti;

c) rispettare la comunanza di radici storiche e di tradizione della popolazione.

Art. 20
Organi delle Circoscrizioni

1. Sono Organi delle Circoscrizioni il Consiglio Circoscrizionale e il Presidente del Consiglio Circoscrizionale.

Art. 21
Presidente del Consiglio Circoscrizionale

1. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione e svolge tutte le funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, nonché quelle a lui delegate dal Sindaco.

2. Il Presidente è eletto a suffragio diretto dagli elettori della Circoscrizione, contestualmente all’elezione del Consiglio Circoscrizionale.

3. Il Presidente è eletto con il metodo dell’elezione diretta, a turno unico, con le modalità fissate dal Regolamento.

4. Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente, limitandosi a adottare i soli provvedimenti improrogabili e urgenti. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere Circoscrizionale anziano.

6. In caso di dimissioni o approvazione di mozione di sfiducia del Presidente, il Consiglio Comunale nomina un Commissario, che rimane in carica sino all’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Circoscrizionale. Tale elezione deve tenersi nella prima tornata elettorale utile.

Art. 22
Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio Circoscrizionale è composto dal Presidente e da venti Consiglieri. I Consiglieri sono eletti a suffragio diretto con il metodo proporzionale. Sono ammesse al riparto dei seggi le liste che abbiano riportato almeno il 5% dei voti validamente espressi.

2. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3 Il Consiglio e il Presidente durano in carica cinque anni e sono eletti contestualmente al Consiglio Comunale, ad eccezione dei casi di rinnovo previsti dai Commi 5 e 6 dell’articolo precedente.

CAPO II
FUNZIONI

Art. 23
Funzioni consultive

1. Spettano alle Circoscrizioni le funzioni consultive previste dallo Statuto e dal Regolamento per le Circoscrizioni.

2. In particolare il Consiglio Circoscrizionale esprime parere obbligatorio relativamente a:

a) le relazioni previsionali e programmatiche;

b) i programmi di opere pubbliche;

c) i bilanci annuali e pluriennali;

d) i piani e i programmi territoriali ed urbanistici;

e) altri programmi e piani previsti dalla legge.

Esprime altresì parere sugli altri atti sottopostigli dagli Organi del Comune. Le modalità di espressione di tali pareri sono stabilite dal Regolamento.

3. Il Consiglio Circoscrizionale può indirizzare istanze e petizioni agli Organi comunali e a quelli delle Aziende, Società ed Istituzioni preposte alla gestione dei Servizi Pubblici locali.

Art. 24
Funzioni gestionali

1. Spettano alle Circoscrizioni la gestione delle sedi circoscrizionali, dei centri civici e delle altre strutture socio-culturali, sportive, ricreative, di verde pubblico di interesse circoscrizionale, nonché la promozione di attività sociali, culturali, sportive e ricreative di rilievo circoscrizionale. Altri servizi di base potranno essere individuati annualmente dal Consiglio Comunale.

2. Il Regolamento individuerà i servizi e le strutture di interesse ultracircoscrizionale, che per ragioni tecniche e di efficienza fosse opportuno gestire a livello comunale.

3. Il Consiglio Comunale può delegare altre funzioni gestionali alle Circoscrizioni, determinando i criteri per il loro esercizio.

4. Il bilancio comunale stanzia annualmente i fondi necessari all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 25
Consiglio Circoscrizionale

1. Il Consiglio viene eletto, contestualmente al Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento per le Circoscrizioni disciplina l’entrata in carica dei Consiglieri, gli effetti delle loro dimissioni, la prorogatio dei Consigli scaduti e la loro organizzazione interna attenendosi, in quanto compatibili, alle disposizioni concernenti il Consiglio Comunale e in particolare all’Art. 43 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

3. Il Consiglio Circoscrizionale delibera sui fondi di bilancio assegnati alla Circoscrizione e sulle scelte politiche e amministrative concernenti l’esercizio delle funzioni gestionali di cui all’Art. 24 secondo le modalità previste nel Regolamento per le Circoscrizioni.

Art. 26
Controllo eventuale sulle deliberazioni

1. Le deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei Consiglieri Circoscrizionali ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci (10) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio.

2. Il controllo è esercitato dal Difensore Civico, il quale, ove ritenga che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Presidente entro quindici (15) giorni dalla richiesta e lo invita a eliminare i vizi riscontrati.

3. In tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Circoscrizionale.

TITOLO IV
ORGANI DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27
Ruolo, funzioni e presidenza

1. Il Consiglio Comunale è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.

2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale del Comune devono essere stanziate adeguate risorse finanziarie, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio, sentita la Commissione Consiliare dei Capigruppo. Inoltre deve essere assegnata adeguata dotazione organica di personale.

3. Nella seduta successiva a quella d’insediamento il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

4. L’elezione, la durata in carica, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio sono regolati dalla legge.

5. Il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato da Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza dei tre quarti nelle prime due votazioni, dei due terzi nella terza e nella quarta votazione e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all’Ente nella quinta votazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.

7. Il Presidente può essere sfiduciato, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto alle forze politiche, solo per ragioni di carattere istituzionale connesse all’esclusivo espletamento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sfiduciato su mozione sottoscritta da 3/4 dei Consiglieri assegnati, che si intende approvata se votata favorevolmente dalla stessa quota. Per la rielezione valgono le modalità di cui al comma 6.

8. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale, formula l’ordine del giorno dei lavori consiliari. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere Anziano .

9. La Giunta mette a disposizione del Presidente, per consentire l’esercizio delle sue funzioni, idonee risorse.

Art. 28
Sedute aperte

1. In caso di particolari condizioni o se rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facessero ritenere necessario, il Presidente, su proposta del Sindaco o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, dispone la convocazione “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede municipale.

Art. 29
Consiglieri Comunali

1. Il Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.

3. L’Amministrazione Comunale assicura l’assistenza in sede processuale a tutti gli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o atti connessi nell’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente e salvo rivalsa in caso di soccombenza giudiziale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per l’elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali.

5. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi componenti dell’approfondimento di singoli oggetti perché ne riferisca al Consiglio stesso.

Art. 30
Decadenza dalla carica di Consigliere

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. La proposta di decadenza, formulata d’ufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative.

3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine assegnato, in mancanza di giustificazioni, o nel caso che le stesse non siano riconosciute valide, pronuncia la decadenza del Consigliere dalla carica, con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 31
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi e procedono alla designazione del Capogruppo.

2. I Capigruppo formano la Conferenza dei Capigruppo.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi e della Conferenza dei Capigruppo sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La Giunta Comunale mette a disposizione dei Gruppi consiliari, per consentire l’attività di iniziativa e di controllo, idonei locali e risorse.

Art. 32
Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni Consiliari permanenti, elette nel suo seno mantenendo costante il rapporto tra maggioranza e minoranza. Ne fanno parte anche i Capigruppo senza diritto di voto. Ai lavori delle Commissioni possono altresì assistere con solo diritto di parola anche i Consiglieri che non ne fanno parte.

2. Alle Commissioni Consiliari permanenti sono sottoposte, per l’esame preliminare, tutte le proposte di competenza del Consiglio.

3. Le Commissioni possono consultare le Rappresentanze della società civile, di Enti, Associazioni ed esperti per acquisirne apporti. Possono altresì consultare i Rappresentanti delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti per verificare la congruenza dell’attività degli stessi con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione.

Art. 33
Commissioni Consiliari di Controllo o Garanzia

1. La Presidenza delle Commissioni Consiliari di Controllo o di Garanzia è attribuita alle minoranze. Spetta parimenti alle minoranze la Presidenza delle Commissioni di indagine.

2. Sono comunque considerate, ove costituite, Commissioni di Controllo o Garanzia:

- Affari Istituzionali;

- Programmazione e Bilancio;

- Controllo di gestione

Art. 34
Commissioni e incarichi speciali

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei suoi membri, può istituire, al suo interno, Commissioni temporanee e speciali di indagine, di controllo, di inchiesta o di studio, la cui durata e poteri sono fissati nella delibera di costituzione.

2. Su materie determinate il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire, al suo interno, Commissioni Speciali, la cui durata e composizione sono fissate nella delibera di costituzione.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE

Art. 35
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattordici (14) Assessori da lui nominati, nel rispetto del principio della pari opportunità.

2. Gli Assessori devono possedere il requisito di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. L’accertamento delle predette condizioni è effettuato dal Consiglio Comunale in occasione della comunicazione della nomina.

3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola per le materie a loro delegate.

4. In caso di revoca il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla prima seduta successiva del Consiglio Comunale unitamente alla nomina del surrogante.

Art. 36
Competenza

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio, svolge attività propositiva e riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 37
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile dell’amministrazione dell’Ente, sovrintende ai Servizi ed agli Uffici e svolge le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.

2. Il Sindaco assicura l’unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori.

Art. 38
Documento Programmatico

1. Il Documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dall’elezione del Sindaco.

2. Il Documento Programmatico deve essere depositato dal Sindaco, presso la Presidenza del Consiglio, almeno trenta (30) giorni prima della sua approvazione, a disposizione dei Consiglieri Comunali, che potranno presentare proposte ed emendamenti entro venti giorni dal deposito.

3. Nei dieci giorni successivi la Giunta Comunale esprime il proprio parere, formalizzandolo con apposita delibera.

4. Il Consiglio Comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, verifica l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. In tale sede può procedere all’adeguamento del Documento Programmatico, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 39
Sostituzione del Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco in seno alla Giunta, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

Art. 40
Principi generali

1. Gli Uffici del Comune sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione. L’attività amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

2. L’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune si articola in strutture operative le cui attribuzioni e articolazioni interne sono definite con il Regolamento e dalla dotazione organica del personale.

Art. 41
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla sua gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 42
Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività, garantendo la sfera di autonomia gestionale. Il Segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Per l’espletamento dei suoi compiti, il Segretario Generale si avvale di un Ufficio da lui diretto, che è organizzato nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 43
Vice Segretario

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina Vice Segretario un Dirigente in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale. Non potrà essere nominato Vice Segretario il Dirigente assunto a tempo determinato.

Art. 44
Dirigenti

1. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli Organi di Governo dell’Ente e al Segretario Generale.

2. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico e loro assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.

3. I Dirigenti sono nominati dal Sindaco, a seguito di parere del Segretario Generale e del Comitato dei Dirigenti, costituito con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento.

4. Nei casi di insoddisfacente conduzione del Dirigente, l’incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa contestazione degli addebiti al responsabile e valutazione delle deduzioni.

5. Il Nucleo di Valutazione interviene nella verifica delle prestazioni dei dirigenti ed è composto:

- da 3 membri nominati dal Sindaco tra esperti esterni all’Ente;

- da 1 membro proposto dai Dirigenti, scelto tra Dirigenti esterni;

- dal Direttore Generale ove nominato, o, in mancanza, dal Segretario Generale.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 45
Servizi Pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei Servizi Pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni o servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della Comunità locale, nelle forme previste dalla legge.

2. L’istituzione e le modalità di gestione dei Servizi Pubblici sono deliberati dal Consiglio Comunale.

3. Nella gestione dei Servizi Pubblici locali deve essere comunque assicurata la partecipazione delle Associazioni dei Consumatori e di quelle di Volontariato, nonché delle Circoscrizioni, al fine di garantire la trasparenza nello svolgimento del servizio ed un adeguato controllo di qualità.

CAPO II
AZIENDE SPECIALI

Art. 46
Aziende speciali

1. L’Azienda Speciale è Ente strumentale dell’Ente Locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Sono Organi dell’Azienda Speciale il Consiglio d’Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente e il Consiglio d’Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabilite dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di 1/3 del numero complessivo.

4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità stabilite dall’Art. 234 e segg. del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

5. Il Sindaco dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o sulla base dell’accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale secondo le forme indicate dall’Art. 52 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e soltanto per gravi violazioni di legge o ripetute inadempienze nella realizzazione del programma.

6. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.

CAPO III
ISTITUZIONI

Art. 47
Istituzioni

1. L’Istituzione è l’organismo strumentale del Comune per l’esercizio di Servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale.

2. Sono Organi dell’Istituzione:

- il Consiglio d’Amministrazione;

- il Presidente;

- il Direttore.

3. Il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio d’Amministrazione sono stabiliti da specifico Regolamento.

4. Per la nomina, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione si applicano le norme di cui ai Commi 4 e 5 dell’Art. 46.

5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 48
Regolamento

1. Il Regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Istituzione, che si ispira ai principi della più larga partecipazione dell’utenza e della massima flessibilità nell’impiego del personale.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 49
Principi di collaborazione

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti Pubblici; a tal fine attua ogni più opportuna iniziativa per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 50
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o Amministrazioni provinciali.

2. La stipula di convenzioni e la costituzione di Consorzi sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 51
Consorzi tra Enti Locali

1. Per la gestione associata di uno o più Servizi, il Comune può costituire Consorzi con altri Enti pubblici territoriali.

2. La costituzione dei Consorzi è deliberata dal Consiglio Comunale, che, a tal fine, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la convenzione tra gli Enti aderenti, unitamente allo Statuto del Consorzio.

Art. 52
Accordi di programma

1. Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma ed altri interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53
Regolamenti

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto ed entro due anni adegua allo Statuto i Regolamenti vigenti, che, per quanto compatibili, permangono in vigore fino alla loro modificazione o sostituzione.

Art. 54
Efficacia dei Regolamenti

1. I Regolamenti entrano in vigore, di norma, il quindicesimo giorno decorrente dalla data di loro pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, dopo il favorevole riscontro di legittimità del Comitato Regionale di Controllo, se previsto.

2. I Regolamenti possono prevedere che le contravvenzioni siano punite con sanzioni amministrative, fissandone i criteri, i casi, i modi e l’entità.

Art. 55
Revisione dello Statuto

1. Un’iniziativa di revisione del presente Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, dopo aver completato il procedimento all’Art. 6 comma 4 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), non può essere rinnovata prima che siano trascorsi ventiquattro mesi.

Art. 56
Verifica dell’attuazione dello Statuto

Entro due anni dalla entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale, assicurando l’informazione e la consultazione dei cittadini, ne verifica l’attuazione.

Art. 57
Attuazione delle norme statutarie

Qualora disposizioni dello Statuto rinviino al Regolamento per il completamento della fattispecie da regolare, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie integrate con i principi generali dell’ordinamento giuridico.



Comune di Bruno (Asti)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

Titolo II - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Consiglio comunale

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

Art.10 - Attività del consiglio comunale

Art.11 - Sedute e convocazione

Art.12 - Gruppi consiliari

Art.13 - Commissioni

Art.14 - Consiglieri comunali

Art.15 - Consigliere anziano

Art.16 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

Art.17 - Il sindaco

Art.18 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

Art.19 - Rappresentanza dell’ente

Art.20 - Vicesindaco

Art.21 - La giunta comunale.

