Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 1-3615

D.P.R. 10.2.2001 n. 361. Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. Procedure e competenze

A relazione del Presidente Ghigo e degli Assessori Burzi, Cotto:

PREMESSA

Il D.P.R. 10.02.2000 n. 361 ha introdotto norme in ordine alla semplificazione dei procedimenti di riconoscimento relativi alle persone giuridiche di diritto privato ai sensi della legge n. 59/97.

Tale decreto prevede che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistino la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche che assume carattere costitutivo.

Presso ciascuna Regione deve pertanto essere istituito il Registro delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall’art. 14 del D.P.R. n.616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione.

Considerata l’impossibilità di ricorrere seppur temporaneamente all’istituto dell’avvalimento degli uffici delle cancellerie dei Tribunali interessati, la Regione Piemonte, con D.G.R. n.39-2648 del 2.4.2001, ha istituito, in via transitoria, il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, rimandando a successive valutazioni organizzative la disciplina definitiva della tenuta del Registro, che potrebbe anche essere demandata ad altri Enti.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n.42 del 23.4.2001 è stata quindi affidata la vidimazione e tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche private al Responsabile della Direzione regionale Patrimonio e Tecnico, in considerazione delle competenze in materia già attribuite alla Direzione dalla D.C.R. n. 442-14210 del 30.9.97.

Poiché, come detto, al momento si intende organizzare soltanto in via transitoria la gestione del Registro de quo, non pare opportuno rivedere l’attuale ripartizione di competenze esistente tra le strutture regionali in merito alle diverse tipologie di associazioni, fondazioni ed istituzioni; si ritiene più proficuo creare un raccordo tra le strutture medesime finalizzato alla gestione unitaria del suddetto Registro, in modo da non disperdere il patrimonio di esperienza e di conoscenza acquisito dalle predette strutture.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e delle procedure sino ad ora seguite dalle strutture regionali competenti nella materia, si ritiene di ridefinire le procedure stesse con riferimento all’iscrizione ed estinzione delle persone giuridiche private, alle modificazioni statutarie e di atto costitutivo, nonché al controllo e trasformazione, come di seguito esposto.

RICONOSCIMENTO E MODIFICAZIONI

A seguito dell’entrata in vigore del d.p.r. in questione, il riconoscimento di personalità giuridica ha assunto un carattere accertativo costitutivo più che concessorio, essendo subordinato tale riconoscimento all’accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge, come peraltro evidenziato nella circolare del Ministero dell’Interno del 23.02.2001 prot. n. M/5501/30; con ciò ponendo in essere un progressivo avvicinamento alle procedure previste per l’iscrizione delle società nel Registro delle imprese.

Ne consegue che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge ben può essere ricondotta alle competenze di carattere gestionale proprie della Dirigenza, nel rispetto della ripartizione di competenze stabilita dalla L.R. n. 51/97.

L’attività istruttoria relativa al riconoscimento di personalità giuridica delle associazioni e fondazioni verrà effettuata dalla Direzione Patrimonio e tecnico, che procederà all’iscrizione quale struttura competente alla tenuta del Registro. L’attività istruttoria relativa alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) sarà svolta dalla Direzione Politiche sociali attraverso il competente Settore. Quest’ultima trasmetterà le risultanze dell’attività istruttoria formalizzate con determinazione alla Direzione Patrimonio e Tecnico, affinché la stessa proceda all’iscrizione dell’ente richiedente nel Registro regionale.

Per quanto attiene alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche si applicano le modalità previste per il riconoscimento (art. 2 del d.p.r. 361/2000), secondo le competenze testè individuate.

E’ facoltà della Direzione Patrimonio e tecnico richiedere - in ordine alla adeguatezza del patrimonio - il parere delle Direzioni competenti per materia.

Ai fini della predetta valutazione patrimoniale, si considera in via di massima sufficiente un patrimonio di L. 30.000.000 (trentamilioni) per le Associazioni e di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) per le Fondazioni.

L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private per le IPAB è subordinata all’accertamento dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 16.02.1990 e dalle relative LL.RR. nn. 10 e 11 del 19.03.1991, nonché dalla emananda disciplina regionale attuativa del d.lgs n. 207 del 4 maggio 2001.

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE BENI

Analogamente a quanto detto per la verifica sulla sussistenza dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione, è da ricomprendere nelle competenze gestionali della dirigenza l’accertamento in ordine alle cause di estinzione delle persone giuridiche private di cui all’art. 27 c.c., alle quali vanno aggiunte le ulteriori cause enucleabili dagli artt. 21 e 28 c.c..

