Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 43-3596
Modalità di presa in carico da parte degli Enti Gestori delle funzioni
socio-assistenziali dei pazienti provenienti dai Centri di riabilitazione
già convenzionati ai sensi dellart. 26 della Legge 833/78
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le modalità di presa in carico da parte degli Enti Gestori
delle funzioni socio-assistenziali descritte nellallegato"1" che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che gli oneri, per la parte di competenza socio-assistenziale,
trovano copertura per lanno 1999 sul cap. 11930/99 con Accantonamento
n. 342918 effettuato con D.G.R. 6-27003 del 6/4/1999; per lanno 2000 sul
cap. 11930/2000 con Accantonamento n. 766 effettuato con D.G.R. 23-416
del 10/7/2000; per lanno 2001 con le risorse previste dalla legge di bilancio
di previsione 2001 sul cap. 11930; gli oneri per la parte di competenza
sanitaria, gravano sul Fondo Sanitario Regionale.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) 1
1) Competenza alla presa in carico.
I Centri di riabilitazione devono richiedere allA.S.L. che ha provveduto
allinserimento del paziente lindividuazione dellEnte Gestore delle funzioni
socio-assistenziali (dora in poi Ente Gestore) e dellA.S.L., territorialmente
competenti alla presa in carico dei pazienti.
2) Rivalutazione clinica.
I pazienti proposti per la dismissione dal settore sanitario, qualora non
lo fossero già stati, devono essere sottoposti a rivalutazione clinica
dalla commissione UVH o UVG, come previste dalla D.G.R. 118-7609 del 3
aprile 1996, dellA.S.L. territorialmente competente alla presa in carico,
integrate dallo psichiatra del D.S.M. della stessa A.S.L.; qualora lEnte
Gestore individuato per la presa in carico non ricada nel territorio dellA.S.L.
medesima, il rappresentante dellente socio-assistenziale previsto allinterno
delle commissioni deve essere individuato dallEnte Gestore titolare della
competenza assistenziale del paziente.
Della richiesta di rivalutazione clinica deve essere data comunicazione
allinteressato o al suo tutore il quale potrà presentare alla commissione
di rivalutazione atti e documenti che esprimano le sue esigenze e i suoi
interessi.
I pazienti oggetto della presa in carico congiunta possono essere esclusivamente
quelli la cui rivalutazione clinica li ha definiti, secondo la classificazione
individuata dalla citata D.G.R 118-7609, disabili (fascia A) o anziani
(fascia B).
3) Progetto individuale.
A seguito della rivalutazione viene formulato, congiuntamente dallEnte
Gestore e dallA.S.L. competenti, il progetto individuale nel quale devono
essere indicati tutti gli interventi da attivare, le risorse umane, finanziarie
e strutturali ritenute necessarie nonché i servizi e le professionalità
responsabili della realizzazione e del monitoraggio dei progetti.
4) Decorrenze della presa in carico.
La presa in carico congiunta Ente Gestore - A.S.L. non può essere anteriore
alla data del provvedimento regionale di approvazione del progetto di riorganizzazione
delle attività del Centro di riabilitazione.
Il processo di presa in carico dei pazienti dimessi dai Centri di riabilitazione
dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2002.
5) Impegno finanziario.
Per i pazienti rivalutati le quote socio-assistenziali delle rette di ricovero,
a carico degli Enti Gestori, trovano copertura tramite le risorse presenti
sullapposito capitolo del bilancio regionale relativo alle spese derivanti
dalla presa in carico dei pazienti di provenienza psichiatrica e dai Centri
di riabilitazione già convenzionati ai sensi dellart. 26 della L. 833/78.
6) Quote pregresse.
Per gli anni 1999 e 2000, per i pazienti già rivalutati e non ancora presi
in carico dagli enti competenti, il contributo regionale per la copertura
delle quote socio-assistenziali delle rette di ricovero è erogata alle
A.S.L. che hanno effettuato linserimento nei Centri di riabilitazione,
a seguito di apposita certificazione della spesa effettivamente sostenuta
rilasciata dal rappresentante legale dellAzienda.
Dal 01 gennaio 2001, per i medesimi pazienti, il contributo regionale verrà
erogato allEnte Gestore competente alla presa in carico.
7) Integrazione della quota socio-assistenziale della retta. Il contributo
regionale per la copertura della quota socio-assistenziale della retta
di ricovero verrà erogato ad integrazione della quota di contribuzione
posta a carico della persona ricoverata secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e dai regolamenti degli Enti Gestori.
8) Pazienti di competenza di altre regioni.
Per i pazienti per i quali viene individuata la competenza alla presa in
carico da parte di enti di altra Regione lonere progettuale e finanziario
non potrà essere mantenuto in carico a enti della regione Piemonte.LA.S.L.
che ha inserito il paziente o il presidio di ricovero stesso ne dà notizia
allA.S.L. di appartenenza e contestualmente alla Regione.
9) Pazienti di ricoverati in Centri di riabilitazione fuori regione.
Per i pazienti ricoverati in Centri di Riabilitazione già convenzionati
ai sensi dellart 26 L. 833/78 di altre regioni, qualora sia richiesta
la loro dimissione per il trasferimento in strutture socio-assistenziali,
gli enti competenti provvederanno alla presa in carico secondo le modalità
già indicate per i pazienti inseriti in Centri di Riabilitazione del Piemonte.
10) Controversie sullindividuazione della competenza.
Eventuali controversie inerenti lindividuazione dellEnte Gestore o dellA.S.L.
competenti alla presa in carico, devono essere sottoposte alla Regione
(Direzione Politiche Sociali dellAssessorato alle Politiche Sociali e
della Famiglia Direzione Programmazione Sanitaria dellAssessorato alla
Sanità) che si esprimerà sulla scorta della documentazione trasmessa.
LEnte Gestore o lA.S.L. che attiva lintervento regionale deve darne
contestuale comunicazione agli enti controinteressati al fine di permettere
leventuale produzione degli atti a sostegno delle controdeduzioni.
Il parere è espresso dalla Regione entro 60 giorni dal ricevimento dellistanza.
11) Controversie sulla rivalutazione clinica.
Eventuali controversie sulla rivalutazione clinica effettuata dalle commissioni
di cui al punto 2) devono essere sottoposte allesame della Commissione
centrale per le rivalutazioni cliniche istituita con D.G.R. 74-28035 del
02 agosto 1999, integrata, per i casi inerenti pazienti minori, da rappresentanti
della N.P.I. che verranno individuati con successivo atto delle direzioni
Politiche Sociali e Programmazione Sanitaria. Lattivazione della stessa
deve essere proposta esclusivamente dallEnte Gestore o dallA.S.L. competenti
alla presa in carico, e, in caso di controversia sulla loro individuazione,
dopo lassunzione della decisione di cui al punto 10).