Bollettino Ufficiale n. 35 del 29 / 08 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Veruno (Novara)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I - La comunità, l’autonomia, lo Statuto

Art. 1 La comunità

Art. 2 L’Autonomia

Art. 3 Lo Statuto

Capo II - Il Comune

Art. 4 Il ruolo

Art. 5 Le funzioni

Art. 6 L’attività amministrativa

Art. 7 Caratteristiche costitutive

Capo III - La podestà regolamentare

Art. 8 I regolamenti comunali

Capo IV - Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 9 Programmazione e pianificazione

Titolo II - GLI ORGANI ELETTIVI

Capo I - Ordinamento

Art. 10 Norme generali

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 11 Ruolo e competenze generali

Art. 12 Funzioni di indirizzi politico-amministrativo

Art. 13 Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art. 14 Gli atti fondamentali

Art. 15 Le nomine di rappresentanti

Art. 16 Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

Art. 17 I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capigruppo

Art. 18 Iniziativa delle proposte

Art. 19 Norme generali di funzionamento

Capo III - La Giunta comunale

Art. 20 Composizione

Art. 21 Elezione

Art. 22 Ruolo e competenze generali

Art. 23 Esercizio delle funzioni

Art. 24 Decadenza della Giunta

Art. 25 Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

Art. 26 Norme generali di funzionamento

Capo IV - Il Sindaco

Art. 27 Ruolo e funzioni

Art. 28 Rappresentanza e coordinamento

Art. 29 Il Vicesindaco

Art. 30 Poteri d’ordinanza

Capo V - Le Commissioni comunali

Art. 31 Le Commissioni comunali

Titolo III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - La partecipazione dei cittadini all’amministrazione comunale

Art. 32 La partecipazione dei cittadini all’amministrazione

Art. 33 La partecipazione delle libere forme associative

Capo II - La consultazione dei cittadini e i referendum

Art. 34 Le consultazioni dei cittadini

Art. 35 Referendum consultivo

Capo III - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 36 Interventi nel Procedimento amministrativo

Art. 37 Istanze

Art. 38 Petizioni

Capo IV - L’azione popolare

Art. 39 L’azione sostitutiva

Capo V - Il diritto d’accesso e d’informazione del cittadino

Art. 40 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 41 Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 42 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II - Il Segretario comunale

Art. 43 Ruolo e funzioni

Titolo V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I - Competenze dei Comuni

Art. 44 Servizi comunali

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 45 Gestione in economia

Art. 46 La concessione a terzi

Art. 47 La società per azioni

Titolo VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - Convenzioni e consorzi

Art. 48 Convenzioni

Art. 49 Consorzi

Capo II - Accordi di programma

Art. 50 Opere di competenza primaria del Comune

Titolo VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 51 La programmazione finanziaria

Art. 52 Il programma delle opere pubbliche e gli investimenti

Capo II - L’autonomia finanziaria

Art. 53 Le risorse per la gestione corrente

Art. 54 Le risorse per gli investimenti

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 55 La gestione del patrimonio

Capo IV - La revisione economico-finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 56 Il revisore dei conti

Art. 57 Il rendiconto della gestione

Capo V - Appalti e contratti

Art. 58 Procedure negoziali

Capo VI - Il controllo di gestione

Art. 59 Finalità

Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 60 Tesoreria e riscossione dellee entrate

Titolo VIII - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 61 Lo Stato

Art. 62 La Regione

Art. 63 La Provincia

Titolo IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 Revisione dello Statuto

Art. 65 Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I
LA COMUNITA’, L’AUTONOMIA,

LO STATUTO

Art. 1
La comunità

1. L’ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l’effettiva partecipa-zione, libera e democratica, all’attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinchè esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello svi-luppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per rendere fruibili dai cittadini, per concorrere all’elevazione della loro qualità di vita.

4. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2
L’autonomia

1. L’attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia, in tutti gli aspetti previsti dall’art. 3 del T.U. 267/00, costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell’ordinamento generale del Comune.

Art. 3
Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’esercizio dell’autonomia normativa,amministrativa ed organizzativa del Comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, specificatamente adempie alle funzioni previste dall’art.6, c. 2 del T.U.L. 267/00.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell’organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo Titolo IX.