Art.22 - Composizione e nomina

Art.23 - Competenze

Art.24 - Funzionamento

Art.25 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art.26 - Mozione di sfiducia

Titolo III - UFFICI E PERSONALE

Art.27 - Struttura

Art.28 - Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.29 - Il segretario comunale

Art.30 - Attribuzioni

Art.31 - Direttore generale

Art.32 - Funzioni del direttore generale

Art.33 - Responsabili dei servizi

Titolo IV - RESPONSABILITA’

Art.34 - Responsabilità verso il comune

Art.35 - Responsabilità verso terzi

Art.36 - Responsabilità dei contabili

Titolo V - CONTROLLO INTERNO

Art.37 - Principi e criteri

Art.38 - Revisore del conto

Art.39 - Controllo di gestione

Titolo VI - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.40 - Servizi pubblici comunali

Art.41 - Gestione dei servizi pubblici

Art.42 - Gestione in economia

Art.43 - Azienda speciale

Art.44 - Istituzione

Art.45 - Convenzioni

Art.46 - Consorzi

Art.47 - Unione di comuni

Art.48 - Accordi di programma

Titolo VII - PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art.49 - Partecipazione

Art.50 - Interventi nel procedimento amministrativo

Art.51 - Istanze, petizioni e proposte

Art.52 - Modalità di presentazione

Art.53 - Definizione

Art.54 - Referendum

Art.55 - Diritto d’accesso

Art.56 - Diritto d’informazione

Art.57 - Diritti del contribuente

Art.58 - Azione popolare

Titolo VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art.59 - Statuto

Art.60 - Regolamenti

Art.61 - Sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali

Art.62 - Norme transitorie e finali

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Bruno è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il comune rappresenta la comunità di Bruno, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei rapporti con lo Stato, con altri enti o soggetti pubblici e/o privati e nei confronti della comunità internazionale.

Art.2
Finalità

1. Il comune, con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità, svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all’amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato.

3. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione, ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità delle persone.

4. La sfera di governo del comune è costituita dall’ambito territoriale degli interessi.

5. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa, recependo i bisogni della comunità;

b) economicità di gestione, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati, puntando su innovazione e creatività;

c) tutela e promozione dello sviluppo dell’artigianato e delle attività turistiche, attraverso i canali di comunicazione;

d) promozione e tutela delle attività agro-vitivinicole, incentivando i programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati al miglioramento delle produzioni, al fine di garantire qualità e sicurezza al consumatore;

e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

f) recupero, tutela e sviluppo delle risorse storiche e culturali anche nelle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g) incoraggiamento e promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero;

h) promozione ed attuazione di un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

i) tutela della salute come bene primario ed insostituibile mediante la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni private a ciò preposte;

j) rimozione degli ostacoli che possono impedire l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza tra gli individui.

Art.3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3. Il comune, per il raggiungimento dei propri fini, promuove anche i rapporti di collaborazione e di scambio con altre comunità.

Art.4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 9,19 confinante con i Comuni di Bergamasco, Carentino, Castelnuovo Belbo e Mombaruzzo.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Duca d’Aosta 37.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si svolgono nella sede comunale; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art.5
Albo pretorio

1. Nel palazzo civico un apposito spazio è destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. L’affissione degli atti di cui al primo comma è effettuata avvalendosi di un messo comunale.

Art.6
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome COMUNE DI BRUNO e lo stemma del comune è quello concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 2000.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con il citato decreto.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, devono essere appositamente autorizzati dalla giunta comunale.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.7
Organi

1. Sono organi del comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.

2. Sono garantite condizioni di pari opportunità tra uomo e donna attraverso la promozione della presenza di entrambi i sessi all’interno degli organi collegiali del comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Art.8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta l’intera comunità ed ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

3. Il consiglio comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il consiglio comunale adotta il regolamento per la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati; alle eventuali modifiche del regolamento si provvede con le stesse modalità.

Art.9
Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 ed eventualmente a quelle previste da leggi speciali.

3. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art.10
Attività del consiglio comunale

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie ed è disciplinata da un apposito regolamento.

2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge e dal suddetto.

3. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio comunale e la giunta comunale rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art.11
Sedute e convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

2. La convocazione deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio di ogni consigliere comunale; l’avviso deve contenere l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri comunali almeno quattro giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta, mentre nei casi d’urgenza è sufficiente che sia consegnato ventiquattro ore prima.

3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco, sentita la giunta comunale, convoca il consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Qualora la convocazione venga richiesta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste.

Art.12
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali, secondo quanto previsto nel regolamento, possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri comunali, non componenti la giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art.13
Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta e studio.

2. Il Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i funzionari, nonché tecnici ed esperti per l’esame di specifici argomenti.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, secondo le modalità e con le eccezioni stabilite dal suddetto regolamento.

5. Nel caso in cui il consiglio comunale costituisca commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive o commissioni speciali di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro appartenente alla minoranza consiliare.

Art.14
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica ed il loro status sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio comunale adotti la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati.

4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale; le cause giustificative sono l’assenza dovuta a problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia. I consiglieri comunali devono presentare al protocollo del comune la motivazione dell’assenza per essere giustificati; il sindaco, dopo aver preso atto della causa di assenza, ne da lettura al momento dell’apertura della seduta consiliare e qualora verifichi un caso di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al consigliere comunale interessato l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio comunale può deliberare la decadenza dello stesso consigliere comunale.

Art.15
Consigliere anziano

1. Per consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco delle altre liste elettorali; a parità di voti prevarrà il più anziano di età.

Art.16
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende e dagli enti dipendenti dal comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato; le forme ed i modi per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento comunale sull’accesso.

3. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art.17
Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite della legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica; nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Rappresenta il comune, esprime l’interesse dell’intera comunità, è garante dello statuto comunale ed è l’organo responsabile dell’amministrazione ed in tale veste:

a) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

b) nomina e impartisce direttive al segretario comunale ed al direttore generale, se nominato;

c) nomina e impartisce direttive ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

d) convoca e presiede la giunta comunale;

e) convoca e presiede il consiglio comunale secondo le modalità previste dal relativo regolamento;

f) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di coordinamento dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

g) determina l’orario degli uffici comunali, degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

i) sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

3. Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica e di emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

4. Gli sono inoltre assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art.18
Attribuzioni nei servizi di competenza statale.

1. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

Art. 19
Rappresentanza dell’ente

1. Il sindaco è il legale rappresentante dell’ente.

2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è espletata previa autorizzazione della giunta comunale.

3. Il sindaco può altresì delegare ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale:

a) rappresentanza dell’ente in manifestazioni politiche;

b) stipula di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni.

Art.20
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l’assessore che viene nominato dal sindaco per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell’amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. In caso di assenza del vicesindaco, contemporanea a quella del sindaco, l’assessore più anziano di età eserciterà le funzioni vicarie del sindaco.

Art.21
La giunta comunale.

1. La giunta comunale è l’organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell’amministrazione dello stesso ed opera per mezzo di deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art.22
Composizione e nomina

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori.

2. E’ nominata dal sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, normalmente scegliendo tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio comunale, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e compatibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale e non devono risultare non eletti alle ultime consultazioni elettorali amministrative.

3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale senza diritto al voto.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status degli assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, di affiliazione ed il coniuge.

5. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

6. Il sindaco riferisce al consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle deleghe conferite o revocate ai singoli assessori.

Art.23
Competenze

1. La giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale, del direttore generale se nominato o dei responsabili dei servizi, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale, riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare:

a) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

b) autorizza a promuovere o a resistere alle liti, indipendentemente dall’ordine e dal grado di giudizio.

Art.24
Funzionamento

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.

4. Le proposte di deliberazione sottoposte alla stessa devono riportare il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l’attribuzione al segretario comunale del visto di conformità.

Art.25
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.

3. Nelle votazioni palesi della giunta comunale, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la riunione.

4. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge. L’istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dal responsabile del servizio o dal segretario comunale

5. La verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale è curata dal segretario comunale, il quale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione non viene approvata.

7. Ogni consigliere comunale o assessore ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi dello stesso.

8. I verbali delle sedute consiliari e delle riunioni della giunta comunale sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

Art.26
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta comunale non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua acquisizione al protocollo del comune; se viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art.27
Struttura

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi.

3. La giunta comunale approva il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, promuovendo l’ammodernamento delle strutture e la formazione del personale.

Art.28
Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1. Il comune attraverso il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa ed i rapporti tra questi e gli organi amministrativi.

2. L’organizzazione del comune si articola in servizi.

3. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.29
Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo della Agenzia Autonoma dei Segretari; il sindaco può inoltre conferirgli le funzioni di direttore generale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il consiglio comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione dell’ufficio del segretario comunale.

Art.30
Attribuzioni

1. Il segretario comunale è un funzionario pubblico e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco abbia provveduto a nominare il direttore generale.

3. Il segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del consiglio comunale ed alla riunioni della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può altresì essere chiamato a partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art.31
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni per il raggiungimento della soglia demografica minima stabilita dalla legge per la nomina del direttore generale.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art.32
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta comunale, nonché in ogni altro caso di particolare gravità accertata.

4. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale; egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta comunale; verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto; promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

c) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

c) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

d) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art.33
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell’ente, con le definizioni del regolamento di organizzazione.

2. Sono altresì attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli elencati all’articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, num ero 267.

3. Il sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante convenzionamento con altri comuni o con contratto a tempo indeterminato, così come disciplinato nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’

Art.34
Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali hanno l’obbligo di risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, a seguito di denuncia rivolta al Procuratore Generale della Corte dei Conti.

3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art.35
Responsabilità verso terzi

1. Nel caso in cui amministratori e dipendenti, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. La responsabilità personale di un amministratore o dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia derivata dalla loro azione positiva, dalla loro omissione o dall’ingiustificato ritardo di operazioni alle quali detti soggetti sono obbligati per norma di legge o di regolamento.

3. Se il comune ha corrisposto ad un terzo l’ammontare del danno cagionato da un amministratore o dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

4. Qualora la violazione del diritto di terzi derivi da atti od operazioni di organi collegiali comunali, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del consesso che hanno partecipato all’atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare in verbale il proprio dissenso.

Art.36
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro comunale o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca senza autorizzazione nel maneggio del denaro del comune, devono rendere conto della gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art.37
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del consiglio comunale richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore del conto e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art.38
Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.39
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) gli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e l’individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.40
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.41
Gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l’assunzione dell’impianto e dell’esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare o all’ambito territoriale, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

2. Il consiglio comunale può prevedere che il pubblico servizio si svolga in forma singola o associata mediante convenzione, unione di comuni, consorzio o accordo di programma.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

4. I poteri che, ad eccezione del referendum, il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitale a maggioranza pubblica.

Art.42
Gestione in economia

1. L’organizzazione e la gestione dei servizi in economia sono disciplinate da appositi regolamenti.

Art.43
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Le aziende speciali possono operare anche al di fuori del territorio comunale, previa stipula di convenzioni che garantiscano l’economicità e la migliore qualità dei servizi erogati.

Art.44
Istituzioni

1. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art.45
Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi mediante la stipulazione di apposite convenzioni con gli altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.46
Consorzi

1. Il comune per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti e la trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.

5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte degli stessi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ed a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali, mentre agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art.47
Unione di comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali del comprensorio di cui è parte, il comune si fa promotore di iniziative tese all’unione con uno o più comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le unioni di comuni sono enti locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

3. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Art.48
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria del comune sull’opera, sugli interventi e sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per l’attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art.49
Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Il consiglio comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art.50
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale sul diritto all’accesso e sul procedimento amministrativo.

Art.51
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, residenti nel comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Le istanze, petizioni e proposte possono essere avanzate anche dai cittadini dell’Unione europea e dagli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art.52
Modalità di presentazione

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte, tranne l’individuazione del proponente responsabile, con il relativo indirizzo, al quale trasmettere le eventuali comunicazioni.

2. Esse devono essere indirizzate al sindaco, contenere in modo chiaro quanto richiesto o proposto ed essere regolarmente firmate.

Art.53
Definizione

1. Per istanze e petizioni si intendono le richieste scritte presentate da cittadini singoli o associati residenti nel comune, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza del sindaco, della giunta comunale, del segretario comunale o dei responsabili dei servizi; sull’istanza l’autorità comunale competente provvede entro trenta giorni dal suo ricevimento al protocollo del comune.

2. Per proposte si intendono le richieste scritte, presentate da almeno il 20% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente, per l’adozione di un atto di contenuto determinante, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del consiglio comunale o della giunta comunale; il segretario comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i competenti pareri e che la stessa sia inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale o della prima riunione utile della giunta comunale.

3. L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, la dotazione organica e le relative variazioni;

b) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

c) i tributi locali, le tariffe dei servizi e le altre imposizioni;

d) il bilancio e la contabilità finanziaria;

e) le espropriazioni per pubblica utilità;

f) le designazioni e le nomine dei rappresentanti del comune.

5. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa; a tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

Art.54
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi, in tutte le materie di esclusiva competenza dell’ente, come strumenti di partecipazione popolare.

2. Detti referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

3. I soggetti promotori dei referendum sono:

a) un numero di cittadini elettori non inferiore alla maggioranza assoluta degli stessi per quelli consultivi ed un numero di cittadini elettori non inferiore alla maggioranza relativa ai due terzi degli stessi per quelli abrogativi e propositivi;

b) il consiglio comunale, con una maggioranza di due terzi dei consiglieri comunali assegnati.

3. Non possono proporsi referendum in materia di:

a) statuto, regolamento del consiglio comunale e regolamento di contabilità;

b) bilancio preventivo e rendiconto della gestione;

c) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) atti relativi al personale del Comune;

e) espropriazione per pubblica utilità ed occupazione d’urgenza;

f) designazioni e nomine.

4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di svolgimento della consultazione sono previste nell’apposito regolamento comunale; qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un’unica tornata annuale.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal sindaco, il consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art.55
Diritto d’accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull’accesso ai documenti amministrativi.

Art.56
Diritto d’informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

Art.57
Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l’amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. In materia tributaria, il comune ispira la sua attività al rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dallo stesso, con riferimento a casi concreti e personali; la presentazione di dette istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L’amministrazione comunale deve inoltre portare tempestivamente a conoscenza dei contribuenti, con mezzi idonei, tutti gli atti in materia tributaria da essa emanati.

Art.58- Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune, nell’ottica di una maggiore tutela dell’interesse collettivo.

2. Se il giudice adito emana ordine di integrazione del contraddittorio, la giunta comunale delibera la costituzione in giudizio del comune; in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, eccetto nel caso in cui il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

3. Ai fini della tutela ambientale, le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 349/1986 possono intentare azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale.

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

Art.59
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettori per proporre modifiche allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art.60
Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati, qualora possano essere individuati.

6. I regolamenti entrano in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.

Art.61
Sanzioni amministrative per violazione
dei regolamenti comunali

1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è definita da ciascun regolamento.

