Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 52 - 3605

L.R 21/97 e s.m.i L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b) Modificazione della D.G.R. n. 81-29887 del 10/4/2000 di approvazione del programma degli interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, per le motivazione esposte in premessa, che qui si richiama in modo integrale, le modificazioni al programma degli interventi per l’accesso al credito delle piccole imprese commerciali, approvato con D.G.R n° 81-29887 del 10/4/2000, modificazioni come specificate nell’Allegato “1" alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di trasmettere al Consiglio Regionale la presente deliberazione per ottenere, nel termine previsto di 45 giorni, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 21/97 e s.m.i, il prescritto parere.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

1. Definizioni beneficiari e ambiti territoriali di intervento

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente documento le piccole imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ed aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n. 287

3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268.

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- commercio all’ingrosso, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

- forme speciali di vendita al dettaglio, così come definite dall’art. 4 comma 1 lett. h) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 114

- attività di commercio di cui all’art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31/3/1998 n.114

Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano esclusivamente ai programmi di investimento relativi ai settori ammissibili.

Ai fini del presente documento, sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, in possesso dei requisiti di cui sopra, ed operanti nel territorio della Regione Piemonte. Fermi restando gli obiettivi individuati per le aziende consolidate, solo per questa tipologia vengono finanziati anche gli investimenti effettuati nel corso dei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento.

2. Limiti dimensionali

E’ definita piccola l’impresa commerciale che risponde ai requisiti di cui al comma 2 lettera a) del Decreto 23.12.97 del Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato, ossia l’impresa che:

- ha meno di 20 dipendenti

- ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro (Lire 5.227.929.000), oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro (Lire 3.678.913.000)

- è in possesso del requisito di indipendenza, come definito dall’art. 1 del Decreto 18.9.97 del Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato.

E’ considerata indipendente l’impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa, secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono esser sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sulla impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

3. Oggetto delle agevolazioni e obiettivi

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento i progetti di investimento, di importo ammissibile non inferiore a 25.000 Euro (pari a lire 48.406.750) IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) innovazione gestionale e tecnologica

b) introduzione di un sistema di qualità certificabile

c) formazione e aggiornamento professionale

d) costituzione di nuove imprese o apertura di nuovi punti vendita

e) acquisto e/o ristrutturazione dei locali sede dell’attività o rinnovo di attrezzature e impianti

4. Ambiti prioritari

A. costituzione di nuove imprese commerciali da parte di donne o di soggetti al di sotto dei 35 anni

B. incremento dell’occupazione

C. interventi da parte di imprese commerciali site in ambito territoriale non compreso nell’Obiettivo 2 della U.E.

5. Spese ammissibile

Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro i sei mesi precedenti, che si sostanziano in:

a) acquisto di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi applicativi

b) spese di consulenza per l’adozione di sistemi di qualità certificabile

c) formazione imprenditoriale e del personale dipendente, limitatamente ai costi esterni

d) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e arredi

e) acquisto di autonegozi e automezzi per trasporto di cose

f) opere murarie, impianti elettrici, idraulici e ristrutturazioni murarie in genere, necessarie e funzionali al progetto

g) acquisto di immobili strumentali, compresi i magazzini. L’ammissibilità non può essere superiore al 50% della spesa complessiva nel caso di acquisto da parte di imprenditore commerciale che non sia già conduttore dell’immobile oggetto dell’acquisto.

I beni di cui alle lettere d) ed e) sono ritenuti ammissibili anche se acquistati usati, purché il loro stato d’uso sia compatibile con l’obbligo di non alienazione, cessione o distrazione previsto per i beni nuovi.

Non sono ritenuti ammissibili:

a) i beni acquisiti o da acquisire in leasing

b) gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso

c) le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising

6. Modalità dei finanziamenti ed effetti della priorità

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente programma, la Regione Piemonte si avvale del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di cui all’art. 4 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, istituito presso l’istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte S.p.A., società convenzionata con la Regione Piemonte per lo svolgimento dell’attività istruttoria e di erogazione del Fondo.

I programmi di investimento in beni e servizi, effettuati dalle piccole imprese commerciali, possono essere finanziati fino al 100% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile, tramite finanziamento agevolato.

L’importo massimo dei finanziamento complessivo non potrà essere superiore al totale dei “ricavi” iscritti nell’ultimo bilancio approvato o nell’ultima dichiarazione dei redditi, relativo all’esercizio antecedente la presentazione della domanda, con le sole eccezioni delle imprese di nuova costituzione e dell’acquisto di immobili strumentali. Nel caso dì imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del Fondo regionale non potrà superare Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69).

Il finanziamento sarà erogato attraverso gli Istituti di Credito convenzionati con Finpiemonte, con le seguenti modalità:

a) fino al 60% del prestito tramite prelievo dal Fondo regionale

b) la parte residua attraverso un concomitante finanziamento bancario, alle migliori condizioni di mercato.

L’importo massimo di intervento del Fondo regionale non potrà essere superiore a 100 mila Euro (Lire 193.627.000).

All’atto della presentazione della domanda, l’impresa potrà scegliere la durata dei finanziamento, per un massimo di sessanta mesi.

La quota a carico del fondo regionale sarà pari al 60% del finanziamento complessivo per le iniziative ricadenti negli ambiti prioritari di cui al precedente punto 4., e pari al 40% per le altre iniziative.

Il tasso di interesse sui fondi regionali è pari a zero.

