Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Codice 14.7
D.D. 31 maggio 2001, n. 361

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comunità Montana Valle Vigezzo - Comune: Toceno (VB) - Tipo di intervento: autorizzazione realizzazione nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Arvogno - La Cima”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comunità Montana Valle Vigezzo, con sede in Santa Maria Maggiore (VB) Piazza Risorgimento n. 5, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di nuova seggiovia biposto ad attacchi fissi denominata “Arvogno-La Cima” sui terreni iscritti al N.C.T. al Foglio n. 10 mappali nn. 43, 44, 46, 47, di proprietà comunale, in Comune di Toceno (VB).

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte ed in conformità alla documentazione progettuale allegata all’istanza;

2. gli scavi relativi alla posa dei plinti di fondazione per l’ancoraggio dei sostegni, del muro di sostegno del terrapieno, nonchè quelli necessari per la realizzazione delle due stazioni, dovranno essere limitati allo stretto necessario, il materiale di risulta dovrà essere ragguagliato e profilato in prossimità delle opere ed opportunamente inerbito;

3. è fatto assoluto divieto di scaricare materiale a valle;

4. in corso d’opera dovranno essere adottate le precauzioni e gli accorgimenti tecnico-operativi più idonei per prevenire qualsiasi forma di danno ai terreni interessati;

5. nessun tipo di intervento di trasformazione o di modificazione del suolo non previsto in progetto, nonchè le varianti in corso d’opera, potrà essere eseguito se non autorizzato con atti ai sensi della L.R. 45/89;

6. il taglio e l’allestimento della vegetazione ingombrante le superfici di intervento quantificato in n. 300/400 soggetti di alto fusto della specie di Abete Rosso, Abete Bianco, Larice e Faggio (di rinnovazione naturale), dovrà precedere i lavori di movimento terra, è fatto divieto di sradicare la vegetazione (piante integre) con mezzi meccanici; le ceppaie e i residui di lavorazione dovranno, ove non sia possibile l’asportazione dalle zone di intervento, essere concentrate con cura in luoghi idonei;

7. il taglio della vegetazione ingombrante le superfici soggette alla realizzazione della seggiovia, dovrà essere preceduto dalle operazioni di assenso e stima da parte del Corpo Forestale dello Stato, previa adozione di specifica Delibera dell’Ente proprietario;

8. particolare cura dovrà essere osservata per il coinvolgimento e l’allontanamento delle acque superficiali e meteoriche intercettate, adottando tutte le cautele tecniche necessarie per il loro innocuo e razionale smaltimento;

9. i lavori di recupero ambientale dovranno essere condotti secondo quanto previsto dalla documentazione allegata all’istanza - Relazione di Compatibilità e Recupero Ambientale - datata settembre 2000; dovranno inoltre e comunque essere effettuati facendo ricorso alle più moderne tecniche bioingegneristiche e dovranno essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni;

10. restano fatte salve le disposizioni più restrittive risultanti dall’applicazione delle specifiche norme di tutela ambientale, essendo le superfici d’intervento sottoposte al vincolo ai sensi del D.lgs. 29.10.1999 n. 490, art. 146 lett. C, D e G;

11. dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico costruttive contenute nella documentazione presentata per quanto riguarda la parte tecnica, la parte geologica e nivologica e la parte di recupero ambientale;

12. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

13. i terreni di riporto dovranno essere opportunamente compattati per strati successivi di spessore inferiori a 50 cm, ineriti e dotati di un sistema di drenaggio delle acque superficiali.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine fissato dalla concessione edilizia e comunque non oltre quattro anni dalla data della presente determinazione.

La data di inizio lavori dovrà essere comunicata con lettera al Comando Stazione Forestale di Santa Maria Maggiore.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 gli interventi in argomento sono esenti dal versamento del deposito cauzionale e dall’obbligo del rimboschimento sostitutivo in quanto trattasi di opera di utilità pubblica.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

In particolare è fatto salvo, per la definitiva fattibilità dell’opera, il parere espresso dalla Commissione Impianti a fune di cui alla L.R. 74/89.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Fulvio Mannino