Art.62
Norme transitorie e finali

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.



Comune di Coazze (Torino)

Statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Coazze è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Coazze nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli Enti o soggetti pubblici e privati e ,nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Coazze ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione di attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228, approvato dall’istituto nazionale di statistica.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via G. Matteotti n. 4.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, previo provvedimento sindacale.

Art. 4
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Coazze ha, come proprio segno distintivo lo stemma qui sommariamente descritto:

Scudo: troncato n. 1° di rosso alla croce greca nascente di bianco, n. 2° di verde al cuore di rosso fiammato, su ancora nera puntuta; con fascia curvata in alto di bianco attraversante sulla troncatura alla scritta COAZZE. Ornamenti esteriori: blasone di legno al naturale fogliato dello stesso in capo e in punta; sormontato d’una corona civica d’argento ai cinque merli ghibellini; stringente due festoni d’alloro attornianti lo scudo ed avvolgenti ai lati due fasci littori al naturale; dagli stessi pende un cartiglio di bianco al motto in lettere nere UNITA’ AMORE FORZA, nel retro capi pendenti di arancione.

2. Il Comune di Coazze fa uso, secondo le norme vigenti, del gonfalone qui sommariamente descritto: drappo di colore porpora, bordato di cordoncino d’oro, con punta a tre pendenti frangiati d’oro; caricato dello stemma civico in un quadrato d’azzurro bordato d’oro, con sopra l’iscrizione centrata Comune di Coazze in oro. Nel pendente di centro rettangolo bordato d’oro con l’Ossario dei caduti su sfondo di monti, il tutto al naturale. Nel retro drappo interzato in palo verde, bianco e rosso, bordato di cordoncino d’oro. Il gonfalone sarà sorretto da un traverso in metallo terminante con due sfere di ottone con punta a guisa di mazza, intrecciate d’un cordoncino d’oro pendente ai lati e terminante in due nappe frangiate.

3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

4. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

5. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 5
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Torino, con la Regione Piemonte e la Comunità Montana Val Sangone.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 6
Organi

1. Sono organi di governo del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 7
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente dal segretario.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso altri enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art.9
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare , da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali un giorno prima della seduta del consesso.

9. Le sedute sono valide se sono presenti, escluso il sindaco, non meno di un terzo dei consiglieri assegnati come segue:

- n° 6 (sei) consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n° 4 (quattro) consiglieri per le sedute di seconda convocazione.

10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e la funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 11
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti all’opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 12
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolate dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non partecipano a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno solare senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 13
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capo gruppo entro dieci giorni dalla prima seduta di insediamento del consiglio comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo di ciascuna lista sono così individuati:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consiliare che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

Art. 15
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

2. Egli è il rappresentante legale dell’ente, rappresenta il Comune in giudizio ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 16
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del dlgs 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze contingibili e urgenti in casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50, commi 5-6 del dlgs 267/2000;

f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 19
Vicesindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

Art. 20
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali.

Art. 21
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deva essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22
La giunta comunale

1. La giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da numero minino di due e da un numero massimo di quattro assessori, compreso il vicesindaco. Nell’ambito del numero minimo e massimo il sindaco determina autonomamente il numero effettivo dei componenti della giunta.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 24
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro e con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 25
Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 26
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1-2 del dlgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

g) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

i) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’ente;

n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale, ove nominato, o il segretario comunale;

o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;

p) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 27
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 28
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

Art. 29
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l’impiego.

Art. 30
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite, nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

CAPO III
Modalità di partecipazione
Difensore Civico

Art. 31
Consultazioni

1. L’amministrazione può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32
Petizioni

1. Gli elettori del Comune possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questione di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% del corpo elettorale, l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari.

Art. 33
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 200 avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al paragrafo precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 34
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del consiglio comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attivi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni in contrasto con essa.

Art. 35
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.

3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati dal regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 37
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall’interrogazione.

CAPO IV
Procedimento amministrativo

Art. 38
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 39
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. A ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l’atto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 40
Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare interesse individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell’art. 35 dello Statuto.

Art. 41
Determinazione del contenuto dell’atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state osservate puntualmente le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.

Art. 42
Difensore Civico

1. Può essere istituito nel Comune l’ufficio del difensore civico, quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Con apposito regolamento potranno essere disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi d’intervento del difensore civico.

3. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione di un comune ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti con questo e con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo.

TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 43
Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento in esame da parte dell’organo di controllo, sono ripubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all’inizio della ripubblicazione.

Art. 44
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 45
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 46
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 47
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza, di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi garantire l’economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 48
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi della aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 49
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e i conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 50
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.

Art. 51
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 52
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio.

Art. 53
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei sindaci della amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del dlgs 18 agosto 2000 n.267.

3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
Uffici

Art. 54
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità della strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 55
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato, al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di economia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità di struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione della esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 56
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi il direttore, ove nominato, il segretario comunale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e al gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 57
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei singoli ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, ove nominato, il segretario comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L’approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell’ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore, ove nominato, al segretario comunale, e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale e direttivo

Art. 58
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 59
Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere trasferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 60
Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base della direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 61
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo dell’organo di governo del Comune e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli art. 97e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi secondo le modalità che verranno dettagliatamente stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 62
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del dlgs 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 63
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazioni a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 64
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori a tempo determinato purchè l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del dlgs 267/2000.

Art. 65
Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del dlgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art.1,comma 2 del dlgs 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 66
Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 67
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e i patti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitogli dal sindaco.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 68
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivati da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fare denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 69
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario comunale, il direttore, ove nominato, e i dipendenti comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell’amministratore, del segretario, del direttore, ove nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che abbiano partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 70
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 71
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 72
Attività finanziaria del Comune

1. Le attività finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 73
Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investimenti a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 74
Bilancio comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. Le gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale, osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità pubblicità, dell’integrità e del pareggio del bilancio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 75
Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 76
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 77
Revisore dei conti / Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime i rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde alla verità delle sua attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 78
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’ente;

c) il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 79
Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all’assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80
Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate alla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 81
Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

Art. 82
Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del Comune.



Comune di Cossano Belbo (Cuneo)

Statuto comunale

SOMMARIO

* TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 Ruolo e attribuzioni del Comune

ART.2 Organizzazione del Comune

ART.3 Regole dell’azione comunale

ART.4 Stemma e Gonfalone

ART.5 Gli organi del Comune

* TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.6 Composizione

ART.7 Il Consiglio Comunale - Presidenza e Sessioni

ART.8 Ruolo di indirizzo e controllo

ART.9 Competenze deliberative

ART.10 Gruppi consiliari

ART.11 Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale

ART.12 I Consiglieri Comunali

ART.13 Diritti dei Consiglieri

ART.14 Doveri dei Consiglieri

ART.15 Commissioni

ART.16 Commissioni di indagine

* CAPO II IL SINDACO

ART.17 Ruolo del Sindaco

ART.18 Competenze del Sindaco

ART.19 Attribuzioni di vigilanza

ART.20 Attribuzioni organizzative

ART.21 Vicesindaco

ART.22 Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

* CAPO III LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI

ART.23 Ruolo e competenze della Giunta

ART.24 Composizione della Giunta

ART.25 Comunicazioni del Sindaco al Consiglio Comunale sulla composizione ed organizzazione della Giunta

ART.26 Principi sul funzionamento della Giunta

ART.27 Ruolo e competenze degli Assessori

ART.28 Revoca di Assessori, dimissioni ed altre cause di cessazione

* CAPO IV IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.29 Nomina e competenze

ART.30 Attribuzioni del Segretario Comunale

* TITOLO III LA PARTECIPAZIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.31 Principi

ART.32 Strumenti

* CAPO II LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.33 Libere Associazioni

ART.34 Requisiti delle libere Associazioni

ART.35 Rapporti con il Comune

ART.36 Altre forme associative

ART.37 Partecipazione alla gestione dei servizi

* CAPO III LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI

ART.38 Consultazioni

ART.39 Modalità per la convocazione

ART.40 Disciplina dell’Assemblea

ART.41 Determinazioni dell’Assemblea

ART.42 Effetti delle decisioni dell’Assemblea

ART.43 Assemblee limitate a categorie di cittadini

ART.44 Altre consultazioni

* CAPO IV CONSULTAZIONI REFERENDARIE

ART.45 Referendum consultivo

ART.46 Oggetto

ART.47 Proposta

ART.48 Quesito

ART.49 Esito

ART.50 Effetti

ART.51 Disciplina del Referendum

* CAPO V ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

ART.52 Istanze, petizioni e proposte

ART.53 Istanze

ART.54 Petizioni

ART.55 Proposte

ART.56 Disposizioni comuni

ART.57 Diritto generale d’istanza

* TITOLO IV ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA

CAPO I ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA

ART.58 Principi organizzativi

ART.59 Rapporti tra gli organi di governo

e l’apporto amministrativo

ART.60 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi

* CAPO II ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

ART.61 Contratti a termine di diritto privato

ART.62 Contratti di prestazione d’opera

* CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.63 Principi di organizzazione dei Servizi Pubblici Municipali

ART.64 Forme di gestione

ART.65 Gestione in economia dei servizi pubblici

ART.66 Affidamento in concessione a terzi

ART.67 Aziende speciali e Aziende consortili

ART.68 Criteri per l’adesione a Consorzi

ART.69 Rapporti finanziari con il Consorzio

ART.70 Società a partecipazione comunale

ART.71 Istituzioni ed Istituzioni consortili

ART.72 Disciplina delle istituzioni

* TITOLO V FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART.73 Criteri generali

ART.74 Convenzioni per la gestione dei Servizi

ART.75 Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici della Provincia o

di altri Comuni

ART.76 Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici Comunali da parte

della Provincia o di altri Comuni

ART.77 Consorzi

ART.78 Accordi di programma

ART.79 Conferenze di Servizi

ART.80 Salvezza di discipline speciali

ART.81 Unione tra i Comuni Criteri per l’adesione

* TITOLO VI L’AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I - I REGOLAMENTI

ART.82 I Regolamenti Comunali

ART.83 Forme di esternazione

* CAPO II DISPOSIZIONI DIVERSE

ART.84 I Pareri

ART.85 Concessione di ausili finanziari

* TITOLO VII ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO ALLE INFORMAZIONI

ART.86 Esercizio del diritto di accesso

ART.87 Limitazioni al diritto di accesso

ART.88 Accesso alle informazioni

* TITOLO VIII BILANCI E CONTABILITA’

CAPO I LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE

ART.89 Regolamento di Contabilità

ART.90 Il patrimonio del Comune

ART.91 Entrate ed Uscite del Comune

ART.92 Bilancio Pluriennale e coordinamento con la programmazione

ART.93 Bilancio Preventivo annuale

ART.94 Rendiconto Consuntivo annuale e riscontri

ART.95 Vincolo di copertura delle spese

* CAPO II VERIFICHE E CERTIFICAZIONI

ART.96 Il Revisore dei Conti

* CAPO III CONTRATTI E CONVENZIONI

ART.97 Principi in materia di Contratti

ART.98 Convenzioni di Tesoreria

* TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.99 Efficacia dello Statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Ruolo e attribuzioni del Comune

1. Il Comune di Cossano Belbo, a norma degli articoli 5 e 128 della Costituzione, è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla legge e partecipa, quale articolazione democratica della Repubblica, all’attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione, anche promuovendo un più attivo esercizio della sovranità popolare.

2. Il Comune esprime, con autonomia di indirizzo politico e amministrativo e secondo i principi di solidarietà e cooperazione, il complesso degli interessi che la collettività locale va individuando e determina in relazione ad essi i contenuti della propria azione.

3. Al Comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione del principio di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato, alla Regione o alla Provincia.

4. Il Comune determina, nell’ambito degli indirizzi programmatici statali, regionali e provinciali, le linee dello sviluppo economico-sociale della collettività locale e, in attuazione di esse, disciplina l’uso del territorio ed appresta i servizi rispondenti ai bisogni sociali.

5. Il Comune ha piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto e Regolamenti oltre che delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

6. Il Comune promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini atte a valorizzare e tutelare il lavoro ed, in particolare, quello femminile, riconoscendone lo specifico valore nella tradizione locale e l’apporto determinante allo sviluppo economico del territorio;

7. Il Comune pone a fondamento della propria azione criteri di collaborazione con soggetti pubblici e privati, con particolare e fondamentale riferimento agli altri enti territoriali, al fine di conseguire un armonico sistema delle autonomie e di realizzare forme d’integrazione e di coordinamento nell’esercizio delle funzioni, nella programmazione di opere e interventi e nella gestione dei servizi. A tale scopo esercita le funzioni amministrative proprie e quelle che gli sono conferite dalle leggi della Repubblica e della Regione Piemonte, secondo i metodi della programmazione e attuando idonee forme di collaborazione con l’Amministrazione Statale, centrale o periferica, con la Regione, con la Provincia, e con altri Comuni, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Organizzazione del Comune

1. Il Comune si articola, secondo i principi posti dal presente Statuto, in organi di governo e strutture funzionali, tra loro coordinati in modo da assicurare il carattere democratico e sociale dell’azione amministrativa e l’efficienza, anche economica, dei servizi.

2. Il Comune privilegia, nell’esercizio delle funzioni e nell’erogazione dei servizi ed al fine di un loro più efficace svolgimento, lo sviluppo di forme di collaborazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 3
Regole dell’azione comunale

1. Gli atti comunali enunciano l’interesse della collettività che ne ha determinato l’adozione, in modo da rendere palesi le scelte politiche operate e fare emergere le relative responsabilità.

2. Il Comune promuove la partecipazione della collettività locale all’individuazione delle scelte programmatiche e garantisce il controllo sociale sulla loro attuazione.

3. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell’azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto al fine del rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e della riservatezza necessaria al buon andamento dell’amministrazione.

4. Il Comune di Cossano Belbo svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di COSSANO BELBO.

2. Il Comune ha un proprio GONFALONE e un proprio STEMMA adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini diversi da quelli istituzionali, devono essere autorizzati dalla Giunta Comunale.

Art. 5
Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Composizione

1. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo e rappresenta l’intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.

2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, dura in carica sino all’elezione del nuovo organo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti, la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all’Ente o alla cittadinanza, ed improrogabili essendo soggetti ad un termine perentorio.

3. Le norme riguardanti la composizione, l’elezione, la durata in carica, lo scioglimento del Consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 7
Il Consiglio Comunale - Presidenza e Sessioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che predispone l’Ordine del Giorno e ne presiede i lavori.

2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco entro i termini di legge.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e/o presieduto dal Vicesindaco, oppure se quest’ultimo non è Consigliere, dal Consigliere Anziano, da intendersi come colui che ha riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio Comunale, o che, in caso di parità con altri sia il più anziano di età.

4. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del Vicesindaco, presiede il Consigliere Anziano.

5. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o d’urgenza secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale o, in mancanza, secondo quanto stabilito nell’Ordine del Giorno formulato dal Sindaco.