Le operazioni di finanziamento disposte dal presente articolo devono essere assistite da fideiussione di cooperativa o consorzio di garanzia fidi tra imprese commerciali, o di confidi operanti in altri settori, con sede nel territorio regionale. La garanzia opera pro quota sul finanziamento concesso con fondi bancari e su quello concesso con fondi regionali.

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamento esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione Regionale, procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

7. Procedure

La domanda di finanziamento deve essere presentata a Finpiemonte S.p.A., su appositi moduli approvati dalla Amministrazione Regionale (disponibili anche attraverso il sito Internet della Regione Piemonte - www.regionepiemonte.it) e sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 Legge 4/1/1968 n. 15, dal legale rappresentante della impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per lo accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio del procedimento. La domanda deve contenere gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente che della iniziativa per la quale è richiesto l’intervento, corredata da preventivi o conferme d’ordine.

Il Gruppo tecnico di valutazione, istituito dall’art. 7 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, presso Finpiemonte S.p.A., esprime entro 30 giorni un parere sulla finanziabilità della domanda e sull’ammissibilità delle spese, verificando il perseguimento degli obiettivi, la sussistenza dei requisiti soggettivi, la tipologia del programma e la congruità delle spese.

L’erogazione del finanziamento ha luogo, compatibilmente con le risorse disponibili, in seguito alla approvazione del programma da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione e dell’Istituto di Credito prescelto.

I programmi di durata pluriennale verranno finanziari in tranches successive. L’impresa commerciale, entro 60 giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese sostenute, un relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati.

8. Metodologia e criteri di gestione del fondo - Revoca dei benefici

La gestione del Fondo previsto dalla normativa avviene in conformità alla convenzione stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99.

Le provvidenze di cui al presente documento sono soggette alla regola del “de minimis” e non sono cumulabili con altre agevolazione pubbliche.

Le imprese già beneficiarie di provvidenze ai sensi del presente programma possono inoltrare nuova richiesta di finanziamento solo successivamente alla presentazione al Gruppo tecnico dei rendiconto finale relativo alla precedente domanda. Le imprese beneficiarie devono mantenere la qualifica di “impresa commerciale”, come definita al punti n. 1 e 2 del presente programma, l’attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi almeno fino alla conclusione del programma finanziato. Il beneficio è revocato qualora:

a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di “impresa commerciale”, come definita ai punti n. 1 e 2 del presente programma, l’attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi almeno fino alla conclusione delprogramma finanziato

b) la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa a contributo;

c) l’intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l’inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario

d) si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque non imputabili al richiedente e non sanabili.

Nel caso di revoca dell’agevolazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere all’estinzione del debito residuo, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’erogazione. In caso di subentro di azienda ammessa a beneficio, il subentrante potrà continuare ad usufruire dello intervento dei Fondo subordinatamente alle seguenti condizioni:

- ammissibilità del subentrante a livello di requisiti soggettivi, previa accertamento di solvibilità

- subentro della nuova società nel pagamento del prestito

- continuazione della attività e conservazione dell’investimento ammesso a beneficio, Il Gruppo tecnico di valutazione dispone controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla concessione dei beneficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

Gli eventuali oneri per le attività di controllo sono posti a carico dello stanziamento del Fondo.

9. Monitoraggio e valutazione dell’efficacia

Conformemente all’art. 8 della L.R. 21/97, così come modificata dalla L.R. 24/99, il Gruppo tecnico di valutazione provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine predispone ed invia alla Giunta Regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta, contenente gli elementi indicati nel citato art. 8; tale relazione può essere inoltre integrata dalle seguenti indicazioni:

a) lo stato di attuazione finanziario

b) l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti

c) l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore

d) l’esistenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

10. Norma particolare

Sono altresì previsti interventi a carico del Fondo regionale a favore di operatori rientranti nell’ambito del commercio al dettaglio, così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’art. 27 comma 1 lett. a) del Dlgs. 114/98, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n. 287 e della rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n. 268, il cui esercizio insista su area disagiata inserita in uno degli addensamenti commerciali urbani di cui all’articolo 13 della D.C.R. n. 563 - 13414/1999, a causa di rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria, che compromettano la normale accessibilità per un periodo superiore a mesi 6 ed il cui comune abbia presentato all’Assessorato regionale al Commercio apposito piano di intervento.

Il prestito è concedibile, oltre che per le spese di cui al punto 5 del presente programma, anche per esigenze di liquidità conseguenti l’acquisto di scorte (nella percentuale massima dell’85%) e spese non documentabili contabilmente (nella percentuale massima del 15%).

L’importo massimo del prestito è di 25.000 Euro, ovvero lire 48.406.750 (di cui il 60% a carico del Fondo regionale) e non potrà superare il 20% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione I.V.A dell’anno precedente a quello di inizio dei lavori.

L’importo minimo del prestito è stabilito in 10.000 Euro (lire 19.362.700). Per gli operatori per i quali non si possa fare riferimento alla dichiarazione IVA dell’anno precedente, in quanto attività avviata recentemente, comunque con avvio antecedente all’apertura del cantiere nell’area in cui insiste l’esercizio commerciale, il prestito non potrà superare il 20% della somma dei corrispettivi contabilizzati sui libri contabili, con eventuale proiezione su base annua.

La durata del prestito è stabilita in 36 mesi.

Il piano comunale d’intervento dovrà prevedere che i cantieri di lavoro, che insistono sulle aree individuate, abbiano avuto inizio almeno sei mesi prima dalla data di approvazione del piano stesso.