Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 15 - 3733

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. Comune di Pocapaglia (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Pocapaglia, in Provincia di Cuneo, adottata con deliberazione consiliare n. 24 in data 22.4.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 25.6.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Pocapaglia, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 24 in data 22.4.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme di attuazione - integrazioni e modificazioni

- Elab. - Relazione geologico-tecnica illustrativa

- Elab. - Dichiarazione del Geologo incaricato attestante la corrispondenza degli elaborati geologici del Progetto di Variante alle indicazioni della Circolare 8.5.1996 nº7/LAP

- Tav. 1 -Rilievo dello stato attuale - Aggiornamento cartografico Aprile 1997, in scala 1:2000

- Tav. 2 - Rilievo dello stato attuale - toponomastica, in scala 1:2000

- Tav. 3 - Rilievo dello stato attuale - Patrimonio edilizio: raffronto stato attuale e mappa d’impianto 1915, in scala 1:2000

- Tav. 4 -Rilievo dello stato attuale - Individuazione per epoche degli interventi edilizi, in scala 1:2000

- Tav. 5 Rilievo dello stato attuale - Edifici e spazi pubblici e privati di uso pubblico, in scala 1:2000

- Tav. 6 - Rilievo dello stato attuale - Destinazione d’uso dei fabbricati, in scala 1:2000

- Tav. 7 - Rilievo dello stato attuale - Uso del suolo, in scala 1:2000

- Tav. 8 -Rilievo dello stato attuale - Aziende agricole attive, in scala 1:2000

- Tav. 9 - Stato di manutenzione e conservazione dei fabbricati uso abitazione e di uso pubblico, in scala 1:2000

- Tav. 10 - Rilievo dello stato attuale - Numero dei piani fuori terra, in scala 1:2000

- Tav. 11 - Rilievo dello stato attuale - Indice fondiario, in scala 1:2000

- Tav. 12 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:2000

- Tav. 13 -Rilievo dello stato attuale - Vincoli idrogeologici, in scala 1:2000

- Tav. 14 -Rilievo dello stato attuale - Fasce di rispetto -area di tutela archeologica - vincoli ambientali, in scala 1:2000

- Tav. 3.1-2/97 -Sviluppo del P.R.G.C. relativo a tutto il territorio Comunale, in scala 1:5000

- Tav.3.2.4.a-2/97 - Progetto - Vincoli idrogeologici, in scala 1:2000

- Tav.3.2.4.b 2/97 - Progetto - Fasce di rispetto - area di tutela archeologica - vincoli ambientali, in scala 1:2000

- Tav.3.2.4.c 2/97 - Progetto - Piano viario e localizzazione servizi, in scala 1:2000.

(omissis)

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

MODIFICHE CARTOGRAFICHE:

- La proposta di modifica al Vincolo Idrogeologico individuata sulla Tavola 3.2.4.a in scala 1:2.000 come “Nuovo limite area soggetta a Vincolo Idrogeologico....” non si intende approvata e pertanto si intende ripristinato e confermato il Vincolo ldrogeologico vigente.

MODIFICHE NORMATIVE:

- Art. 7/BIS Interventi ammessi nell’area ..... “Bsb”

1º comma, lett. F2): al termine del testo, dopo “.... del volume preesistente” si intendono aggiunte di seguito le parole “con un massimo di 120 mc.”.

- Art. 18 - Interventi ammessi nelle aree agricole

8º capoverso del nuovo punto B4: dopo le parole “.... pari a mq. 100" si intendono aggiunte le parole ”con un rapporto di copertura comunque non superiore ad 1%: in ogni caso è ammesso, per documentate esigenze, un solo manufatto per ciascuna proprietà che sia sprovvista di analoghe strutture.".