Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2001, n. 43-3596

Modalità di presa in carico da parte degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali dei pazienti provenienti dai Centri di riabilitazione già convenzionati ai sensi dell’art. 26 della Legge 833/78

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare le modalità di presa in carico da parte degli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali descritte nell’allegato"1" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che gli oneri, per la parte di competenza socio-assistenziale, trovano copertura per l’anno 1999 sul cap. 11930/99 con Accantonamento n. 342918 effettuato con D.G.R. 6-27003 del 6/4/1999; per l’anno 2000 sul cap. 11930/2000 con Accantonamento n. 766 effettuato con D.G.R. 23-416 del 10/7/2000; per l’anno 2001 con le risorse previste dalla legge di bilancio di previsione 2001 sul cap. 11930; gli oneri per la parte di competenza sanitaria, gravano sul Fondo Sanitario Regionale.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1

1) Competenza alla presa in carico.

I Centri di riabilitazione devono richiedere all’A.S.L. che ha provveduto all’inserimento del paziente l’individuazione dell’Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali (d’ora in poi Ente Gestore) e dell’A.S.L., territorialmente competenti alla presa in carico dei pazienti.

2) Rivalutazione clinica.

I pazienti proposti per la dismissione dal settore sanitario, qualora non lo fossero già stati, devono essere sottoposti a rivalutazione clinica dalla commissione UVH o UVG, come previste dalla D.G.R. 118-7609 del 3 aprile 1996, dell’A.S.L. territorialmente competente alla presa in carico, integrate dallo psichiatra del D.S.M. della stessa A.S.L.; qualora l’Ente Gestore individuato per la presa in carico non ricada nel territorio dell’A.S.L. medesima, il rappresentante dell’ente socio-assistenziale previsto all’interno delle commissioni deve essere individuato dall’Ente Gestore titolare della competenza assistenziale del paziente.

Della richiesta di rivalutazione clinica deve essere data comunicazione all’interessato o al suo tutore il quale potrà presentare alla commissione di rivalutazione atti e documenti che esprimano le sue esigenze e i suoi interessi.

I pazienti oggetto della presa in carico congiunta possono essere esclusivamente quelli la cui rivalutazione clinica li ha definiti, secondo la classificazione individuata dalla citata D.G.R 118-7609, “disabili” (fascia A) o “anziani” (fascia B).

3) Progetto individuale.

A seguito della rivalutazione viene formulato, congiuntamente dall’Ente Gestore e dall’A.S.L. competenti, il progetto individuale nel quale devono essere indicati tutti gli interventi da attivare, le risorse umane, finanziarie e strutturali ritenute necessarie nonché i servizi e le professionalità responsabili della realizzazione e del monitoraggio dei progetti.

4) Decorrenze della presa in carico.

La presa in carico congiunta Ente Gestore - A.S.L. non può essere anteriore alla data del provvedimento regionale di approvazione del progetto di riorganizzazione delle attività del Centro di riabilitazione.

Il processo di presa in carico dei pazienti dimessi dai Centri di riabilitazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2002.

5) Impegno finanziario.

Per i pazienti rivalutati le quote socio-assistenziali delle rette di ricovero, a carico degli Enti Gestori, trovano copertura tramite le risorse presenti sull’apposito capitolo del bilancio regionale relativo alle spese derivanti dalla presa in carico dei pazienti di provenienza psichiatrica e dai Centri di riabilitazione già convenzionati ai sensi dell’art. 26 della L. 833/78.

6) Quote pregresse.

Per gli anni 1999 e 2000, per i pazienti già rivalutati e non ancora presi in carico dagli enti competenti, il contributo regionale per la copertura delle quote socio-assistenziali delle rette di ricovero è erogata alle A.S.L. che hanno effettuato l’inserimento nei Centri di riabilitazione, a seguito di apposita certificazione della spesa effettivamente sostenuta rilasciata dal rappresentante legale dell’Azienda.

Dal 01 gennaio 2001, per i medesimi pazienti, il contributo regionale verrà erogato all’Ente Gestore competente alla presa in carico.

7) Integrazione della quota socio-assistenziale della retta. Il contributo regionale per la copertura della quota socio-assistenziale della retta di ricovero verrà erogato ad integrazione della quota di contribuzione posta a carico della persona ricoverata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti degli Enti Gestori.

8) Pazienti di competenza di altre regioni.

Per i pazienti per i quali viene individuata la competenza alla presa in carico da parte di enti di altra Regione l’onere progettuale e finanziario non potrà essere mantenuto in carico a enti della regione Piemonte.L’A.S.L. che ha inserito il paziente o il presidio di ricovero stesso ne dà notizia all’A.S.L. di appartenenza e contestualmente alla Regione.

9) Pazienti di ricoverati in Centri di riabilitazione fuori regione.

Per i pazienti ricoverati in Centri di Riabilitazione già convenzionati ai sensi dell’art 26 L. 833/78 di altre regioni, qualora sia richiesta la loro dimissione per il trasferimento in strutture socio-assistenziali, gli enti competenti provvederanno alla presa in carico secondo le modalità già indicate per i pazienti inseriti in Centri di Riabilitazione del Piemonte.

10) Controversie sull’individuazione della competenza.

Eventuali controversie inerenti l’individuazione dell’Ente Gestore o dell’A.S.L. competenti alla presa in carico, devono essere sottoposte alla Regione (Direzione Politiche Sociali dell’Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia Direzione Programmazione Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità) che si esprimerà sulla scorta della documentazione trasmessa.

L’Ente Gestore o l’A.S.L. che attiva l’intervento regionale deve darne contestuale comunicazione agli enti controinteressati al fine di permettere l’eventuale produzione degli atti a sostegno delle controdeduzioni.

Il parere è espresso dalla Regione entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.

11) Controversie sulla rivalutazione clinica.

Eventuali controversie sulla rivalutazione clinica effettuata dalle commissioni di cui al punto 2) devono essere sottoposte all’esame della “Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche” istituita con D.G.R. 74-28035 del 02 agosto 1999, integrata, per i casi inerenti pazienti minori, da rappresentanti della N.P.I. che verranno individuati con successivo atto delle direzioni Politiche Sociali e Programmazione Sanitaria. L’attivazione della stessa deve essere proposta esclusivamente dall’Ente Gestore o dall’A.S.L. competenti alla presa in carico, e, in caso di controversia sulla loro individuazione, dopo l’assunzione della decisione di cui al punto 10).