Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 1-3615
D.P.R. 10.2.2001 n. 361. Semplificazione dei procedimenti relativi alle
persone giuridiche private. Procedure e competenze
A relazione del Presidente Ghigo e degli Assessori Burzi, Cotto:
PREMESSA
Il D.P.R. 10.02.2000 n. 361 ha introdotto norme in ordine alla semplificazione
dei procedimenti di riconoscimento relativi alle persone giuridiche di
diritto privato ai sensi della legge n. 59/97.
Tale decreto prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni
di carattere privato acquistino la personalità giuridica mediante il riconoscimento
determinato dalliscrizione nel Registro delle persone giuridiche che assume
carattere costitutivo.
Presso ciascuna Regione deve pertanto essere istituito il Registro delle
persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza
delle Regioni dallart. 14 del D.P.R. n.616/1977 e le cui finalità statutarie
si esauriscono nellambito di una sola Regione.
Considerata limpossibilità di ricorrere seppur temporaneamente allistituto
dellavvalimento degli uffici delle cancellerie dei Tribunali interessati,
la Regione Piemonte, con D.G.R. n.39-2648 del 2.4.2001, ha istituito, in
via transitoria, il Registro regionale centralizzato provvisorio delle
persone giuridiche private, rimandando a successive valutazioni organizzative
la disciplina definitiva della tenuta del Registro, che potrebbe anche
essere demandata ad altri Enti.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale n.42 del 23.4.2001 è
stata quindi affidata la vidimazione e tenuta del Registro regionale delle
persone giuridiche private al Responsabile della Direzione regionale Patrimonio
e Tecnico, in considerazione delle competenze in materia già attribuite
alla Direzione dalla D.C.R. n. 442-14210 del 30.9.97.
Poiché, come detto, al momento si intende organizzare soltanto in via transitoria
la gestione del Registro de quo, non pare opportuno rivedere lattuale
ripartizione di competenze esistente tra le strutture regionali in merito
alle diverse tipologie di associazioni, fondazioni ed istituzioni; si ritiene
più proficuo creare un raccordo tra le strutture medesime finalizzato alla
gestione unitaria del suddetto Registro, in modo da non disperdere il patrimonio
di esperienza e di conoscenza acquisito dalle predette strutture.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e delle procedure sino ad ora seguite
dalle strutture regionali competenti nella materia, si ritiene di ridefinire
le procedure stesse con riferimento alliscrizione ed estinzione delle
persone giuridiche private, alle modificazioni statutarie e di atto costitutivo,
nonché al controllo e trasformazione, come di seguito esposto.
RICONOSCIMENTO E MODIFICAZIONI
A seguito dellentrata in vigore del d.p.r. in questione, il riconoscimento
di personalità giuridica ha assunto un carattere accertativo costitutivo
più che concessorio, essendo subordinato tale riconoscimento allaccertamento
dellesistenza dei requisiti di legge, come peraltro evidenziato nella
circolare del Ministero dellInterno del 23.02.2001 prot. n. M/5501/30;
con ciò ponendo in essere un progressivo avvicinamento alle procedure previste
per liscrizione delle società nel Registro delle imprese.
Ne consegue che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti
di legge ben può essere ricondotta alle competenze di carattere gestionale
proprie della Dirigenza, nel rispetto della ripartizione di competenze
stabilita dalla L.R. n. 51/97.
Lattività istruttoria relativa al riconoscimento di personalità giuridica
delle associazioni e fondazioni verrà effettuata dalla Direzione Patrimonio
e tecnico, che procederà alliscrizione quale struttura competente alla
tenuta del Registro. Lattività istruttoria relativa alle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB) sarà svolta dalla Direzione Politiche
sociali attraverso il competente Settore. Questultima trasmetterà le risultanze
dellattività istruttoria formalizzate con determinazione alla Direzione
Patrimonio e Tecnico, affinché la stessa proceda alliscrizione dellente
richiedente nel Registro regionale.
Per quanto attiene alle modificazioni dellatto costitutivo e dello statuto
delle persone giuridiche si applicano le modalità previste per il riconoscimento
(art. 2 del d.p.r. 361/2000), secondo le competenze testè individuate.
E facoltà della Direzione Patrimonio e tecnico richiedere - in ordine
alla adeguatezza del patrimonio - il parere delle Direzioni competenti
per materia.
Ai fini della predetta valutazione patrimoniale, si considera in via di
massima sufficiente un patrimonio di L. 30.000.000 (trentamilioni) per
le Associazioni e di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) per le Fondazioni.
Liscrizione nel registro delle persone giuridiche private per le IPAB
è subordinata allaccertamento dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 16.02.1990
e dalle relative LL.RR. nn. 10 e 11 del 19.03.1991, nonché dalla emananda
disciplina regionale attuativa del d.lgs n. 207 del 4 maggio 2001.