La Direzione Patrimonio e tecnico, accertato il verificarsi di una di dette cause di estinzione e dichiarata con proprio atto l’estinzione della persona giuridica, successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione disporrà per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro ai sensi dell’art. 6 del citato d.p.r..

Riguardo alle I.P.A.B. riconosciute come persone giuridiche private, l’accertamento dell’esistenza di una delle cause di estinzione e la relativa dichiarazione di estinzione spetta alla Direzione Politiche Sociali, attraverso il competente Settore la quale trasmetterà il proprio atto alla Direzione Patrimonio e Tecnico che curerà le successive fasi del procedimento preordinato alla cancellazione dell’ente dal registro.

Spetta inoltre all’autorità amministrativa pronunciarsi sulla devoluzione dei beni nel caso in cui nulla è disposto dallo statuto, dall’atto costitutivo o dalla delibera di scioglimento. Detto intervento, successivo alla dichiarazione di estinzione e alla liquidazione, comportando valutazioni che non possono essere ricondotte alle attività gestionali di cui all’art. 3 c. 2 della L.R. n. 51/97, in quanto si realizza un fenomeno di successione dei rapporti giuridici dopo il venir meno del loro titolare, rientra nelle competenze della Giunta.

TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI

L’art. 28 del c.c. tratta della trasformazione delle fondazioni. Le cause ivi contemplate sono nel contempo cause di estinzione dei suddetti enti.

La Regione, in luogo dell’estinzione, può trasformare la fondazione, assegnandole un altro scopo che sia lontano il meno possibile dalla volontà del fondatore; tale possibilità di scelta, che incide sull’autonomia dei privati espressasi al momento della nascita dell’ente, non può che essere ricondotta anche in questo caso alla competenza dell’Esecutivo Regionale.

Quindi, laddove si presenti una delle ipotesi contemplate dall’articolo in questione, la Giunta potrà optare, anziché per l’estinzione, per la trasformazione della fondazione ai sensi dell’art. 28 c.c..

In difetto di trasformazione, la Giunta disporrà per la rimessione degli atti alla Direzione competente, affinché provveda in ordine all’estinzione dell’Ente.

CONTROLLO E VIGILANZA

Nell’ambito degli interventi dei pubblici poteri sulla vita delle persone giuridiche private rientra il controllo e la vigilanza disciplinate nel Titolo II, Capo II del Codice Civile.

Ogni atto di controllo e vigilanza, integrando importanti ingerenze sulla vita delle persone giuridiche, dovrà essere assunto dalla Giunta Regionale, in conformità con quanto stabilito dall’art.17 lettera n) della legge regionale 51/97.

Ove la Giunta nomini un commissario straordinario ai sensi dell’art. 25 c.c., quest’ultimo proporrà alla Giunta le misure amministrative più congrue da adottare.

Il controllo sulle I.P.A.B. riconosciute persone giuridiche private, fino all’emanazione della normativa regionale attuativa del d.lgs n.207/2001, permane in capo ai soggetti individuati dall’art. 115 della l.r. n. 5/2001, rimanendo invariate le procedure previste 23 e 25 c.c. , salvo eventuale avvalimento.

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

Le modalità di presentazione delle domande e della relativa documentazione in ordine ai suddetti procedimenti verranno determinate con successiva circolare che verrà predisposta d’intesa fra le Direzioni Patrimonio e tecnico e Politiche sociali.

TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

Considerato il termine di 120 giorni previsto dall’articolo 1 del D.P.R. n.361/2000 per l’iscrizione delle persone giuridiche nel Registro e tenuto conto che analogo termine era già stato fissato con la D.C.R. n.703-15162 del 12.10.93 per il procedimento di riconoscimento delle associazioni e fondazioni, si ritiene opportuno, per omogeneità e semplificazione della materia, unificare i termini di conclusione di tutti i procedimenti contemplati nella presente deliberazione fissandolo in 120 giorni.

ALTRE TIPOLOGIE DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

I procedimenti speciali preordinati al riconoscimento di personalità giuridica privata non contemplati dalla presente deliberazione permangono in capo alle strutture regionali interessate. Le dette strutture sono comunque tenute a raccordarsi con la Direzione Patrimonio e tecnico, preposta alla tenuta del Registro regionale, al fine di armonizzare le procedure attraverso apposita deliberazione di Giunta.

Visto il D.P.R. 361/2000;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 51/97;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di adottare, per quanto riguarda i procedimenti relativi al Registro delle persone giuridiche private istituito ai sensi del D.P.R. n.361/2000 e della D.G.R. n. 39-2648 del 2.4.2001, i criteri e le procedure specificatamente indicati in premessa.

(omissis)