Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 49 - 3602

Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della Legge 12/03/99 n. 68 art. 5, comma 7

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di impartire le seguenti disposizioni in materia di esoneri parziali per l’occupazione dei disabili:

1. I datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici che, per le speciali condizioni delle loro attività, non possono occupare l’intera percentuale di disabili prevista in applicazione della l. 68/99 nonché dal Decreto n.357/2000, possono proporre domanda di esonero parziale alla Provincia competente per territorio in cui ha sede l’impresa;

2. La domanda di esonero parziale deve contenere le informazioni richieste dal D.M. 7 luglio 2000 n. 357 art. 3, c. 1 ed art. 4, c.2 e precisamente :

* gli elementi identificativi del datore di lavoro

* il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l’esonero

* almeno una delle speciali condizioni di attività che giustificano l’istanza quali:

a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta

b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa

c) particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l’inserimento della persona disabile

* informazioni circa la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

3. A ricevimento della domanda la Provincia, attraverso i Servizi per l’Impiego, autorizza, fissandone la durata, la sospensione parziale degli obblighi nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60% (dell’intera quota di riserva) e dell’80% (dell’intera quota di riserva) per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza, della vigilanza e nel settore del trasporto, in attesa dell’adozione del provvedimento di esonero per il quale il servizio competente della Provincia svolge adeguata istruttoria;

4. Il datore di lavoro, ottenuta l’autorizzazione all’esonero, deve semestralmente dimostrare al servizio competente della provincia, tramite esibizione delle ricevute dei bollettini di conto corrente, l’avvenuto pagamento della quota a suo carico e ciò relativamente all’intero periodo di durata dell’esonero concesso.

Il pagamento è dovuto anche nel caso di rigetto della domanda, relativamente al solo periodo di sospensione già goduto;

5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici versano al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili della Regione Piemonte un contributo per ciascun disabile non assunto nella misura di Lire 25.000 pari a Euro 12,911 per ogni giorno lavorativo (il numero di giorni lavorativi va inteso con riferimento ad ogni specifico contratto di lavoro) e per tutta la durata dell’esonero parziale autorizzato dal competente servizio provinciale. I versamenti relativi ai periodi 1 gennaio / 30 giugno e 1 luglio/ 31 dicembre verranno effettuati a consuntivo con scadenza semestrale entro la data del 16 gennaio (per il semestre 1 luglio / 31 dicembre) ed entro la data del 16 luglio (per il semestre 1 gennaio / 30 giugno).

Considerato che il pagamento del contributo esonerativo viene effettuato a consuntivo, nel caso in cui nel corso di ciascun semestre siano intervenute delle variazioni occupazionali, i datori di lavoro dovranno dare comunicazione contestualmente alla trasmissione dei bollettini di versamento del contributo all’ufficio competente entro il 16 gennaio e il 16 luglio.

Per i datori di lavoro che presentano domanda di esonero parziale nel corso dell’anno, il pagamento del contributo esonerativo potrà essere effettuato a consuntivo entro i termini sopra evidenziati (16 gennaio e 16 luglio).

6. Il datore di lavoro è tenuto a dare tempestiva comunicazione al servizio competente di mutamenti riguardanti la natura giuridica dell’impresa o l’assetto organizzativo della medesima; in questi casi l’autorizzazione all’esonero parziale potrà essere verificata dal servizio competente alla luce dei mutamenti avvenuti.

7. In caso di mancato o inesatto versamento del contributo per l’esonero, il servizio competente della Provincia diffida il datore di lavoro inadempiente a sanare l’infrazione entro 15 gg dalla notifica della diffida.

8. Trascorso detto termine verrà inviata idonea comunicazione al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio per il calcolo delle maggiorazioni previste dall’art. 5 comma 5 della L. 68/99.

9. L’autorizzazione all’esonero parziale , concessa dal servizio competente della Provincia, ha una validità massima di tre anni sempre che permangano i presupposti sui quali è fondata. Può essere rinnovata previa apposita richiesta del datore di lavoro, il quale potrà autocertificare la permanenza delle speciali condizioni di attività che hanno dato luogo all’autorizzazione iniziale.

10. Ai fini del rilascio della certificazione di ottemperanza di cui all’art. 17 della L. 68/99 e della circolare n. 79/00 della DIV. III del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il datore di lavoro è tenuto ad allegare all’istanza la documentazione di avvenuto pagamento del contributo esonerativo relativamente al periodo che intercorre tra la presentazione della stessa e la prima scadenza semestrale di versamento alle scadenze semestrali successive il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste all’art. 5.

11. Copia dei bollettini di versamento di cui sopra dovranno essere inviati dai Datori di Lavoro privati ed Enti pubblici non economici entro 10 giorni successivi al pagamento, al servizio competente della Provincia che comunicherà alla Regione Piemonte - Direzione Bilancio e Finanze - Settore Entrate - P.zza Castello n.165, 10122 Torino e alla Direzione Formazione Professionale e Lavoro - via Pisano n.6, 10152 Torino - l’avvenuta ricezione delle predette copie delle ricevute dei versamenti.

12. Al fine di assicurare il regolare svolgimento secondo le modalità di cui ai precedenti artt. i versamenti di cui trattasi devono essere effettuati con bollettino di c/c postale n.10364107 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte con la seguente causale: “Contributo esonerativo da esonero parziale art. 5 comma 3 legge 68/99".

(omissis)