Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001
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Codice 25.3
Alluvione Autunno 2000. Autorizzazione idraulica n. 30/1 per la realizzazione
di difesa spondale in massi di cava intasati con cls in dx del T. Giassetto,
tributario del T. Soana, a protezione dellabitato della Fraz. Piamprato
in Comune di Valprato Soana
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Valprato Soana, ad
eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche
e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza,
che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente
allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta
senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera
di difesa spondale in argomento, con particolare riguardo alla struttura
di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota
comunque inferiore di almeno mt. 3,00 rispetto alla quota più depressa
di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, come risulta dallelaborato
progettuale tav. n. 4. Il reinterro nellalveo dovrà essere eseguito con
materiale litoide legato con malta cementizia;
3. lopera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente
lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre
il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità
con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad unaltezza
non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. i massi costituenti la difesa spondale dovranno essere posizionati in
modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere
prelevati dallalveo del corso dacqua, ma provenire da cava. Essi dovranno
essere a spacco di struttura compatta, non geliva nè lamellare: dovranno
avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li; il volume
dei massi dovrà comunque essere individuato idraulicamente con la formula
di SHIELDS e/o Armanini relative alle dimensioni massime mobilitabili;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello
proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere
asportato dallalveo;
7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a
regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei
danni eventualmente cagionati;
8. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
9. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga
nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse
avere luogo nei termini previsti;
10. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità
dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento
o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua,
anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti
o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato
di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante
la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa
autorizzazione di questo Settore;
12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza
ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie
al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione
di questo Settore;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano,
in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
14. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
15. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985
- vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 4 giugno 2001, n. 741
Carlo Pelassa