Art. 8
Ruolo di indirizzo e controllo

1. Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale, tra l’altro:

a) discute ed approva gli indirizzi generali di governo che dovranno essere attuati dal Sindaco, dalla Giunta comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l’azione comunale;

b) definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare accordi di programma attinenti ad oggetti di competenza del Consiglio comunale ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti dell’accordo di programma concordato, assumendo, se del caso, le deliberazioni consequenziali;

2. Il Consiglio esamina ed approva in apposito documento le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti presentate dal Sindaco. A tal fine il Consiglio Comunale valuta la proposta, recependone i contenuti ovvero introducendovi modifiche ed integrazioni ovvero innovando rispetto ad essa.

3. Il Consiglio esamina annualmente, entro il termine previsto per verificare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nonché la relazione che il Sindaco rassegna sull’attività propria e della Giunta Comunale.

Art. 9
Competenze deliberative

1. Spettano al Consiglio Comunale le competenze deliberative previste dalla legge.

Art. 10
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali aderiscono ai gruppi consiliari, con le modalità previste dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale unitamente al nome del Capogruppo.

2. Il Regolamento può prevedere l’istituzione della conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 11
Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

* le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;

* il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;

* le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.

* la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;

* le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto d’iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni e mozioni;

* le norme relative alla pubblicità ed alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 12
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo dall’Ente nella stessa giornata di presentazione e non necessitano di presa d’atto.

3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e/o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune.

Art. 13
Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende, Società e dagli Enti dipendenti o controllati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto all’informazione e del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei Consiglieri Comunali previsti dalla Legge sono disciplinati dal “Regolamento del Consiglio Comunale”.

Art. 14
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. In caso di mancata ed ingiustificata partecipazione di un Consigliere a quattro sedute consecutive del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative. In assenza di cause giustificative si provvederà alla surroga del consigliere dichiarato decaduto con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente dopo l’ultimo eletto.

3. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l’eventuale decadenza.

4. Il Regolamento definisce le modalità per la trasformazione, a richiesta, del gettone di presenza del Consigliere in indennità di funzione.

Art. 15
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Art. 16
Commissioni di indagine

1. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione; la delibera istitutiva definisce l’oggetto dell’indagine e stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa.

2. La Commissione d’Indagine è formata dai Capigruppo o da loro delegati in via permanente; il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale discute degli esiti dell’indagine entro 30 giorni dalla data di remissione della relazione da parte della Commissione ed adotta gli opportuni provvedimenti.

4. La presidenza delle Commissioni d’Indagine è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal Regolamento. Tale previsione si estende alla presidenza delle Commissioni permanenti o speciali, quando esse assumano esclusive funzioni di controllo o di garanzia.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 17
Ruolo del Sindaco

1. Il Sindaco è l’Organo Responsabile dell’Amministrazione del Comune cui provvede con la collaborazione degli Assessori da lui preposti alla cura di settori organici di attività; esercita l’iniziativa politico-amministrativa; è responsabile verso il Consiglio Comunale dell’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi da questo definiti; formula direttive a specificazione di tali indirizzi; sovrintende al buon andamento degli Uffici e dei Servizi comunali. E’ ufficiale di governo.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo “status” e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quali organo di amministrazione e di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.

5. Il Sindaco può delegare proprie funzioni agli Assessori.

Art. 18
Competenze del Sindaco

1. Spetta al Sindaco l’emanazione degli atti di cui le leggi gli attribuiscano la competenza.

2. Compete comunque al Sindaco, nell’ambito delle attribuzioni amministrative comunali:

a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta Comunali, fissandone l’Ordine del Giorno;

b) adottare ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie di propria competenza;

c) nominare e revocare secondo le modalità previste dagli articoli successivi, i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione;

d) presentare al Consiglio - sentita la Giunta - entro 60 giorni dall’insediamento, le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, depositandone il testo presso la Segreteria Comunale;

e) nominare il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

f) impartire direttive al Segretario Comunale o al Direttore Generale, se nominato, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;

g) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni Pubbliche, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

i) conferire eventualmente al Segretario Comunale, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la Convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;

j) nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

k) nominare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

l) rappresentare l’Ente, costituirsi in giudizio, promuovere e resistere alle liti e provvedere alla conciliazione e transazione delle liti .

m) quale ufficiale di governo provvede alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile.

Art. 19
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) dispone l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 20
Attribuzioni organizzative

Appartengono all’Ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:

a) stabilire gli argomenti all’Ordine del Giorno delle sedute, disporre di sua iniziativa o su richiesta dei Consiglieri la convocazione del Consiglio Comunale e presiedere i lavori ai sensi del Regolamento;

b) convocare e presiedere la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina del Regolamento;

c) esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) proporre argomenti da trattare e disporre, con atto informale, la convocazione della Giunta nonché presiederla;

e) potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni, ad uno o più Assessori. Il sostituto o delegato del Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prevista dalla legge;

f) autorizzare le missioni degli Assessori e del Segretario comunale;

g) ricevere le interrogazioni e le mozioni;

h) ricevere le dimissioni degli Assessori.

Art. 21
Vicesindaco

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta individua, tra i componenti della medesima, il Vicesindaco.

2. Il Segretario Comunale dà immediata comunicazione dell’avvenuta nomina al Prefetto.

3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro Assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede alla revoca di quest’ultimo con decreto motivato ed alla nuova nomina dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, le competenze del Sindaco sono esercitate dall’Assessore Anziano, tale essendo il più anziano d’età tra i componenti della Giunta Comunale.

Art. 22
Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco

1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la Segreteria Comunale; il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al Consigliere Anziano.

2. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale in una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione, il Segretario ne avverte il Prefetto e l’Organo Regionale di Controllo.

3. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE E GLI ASSESSORI

Art. 23
Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella definizione dell’iniziativa politico-amministrativa, nell’attuazione degli Indirizzi Generali enunciati dal Consiglio Comunale e nella formulazione di direttive a specificazione degli indirizzi consiliari.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’iniziativa per le deliberazioni del Consiglio Comunale e nella predisposizione della Relazione sull’attività svolta.

3. La Giunta assume, ai sensi di legge, tutti gli atti di amministrazione, non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio Comunale o non attribuiti al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario ed ai Funzionari o ai Dirigenti-Responsabili dei Servizi.

4. La Giunta decide di promuovere o resistere in giudizio.

5. Ha la competenza ad affidare incarichi di consulenza e collaborazione, non riservati dalla legge ad altri organi o soggetti.

6. I verbali della seduta di Giunta Comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

Art. 24
Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco - che la presiede - nonché, da un numero di Assessori compreso tra un minimo di due e fino al massimo consentito dalla Legge, secondo i principi dalla stessa indicati. I nomi dei componenti, con l’indicazione di colui al quale è conferita la carica di Vicesindaco, sono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta, previo deposito dei decreti di nomina presso la Segreteria Comunale.

2. Possono essere componenti a tutti gli effetti della Giunta i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

4 Ai componenti la Giunta è vietato ricoprire incarichi e/o assumere consulenze presso enti ed Istituzioni dipendenti e, comunque, sottoposti al controllo od alla vigilanza del Comune. Il Sindaco e gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 25
Comunicazioni del Sindaco al Consiglio Comunale

sulla composizione ed organizzazione della Giunta

1. Nel Decreto di Nomina della Giunta Comunale il Sindaco, oltre ad indicare il componente cui conferisce la carica di Vicesindaco, può attribuire eventuali deleghe ad emanare provvedimenti di competenza sindacale.

2. Qualora successivamente il Sindaco modifichi il riparto degli ambiti di attività definito nel Decreto di Nomina, o la preposizione degli Assessori ovvero revochi la delega eventualmente conferita all’emanazione di provvedimenti, le modifiche vengono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 26
Principi sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’Ordine del Giorno, tenuto conto degli argomenti proposti anche dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta sono segrete e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti.

3. Al Sindaco e agli Assessori è vietato assumere incarichi e consulenze presso Aziende, Enti e Istituzioni dipendenti, o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 27
Ruolo e competenze degli Assessori

1. Le attribuzioni agli Assessori di competenze, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento.

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche e modifiche, sono notificati e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 28
Revoca di Assessori, dimissioni
ed altre cause di cessazione

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.

* I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.

* Salvo i casi di revoca - da parte del Sindaco - la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

CAPO IV
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 29
Nomina e competenze

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all’apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva.

Art. 30
Attribuzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Il Segretario:

* Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti - Responsabili dei Servizi e ne coordina l’attività;

* Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

* Può rogare tutti i Contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

* Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle Leggi e dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

2. Al Segretario Comunale possono essere attribuite anche le funzioni di Direttore Generale secondo i criteri, le modalità e le competenze disciplinate dal Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 31
Principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione popolare all’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 32
Strumenti

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all’Amministrazione Comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

* assicura la più ampia informazione circa l’attività comunale, anche tramite Notiziario autorizzato ai sensi della normativa vigente, il cui Comitato Editoriale sia composto almeno da 2 rappresentanti (1 della Minoranza e 1 della Maggioranza) del Consiglio Comunale, eletti dallo stesso; oltre al Sindaco ed al Direttore Responsabile;

* attua i principi sul diritto di accesso degli interessati agli atti e ai documenti amministrativi, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale sul diritto di accesso;

* valorizza il contributo delle associazioni che operano nell’ambito comunale;

* assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all’azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;

* favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell’ambito del Comune e delle singole Frazioni.

CAPO II
LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 33
Libere Associazioni

1.Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni che operino nel territorio comunale all’azione comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell’attività degli organi comunali.

2. Si intendono per libere associazioni quelle forme associative, diverse dai partiti politici, che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

Art. 34
Requisiti delle libere Associazioni

1. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell’Articolo 33, il Comune valorizza le libere Associazioni che rispondano ai seguenti requisiti:

* che la forma associativa sia organizzata al suo interno su base democratica,

* che la forma associativa operi attivamente nel territorio comunale;

* che la forma associativa sia costituita in “associazione riconosciuta”;

* che la forma associativa sia costituita in"associazioni non riconosciute o di Comitati" come previsto dal Codice Civile;;

* che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del precedente anno solare, almeno una assemblea degli associati residenti nel Comune;

* che lo scopo sociale, risultante dallo Statuto o dall’Atto Costitutivo della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.

2. Le suddette forme associative sono tenute a depositare in Comune:

a) copia degli atti costitutivi e statutari;

b) copia dei Bilanci Preventivi e Consuntivi, con cadenza annuale;

c) indicazione di un recapito;

d) indicazione di un nominativo di un referente residente nel Comune.

Art. 35
Rapporti con il Comune

1. Le forme associative di sui sopra possono, nell’ambito dei rispettivi scopi sociali:

* avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco, per l’adozione di atti o per l’assunzione di iniziative spettanti a tali organi,

* esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi ai sensi degli articoli seguenti e delle norme regolamentari in materia.

2. Le forme associative e quelle equiparate possono chiedere, in relazione alle materie inerenti al proprio scopo sociale, che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative comunali.

Art. 36
Altre forme associative

1. Le forme associative, non aventi i requisiti di cui agli Articoli precedenti possono rivolgere istanze ai sensi dell’Articolo 52.

Art. 37
Partecipazione alla gestione dei servizi

1. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati e, in particolare, delle associazioni di volontariato ai servizi d’interesse collettivo.

2. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive per il Comune, il Comune attua il principio sancito nel Comma 1, consentendo, secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento, l’uso di locali comunali per assemblee e riunioni, per coordinare la loro azione con quella del Comune.

CAPO III
LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI

Art. 38
Consultazioni

1. Il Sindaco, sentita la Giunta o su determinazione del Consiglio, assunta anche in base a richiesta di cittadini, indice consultazioni della popolazione, convocando l’assemblea dei cittadini residenti nel Comune per l’esame di proposte di deliberazione inerenti all’adozione o abrogazione di atti di competenza del Consiglio o della Giunta o per l’esame di interventi da attuare.

Art. 39
Modalità per la convocazione

1. Il Sindaco convoca l’assemblea dei cittadini mediante avviso, da depositare presso la Segreteria Comunale e da affiggersi nei luoghi pubblici, nel quale sono indicati l’ora, il luogo della riunione e gli oggetti da esaminare nell’assemblea.

2. L’avviso rimane depositato presso la Segreteria Comunale e affisso all’Albo Pretorio e in luoghi pubblici nel territorio del Comune almeno quindici giorni prima dell’assemblea.

3. Nei cinque giorni precedenti la documentazione relativa agli oggetti da trattare nell’assemblea è messa a disposizione dei cittadini presso la Segreteria Comunale.

Art. 40
Disciplina dell’Assemblea

1. All’Assemblea possono partecipare attivamente solo i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; non sono ammesse deleghe.

2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, può richiedere a chi partecipi all’Assemblea di documentare il possesso dei requisiti indicati al Comma 1.

3. Le persone che non siano nel possesso dei requisiti indicati al Comma 1 possono solo assistere all’Assemblea, senza prendere la parola e senza esprimere voto.

4. Il Sindaco può invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all’Assemblea in merito agli oggetti della convocazione.

5. Il Sindaco presiede l’Assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Un membro dell’Assemblea, designato dal Sindaco o da lui delegato, redige un verbale sintetico dell’Assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l’esito delle eventuali votazioni.

6. Il verbale sarà depositato in Comune e ne potrà essere rilasciata copia a chiunque vi abbia interesse.

Art. 41
Determinazioni dell’Assemblea

1. Nel corso dell’Assemblea possono essere discusse solo proposte e questioni indicate nell’Avviso di Convocazione di cui all’Articolo 39.

2. L’Assemblea può votare sulle proposte di deliberazione solo se risulti presente almeno un numero di cittadini, in possesso dei requisiti indicati all’Articolo 40, Comma 1, non inferiore al 20% degli iscritti nelle Liste Elettorali del Comune.

3. L’Assemblea assume le sue determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 42
Effetti delle decisioni dell’Assemblea

1. Le determinazioni dell’Assemblea non hanno effetti vincolanti nei confronti degli organi comunali.

2. Tuttavia, nel caso che l’Assemblea abbia accolto una proposta di deliberazione, il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale o in Giunta, secondo le rispettive competenze, entro 60 e 30 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.

Art. 43
Assemblee limitate a categorie di cittadini

1. Le disposizioni degli Articoli precedenti, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di Assemblee limitate a categorie particolari di cittadini.

2. Tali Assemblee possono essere indette dal Sindaco solo per l’esame di questioni o di proposte che riguardino in modo particolare le categorie consultate.

Art. 44
Altre consultazioni

1. Il Consiglio Comunale o il Sindaco, sentita la Giunta, possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune.

2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe e possono comportare anche l’espressione di voti per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio.

3. L’esito della consultazione non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi del Comune.

CAPO IV
CONSULTAZIONI REFERENDARIE

Art. 45
Referendum consultivo

1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, può essere effettuato un Referendum Consultivo.

