Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 9-3623

L.R. 41/98, art. 2, commi 3 e 4; art. 6, comma 1 - F.S.E. - Ob. 3 - P.O.R. 2000/2006, Asse A - Misura A1 - Programmi di attività e spesa ex D.G.R. 26-1368 del 20/11/2000 - Ulteriori indirizzi alle Province

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di formulare, i seguenti ulteriori indirizzi alle Province relativamente alle modalità di predisposizione del programma di attività e spesa per l’anno 2001 finalizzato alla realizzazione delle azioni ricomprese nella Misura A1 del Programma Operativo Regionale - P.O.R. - 2000/2006: linea di intervento “1) potenziamento delle strutture e delle dotazioni hardware e software dei Centri per l’impiego” e linea di intervento “2) azioni per la riqualificazione degli operatori, per l’inserimento di specifiche figure professionali, per la promozione dei servizi dei Centri per l’impiego”:

a) il programma di attività e spesa deve essere predisposto in conformità, oltre che con le norme in materia di servizi per l’impiego previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, anche con gli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego, approvati dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali della seduta del 16.12.99, con le linee guida per l’avvio delle funzionalità dei servizi per l’impiego, approvate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali della seduta del 16.10.2000, con gli indirizzi compresi nel Master Plan dei servizi per l’impiego, adottato dal Comitato di Sorveglianza QCS - FSE ob. 3 nella seduta del 20.12.2000, secondo le indicazioni contenute nell’allegato - A - alla presente deliberazione che ne è parte integrante e sostanziale;

b) il programma di attività e spesa sopra citato, inerente l’anno 2001, disgiunto dal rendiconto relativo all’anno 2000, a parziale modifica di quanto stabilito dalla DGR 26-1368 del 20/11/2000, deve essere acquisito agli atti dell’Amministrazione Regionale prima dell’adozione dell’impegno di spesa sul bilancio regionale delle somme ripartite per il medesimo anno.

La Giunta Regionale si riserva la possibilità di verifica dei predetti programmi di attività e spesa onde accertarne la coerenza, la qualità progettuale, la congruità dei costi e delle spese in rapporto alle indicazioni contenute negli atti di riferimento citati nella precedente lettera a) e nel presente atto, tale coerenza è implicitamente riconosciuta ove entro 15 giorni dall’acquisizione agli atti dell’Amministrazione Regionale del citato programma, non siano state formulate, da questa, alla Provincia osservazioni o richieste di chiarimenti.

c) il programma di attività e spesa sopra citato, relativamente alle spese per il potenziamento delle dotazioni hardware e software dei Centri per l’impiego deve attenersi alle indicazioni circa gli standard di sistema prodotte dal Consorzio per il sistema informativo - CSI Piemonte - adottate dall’Amministrazione Regionale con il presente atto, in base alla proposta del gruppo SI.RE.NA. riportati nel citato allegato - A1 - di cui costituisce parte integrante.

La Provincia, nel caso in cui si rendessero necessari adeguamenti non previsti, dai predetti stan-dard, nell’ambito dello sviluppo del sopra indicato potenziamento delle dotazioni hardware e software rivolgerà alla Amministrazione regionale istanza di autorizzazione, previa verifica tecnica attraverso il medesimo gruppo SI.RE.NA.

d) i rendiconti delle spese saranno assoggettati, entro i termini indicati nei provvedimenti regionali d’impegno di spesa, alle verifiche da parte dell’Amministrazione Regionale;

e) le Province dovranno far pervenire, all’Amministrazione Regionale, alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario delle attività e spese secondo le indicazioni prescritte dai Regolamenti europei e dalle disposizioni della Ragioneria generale dello stato - Igrue - in coerenza con quanto previsto dal Quadro Comunitario di Sostegno.

Nel caso emergano o permangano discordanze significative da quanto previsto dai provvedimenti di programmazione regionale, la Giunta Regionale può chiedere alla Provincia interessata di modificare specifici punti del programma stesso e qualora queste proposte di modifica non vengano accettate o adottate può revocare il contributo, destinandolo ad altri beneficiari o intervenendo in via sostitutiva ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n.34.

Di incaricare la Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro ad adottare ulteriori eventuali provvedimenti recanti indicazioni di dettaglio in ordine alle procedure di ammissibilità delle spese, ai termini di presentazione dei rendiconti, ai dati di monitoraggio fisico e finanziario sopra indicati ed altresì recanti le indicazioni di accesso alla procedura informatizzata per l’elaborazione delle modalità di valutazione, comunicazione, informazione relativa allo svolgimento del citato programma di attività, a partire dall’esercizio finanziario dell’anno 2001, nonchè quant’altro necessario per il buon esito del presente provvedimento.

(omissis)

Allegato