Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001
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Codice 25.3
Autorizzazione idraulica n. 19/01 per lavori di ripristino della officiosità
idraulica di alcuni corsi dacqua ricadenti nei Comuni di Almese, Bussoleno,
Casellette, Rubiana, S. Antonino di Susa e Villar Focchiardo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Bassa Valle
di Susa e Val Cenischia, con sede in Bussoleno, ad eseguire le opere in
oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate
e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono
al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza
delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione dellintervento previsto potrà essere introdotta
senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la movimentazione del materiale dalveo deve essere praticata con le
dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodi di magra del corso dacqua,
in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano
la presente; gli stessi scavi/movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti
in senso longitudinale parallelamente allasse del Torrente, procedendo
per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale
verso riva per una profondità di scavo rispetto alla quota di fondo alveo
massima di cm. 50 (ripetibili); durante il corso dei lavori lestrazione
è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che
determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonchè
lutilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso
delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare lestrazione
stessa;
3. il materiale legnoso prelevato dallalveo, dovrà essere depositato esclusivamente
nelle aree alluopo individuate negli atti progettuali;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere
usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda,
ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi o stoccato nei
siti indicati nel progetto, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione
di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate
dallesecuzione dei lavori e dai tagli di vegetazione dovranno essere accuratamente
ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile
dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa
del buon regime idraulico del corso dacqua;
7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla
data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento
dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine
sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere
eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa
di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse
ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga
nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse
avere luogo nei termini previsti;
8. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo
di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di
consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra
quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato
della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà
inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere
sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del
soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere
alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni
delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano,
in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico
del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i
diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione
Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia
da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero
derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà
ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia
(concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985
- vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al
Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive
competenze.
Il Dirigente responsabile
D.D. 29 maggio 2001, n. 706
Giambattista Massera