2. Il Referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori dell’intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo esclusivo una singola frazione, può essere indetto un Referendum riservato agli elettori residenti in quella Frazione.

Art. 46
Oggetto

1. Il Referendum riguarda la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio Comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio Comunale.

2. Non sono ammessi Referendum che propongano l’abrogazione di Delibere concernenti i Bilanci, i Tributi Locali, l’assunzione di Mutui, il Piano Regolatore Generale, le questioni in materia statutaria, nonché ogni altra materia amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.

3. Le Consultazioni Referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Non possono altresì, essere indetti i Referendum su materie già oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo quinquennio.

Art. 47
Proposta

Soggetti promotori di Referendum possono essere:

* Il 20 per cento del corpo elettorale;

* Il Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 48
Quesito

1. La proposta di Referendum contiene l’enunciazione del quesito da sottoporre all’elettorato, costituito dagli iscritti nelle Liste Elettorali del Comune. Il quesito riguarda un singolo oggetto; è formulato in modo univoco e chiaro ed in termini che consentano ai cittadini una risposta esprimibile con “si” o “no”.

Art. 49
Esito

1. La proposta di Referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 50
Effetti

1. L’accoglimento di una Proposta di Referendum non ha effetti vincolanti nei confronti del Consiglio Comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a porla in discussione in Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito del Referendum.

Art. 51
Disciplina del Referendum

1. Con Regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

2. I Referendum si svolgono in un’unica tornata annuale nel periodo indicato dal Regolamento.

CAPO V
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 52
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli e associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l’osservanza delle seguenti disposizioni.

2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco, che ne cura la trasmissione agli organi competenti.

Art. 53
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. Il Sindaco o l’Organo competente provvedono sull’Istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

Art. 54
Petizioni

1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 5% della popolazione residente, dirette a porre all’attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza.

2. Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

Art. 55
Proposte

1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 10% della popolazione residente, per l’adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, rispondente ad un interesse collettivo.

2. Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dalla legge e pone in discussione la proposta in Consiglio Comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 56
Disposizioni comuni

1. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni ed alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

Art. 57
Diritto generale d’istanza

1.La disciplina prevista negli Articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d’istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE OGGETTIVA

Art. 58
Principi organizzativi

1. L’organizzazione del Comune è progettata considerando la natura delle funzioni svolte, le caratteristiche dei servizi erogati e degli obiettivi della programmazione pluriennale.

2. I criteri ispiratori della organizzazione del lavoro sono:

a) la valorizzazione delle professionalità;

b) l’individuazione di chiare responsabilità gestionali;

c) la flessibilità negli assetti organizzativi;

d) la semplificazione delle procedure;

e) l’assegnazione del personale sulla base delle effettive necessità.

Art. 59
Rapporti tra gli organi di governo e l’apparato amministrativo

1. Le strutture funzionali del Comune operano nell’ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo del Comune e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte dei medesimi.

2. In particolare il Consiglio Comunale determina gli indirizzi programmatici di ordine generale ed i criteri generali di organizzazione; la Giunta definisce gli indirizzi gestionali e le norme regolamentari nelle materie organizzative; il Sindaco sovrintende al buon funzionamento degli uffici, impartisce al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi le direttive del caso, tenendo conto degli indirizzi Consiliari e di Giunta e vigila sulla loro applicazione. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l’autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui ritenga illegittime le direttive ovvero lesive dei principi di legge, può motivatamente richiedere la loro conferma per iscritto.

3. L’attività delle strutture funzionali è sottoposta a forme di vigilanza ed a riscontri di efficienza e di economicità gestionale a cura del Sindaco e, per le rispettive competenze, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, anche ai fini della valutazione del personale e dell’assegnazione di benefici economici di rendimento.

Art. 60
Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi

1. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi determina, in conformità alle leggi, al presente Statuto, ai criteri generali deliberati dal Consiglio e tenuto conto dei Contratti Collettivi di Lavoro per il comparto, i moduli organizzativi dell’Ente, i compiti delle strutture organizzative, i meccanismi del loro funzionamento e correlazione ed i riscontri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione.

2. Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è approvato dalla Giunta.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE SOGGETTIVA

Art. 61
Contratti a termine di diritto privato

1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal Regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, può avvenire mediante la stipula di Contratti a tempo determinato.

2. L’assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal Regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I Contratti di cui al presente Comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

Art. 62
Contratti di prestazione d’opera

1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale o di peculiare qualificazione ovvero in casi di particolare necessità, il Comune può stipulare Contratti di Prestazione d’Opera, ai sensi degli Articoli 2222, 2229 e seguenti del Codice Civile.

2. Tali Contratti devono connettersi allo svolgimento di una specifica ed individuata attività ed essere limitati nel tempo.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 63
Principi di organizzazione
dei Servizi Pubblici Municipali

1. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici resi alla collettività secondo il criterio di congruenza tra la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da un lato e la forma organizzativa dall’altro e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. In particolare le determinazioni inerenti all’organizzazione della gestione dei pubblici servizi devono dare atto, in modo congruo e circostanziato, della correlazione tra la forma organizzativa ed il servizio da svolgere.

3. La determinazione di gestione di un pubblico servizio, gli obiettivi che si intendono conseguire, il piano tecnico e finanziario e la scelta della forma organizzativa sono determinati, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta Comunale ed esperite le forme di partecipazione eventualmente previste, dal Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. La gestione dei pubblici servizi locali è informata ai criteri di efficienza nell’organizzazione della produzione delle prestazioni, di efficacia qualitativa e quantitativa della loro erogazione e dell’economicità operativa.

5. I cittadini, singoli o in forma associata, possono intervenire nell’esercizio dei servizi pubblici locali.

Art. 64
Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o in appalto, costituzione di Aziende, di Consorzio, di Società per Azioni o di Società a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale, di Società per azioni a prevalente capitale privato.

3. Per gli altri servizi la comparazione viene effettuata tra la gestione attraverso la costituzione di Istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante Convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio. La gestione in economia è effettuata solo in quanto non siano convenientemente utilizzabili altre forme di gestione.

Art. 65
Gestione in economia dei servizi pubblici

1. Sono gestiti in economia i servizi pubblici non comportanti un’organizzazione complessa e non aventi, per la tipologia delle prestazioni erogate, necessità di utilizzo di moduli produttivi.

2. La gestione in economia è operata secondo le discipline proprie dell’esercizio delle funzioni del Comune e della sua organizzazione.

Art. 66
Affidamento in concessione a terzi

1. I servizi pubblici che, per loro natura e per la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo periodico l’emanazione di indirizzi e direttive da parte del Comune e che, al contempo, richiedano un’organizzazione aziendale ed i moduli dell’azione propri dei soggetti di diritto comune, possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La scelta del Concessionario, salve restando le disposizioni di leggi speciali, è operata previo confronto comparativo tra più interessati, i quali, all’uopo invitati, presentano un progetto tecnico e finanziario di gestione del servizio.

3. Ove economie di scala lo rendano opportuno, il Comune può stipulare apposite Convenzioni al fine di affidare congiuntamente concessioni di pubblici servizi a terzi.

Art. 67
Aziende Speciali e Aziende consortili

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire aziende speciali.

2. L’azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Sono organi dell’azienda speciale: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, compreso il presidente, e dura in carica quanto il Consiglio Comunale. La nomina degli amministratori spetta al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, al di fuori dei Consiglieri e fra coloro che possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso aziende speciali istituite dal Comune.

5. La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del presidente è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato sulla base degli indirizzi consiliari, esclusivamente per gravi violazioni di norme legislative o regolamentari, nonché per gravi inefficienze riscontrate nell’erogazione dei servizi gestiti.

6. L’ordinamento e il funzionamento dell’azienda sono disciplinati dal suo statuto e dai regolamenti che ne danno attuazione.

7. Il Comune affida a Consorzi con la Provincia e con altri Comuni la gestione, in forma aziendale, dei servizi pubblici che richiedano, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni da erogare, un’organizzazione imprenditoriale connessa a significative e permanenti interrelazioni con l’Amministrazione.

Art. 68
Criteri per l’adesione a Consorzi

1. Ai fini della sua adesione a un Consorzio, il Comune verifica che la disciplina istituzionale del Consorzio sia conforme ai seguenti principi:

* lo svolgimento dell’attività consortile si informi ai criteri della corretta gestione aziendale e della efficienza nell’erogazione dei servizi, sia per quanto concerne la gestione complessiva, sia per quanto concerne la gestione di ogni singolo servizio;

* i rapporti finanziari fra il Consorzio e gli Enti consorziati siano adeguati ai criteri indicati nell’Articolo seguente

* sia assicurato al Comune almeno un livello minimo di servizi, non modificabile senza previa intesa con il Comune stesso.

2. L’adesione a un Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Unitamente allo Statuto del Consorzio, il Consiglio Comunale approva la Convenzione, che disciplina gli obblighi e le garanzie reciproche degli Enti consorziati.

Art. 69
Rapporti finanziari con il Consorzio

1. Il Comune, quando aderisce al Consorzio, conferisce la propria quota di fondo di dotazione, determinata conformemente alle previsioni dello Statuto Consortile e della Convenzione.

Art. 70
Società a partecipazione comunale

1. I servizi pubblici aventi le caratteristiche indicate all’ Art. 67, per i cui assetti patrimoniali e gestionali sia proficua la partecipazione anche di privati o comunque utile la forma societaria, sono gestiti mediante Società per Azioni o Società a Responsabilità Limitata a prevalente capitale pubblico locale e di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. L’azionariato pubblico è articolato tra il Comune ed altri Enti Locali, riuniti per quanto possibile da un patto di sindacato azionario di voto che garantisca il governo dell’indirizzo strategico e gestionale della Società.

3. Il Comune può, altresì, partecipare a Società di Capitali che non gestiscano pubblici servizi, ma che comunque abbiano come scopo sociale l’esercizio di attività nelle materie d’interesse comunale, senza i vincoli e le limitazioni di cui ai precedenti Commi del presente Articolo.

4. La determinazione di partecipazione a Società di Capitali è assunta dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La proposta è accompagnata da un progetto tecnico-finanziario, dei previ impegni dei privati che intendano partecipare alla Società e dallo Schema dello Statuto Societario. Il Consiglio delibera contestualmente l’approvazione del progetto, lo Schema di Statuto Societario, gli impegni finanziari e la partecipazione dei privati.

5. A tal fine i privati partecipanti producono idonee lettere d’intenti e le certificazioni previste dalla legislazione per la lotta al crimine organizzato.

6 Il Comune adotta un sistema di gestione organizzativa fondato sulla direzione per obiettivi, attuabile mediante il concorso coordinato e integrato di tutte le componenti e di tutte le articolazioni. Ogni soggetto agisce in funzione del ruolo rivestito e della posizione ricoperta, integrando la propria attività con le altre per il raggiungimento di obiettivi prestabiliti, confluenti in quelli comuni all’intera organizzazione, operando per aree di competenza specifiche, in relazione a risultati prefigurati controllabili e valutabili, sulla base degli indirizzi impartiti, mediante impiego efficace, efficiente e flessibile delle risorse assegnate.

Art. 71
Istituzioni ed Istituzioni consortili

1. Per la gestione di servizi sociali aventi rilievo economico il Comune può avvalersi di una o più istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell’istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dura in carica quanto il medesimo. é composto da cinque membri, compreso il presidente, in rappresentanza dell’Ente e degli utenti dei servizi, nei modi e coi criteri fissati in regolamento. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati al di fuori dei Consiglieri comunali tra coloro che possiedono i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale. Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso le istituzioni promosse dal Comune.

4. Il consiglio di amministrazione ha il compito di attuare gli obiettivi, i piani ed i programmi stabiliti dalla Giunta, sulla base degli indirizzi politico-programmatici deliberati dal Consiglio, ed adottando gli atti deliberativi necessari.

5. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

6. La revoca dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del presidente è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, esclusivamente per gravi violazioni di norme legislative o regolamentari, nonché per gravi inefficienze riscontrate nell’erogazione dei servizi gestiti.

7. La carica di direttore può essere assegnata dal Sindaco a un dipendente comunale in ruolo, ovvero tramite concorso pubblico o incarico professionale a termine, secondo le norme del presente statuto.

8. Il direttore è responsabile della gestione dell’istituzione nei confronti del consiglio di amministrazione e ha come referente il presidente.

9. Il Comune, al fine di garantire l’uniformità di erogazione e la realizzazione di opportune economie di scala, provvede alla gestione dei servizi sociali rivolti alla persona, senza rilevanza imprenditoriale, anche partecipando a Consorzi tra Enti Locali per la loro gestione attraverso istituzione consortile.

10. Ai fini dell’adesione a Consorzi per la gestione di servizi in forma di istituzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli precedenti.

Art.72
Disciplina delle istituzioni

1. La Giunta Comunale, nell’ambito degli indirizzi generali formulati dal Consiglio, determina le finalità, i programmi annuali e gli standard di erogazione dei servizi delle istituzioni. Il Consiglio Comunale, nell’ambito delle competenze assegnate dalla legge all’ente locale, approva in particolare il bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione fissando in tale sede i trasferimenti necessari ad assicurare il pareggio finanziario. Qualora nel corso della gestione, a prescindere da eventuali variazioni di bilancio, si verifichino fatti che comportino la necessità di integrazione del trasferimento, l’istituzione dovrà tempestivamente riferire al Consiglio Comunale stesso.

2. I rapporti di carattere amministrativo, contabile e di controllo tra il Comune e l’istituzione sono disciplinati dal regolamento.

3. Per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili e la stipula dei contratti necessari al funzionamento dell’istituzione, valgono le norme ed i regolamenti comunali.

4. Il personale dell’istituzione è soggetto alle stesse norme vigenti per il personale del Comune, ad eccezione del direttore, qualora abbia assunto tale incarico con contratto professionale a termine.

5. Il regolamento dell’istituzione potrà prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini e volontariato.

6. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l’equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

7. Le entrate proprie delle istituzioni, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi, sono iscritte nel bilancio del Comune, in conformità alle leggi vigenti.

8. Le istituzioni dispongono di piena autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale.

9. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento consuntivo che consolida i conti complessivi dell’ente.

TITOLO V
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 73
Criteri generali

1. Il Consiglio Comunale ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di apposite Convenzioni, ovvero mediante Consorzi;

Art. 74
Convenzioni per la gestione dei Servizi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni o con la Provincia per la gestione di servizi in forma associata.

2. Il Comune può stipulare Convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla Legge.

Art. 75
Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici
della Provincia o di altri Comuni

1.Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di apposite Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici della Provincia o di altri Comuni, specie quando vi sia necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.

2.Nella Convenzione sono fissati:

a) la durata del rapporto;

b) le modalità secondo cui l’Ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;

c) l’eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;

d) gli oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 76
Convenzioni per l’utilizzazione di Uffici Comunali da parte della Provincia o di altri Comuni

1. Il Comune può consentire l’utilizzazione dei suoi Uffici da parte della Provincia o di altri Comuni, sulla base di una apposita Convenzione, previa verifica della compatibilità di tale utilizzo con le esigenze proprie del Comune.

