Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 25.9
Rinnovo dellautorizzazione idraulica per gli attraversamenti telefonici
dei rii Antrogna e Val Bianca nel Comune di Calasca Castiglione. Ditta:
Telecom Italia S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il rinnovo dellautorizzazione
idraulica rilasciata dal Servizio OO.PP. di Novara il 28/07/95, per il
mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate nei disegni allegati alla precedente autorizzazione
e che formano parte integrante della presente.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questo Settore in ordine
alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione
al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali
variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dellalveo)
in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata
nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di
quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo
Settore.
Il presente rinnovo si intende accordato ai soli fini idraulici, fatti
salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale
responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà
lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da
ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio
o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate,
a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca
della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali
condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere
stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico
del corso dacqua interessato.
Con successivo atto si provvederà al rinnovo del provvedimento concessorio
al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione
delle aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale
Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 7 giugno 2001, n. 775
Giovanni Ercole