CAPO II
IL COMUNE

Art. 4
Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall’ordinamento.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinchè provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà e sussidiarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema della autonomie, per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine si conseguire più elevati livelli di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5
Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della propria comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art.6
L’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell’azione amministrativa costituiscono un obiettivo primario degli organi elettivi, dell’organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni di legge, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7
Pari Opportunità

1. Il Comune di Veruno promuove azioni di pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 8
Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all’estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune è posta in Veruno, via Marconi n.4, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

4. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica.

CAPO III
LA PODESTA’ REGOLAMENTARE

Art. 9
I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La podestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l’unitarietà e l’armonia dell’ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

CAPO IV
LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE

Art.10
Programmazione e pianificazione

1.Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell’azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l’organizzazione dell’Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all’uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale, ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell’esercizio delle funzioni di programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa o dell’organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO

Art. 11
Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. la Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio Comunale è l’organo che esprime ed esercita la rappresentanza della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. le attribuzioni generali del consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo limitando, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell’Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l’attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti che costituiscono l’ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l’esercizio delle funzioni e dei servizi, l’ordinamento degli uffici, del personale e dell’organizzazione amministrativa dell’Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe.

c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e dei progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell’Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell’Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l’attività degli altri organi elettivi e l’operato dell’organizzazione.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l’adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l’amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto dei principi della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 14
Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell’organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, delle aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l’esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l’attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell’attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con atti fondamentali approvati, per accertare che l’azione complessiva dell’amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. E’ istituito,ispirandosi a quanto previsto dagli artt. 147 e 197 del T.U. L. 267/00, con l’inizio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell’esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base agli stessi eventuali proposte;

d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all’approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri Enti ed organismi di cui al punto b) del comma 1 è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 15
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, è presentato dal Sindaco, sentita la Giunta, il programma amministrativo contenente obiettivi, linee essenziali dell’azione di governo, progetti operativi, risorse e metodi operativi da realizzare durante tutto il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti entro 20 giorni dall’avvenuta notifica di deposito nella segreteria comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche , le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 16
Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l’adozione degli atti stabiliti dal comma 2 dell’art.42 del D.Lvo 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell’Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonchè quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 17
Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio provvede alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominativi, quanto dispone l’art.5 della legge n. 154/81, fatto salvo quanto disposto dall’art. 42 lett. m, del D.Lvo 267/2000.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al comma primo, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare , nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui al precedente comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall’insediamento od entro i termini di scadenza del precedente incarico o comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all’ordine del giorno, Il CORECO, entro 15 giorni dalla scadenza dell’ultimo dei termini suddetti, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

Art. 18
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni plurime, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.

4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o affini sino al quarto grado.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della L.241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo invitandolo a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di gironi 10 dalla notificazione della comunicazione di avvio. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sindaco incluso, decide se accogliere o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

6. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili del lavoro, l’eccessiva distanza della sede municipale per motivi contingenti e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

7. Il Consigliere anziano è il consigliere che nell’elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, si comprendono in tale computo anche i candidati a Sindaco.

Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopracitati.

Art.19
Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale su ogni questione di competenza del Consiglio, e singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio.

2.I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo mediante la presentazione dei relativi atti al Segretario Comunale; il Sindaco e gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni secondo le modalità stabilite nel regolamento comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, delle aziende ed enti da esso dipendenti , tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. L’esercizio di tale diritto, sarà esercitato secondo i modi e le forme previste nel regolamento di accesso agli atti

4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 20
I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più “anziano” del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. La disciplina , il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei servizi sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

4. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art.21
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, d’indagine , di inchiesta , di studio. Dette commissioni saranno composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Le commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, saranno presiedute da un Consigliere appartenente alle forze di opposizione

La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti il Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

3. La nomina delle commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richieste al Consiglio comunale ed agli Enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelte dei componenti spetta direttamente all’amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all’espletamento dell’incarico.

Art. 22
Norme sul funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco. Il Consiglio Comunale può prevedere con apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 39 del T.U. 267/00, la figura del Presidente diversa da quella del Sindaco.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. ; in caso di inosservanza provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

3. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla convalida degli eletti ai sensi dell’art. 75 del T.U. n. 570/60 e alle eventuali surroghe.

4. Per il proprio funzionamento il Consiglio Comunale si dota di un apposito regolamento

5. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuati dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso l’adunanza, da tenersi in seduta straordinaria, deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Sindaco o Presidente del Consiglio Comunale assicura adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 39, c.4 del TU.