2. Nella Convenzione sono fissati:

a) la durata del rapporto;

b) le modalità secondo cui l’Ufficio Comunale sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività a favore della Provincia o di altri Comuni;

c) l’entità dell’impegno dell’Ufficio Comunale che dovrà essere destinata alla Provincia o agli altri Comuni;

d) gli oneri finanziari a carico della Provincia o degli altri Comuni, determinati tenendo conto della quota di costo gravante sul Comune per le strutture e il personale messo a disposizione, commisurata all’entità dell’impegno presumibile a favore della Provincia o degli altri Comuni.

Art. 77
Consorzi

1. Per quanto concerne la costituzione di Consorzi per Aziende o Istituzioni si applicano l’Articolo 67 e seguenti.

Art. 78
Accordi di programma

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere e di interventi che richiedono un coordinamento con i Comuni ed altri soggetti pubblici, può promuovere accordi di programma aventi, quale primo atto, l’indizione di una Conferenza preliminare dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate.

2. L’organo comunale competente in relazione all’oggetto dell’accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell’accordo.

Art. 79
Conferenze di Servizi

1. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi, l’Organo Comunale competente in relazione all’oggetto della conferenza, identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli Indirizzi cui egli deve attenersi.

Art. 80
Salvezza di discipline speciali

1. La disciplina prevista negli Articoli 74, 75, 76, 77 e 78 è formulata con piena salvezza delle Leggi Statali o Regionali che prevedano forme particolari di convenzioni, di Consorzi, di accordi di programma o di conferenze di Servizi.

Art. 81
Unione tra i Comuni Criteri per l’adesione

1. Il Comune esprime il proprio interesse per l’ipotesi di un’unione tra i Comuni viciniori;

2. L’adesione all’unione non comporta la necessità di modifiche al presente Statuto, ma solo l’inapplicabilità - per tutta la durata dell’unione - delle norme incompatibili con l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione.

3. Lo Statuto dell’Unione, indicherà il livello minimo dei Servizi demandati all’unione che dovranno essere effettuati nel territorio comunale.

TITOLO VI
L’AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I
I REGOLAMENTI

Art. 82
I Regolamenti Comunali

1. Nel rispetto della Legge e del presente Statuto, vengono emanati Regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti Comunali sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi e Regolamenti Comunitari, Statali e Regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata nell’ambito comunale;

c) devono avere carattere di generalità;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio Comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse o da previsione normativa.

Art. 83
Forme di esternazione

1. I Regolamenti sono resi pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi unitamente alla Deliberazione di approvazione.

2. Resta ferma ogni altra forma di pubblicazione prevista dalle leggi.

3. La raccolta dei Regolamenti del Comune è liberamente consultabile, senza alcuna formalità, da chiunque ne faccia richiesta verbale.

CAPO II
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 84
I Pareri

1. La Giunta ed il Consiglio assumono le deliberazioni di loro competenza sulla base di proposte corredate dei pareri prescritti dalla Legge.

2. La Giunta ed il Consiglio, ove intendano discostarsi dalla proposta, adottano una nuova proposta sulla quale deliberano dopo aver rinnovato, entro i termini previsti dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l’acquisizione dei pareri prescritti. Si prescinde da tale rinnovazione per le modificazioni tendenti ad adeguare la deliberazione al contenuto dei pareri resi sulla relativa proposta.

3. Restano fermi gli altri pareri obbligatori per legge.

4. Il Sindaco può sempre richiedere i pareri di cui al Comma 1 sugli atti di sua competenza.

5. I pareri facoltativi sono richiesti quando sussistano specifiche ragioni che ne rendano opportuna l’assunzione.

Art. 85
Concessione di ausili finanziari

1. Il Comune può erogare alle Associazioni ed Enti, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito Regolamento, ai sensi dell’Art. 12 della Legge n. 241/90 e s.m.i..

TITOLO VII
ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO
ALLE INFORMAZIONI

Art. 86
Esercizio del diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa del Comune, è garantito l’esercizio del diritto di accesso agli atti emanati dagli organi comunali.

2. Ai soggetti che ne abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è inoltre assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi agli atti emanati dal Comune. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative, in relazione al loro scopo sociale ed a quelle ad esse equiparate.

3. Il diritto si esercita mediante visione degli atti e dei documenti ed estrazione di loro copia. La richiesta di visione e copia è soddisfatta dal Comune contemperando gli interessi giuridicamente rilevanti del richiedente con le esigenze di funzionalità e buon andamento dell’Amministrazione.

Art. 87
Limitazioni al diritto di accesso

1. Oltre agli atti e ai documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa indicazione di legge, con Regolamento sono determinate le categorie di atti e documenti per i quali il diritto di accesso può essere limitato o temporaneamente rinviato in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ovvero l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione.

2. Il diritto della riservatezza delle persone è tutelato dal Regolamento con particolare riguardo agli atti e ai documenti concernenti le condizioni di salute, quelle personali e familiari e quelle economiche.

3. Per assicurare il diritto alla riservatezza possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso agli atti e ai documenti prevedendo la loro esibizione parziale o in forma aggregata e con esclusione della possibilità di individuazione dei soggetti interessati.

Art. 88
Accesso alle informazioni

1. Il Comune mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui esso dispone riguardo alle proprie funzioni, alle Aziende, ai Consorzi, alle Società cui esso partecipa, alla popolazione, al territorio ed alle attività economiche e sociali che si svolgono in territorio comunale;

2. Le modalità sono stabilite dal Regolamento Comunale disciplinante l’accesso agli atti.

TITOLO VIII
BILANCI E CONTABILITA’

CAPO I
LA GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE

Art. 89
Regolamento di Contabilità

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli Ordinamenti Contabili degli Enti Locali, la disciplina del Bilancio Pluriennale di Previsione, di quello Annuale di Previsione, del Conto Consuntivo, delle Entrate e delle Uscite, della Gestione delle Risorse e degli Impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari che economici, dei contratti, dell’Amministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti all’Amministrazione, è disposta mediante il Regolamento di Contabilità del Comune.

2. Il Regolamento di Contabilità si ispira comunque ai principi derivanti dalla normativa contabilistica dello Stato e della Regione nonché da quella, recepita o comunque vigente nell’ordinamento italiano, della Comunità Economica Europea ed è improntato a criteri di chiarezza contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività delle operazioni e di trasparenza ed economicità dei contratti.

Art. 90
Il patrimonio del Comune

1. Il patrimonio del Comune è costituito dai beni immobili e mobili appartenenti allo stesso ed è disciplinato dalle disposizioni legislative che concernono tali beni.

2. Il Comune provvede alla gestione del proprio patrimonio, avendo cura di mantenerne la miglior conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni pubbliche nel modo più coerente con le stesse e quelli destinati a reddito in modo economico.

3. I beni del Comune sono iscritti quanto alla consistenza ed al valore negli inventari di cui al Regolamento di Contabilità, che sono periodicamente aggiornati applicando parametri congrui di rivalutazione e svalutazione, in rapporto al valore della moneta ed al deterioramento dei beni stessi.

Art. 91
Entrate ed Uscite del Comune

1. Le Risorse del Comune sono costituite dalle Entrate previste dall’Articolo 54, Comma 4, della Legge n. 142 del 1990 e sue modificazioni ed integrazioni.

2. Le Uscite del Comune sono costituite dalle Spese necessarie per l’esercizio delle funzioni e per il conseguimento dei pubblici interessi la cui cura spetti al Comune; esse si articolano in Spese Correnti e Spese d’Investimento.

3. Il Comune osserva, per la gestione dell’Entrata e dell’Uscita, le disposizioni legislative e regolamentari in materia ed i principi di efficienza dell’azione contabile, della coerenza economica e finanziaria e della riscontrabilità, secondo un piano di costi ad indici economici, dell’efficacia della spesa.

Art. 92
Bilancio Pluriennale e coordinamento
con la programmazione

1. Il Comune adotta, in coerenza temporale con il Bilancio Pluriennale della Regione Piemonte, un Bilancio Pluriennale.

2. Il Bilancio Pluriennale del Comune rappresenta il quadro delle risorse di cui si prevede la disponibilità nel periodo considerato per il conseguimento degli interessi pubblici affidati all’Ente, coerentemente con le scelte dei piani e programmi comunali; esso costituisce il riscontro di copertura finanziaria di nuove e maggiori spese a carico di esercizi futuri.

3. Il Bilancio Pluriennale è lo strumento di programmazione economico-finanziaria e si coordina con gli atti di piano e programma del Comune, nonché con i loro progetti attuativi.

4. Il Bilancio Pluriennale, aggiornato annualmente in occasione dell’approvazione del Bilancio annuale, è elaborato in termini di competenza; il Bilancio Pluriennale deve chiudere in pareggio per ciascuno degli Esercizi cui si riferisce.

5. Il Bilancio Pluriennale è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di Statuto, su proposta della Giunta Comunale.

Art. 93
Bilancio Preventivo annuale

1. Il Bilancio Annuale di Previsione rappresenta il quadro delle risorse che si prevede saranno disponibili per gli impieghi nel periodo dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno, costituente l’Esercizio.

2. Il Bilancio di Previsione è formato secondo i principi dell’universalità, dell’integrità, veridicità, dell’unità, annualità e dell’equilibrio, in pareggio finanziario ed economico.

3. Il Bilancio di Previsione costituisce limite ed autorizzazione alle operazioni contabili ed è accompagnato da appositi allegati illustrativi dell’Entrata e dell’Uscita per Programmi, Servizi ed Interventi, dal piano dei costi per centri di spesa. Allo stesso sono allegati gli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.

4. Il Bilancio Annuale di Previsione, accompagnato da una Relazione Previsionale e Programmatica e dalla Relazione del Revisore dei Conti, è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di Statuto, su proposta della Giunta Comunale.

Art. 94
Rendiconto Consuntivo annuale e riscontri

1. I risultati della gestione del Bilancio Annuale di Previsione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale, che si compone del Conto di Bilancio, del Conto Patrimoniale e del prospetto dimostrativo dei risultati di gestione.

2. Al Conto Consuntivo sono allegati i dati gestionali relativi a programmi, servizi ed interventi, gli elementi riassuntivi dei centri di spesa, nonché gli altri documenti previsti dal Regolamento di Contabilità.

3. Il Conto Consuntivo, accompagnato da una Relazione Illustrativa della Giunta sui dati finanziari economici e patrimoniali, nonché sui risultati della gestione, con particolare riferimento a Piani, Programmi, Progetti, Servizi ed Interventi e dalla Relazione del Revisore dei Conti, è approvato dal Consiglio Comunale, nei modi e con le forme di legge e di Regolamento, su proposta della Giunta Comunale.

Art. 95
Vincolo di copertura delle spese

1. Gli Impegni di Spesa non possono in nessun caso superare gli stanziamenti di spesa di competenza del Bilancio Annuale di Previsione.

2. Gli Impegni di Spesa sono nulli se non accompagnati da un’Attestazione della relativa Copertura Finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari nel Comune.

CAPO II
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI

Art. 96
Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita Relazione, che accompagna la proposta di Deliberazione Consiliare del Rendiconto del Bilancio.

4. Nella Relazione di cui al precedente Comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Allo stesso possono essere affidate ulteriori funzioni purché le stesse non siano incompatibili con la funzione di controllo e di indirizzo.

CAPO III
CONTRATTI E CONVENZIONI

Art. 97
Principi in materia di Contratti

1. Il Regolamento in materia di contratti disciplina l’attività contrattuale del Comune informandosi ai seguenti principi direttivi:

a) Ai contratti del Comune si applicano le norme di diritto comune, con l’osservanza delle disposizioni pubblicistiche in materia;

b) La stipula dei Contratti deve esser preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di Spesa contenente quanto previsto dalla legge.

2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei Contratti.

Art. 98
Convenzioni di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria del Comune è affidato ad un’Azienda di Credito di cui all’Articolo 5 del Regio Decreto 12 Marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La scelta dell’Azienda di Credito è determinata sulla base di un confronto comparativo, con esperimento migliorativo, tra almeno tre offerte di Aziende, dotate di sportelli sul territorio comunale, o di Comuni viciniori,

3. La Convenzione di Tesoreria è approvata dal Consiglio.

4. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di Contabilità, nonché dalla Convenzione.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 99
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

2. Le disposizioni del presente Statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei Regolamenti in esse richiamati.



Comune di Veruno (Novara)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I - La comunità, l’autonomia, lo Statuto

Art. 1 La comunità

Art. 2 L’Autonomia

Art. 3 Lo Statuto

Capo II - Il Comune

Art. 4 Il ruolo

Art. 5 Le funzioni

Art. 6 L’attività amministrativa

Art. 7 Caratteristiche costitutive

Capo III - La podestà regolamentare

Art. 8 I regolamenti comunali

Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 9 Programmazione e pianificazione

Titolo II - GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - Ordinamento

Art. 10 Norme generali

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 11 Ruolo e competenze generali

Art. 12 Funzioni di indirizzi politico-amministrativo

Art. 13 Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art. 14 Gli atti fondamentali

Art. 15 Le nomine di rappresentanti

Art. 16 Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

Art. 17 I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

Art. 18 Iniziativa delle proposte

Art. 19 Norme generali di funzionamento

Capo III - La Giunta comunale

Art. 20 Composizione

Art. 21 Elezione

Art. 22 Ruolo e competenze generali

Art. 23 Esercizio delle funzioni

Art. 24 Decadenza della Giunta

Art. 25 Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

Art. 26 Norme generali di funzionamento

Capo IV - Il Sindaco

Art. 27 Ruolo e funzioni

Art. 28 Rappresentanza e coordinamento

Art. 29 Il Vicesindaco

Art. 30 Poteri d’ordinanza

Capo V - Le Commissioni comunali

Art. 31 Le Commissioni comunali

Titolo III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - La partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale

Art. 32 La partecipazione dei cittadini all’amministrazione

Art. 33 La partecipazione delle libere forme associative

Capo II - La consultazione dei cittadini e i referendum

Art. 34 Le consultazioni dei cittadini

Art. 35 Referendum consultivo

Capo III - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 36 Interventi nel Procedimento amministrativo

Art. 37 Istanze

Art. 38 Petizioni

Capo IV - L’azione popolare

Art. 39 L’azione sostitutiva

Capo V - Il diritto d’accesso e d’informazione del cittadino

Art. 40 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 41 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 42 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II - Il Segretario comunale

Art. 43 Ruolo e funzioni

Titolo V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - Competenze dei Comuni

Art. 44 Servizi comunali

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 45 Gestione in economia

Art. 46 La concessione a terzi

Art. 47 La società per azioni

Titolo VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - Convenzioni e consorzi

Art. 48 Convenzioni

Art. 49 Consorzi

Capo II - Accordi di programma

Art. 50 Opere di competenza primaria del Comune

Titolo VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 51 La programmazione finanziaria

Art. 52 Il programma delle opere pubbliche e gli investimenti

Capo II - L’autonomia finanziaria

Art. 53 Le risorse per la gestione corrente

Art. 54 Le risorse per gli investimenti

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 55 La gestione del patrimonio

Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 56 Il revisore dei conti

Art. 57 Il rendiconto della gestione

Capo V - Appalti e contratti

Art. 58 Procedure negoziali

Capo VI - Il controllo di gestione

Art. 59 Finalità

Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 60 Tesoreria e riscossione dellee entrate

Titolo VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 61 Lo Stato

Art. 62 La Regione

Art. 63 La Provincia

Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 Revisione dello Statuto

Art. 65 Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
LA COMUNITA’, L’AUTONOMIA,

LO STATUTO

Art. 1
La comunità

1. L’ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l’effettiva partecipa-zione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinchè esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello svi-luppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per rendere fruibili dai cittadini, per concorrere all’elevazione della loro qualità di vita.

4. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L’autonomia

1. L’attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, in tutti gli aspetti previsti dall’art. 3 del T.U. 267/00, costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

Art. 3
Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa,amministrativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, specificatamente adempie alle funzioni previste dall’art.6, c. 2 del T.U.L. 267/00.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo Titolo IX.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 4
Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinchè provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà e sussidiarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema della autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine si conseguire più elevati livelli di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5
Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della propria comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art.6
L’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituiscono un obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni di legge, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7
Pari Opportunità

1. Il Comune di Veruno promuove azioni di pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 8
Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Veruno, via Marconi n.4, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica.

CAPO III
LA PODESTA’ REGOLAMENTARE

Art. 9
I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La podestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

CAPO IV
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE

Art.10
Programmazione e pianificazione

1.Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale, ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell’esercizio delle funzioni di programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa o dell’organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 11
Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. la Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo limitando, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi, l’ordinamento degli uffici, del personale e dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe.

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e dei progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell’Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e l’operato dell’organizzazione.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l’adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l’amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto dei principi della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 14
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, delle aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell’attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con atti fondamentali approvati, per accertare che l’azione complessiva dell’amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. E’ istituito,ispirandosi a quanto previsto dagli artt. 147 e 197 del T.U. L. 267/00, con l’inizio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell’esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base agli stessi eventuali proposte;

d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all’approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri Enti ed organismi di cui al punto b) del comma 1 è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 15
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, è presentato dal Sindaco, sentita la Giunta, il programma amministrativo contenente obiettivi, linee essenziali dell’azione di governo, progetti operativi, risorse e metodi operativi da realizzare durante tutto il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti entro 20 giorni dall’avvenuta notifica di deposito nella segreteria comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche , le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 16
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti stabiliti dal comma 2 dell’art.42 del D.Lvo 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell’Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonchè quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 17
Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominativi, quanto dispone l’art.5 della legge n. 154/81, fatto salvo quanto disposto dall’art. 42 lett. m, del D.Lvo 267/2000.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al comma primo, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare , nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall’insediamento od entro i termini di scadenza del precedente incarico o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all’ordine del giorno, Il CORECO, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo dei termini suddetti, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

Art. 18
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.

4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o affini sino al quarto grado.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della L.241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo invitandolo a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di gironi 10 dalla notificazione della comunicazione di avvio. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sindaco incluso, decide se accogliere o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili del lavoro, l’eccessiva distanza della sede municipale per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

7. Il Consigliere anziano è il consigliere che nell’elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, si comprendono in tale computo anche i candidati a Sindaco.

Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopracitati.

Art.19
Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale su ogni questione di competenza del Consiglio, e singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio.

2.I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo mediante la presentazione dei relativi atti al Segretario Comunale; il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, delle aziende ed enti da esso dipendenti , tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. L’esercizio di tale diritto, sarà esercitato secondo i modi e le forme previste nel regolamento di accesso agli atti

4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 20
I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più “anziano” del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. La disciplina , il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei servizi sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art.21
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, d’indagine , di inchiesta , di studio. Dette commissioni saranno composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Le commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, saranno presiedute da un Consigliere appartenente alle forze di opposizione

La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti il Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

3. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli Enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelte dei componenti spetta direttamente all’amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all’espletamento dell’incarico.

Art. 22
Norme sul funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. Il Consiglio Comunale può prevedere con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 39 del T.U. 267/00, la figura del Presidente diversa da quella del Sindaco.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. ; in caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti ai sensi dell’art. 75 del T.U. n. 570/60 e alle eventuali surroghe.

4. Per il proprio funzionamento il Consiglio Comunale si dota di un apposito regolamento

5. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso l’adunanza, da tenersi in seduta straordinaria, deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Sindaco o Presidente del Consiglio Comunale assicura adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 39, c.4 del TU.

7. Il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte del Consiglio degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

8. Ogni deliberazione del consiglio comunale s’intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l’approvazione, maggioranze speciali di votanti.

9. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali esse devono essere segrete.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale.

CAPO III
LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 23
Composizione

1. La Giunta Comunale, secondo le disposizioni di legge, è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta da n. 4 assessori, tra cui un vicesindaco, che possono anche essere scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Il Sindaco da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alla sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo sono disciplinati dalla legge.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivazione al Consiglio.

Art. 22
Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l’organo che compie tutti gli atti d’amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l’azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell’ambito delle sue competenze d’amministrazione ed attraverso l’iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti.

6. La Giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge ai responsabili di servizi;

c) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali;

d) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell’Ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell’Ente;

e) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale dell’Ente;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

g) approva i regolamenti sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

i) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici o privati nei casi non disciplinati dall’apposito regolamento o non previsti dettagliatamente nei documenti programmatici di bilancio.

l. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche all’eventuale impegno di spesa.

Art. 25
Esercizio delle funzioni

- La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. E’ presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della podestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell’ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 26
Decadenza della Giunta

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; ai fini della votazione non viene computato il Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio; la legge disciplina le modalità di nomina del Commissario.

Art. 27
Dimissioni, cessazione, revoca degli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissione o decadenza, impedimento permanente.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 28
Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.

3. Può essere invitato alle riunioni della Giunta, per essere consultato su particolari argomenti afferenti alle funzioni, il revisore dei conti.

CAPO IV
IL SINDACO

Art.29
Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Egli è membro del Consiglio Comunale.

Art.30
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Egli rappresenta l’Ente, presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti.

2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissando l’ordine del giorno.

- Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna

4. Quale presidente del Consiglio comunale è l’interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

5. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l’unità d’indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

6. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune,

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

10. Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti nei limiti previsti dalla legge.

11. Convoca i comizi per i referendum.

12. Nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale

Art. 31
Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sulla base dei criteri individuati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 32
Il Vice Sindaco

- Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Art. 33
Poteri d’ordinanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 34
La partecipazione dei cittadini all’amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

3 Per valorizzare la partecipazione popolare può essere, secondo quanto previsto dal regolamento, prevista la costituzione di un Comitato di frazione.

4.Allo stesso modo, l’Amministrazione promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti

Art. 35
La partecipazione della libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un’adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell’ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.

4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa, ovvero mettere a disposizione delle stesse, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno un apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ED I REFERENDUM

Art. 36
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, su iniziativa della maggioranza dei consiglieri o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestano per gli interessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio dia ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio comunale e alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi ai cittadini.

Art. 37
Referendum consultivo

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, di competenza del Consiglio comunale - esclusi quelli di cui al successivo comma quarto -relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti dal Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione deello Statuto del Comune;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani urbanistici , piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro i 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consigliare o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

9. Non si procede agli adempimenti precedenti se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

CAPO III
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 38
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamenti esclusi dala legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali. 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti per le cui diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o della indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma sesto, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato dalla premessa dell’atto e non può essere preceduto dal contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 39
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve provvedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 40
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma terzo dell’art. 39 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e dispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO IV
L’AZIONE POPOLARE

Art. 41
L’azione sostitutiva

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune.

2. il giudice ordina, in questo caso, l’integrazione del contradditorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione ed il ricorso salvo che il Comune abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

CAPO V
IL DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE
DEL CITTADINO

Art. 42
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalla modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’Albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 43
Il diritto di accesso agli atti amministrativi,

alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale, a tutti i cittadini singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Può essere contemporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L’esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa s’intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall’art. 25, comma 5 e 6, L 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 44
Difensore civico

1 Il Comune può nominare un difensore civico secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, anche in convenzione con altri enti.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL LAVORO

Art. 45
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell’attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal segretario comunale e dal direttore generale in base alle valutazioni acquisite dall’apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalità complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi. All’estensione dell’area e dell’ambito temporaneo di fruizione da parte dei cittadini, delle utilità sociali prodotte. L’amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

4. La responsabilità dei dipendenti è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. E’ individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

5. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 46
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.Il Comune attraverso apposito regolamento comunale stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questo, il direttore, se nominato e gli organi amministrativi.

2 l regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la politica di indirizzo e controllo, intesa come podestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, i compiti di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operative la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3 Il regolamento di organizzazione individua:

- forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale

- forme per l’esercizio di controllo di gestione

- aree in cui si possono nominare i responsabili degli uffici e dei servizi che provvedono, nell’ambito delle competenze loro assegnate, a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale

4. Spetta agli organi di governala determinazione delle proprie dotazioni organiche.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47
Ruolo e funzioni

1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2 Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio di Segretario generale.

3 Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4 Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5 svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei servizi e dagli altri regolamenti nonchè tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

6 Nel caso sia istituita la figura del direttore generale, le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 48
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all’impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabilite dalla legge.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 49
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro medesime dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un’azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazione, per la determina-zione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 50
La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’Ente.

Art. 51
Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma primo la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2485 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art 52
Gestione dei servizi in forma associata

1 Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2 Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3 il Comune può altresì delegare ad altri enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia economico, di personale, attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi

4 I rapporti fra gli enti, le modalità di organizzazione ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 53
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 54
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea; i rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b)lo Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l’assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L’assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’assemblea. La composizione del Consiglio d’amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. I membri dell’assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per 5 anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L’assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dalla Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete al responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d’amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 55
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare al possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da un altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITA’

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 56
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge,, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 57
Il programma delle opere pubbliche
e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

CAPO II
L’AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 58
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria podestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi di servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. la potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dai principi dettati dalla L.20.07.2000 n.212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l’organo competente è individuato nel responsabile del tributo.

Art. 59
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO

Art. 60
La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovraintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa gli appositi responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Le eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’Ente.

6. L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 61
Il revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, il revisore dei conti, in conformità a quanto dispone l’art. 234 del D.Lvo 267/2000.

2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Il revisore dei conti adempie al suo con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 62
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare el conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Al Consiglio comunale, qualora si discutano materie di carattere economico o finanziario, il Sindaco invita il revisore a partecipare alla seduta.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 63
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento. la determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, la forma , l’oggetto e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO VI
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 64
Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione ai sensi dell’art.197 del D.Lvo 267/2000.

CAPO VII
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE

Art. 65
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI
CON ALTRI ENTI

Art. 66
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 67
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 68
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propulsive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell’ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 6,del D.lvo 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3 L’adozione delle due deliberazioni è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. La proposte a di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art. 70
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del con-trollo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’In-terno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei predetti regolamenti restano in vigore le norme, adottate dal Comune secondo le precedenti legislazioni, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.


ALTRI ANNUNCI

Comune di Canale (Cuneo)

Pubblicazione di proposte di piani di recupero di iniziativa privata proprietà: Damonte - Ghia/Carbone

Il Sindaco

avvisa

che gli atti di progetto relativi alle proposte di piani di recupero di iniziativa privata presentate dai Sigg.ri

- Damonte Alessandra - immobile distinto al F. 12 particella n. 809 - Via Goito/P.zza Martiri (adozione con delibera n. 28/C.C./2001);

- Ghia Matteo - Carbone Angela - immobile distinto al F. 12 particelle n. 1 - 2 - 3 - 184 - Via Melica (adozione con delibera n. 31/C.C./2001);

saranno depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale - Ufficio Tecnico - dal 22 Agosto 2001 al 20 settembre 2001, durante l’orario d’ufficio. Le eventuali osservazioni nel pubblico interesse, a mente del 1º comma dell’art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m. ed i., dovranno essere redatte in triplice copia di cui una su competente carta bollata e presentate al protocollo del Comune entro le ore 11.00 del giorno 20 ottobre 2001.

Anche i grafici eventualmente prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere presentati in triplice copia di cui una munita di competente marca da bollo. Il suddetto termine di presentazione delle osservazioni ha carattere perentorio.

Il Sindaco
Marco Monchiero




Comune di Casalgrasso (Cuneo)

Pubblicazione per estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.3.2001, avente ad oggetto: “Declassificazione tratto di strada denominato Via Bialera”

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di cancellare dall’elenco delle strade Comunali il seguente tratto di strada Comunale denominata “Via Bialera”:

Area individuata in catasto al foglio 12, antistante al mappale n. 162, della superficie di mq. 56 circa, meglio individuato nella planimetria allegata, dov’è compresa tra le lettere A, B, C, D, E, F ed evidenziata (All. A).

2) Di dare atto del conseguente passaggio del tratto di strada di cui sopra, dal Demanio al Patrimonio del Comune.

(omissis)

6) Di dare atto che il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è pubblicato nel B.U.R., a sensi del comma 5 dell’art. 3 L.R. n. 86/96.




Comune di Demonte (Cuneo)

Estratto deliberazione C.C. n. 31 del 26.6.2001 “Approvazione nuovo Regolamento Edilizio”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare ai sensi della L.R. 19/99 il nuovo Regolamento edilizio Comunale, composto da n. 72 articoli, da n. 10 modelli allegati, di seguito elencati:

Modello 1 C.U.; Modello 2 C.D.U.; Modello 3 relazione illustrativa del Progetto Municipale; Modello 4 Concessione Edilizia; Modello 5 Autorizzazione Edilizia; Modello 6 Comunicazione Inizio Lavori; Modello 7 Comunicazione Ultimazione Lavori; Modello 8 Richiesta verifica finale e certificato di abitabilità; Modello 9 Atto di impegno per Interventi edificatori nelle Zone Agricole; Modello 10 Certificato di Abitabilità

(omissis)

di dare atto il testo approvato è conforme ai sensi dell’art. 3, comma 2º, L.R. 19/99 al Regolamento tipo formato dalla regione;

(omissis)

Il Responsabile del Procedimento    Il Sindaco
Claudio Fantini    Gian Mario Bertarione




Comune di Fubine (Alessandria)

Avviso di deposito degli atti al progetto preliminare variante generale al P.R.G.C.