ESTINZIONE E DEVOLUZIONE BENI
Analogamente a quanto detto per la verifica sulla sussistenza dei requisiti
di legge necessari per liscrizione, è da ricomprendere nelle competenze
gestionali della dirigenza laccertamento in ordine alle cause di estinzione
delle persone giuridiche private di cui allart. 27 c.c., alle quali vanno
aggiunte le ulteriori cause enucleabili dagli artt. 21 e 28 c.c..
La Direzione Patrimonio e tecnico, accertato il verificarsi di una di dette
cause di estinzione e dichiarata con proprio atto lestinzione della persona
giuridica, successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione
disporrà per la conseguente cancellazione dellente dal registro ai sensi
dellart. 6 del citato d.p.r..
Riguardo alle I.P.A.B. riconosciute come persone giuridiche private, laccertamento
dellesistenza di una delle cause di estinzione e la relativa dichiarazione
di estinzione spetta alla Direzione Politiche Sociali, attraverso il competente
Settore la quale trasmetterà il proprio atto alla Direzione Patrimonio
e Tecnico che curerà le successive fasi del procedimento preordinato alla
cancellazione dellente dal registro.
Spetta inoltre allautorità amministrativa pronunciarsi sulla devoluzione
dei beni nel caso in cui nulla è disposto dallo statuto, dallatto costitutivo
o dalla delibera di scioglimento. Detto intervento, successivo alla dichiarazione
di estinzione e alla liquidazione, comportando valutazioni che non possono
essere ricondotte alle attività gestionali di cui allart. 3 c. 2 della
L.R. n. 51/97, in quanto si realizza un fenomeno di successione dei rapporti
giuridici dopo il venir meno del loro titolare, rientra nelle competenze
della Giunta.
TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI
Lart. 28 del c.c. tratta della trasformazione delle fondazioni. Le cause
ivi contemplate sono nel contempo cause di estinzione dei suddetti enti.
La Regione, in luogo dellestinzione, può trasformare la fondazione, assegnandole
un altro scopo che sia lontano il meno possibile dalla volontà del fondatore;
tale possibilità di scelta, che incide sullautonomia dei privati espressasi
al momento della nascita dellente, non può che essere ricondotta anche
in questo caso alla competenza dellEsecutivo Regionale.
Quindi, laddove si presenti una delle ipotesi contemplate dallarticolo
in questione, la Giunta potrà optare, anziché per lestinzione, per la
trasformazione della fondazione ai sensi dellart. 28 c.c..
In difetto di trasformazione, la Giunta disporrà per la rimessione degli
atti alla Direzione competente, affinché provveda in ordine allestinzione
dellEnte.
CONTROLLO E VIGILANZA
Nellambito degli interventi dei pubblici poteri sulla vita delle persone
giuridiche private rientra il controllo e la vigilanza disciplinate nel
Titolo II, Capo II del Codice Civile.
Ogni atto di controllo e vigilanza, integrando importanti ingerenze sulla
vita delle persone giuridiche, dovrà essere assunto dalla Giunta Regionale,
in conformità con quanto stabilito dallart.17 lettera n) della legge regionale
51/97.
Ove la Giunta nomini un commissario straordinario ai sensi dellart. 25
c.c., questultimo proporrà alla Giunta le misure amministrative più congrue
da adottare.
Il controllo sulle I.P.A.B. riconosciute persone giuridiche private, fino
allemanazione della normativa regionale attuativa del d.lgs n.207/2001,
permane in capo ai soggetti individuati dallart. 115 della l.r. n. 5/2001,
rimanendo invariate le procedure previste 23 e 25 c.c. , salvo eventuale
avvalimento.
MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE
Le modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione
in ordine ai suddetti procedimenti verranno determinate con successiva
circolare che verrà predisposta dintesa fra le Direzioni Patrimonio e
tecnico e Politiche sociali.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
Considerato il termine di 120 giorni previsto dallarticolo 1 del D.P.R.
n.361/2000 per liscrizione delle persone giuridiche nel Registro e tenuto
conto che analogo termine era già stato fissato con la D.C.R. n.703-15162
del 12.10.93 per il procedimento di riconoscimento delle associazioni e
fondazioni, si ritiene opportuno, per omogeneità e semplificazione della
materia, unificare i termini di conclusione di tutti i procedimenti contemplati
nella presente deliberazione fissandolo in 120 giorni.
ALTRE TIPOLOGIE DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
I procedimenti speciali preordinati al riconoscimento di personalità giuridica
privata non contemplati dalla presente deliberazione permangono in capo
alle strutture regionali interessate. Le dette strutture sono comunque
tenute a raccordarsi con la Direzione Patrimonio e tecnico, preposta alla
tenuta del Registro regionale, al fine di armonizzare le procedure attraverso
apposita deliberazione di Giunta.
Visto il D.P.R. 361/2000;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 51/97;
tutto ciò premesso la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di adottare, per quanto riguarda i procedimenti relativi al Registro delle
persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. n.361/2000 e della
D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001, i criteri e le procedure specificatamente
indicati in premessa.
(omissis)