7. Il Consiglio comunale è convocato d’urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l’urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte del Consiglio degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

8. Ogni deliberazione del consiglio comunale s’intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l’approvazione, maggioranze speciali di votanti.

9. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali esse devono essere segrete.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale.

CAPO III
LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 23
Composizione

1. La Giunta Comunale, secondo le disposizioni di legge, è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta da n. 4 assessori, tra cui un vicesindaco, che possono anche essere scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Il Sindaco da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alla sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma senza diritto di voto.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo sono disciplinati dalla legge.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivazione al Consiglio.

Art. 22
Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l’organo che compie tutti gli atti d’amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l’azione del Consiglio.

3. La Giunta esercita attività d’iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell’ambito delle sue competenze d’amministrazione ed attraverso l’iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull’attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti.

6. La Giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge ai responsabili di servizi;

c) determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali;

d) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell’Ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell’Ente;

e) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale dell’Ente;

f) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

g) approva i regolamenti sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

i) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici o privati nei casi non disciplinati dall’apposito regolamento o non previsti dettagliatamente nei documenti programmatici di bilancio.

l. La Giunta Comunale per tutti gli atti di propria competenza provvede anche all’eventuale impegno di spesa.

Art. 25
Esercizio delle funzioni

- La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. E’ presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all’esercizio della podestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell’ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 26
Decadenza della Giunta

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; ai fini della votazione non viene computato il Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio; la legge disciplina le modalità di nomina del Commissario.

Art. 27
Dimissioni, cessazione, revoca degli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per morte, dimissione o decadenza, impedimento permanente.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 28
Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell’esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dipendenti del Comune.

3. Può essere invitato alle riunioni della Giunta, per essere consultato su particolari argomenti afferenti alle funzioni, il revisore dei conti.

CAPO IV
IL SINDACO

Art.29
Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Egli è membro del Consiglio Comunale.

Art.30
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Egli rappresenta l’Ente, presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti.

2. Convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissando l’ordine del giorno.

- Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna

4. Quale presidente del Consiglio comunale è l’interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

5. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l’unità d’indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

6. Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell’attuazione dello Statuto, dell’osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune,

9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

10. Esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti nei limiti previsti dalla legge.

11. Convoca i comizi per i referendum.

12. Nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale

Art. 31
Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sulla base dei criteri individuati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 32
Il Vice Sindaco

- Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Art. 33
Poteri d’ordinanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri e adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

2. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e con l’osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 34
La partecipazione dei cittadini all’amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all’esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

3 Per valorizzare la partecipazione popolare può essere, secondo quanto previsto dal regolamento, prevista la costituzione di un Comitato di frazione.

4.Allo stesso modo, l’Amministrazione promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti

Art. 35
La partecipazione della libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all’amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell’esercizio del diritto affermato dall’art 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un’adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell’ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.

4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa, ovvero mettere a disposizione delle stesse, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno un apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
ED I REFERENDUM

Art. 36
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, su iniziativa della maggioranza dei consiglieri o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestano per gli interessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio dia ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l’espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.

3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica al Consiglio comunale e alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi ai cittadini.

Art. 37
Referendum consultivo

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, di competenza del Consiglio comunale - esclusi quelli di cui al successivo comma quarto -relativi all’amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell’orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti dal Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.

3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell’anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) revisione deello Statuto del Comune;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

c) piani urbanistici , piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro i 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consigliare o di compimento delle operazioni di verifica dell’ammissibilità e si svolgono con l’osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum delibera gli atti di indirizzo per l’attuazione dell’esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

9. Non si procede agli adempimenti precedenti se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

CAPO III
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 38
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamenti esclusi dala legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali. 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti per le cui diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o della indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma sesto, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato dalla premessa dell’atto e non può essere preceduto dal contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 39
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve provvedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 40
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma terzo dell’art. 39 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e dispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Il termine previsto dal comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

CAPO IV
L’AZIONE POPOLARE

Art. 41
L’azione sostitutiva

1. L’azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune.

2. il giudice ordina, in questo caso, l’integrazione del contradditorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione ed il ricorso salvo che il Comune abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

CAPO V
IL DIRITTO D’ACCESSO E D’INFORMAZIONE
DEL CITTADINO

Art. 42
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalla modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all’attività da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’Albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