Il Sindaco

Vista la L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40;

rende noto

Che il progetto preliminare della variante generale al P.R.G.C., adottata con deliberazione del C.C. n. 35 del 2.8.01, è depositata presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi dal 21.8.01, al 19.9.01 durante i quali chiunque può prendere visione degli atti. Nei successivi 30 giorni e precisamente entro il 19.10.01 chiunque può presentare alla Segreteria comunale, su foglio di carta legale, osservazioni e proposte nel pubblico interesse e possono essere riferite anche alla compatibilità ambientale di cui alla L.R. 40/98.

Fubine, 21 agosto 2001

Il Sindaco
Vittoria Longo




Comune di La Morra (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 giugno 2001 - Permuta aree presso strada S. Giacomo

(omissis)

delibera

1. Di dare atto di voler completare l’iter procedimentale necessario per la definizione della porzione di Strada Comunale S. Giacomo suddetta;

2. Di dare atto che a seguito dei rilievi effettuati in loco dal Geom. Mascarello Alessandro il sedime stradale comunale attuale non ricade sulla porzione di terreno, di proprietà del Sig. Stroppiana, identificata a catasto terreni con il mapp. 635 del Fg. 3 e pertanto non si è proceduto al frazionamento di detta particella;

3. Di dichiarare dismesso e sdemanializzato il mappale 697/b (ora 827) e di disporre, pertanto, l’iscrizione dello stesso nell’elenco dei beni disponibili dell’Ente;

4. Di riconoscere, ai sensi della L.R. n. 86/96, la pubblica utilità come sedime stradale Strada S. Giacomo delle particelle 697/c (ora 828) di mq. 68 e 166/b (ora 825) di mq. 23, evidenziati nell’allegata planimatria in colore rosso;

5. Di pubblicare all’Albo Pretorio la presente deliberazione con i tempi e le modalità di cui all’art. 3 della L.R. n. 86/96 e ss.mm.ii.

6. Di ribadire, trascorsi i tempi previsti dalla suddetta L.R. n. 86/96, la successiva permuta con il Sig. Stroppiana Oreste di Rivalta, già contemplata nella precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 242/92, consistente nella cessione del mapp. 697/b (ora 827) Fg. 3 evidenziato nell’allegata planimetria in colore verde di proprietà Comunale e nell’accettazione del mapp. 166/b (ora 825) Fg. 3 evidenziato nell’allegata planimetria in colore giallo/rosso di proprietà del Sig. Stroppiana Oreste.

7. Di dare mandato al Sindaco e/o Responsabile del Servizio per stipula dell’atto notarile.

(omissis)




Comune di Montecrestese (Verbano Cusio Ossola)

Modifica art. 32 comma 2º regolamento edilizio

Modifica art. 32 comma 2º regolamento edilizio così riformulato: “I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o recupero dovranno attenersi al rispetto delle caratteristiche architettoniche della zona - I manti di copertura, ove non meglio specificato nelle N.T.A. del P.R.G.C., potranno essere di qualsiasi materiale purchè di colore grigio o tegole di cemento con superficie antichizzata con superficie rosso-nero all’esterno dei nuclei antichi, con esclusione delle lamiere




Comune di Nichelino (Torino)

(F81) - Sistemazione in ambito ripariale ed in alveo del torrente Sangone secondo i criteri guida dettati dall’art. 4 - comma 5 Legge 2/1/1995 n. 22 - Abrogazione decreto di occupazione d’urgenza n. 9/98

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

E’ abrogato il decreto di occupazione d’urgenza n. 9/98, emesso in data 21/12/1998, con il quale era stata disposta in favore del Comune di Nichelino, ai sensi dell’art. 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dell’art. 3 legge 3/1/1978 n. 1, l’occupazione d’urgenza di parte delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera indicata in premessa:

Proprietà Morello Giuseppe (anche in qualità di erede di Montaldo Teresa)

Fg. 5 mappale n. 347 parte di mq. 6835

Proprietà Città di Torino (già Morello Giacomo)

Fg. 5 mappale n. 349 parte di mq. 1145

Art. 2

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Art. 4

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento veniva individuato nella persona dell’Arch. Nicola Balice - Responsabile Servizio Urbanistica - presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1.

Nichelino, 31 luglio 2001

Il Dirigente Aree 3 e 4
Antonio Morrone




Comune di Ormea (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 14.5.2001 avente per oggetto: “Dismissione tratto di S.P.M. 329 in favore del Comune di Ormea - Determinazioni

(omissis)

Il Consiglio Comunale

delibera

1) di accettare la proposta dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo di dismettere in favore del Comune di Ormea, il tratto di Strada Provinciale n. 329 di Aimoni compreso tra il Km 0+000 dalla S.S.N. 28 ed il Km 0+180 all’innesto sulla Variante realizzata;

2) di integrare tra le strade comunali il tratto di strada suddetto, successivamente al compimento degli atti di approvazione dei rispettivi Enti e del perfezionamento dei verbali di cessione.




Comune di Pecetto di Valenza (Alessandria)

Avviso di approvazione del regolamento edilizio comunale

Ai sensi della L.R. n. 19/1999

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico

rende noto

Che con deliberazioni n. 12 del 15.5.2001 e relativa integrazione n. 13 del 8.6.2001 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento edilizio comunale.

I suddetti provvedimenti sono divenuti esecutivi a termini di Legge in data 12.7.2001.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Corrado Gallo




Comune di Santena (Torino)

Deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 16 luglio 2001 di adozione progetto preliminare di revisione e variante generale al piano regolatore generale comunale

Il Sindaco

Visti i commi 1 e 2 dell’art. 17 della L. Reg.le 5.12.77 n. 56 e s.m.i.

rende noto

che, a decorrere da oggi e così per 30 giorni consecutivi, e cioè sino a tutto il 29.9.2001, è depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale, e contemporaneamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 16 luglio 2001, con la quale è stato adottato il progetto preliminare di revisione e variante generale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Durante il termine suddetto chiunque può prenderne visione nell’orario d’Ufficio, e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, nonché al sabato ed alla domenica, dalle ore 10,00 alle ore 11,00, presso la sala consiliare del palazzo municipale, sito in via Cavour 39.

Nei successivi 30 giorni, a partire dal 30.09.2001, e fino al 29.10.2001, chiunque potrà presentare per iscritto (un originale in bollo e due copie in carta semplice) osservazioni e proposte in merito, anche in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98, nell’esclusivo pubblico interesse.

Eventuali informazioni potranno essere assunte presso la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale sita in via Sambuy 4.

Santena, 31 agosto 2001

Il Sindaco
Benedetto Nicotra




Comune di Santena (Torino)

Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 9/7/2001 approvazione definitiva progetto di piano di recupero per l’attuazione dell’ambito 3 della variante specifica al P.R.G.C. inerente la ristrutturazione edilizia, per destinazione terziarie e a servizi, dell’ex cinema Cavour sito in Piazza Martiri della Libertà 10

Il Consiglio Comunale

(omissis)

ha delibera

1. Di approvare definitivamente il Progetto di Piano di Recupero proposto dalla S.n.c. Edilcavour di Gaude Pietro Tommaso & C., con sede in Bra, Via Principi di Piemonte 6, per l’attuazione dell’ambito 3 della Variante Specifica al P.R.G.C. inerente la ristrutturazione edilizia, per destinazioni terziarie, dell’ex-cinema Cavour sito in Piazza Martiri della Libertà 10, costituente una unità minima d’intervento inserita nel comparto n. 3 in cui trovasi suddivisa la zona Nucleo Centrale più Antico del vigente P.R.G.C.;

2. Di dare atto che il progetto, a firma dell’Ing. Fabio Pedrinola di Vinovo, risulta composto dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione illustrativa e tecnica, Relazione finanziaria e Norme di Attuazione (all. “A”);

- Tav. 1: Estratti, Planimetria, Dati tecnici (all. “B”);

- Tav. 2: Situazione esistente (all. “C”);

- Tav. 3: Situazione in progetto (all. “D”).

3. Di subordinare il rilascio della relativa concessione edilizia alla presentazione di idoneo vincolo notarile di destinazione a locale deposito per il secondo piano dell’edificio, al fine di non incrementare superfici utili che richiederebbero l’adeguamento della dotazione di parcheggi.

4. Di ribadire che, come previsto dal vigente strumento urbanistico, l’intera superficie del piano terreno, sarà ceduta o data in uso, in tutto o in parte gratuitamente, al Comune di Santena secondo le modalità e le forme che saranno fissate attraverso apposita convenzione da stipularsi prima del rilascio della concessione edilizia di ristrutturazione.

Il Sindaco
Benedetto Nicotra




Comune di Santena (Torino)

Delibera del consiglio comunale n. 34 del 9/7/2001 approvazione definitiva progetto di piano di recupero per lavori di trasferimento al piano primo di fabbricato artigianale sito in Vicolo Palestro 8 della volumetria residenziale posta al piano terreno del fabbricato di civile abitazione sito in Via Principe Amedeo 20

Il Consiglio Comunale

(omissis)

ha deliberato

5. Di approvare definitivamente il Progetto di Piano di Recupero proposto dai Sigg. Scalero Filippo e Burzio Anna Maria, residenti in Santena, Via Principe Amedeo 20, inerente la ristrutturazione edilizia di edifici con trasferimento al piano primo di fabbricato artigianale sito in vicolo Palestro 8 della volumetria residenziale posta al piano terreno del fabbricato di civile abitazione sito in via Principe Amedeo 20, costituenti unità minime d’intervento inserita nei comparti n. 2 e 4 in cui trovasi suddivisa la zona Nucleo Centrale più Antico del vigente P.R.G.C.;

6. Di dare atto che il progetto, a firma dell’Arch. Sonia Migliore di Santena, risulta composto dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Relazione ex-artt. 39 e 41 bis della L.R. 56/77 (all. “A”),

- Tav. 1: Planimetria Generale (all’ “B”);

- Tav. 1 bis: Computi (all. “C”);

- Tav. 2: Piante Sezioni (all. “D”);

- Tav. 3: Prospetti (all’ “E”);

- Tav. 4: Piante (all. “F”).

7. Di subordinare il rilascio della relativa concessione edilizia alla presentazione di idoneo vincolo notarile alla destinazione non residenziale del fabbricato posto in via Principe Amedeo 20.

Il Sindaco
Benedetto Nicotra




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare della 3º variante parziale al vigente P.R.G.I., (art. 17 comma 7 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.) - D.C. n. 42

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;

Vista le Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.7.2001 esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare della 3º variante parziale al vigente P.R.G.I., ai sensi dell’art. 17 comma 7° della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti sono pubblicati per estratto all’Albo Pretorio di questo Comune e depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 24.8.2001 al 22.9.2001;

che durante tale periodo chiunque potrà consultare gli atti e prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 11.00 alle ore 12.00, compresi i giorni festivi;

che dal 15° giorno al 30° giorno di pubblicazione (e pertanto dal giorno 7.9.2001 al giorno 22.9.2001), chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune.

Varallo Pombia, 20 agosto 2001

Il Responsabile Area Tecnica
Giovanni Galoardi




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare della 3º variante strutturale al vigente P.R.G.I., (art. 17 comma 5 della legge regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.) - D.C. n. 41

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Viste le vigenti disposizioni in materia urbanistica;

Vista le Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., in particolare, l’art. 17 comma 5°;

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.7.2001 esecutiva a norma di legge, è stato adottato il progetto preliminare della 3^ variante strutturale al vigente P.R.G.I., ai sensi dell’art. 17 comma 5° della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;

che copia della suddetta deliberazione consiliare ed i relativi atti sono pubblicati per estratto all’Albo Pretorio di questo Comune e depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi e, precisamente, dal 24.8.2001 al 22.9.2001;

che durante tale periodo chiunque potrà consultare gli atti e prenderne visione secondo il seguente orario: dalle ore 11.00 alle ore 12.00, compresi i giorni festivi;

che dal 23.9.2001 al 22.10.2001, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune.

Varallo Pombia, 20 agosto 2001

Il Responsabile Area Tecnica




Comune di Varzo (Verbano Cusio Ossola)

Piano regolatore generale comunale - Variante ex art. 17 comma 7 L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che con delibera n. 16 del 29.6.2001 il Consiglio Comunale ha adottato variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 - 7º comma della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.

- la delibera e gli elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale e pubblicata all’Albo Pretorio per 30 giorni a decorrere dal 7.8.2001;

- chiunque ne abbia interesse può prenderne visione nelle ore d’ufficio e presentare dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione osservazioni e proposte in triplice copia di cui una in bollo.

Varzo, 7 agosto 2001

Il Responsabile del Servizio
Massimiliano Betteo




Comune di Varzo (Verbano Cusio Ossola)

Avviso

Si rende noto che è in pubblicazione un bando di concorso per l’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e disponibile per risulta, mediante presentazione di domanda ed aperto a tutti i residenti nei Comuni della Provincia di Verbano Cusio Ossola.

I lavoratori emigrati all’estero hanno facoltà di concorrere.

Termine di scadenza: 25.9.2001.

Per ogni informazione Ufficio Segreteria 0324/7001 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Il Responsabile del Servizio
Floriana Stefanetti




Provincia di Cuneo

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47/5 in data 16.7.2001 avente per oggetto “Declassificazione di un tratto della S.P. n. 329 ”degli Aimoni" e dismissione al Comune di Ormea"

Il Consiglio Provinciale

Omissis

delibera

1) di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Ormea n. 24 in data 14.5.2001 con cui il comune ha deliberato l’assunzione a proprio carico e il relativo inserimento nel demanio comunale del tratto della S.P.N. 329 degli Aimoni dalla progressiva Km 0+000 alla progressiva Km 0+180, in quanto sotteso dalla variante;

2) di declassificare e pertanto di dismettere dal demanio provinciale il suddetto tratto di strada della S.P. n. 329 degli Aimoni in quanto non più rispondente all’uso ed alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 9 del D.Lgs. 40.4.1992 n. 285 s.m.i. e degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i.




Regione Piemonte - Settore Programmazione - Sviluppo Interventi relativi alle Terme Acque Minerali e Termali

Concessione Mineraria per sfruttamento acque minerali “Valpesio” - sorgente “Fontana Carle” in Comune di Chiusa Pesio (CN)

Si rende noto

che con istanza in data 19.10.2001 la Società Fonte Carle S.a.s. con sede in Cuneo - Piazza Galimberti 1 - e stabilimento in Chiusa Pesio (CN) chiedeva la concessione mineraria per lo sfruttamento dell’acqua minerale “Valpesio” che sgorga dalla sorgente Fontana Carle in Comune di Vaie (TO).

L’istanza suddetta, corredata dalla planimetria delle aree interessate, verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Chiusa Pesio (CN) per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 29 agosto 2001.

Eventuali opposizioni od osservazioni potranno essere presentate, durante il periodo di pubblicazione sopra citato, presso la Segreteria del Comune interessato, oppure presso la Regione Piemonte - Settore Acque Minerali e Termali - via Magenta 12 - 10128 Torino.

Il Direttore Vicario
Gaudenzio De Paoli