Art. 43
Il diritto di accesso agli atti amministrativi,

alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale, a tutti i cittadini singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini con le modalità di cui al comma 4 dell’art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Può essere contemporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L’esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa s’intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall’art. 25, comma 5 e 6, L 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 44
Difensore civico

1 Il Comune può nominare un difensore civico secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, anche in convenzione con altri enti.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL LAVORO

Art. 45
Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

Nell’attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l’impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L’organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal segretario comunale e dal direttore generale in base alle valutazioni acquisite dall’apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalità complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi. All’estensione dell’area e dell’ambito temporaneo di fruizione da parte dei cittadini, delle utilità sociali prodotte. L’amministrazione assicura l’accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all’evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

4. La responsabilità dei dipendenti è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. E’ individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

5. All’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 46
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.Il Comune attraverso apposito regolamento comunale stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questo, il direttore, se nominato e gli organi amministrativi.

2 l regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la politica di indirizzo e controllo, intesa come podestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, i compiti di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operative la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3 Il regolamento di organizzazione individua:

- forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale

- forme per l’esercizio di controllo di gestione

- aree in cui si possono nominare i responsabili degli uffici e dei servizi che provvedono, nell’ambito delle competenze loro assegnate, a gestire l’attività dell’ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale

4. Spetta agli organi di governala determinazione delle proprie dotazioni organiche.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47
Ruolo e funzioni

1 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2 Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’Ufficio di Segretario generale.

3 Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4 Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5 svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dei servizi e dagli altri regolamenti nonchè tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

6 Nel caso sia istituita la figura del direttore generale, le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del direttore onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 48
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all’impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabilite dalla legge.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 49
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro medesime dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un’azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativi elevati di prestazione, per la determina-zione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 50
La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l’Ente.

Art. 51
Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma primo la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonchè, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2485 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art 52
Gestione dei servizi in forma associata

1 Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2 Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3 il Comune può altresì delegare ad altri enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia economico, di personale, attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi

4 I rapporti fra gli enti, le modalità di organizzazione ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE
E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 53
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 54
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea; i rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b)lo Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del consorzio:

a) l’assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L’assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall’assemblea. La composizione del Consiglio d’amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. I membri dell’assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

5. Il Consiglio d’amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per 5 anni, decorrenti dalla data di nomina.

6. L’assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.

7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dalla Statuto e dalla convenzione, il direttore, al quale compete al responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d’amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 55
Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare al possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da un altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTABILITA’

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 56
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell’attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione prima della sua conclusione la Giunta definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge,, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 57
Il programma delle opere pubbliche
e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

CAPO II
L’AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 58
Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria podestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi di servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. la potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dai principi dettati dalla L.20.07.2000 n.212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l’organo competente è individuato nel responsabile del tributo.

Art. 59
Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d’investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

CAPO III
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE
DEL PATRIMONIO

Art. 60
La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovraintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La Giunta comunale designa gli appositi responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Le eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell’Ente.

6. L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 61
Il revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, il revisore dei conti, in conformità a quanto dispone l’art. 234 del D.Lvo 267/2000.

2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del presente Statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

5. Il revisore dei conti adempie al suo con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 62
Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare el conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Al Consiglio comunale, qualora si discutano materie di carattere economico o finanziario, il Sindaco invita il revisore a partecipare alla seduta.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 63
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento. la determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, la forma , l’oggetto e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti in materia.

CAPO VI
IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 64
Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell’attività di controllo interno della gestione ai sensi dell’art.197 del D.Lvo 267/2000.

CAPO VII
TESORERIA E CONCESSIONARIO
DELLA RISCOSSIONE

Art. 65
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito

2. La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l’interesse dell’Ente, la forma di riscossione nell’ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell’Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII
COLLABORAZIONE E RAPPORTI
CON ALTRI ENTI

Art. 66
Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l’esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d’interesse generale da parte dello Stato, nell’ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 67
La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell’attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 68
La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propulsive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell’ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 69
Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l’abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall’art. 6,del D.lvo 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3 L’adozione delle due deliberazioni è contestuale: l’abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. La proposte a di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l’ha respinta.

Art. 70
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del con-trollo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’In-terno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l’entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

6. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei predetti regolamenti restano in vigore le norme, adottate dal Comune secondo le precedenti legislazioni, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.